Categoria: 1989
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Tipologia: CCNL
Data firma: 29 marzo 1989
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Federelettrica e Fnle, Flaei, Uilsp e Usas-Agb* e Faile**
Settori: Servizi, Elettricità, Aziende municipalizzate
Note:
* Usas-Agb sottoscrive il CCNL in data 26 maggio 1989
** Faile sottoscrive il CCNL in data 15 febbraio 1990

Sommario:

Parte politica del contratto
Premessa
Politica energetica e strutturazione del settore elettrico ed energetico
Relazioni industriali
Politica tariffaria
Art. 1 - Applicabilità del Contratto
Art. 2 - Appalti
Art. 3 - Assunzioni del personale - Periodo di prova
• Assunzioni del personale
• Assunzioni a tempo determinato
• Periodo di prova
Art. 4 - Orario di lavoro
I) Flessibilità dell’orario di lavoro
II) Ripartizione dell’orario
III) Part-Time
IV)
V)
Art. 5 - Reperibilità
• Modalità di richiesta

• Trattamento economico
• Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 23 e le 6 del mattino successivo
• Canone telefonico
• Norme transitorie
Art. 6 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
Art. 7 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
• Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno
• Trattamento turnisti
• Compenso ai capi turno preposti a turni relativi ad impianti di produzione, trasformazione e distribuzione, ai ripartitori e ai capi unità delle centrali termiche per prolungamento dell’orario di lavoro in occasione del cambio turno per scambio consegne, nei turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne e una notturna)
• Prestazioni lavorative ordinarie effettuate dal personale turnista nella giornata di domenica
• Trattamento a seguito di cambio di mansioni
• Avvicendamento turnisti
• Trattamento custodi e guardiani notturni
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 10 - Aspettativa
Art. 11 - Tutela della maternità
Art. 12 - Malattia - Infortuni sul lavoro
Art. 13 - Servizio militare
Art. 14 - Trasferimenti - Traslochi - Cantieristi
Art. 15
Art. 16 - Classificazione del personale
Art. 17 - Stipendio
Art. 18 - Quadri
Art. 19 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati da istituti professionali a indirizzo tecnico o scuole similari
Art. 20 - Lavoratori studenti
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Formazione professionale
Art. 23 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 24 - Scelta del personale
Art. 25 - Determinazione del valore orario dello stipendio
Art. 26
Art. 27 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 28 - Incentivazione della produttività - Elemento distinto della retribuzione EDR
Art. 29 - Indennità varie
A) Indennità alta montagna

B) Rimborso spese bicicletta e motorizzazione
C) Indennità testimoni
D) Indennità rischio
E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
F) Indennità zona malarica
G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
H) Indennità capo formazione
I) Indennità lavori gravosi
L) Assegno di studio per i dipendenti delle AEM della Provincia di Bolzano
M) Indennità centralinisti telefonici non vedenti
N) Indennità per il possesso di certificati di qualificazione per l’esecuzione di saldature
O) Indennità per il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Art. 30 - Rimborso spese per istruzione figli
Art. 31 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
A) Alloggio
B) Vestiario
C) Energia elettrica
Art. 32 - Domande di compensi
Art. 33 - Doveri del lavoratore
Art. 34 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Norme aziendali
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto - Previdenza
Art. 40 - Certificato di lavoro
Art. 41 - Inscindibilità del contratto
Art. 42 - Libertà sindacali
• Consigli dei delegati

