T.A.R. Sardegna, Sez. 1, 26 maggio 2011, n. 509 - Disturbo d'ansia generalizzato e causa di servizio


 

N. 00509/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00545/2003 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 545 del 2003, proposto da:
M. Luigi Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pasquale Cannas, con domicilio eletto presso Andrea Pasquale Cannas in Cagliari, via Dante N.19;

contro

Ministero Grazia e Giustizia; Ministero Difesa, Commissione Medica I^ Istanza c/o Reg.Ne Militare Sardegna, Commissione Medica Ospedaliera C/0 Ospedale Militare Ca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

del verbale n. 315 ML2 del 16 ottobre 2002, con il quale la commissione medica di 2^ istanza ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità del ricorrente; "disturbo d'ansia generalizzato"; tutti gli atti a quest'ultimo connessi e, segnatamente del verbale della commissione medica ospedaliera del centro militare di medicina legale di Cagliari n. 781 ML/AB del 3.12.2001;

dei pareri resi dal dirigente del servizio sanitario e dal direttore della casa circondariale di Nuoro; nonchè di ogni altro atto presupposto inerente e comunque connesso;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Difesa e di Commissione Medica Ii^ Istanza c/o Reg.Ne Militare Sardegna e di Commissione Medica Ospedaliera C/0 Ospedale Militare Ca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti gli avv.ti A.P. Cannas per il ricorrente e Giandomenico Tenaglia, avvocato dello Stato, per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FattoDiritto

 

 

I. - Il signor M., assistente capo della Polizia penitenziaria, con domanda del 26 luglio 1999 ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo da ansia generalizzato” .

La Commissione Medica, con verbale del 3 dicembre 2001 ha respinto la domanda avendo sostenuto che “non risultano situazioni documentate foriere di particolare stress tali da poter aver contribuito in modo determinante all’insorgenza della patologia in esame”, la quale quindi “non trova alcun riscontro nelle relazioni di servizio prodotte dall’Amministrazione di appartenenza”, essendo “legata ad una congenita labilità psichica in cui poi situazioni di normale vita di relazione possono scatenare delle reazioni”.

La Commissione Medica di 2° istanza, attivata dall’interessato, con verbale del 16.10.2002, comunicato il 4 febbraio 2003, ha concordato con il giudizio emesso dalla citata C.M.O.

Da ciò il ricorso notificato il 3 aprile 2003 e depositato il giorno 18 dello stesso mese.

Successivamente, con atto n. 315 del 14 giugno 2003 la medesima Commissione Medica di 2° istanza, aderendo a quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare, ha annullato il verbale del 16 ottobre 2002 “perché emanato successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 461/01 che ha attribuito al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio….l’accertamento della dipendenza da causa di servizio”.

Il ricorrente, opponendosi a quanto prospettato dall’Amministrazione, ha sostenuto nella memoria depositata l’8 novembre 2010, che il ricorso non è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, permanendo l’atto negativo della C.M.O.

II. - Aderendo alla prospettazione del ricorrente, il giudizio viene definito nel merito.

 

Il ricorso è infondato e va respinto.

Non appare che il ricorrente sia stato sottoposto, come sostiene, “a condizioni di lavoro particolarmente gravose, sia sotto il profilo psicologico, sia dal punto di vista logistico/ambientale”.

Il ricorrente, infatti, ha svolto mansioni di “lavoro installatore e manutentore degli impianti termici” e , pur avendo nel corso del servizio svolto attività di custodia ronda perimetrale, non è stato dedotto in giudizio, né sussiste, alcun episodio di particolare stress, né nel contatto con i detenuti né con l’attività svolta all’esterno, comunque in situazioni climatiche normali per i luoghi e, quindi, comuni a tutti.

Quanto a quest’ultimo aspetto, in particolare, è emerso che il ricorrente abbia chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per “spondilartrosi diffusa” e che la domanda sia stata respinta.

Inoltre, dall’elenco depositato in atti delle affermazioni dichiarate dal ricorrente nel corso dell’attività e valutate ai fini della sospensione dal servizio dal 1991 al 1996, nessuna è imputabile a stress psichico, né alcunché appare dai rapporti informativi dei vari istituti dove ha prestato servizio, versati agli atti.

Più accettabile appare la valutazione ( (Relazione medica A.S.L. del 12.1.2002 versata dal ricorrente) secondo la quale la psicopatologia fosse riferibile ad un “Disadattamento in ambito lavorativo”, peraltro imputabile a fonti stressogene molteplici, ma tutte “ambientali” (“lavoro fuori sede; carceri di massima sicurezza; logistica svantaggiata”) non cioè a fatti specifici di servizio.

Il che rende comprensibile come il mero allontanamento dall’ambiente faccia regredire la patologia ed è alla base della sentenza di questo stesso T.A.R. n. 1241/02, che nel giudizio avverso il provvedimento di non idoneità permanente a qualunque servizio, ha accolto il ricorso nella parte in cui, valorizzando la tesi del ricorrente come una “totale remissione della patologia”, è stato dichiarato inidoneo al servizio anche presso altre Amministrazioni dello Stato.

Ove si ritenga, come appare ragionevole, che la situazione ansiosa sia riferibile ad un generico “disadattamento in ambito ambientale”, è agevole superare la censura che fa leva sul fatto che la patologia non fosse stata riscontrata in sede di visita medica d’ingresso al servizio penitenziario.

Resta da richiamare che, per la consolidata giurisprudenza, la dipendenza di infermità da causa di servizio sussiste quando il servizio sia “causa unica diretta e immediata” ovvero assurga a “concausa necessaria e preponderante”.

In quanto precede risiedono le ragioni della infondatezza dei corrispondenti motivi di ricorso.

Le spese di giudizio vanno compensate, in relazione alla natura della controversia.

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso 545/03, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Aldo Ravalli, Presidente, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)