• Permessi sindacali
• Quote sindacali
• Affissioni comunicati
• Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
• Sedi sindacali
Art. 43 - Incontri periodici
Art. 44
Art. 45 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 46 - Case per lavoratori
Art. 47 - Attività ricreative, culturali e assistenziali
Art. 48 - Assicurazioni
Art. 49 - Modifiche delle strutture aziendali
Art. 50 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 51 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Regolamento delle vertenze individuali
Allegato 2 - Modello di delega per trattenute sindacali
Allegato 3 - Assistenza legale ai lavoratori
Allegato 4 - Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori elettrici in relazione alla richiesta della Federelettrica di abolire le agevolazioni tariffarie in materia di energia elettrica
Allegato 5 - Disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali
• Documento allegato alla disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali
• Parametri teorici di valutazione ambientale
Allegato 6 - Pari opportunità
Allegato 7 - Principi per l’introduzione del lavoro a tempo parziale nell’ambito delle AEM
Allegato 8 - Dichiarazione comune
Allegato 9 - Dichiarazione comune
Allegato 10 - Dichiarazione comune
Allegato 11 - Dichiarazione comune
Allegato 12
Allegato 13 - Lettera della Federelettrica alle OO.SS.
Allegato 14 - Lettera delle OO.SS. alla Federelettrica
Allegato 15 - Lettera delle OO.SS. alla Federelettrica
Allegato 16 - Lettera della Federelettrica alle OO.SS. in tema di produttività
Allegato 17 - Lettera della Federelettrica alle OO.SS.
Allegato 18
Allegato 19
Allegato 20 - Lettera della Federelettrica alle segreterie nazionali Fnle-Flaei-Uilsp
Allegato 21 - Lettera della Federelettrica alle organizzazioni sindacali in tema di "azioni di volontariato"
Allegato 22 - Lettera della federelettrica alle organizzazioni sindacali in materia di "alcoolismo"
Allegato 23 - Lettera della federelettrica alle organizzazioni sindacali in materia di AIDS
Allegato 24 - Lettera della Federelettrica alle OO.SS. nazionali
Allegato 25 - Lettera della Federelettrica alle OO.SS.
Allegato 26 - Scambio di corrispondenza tra le parti sui permessi sindacali
Appendice
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Protocollo d’intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil
Verbale di accordo 29 marzo 1983
Verbale di accordo 1 febbraio 1985
Verbale di accordo 14 gennaio 1988

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle Aziende Elettriche Municipalizzate

Addì 29 marzo 1989 in Roma, la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (Federelettrica) rappresentata dalla Delegazione Sindacale all’uopo nominata dal Consiglio Direttivo e la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei), l’Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp) a seguito delle intese raggiunte il giorno 4 marzo 1989 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1 luglio 1986 e scaduto il 31 dicembre 1987;
a completo e definitivo scioglimento di ogni e qualsiasi riserva;
si danno atto reciprocamente che il sopra citato CCNL è rinnovato. Il testo del nuovo Contratto, allegato al presente verbale, da valere per i lavoratori di cui sopra, scaturisce dall’inserimento del contenuto degli accordi sottoscritti per il suddetto rinnovo nella normativa del precedente CCNL con le relative modifiche alla premessa, agli articoli e agli allegati;
si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto stesso;
le Parti concordano, infine, che nelle clausole ove sia stata prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza della data di stipulazione del presente contratto, questa si intende convenzionalmente sostituita dalla data dell’1 marzo 1989.

Addì 26 maggio 1989 in Roma, la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (Federelettrica) e la Delegazione dell’Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (Usas) Autonhomer Sudtiroler Gewerkschaftsbuned (Asgb) si sono incontrate per darsi reciprocamente atto che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1 luglio 1986 scaduto il 31 dicembre 1987 è rinnovato.
Tale rinnovo viene determinato sulla base degli accordi siglati tra la Federelettrica stessa e le OO.SS. Fnle-Flaei-Uilsp il 4 marzo 1989, che le Parti sottoscrivono e che si allegano al presente verbale.
In ordine al nuovo CCNL, le Parti precisano che in Provincia di Bolzano del monte ore per permessi sindacali stabilito per ciascuna Azienda dall’art. 42 del CCNL al sindacato Asgb-Gew va concessa una quota proporzionale al numero dei propri iscritti anche ai sensi dell’art. 9 del DPR 6 gennaio 1978, n. 58.
Il rimanente 40 per cento del monte ore di cui al secondo comma dell’accordo di rinnovo relativo al citato art. 42 del CCNL viene utilizzato dalla segreteria provinciale dell’Asgb-Gew in proporzione al numero dei propri iscritti.
Le parti si danno altresì atto che la predetta Asgb-Gew fa parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto cui deve unicamente farsi riferimento ogni qualvolta il testo del Contratto stesso usa l’espressione "Organizzazione sindacale" o "Organizzazioni sindacali".

Addì 15 febbraio 1990 in Roma, si sono incontrate: la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (Federelettrica) e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici (Faile).
Nel corso di tale incontro la Faile ha sottoscritto per adesione gli accordi per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle AEM 1 luglio 1986 scaduto il 31 dicembre 1987, accordi che erano stati siglati, in seguito a contrattazione, dalla Federelettrica e dalle OO.SS. Fnle - Flaei - Uilsp nella data convenzionalmente stabilita dell’1 marzo 1989 e che si allegano al presente verbale.
Nel sottoscrivere per adesione il CCNL per i dipendenti delle AEM 1 marzo 1989, la Faile recepisce anche, come integrazione della disciplina contrattuale nazionale che regola il rapporto di lavoro in dette aziende, le norme contenute dagli accordi e protocolli interconfederali sottoscritti dalla Cispel e dalla Cgil-Cisl-Uil il 13 luglio 1978 il 27 luglio 1978, il 14 novembre 1978, il 20 luglio 1989.

Parte politica del contratto
Relazioni industriali

Le Parti, fermo restando il reciproco impegno a ricercare concordemente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione, confronto, contrattazione nel pieno rispetto dell’autonomia dell’attività imprenditoriale e delle rispettive e distinte responsabilità, si impegnano ad attuare periodici incontri, a livello nazionale e aziendale, al fine di perseguire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle politiche aziendali, con l’obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità del servizio.
La Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, convengono di basare i loro rapporti, nonché quelli estrinsecantisi in sede locale, su un sistema di relazioni industriali che sia adeguato a fronteggiare realtà sempre più complesse e che, alla luce di intese che fossero definite in sede confederale anche in tema di regolamentazione dei conflitti collettivi, abbia a precisare:
1. i ruoli, le funzioni e le responsabilità delle parti;
2. le modalità, i limiti e i tempi su cui basare la dialettica sindacale in ordine ai vari temi di discussione.
I periodici incontri sopracitati, che hanno appunto l’obiettivo di realizzare tra le Parti momenti di informazione, consultazione, confronto e contrattazione, si svolgeranno sulla base delle "procedure attuative" di cui all’apposito paragrafo dell’art. 43 del presente CCNL ed avranno per oggetto, oltre ai temi previsti nei vari articoli contrattuali, gli argomenti di seguito indicati nel presente paragrafo.
Gli incontri a livello nazionale tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, hanno gli oggetti sottospecificati:
a) informazioni sulla politica energetica, sulle prospettive di sviluppo del servizio, con particolare riferimento ai programmi di investimento del settore;
b) confronto sulle norme nazionali ed europee, che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia dell’integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori interessati;
c) confronto sulle politiche tariffarie e più in generale sulla situazione economico-finanziaria del settore;
d) confronto sulle prospettive di introduzione di nuove tecnologie nel settore energetico;
e) confronto sulle politiche occupazionali e di formazione professionale;
f) confronto sul quadro legislativo che regola l’assetto delle imprese pubbliche locali e sull’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi nel quadro delle iniziative avviate dalla Cispel e dalle federazioni ad essa associate in materia di recupero della produttività;
g) confronto sulle Pari Opportunità.
Oltre a quanto previsto dai singoli articoli del testo contrattuale, si svolgeranno a livello aziendale ulteriori incontri tra le Commissioni Amministratrici, o rappresentanti dalle stesse delegati, e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, eventualmente assistiti dalla Federelettrica e dalle Organizzazioni Sindacali confederali territoriali. Tali incontri, che si articoleranno secondo le procedure previste per l’informazione, riguarderanno le più importanti scelte di politica aziendale in occasione della formazione dei bilanci preventivi e consuntivi (il cui esame verrà effettuato entro un congruo periodo di tempo precedente all’approvazione per quanto riguarda il bilancio preventivo ed entro il mese successivo a quello della definitiva approvazione per ciò che concerne il bilancio consuntivo), dei piani pluriennali e dei relativi investimenti, della localizzazione e utilizzazione degli impianti di produzione, della formulazione delle linee generali delle ristrutturazioni aziendali finalizzate al miglioramento del servizio, con riferimento anche ai programmi aziendali di politica occupazionale e all’incremento della produttività.
Apposite Commissioni tecniche formate dai rappresentanti delle aziende e delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, potranno essere costituite per acquisire le informazioni circa l’andamento delle ristrutturazioni al fine di rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutarne i risultati.
Le Parti si impegnano ad operare in modo che appositi incontri vengano attuati tra le strutture dei Comitati Regionali della Cispel e le corrispondenti Segreterie Regionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, eventualmente assistite dai corrispondenti livelli territoriali delle confederazioni sindacali in merito ad aspetti specifici di programmi territoriali oppure a riflessi locali dei programmi stabiliti in sede nazionale relativamente a: politica energetica e tariffaria, politica finanziaria, iniziative di ristrutturazione del settore e politica occupazionale.

Art. 1 - Applicabilità del Contratto
1. Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
2. Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell’Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea all’Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente Contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazioni a Verbale
I) Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste
Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende Elettriche cui il presente Contratto si riferisce.
[…]
III) Lavori di costruzione ed ampliamento reti di illuminazione pubblica
Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel punto b) del presente articolo, sempreché non siano di carattere permanente.

Art. 2 - Appalti
1. Le Aziende svolgeranno direttamente, con il proprio personale, tutte le opere e i servizi che fanno parte del ciclo produttivo e costituiscono il normale esercizio dell’attività aziendale, sempreché abbiano carattere continuativo e possano essere utilmente realizzati dalle Aziende al fine di una più razionale organizzazione del servizio.
2. La risorsa appalto va considerata "aggiuntiva" a quella interna e come strumento di flessibilità gestionale e di snellezza operativa per lo svolgimento di attività estranee al normale ciclo produttivo delle Aziende nonché per le attività inerenti a lavori che per la loro rilevanza ed entità e/o non ricorrenza e/o urgenza non possono essere effettuati con normale organizzazione aziendale.
3. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività collegate ai processi di progressiva qualificazione operativa aziendale, al fine di mantenere all’interno delle Aziende le conoscenze professionali e le esperienze rispetto ai metodi di lavoro, alle tecnologie e ai materiali o di favorire il recupero di quelle attività ad elevata qualificazione professionale-tecnologica congruenti con il ciclo produttivo aziendale, che avessero subito nel tempo una fuoriuscita dalle Aziende.
4. L’identificazione dei lavori la cui esecuzione può essere effettuata mediante appalto sarà compiuta dalle Aziende, sulla base dei criteri citati e tenendo conto di quanto previsto dal punto a) del regolamento sulle procedure delle Relazioni industriali, previo confronto periodico con il Consiglio dei Delegati e/o OO.SS., stipulanti il presente CCNL, tenendo conto della gradualità necessaria per l’applicazione di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo e della natura dei servizi espletati dalle Aziende.
5. Tutti gli appalti possono essere attuati solamente se non implichino la risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi che si intende appaltare e la conseguente diminuzione degli organici.
6. I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell’Azienda di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all’art. 1662 cod. civ. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati e nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal contratto ed a regola d’arte.

Art. 3 - Assunzioni del personale - Periodo di prova
Assunzioni a tempo determinato

8. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dall’art. 1 della legge n. 230 del 1962, nei seguenti altri casi:
1) per coprire le necessità straordinarie derivanti dall’assunzione da parte dell’azienda di nuovi servizi o dall’avvio di nuove tecnologie;
2) per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la legge o il contratto collettivo dispongono la conservazione del posto, nonché per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari.
9. Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del presente articolo non può superare il limite del 3% del personale in forza al 1° gennaio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle disposizioni di Legge nei casi da queste previsti, il presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23 punto 1 legge 28.2.1987 n. 56.

Art. 4 - Orario di lavoro
1. La durata normale delle prestazioni è fissata in 40 ore settimanali per tutti i lavoratori. A decorrere dal 1 maggio 1987 la durata stessa di tali prestazioni è ridotta a 39 ore settimanali ed è ulteriormente ridotta a 38 ore a decorrere dal 1 luglio 1990.
2. Per i lavoratori addetti ai lavori nocivi, oppure disagiati e gravosi, da identificarsi aziendalmente mediante contrattazione tra la Direzione e il Consiglio dei Delegati o le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL: 36 ore settimanali, sempre a decorrere dal 1 luglio 1990. In luogo della riduzione di orario a 36 ore i singoli lavoratori hanno la facoltà di optare per il mantenimento di situazioni preesistenti aziendalmente o di trasformare la detta riduzione di orario in giornate di riposo aggiuntivo.
3. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari o individuali, viene stabilita dalla Direzione in seguito a contrattazione con il Consiglio dei Delegati; essa deve favorire il massimo rispetto di quanto stabilito dall’art. 7.
4. Gli orari settimanali di cui sopra sono ripartiti in cinque giorni; nelle aziende dove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali la stessa verrà mantenuta, salvo quanto diversamente stabilito in sede aziendale in seguito a contrattazione.
5. Al personale che opera normalmente in località isolata di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana per un periodo non superiore a cinque settimane consecutive.
6. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna del normale stipendio mensile.
[…]

I) Flessibilità dell’orario di lavoro
14. La possibilità di introdurre in via sperimentale una normativa sulla flessibilità dell’orario di lavoro con eventuale compensazione ultragiornaliera sarà oggetto di contrattazione tra le Parti in sede aziendale.
15. Al fine, viene indicato il seguente schema di attuazione che dovrà essere adattato alle esigenze e necessità di ogni singola Azienda in relazione anche ai regimi di orario esistenti localmente:
1) rispetto all’orario "normale" di lavoro, valevole per tutta l’Azienda oppure per l’Unità interessata, devono essere prefissate le ore prima e dopo delle quali non è consentito - salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente l’accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera;
2) la durata minima e massima della prestazione ordinaria giornaliera in regime di flessibilità deve essere pari, rispettivamente, a sei ore e quarantotto minuti ed a otto ore e quarantotto minuti, fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti;
3) la flessibilità d’orario deve essere prevista - nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti punti - all’inizio e al termine dell’orario normale di lavoro giornaliero in atto nell’Azienda oppure nell’Unità interessata, con fasce di pari durata, ferma restando la sola possibilità di posticipare l’inizio mattutino e l’uscita pomeridiana;
4) il singolo lavoratore non può, a seguito dell’adozione della flessibilità d’orario nell’unità di appartenenza, accumulare all’interno del periodo indicato al successivo punto 6) un’eccedenza o carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) superiore a due ore;
pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori all’anzidetto limite saranno considerate assenza ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non saranno comunque utilizzate ai fini della compensazione, né daranno luogo ad alcun trattamento economico;
il dipendente non può chiedere di effettuare la compensazione nella giornata di sabato nelle Aziende in cui l’orario di lavoro è ripartito su cinque giorni settimanali;
la compensazione di carenza di prestazione - entro il predetto limite di due ore - può essere effettuata solo entro le fasce di flessibilità previste;
5) in sede aziendale, mediante contrattazione saranno individuate le posizioni di lavoro alle quali potrà essere applicato l’orario flessibile;
sono comunque esclusi: gli operai di squadra, i turnisti, il personale che opera in missione, personale che partecipa a corsi di formazione, autisti, portieri, uscieri, centralinisti telefonici, part-timers;
6) la compensazione nell’ambito dell’eccedenza o carenza delle 2 ore va effettuata settimanalmente;
7) va considerato "lavoro straordinario", e come tale compensato, solo quello espressamente richiesto dall’Azienda in eccedenza alla durata normale della prestazione ordinaria prevista per il singolo giorno nell’Unità di appartenenza. Conseguentemente, non va considerato lavoro straordinario la prestazione richiesta dall’Azienda ed effettuata entro la suddetta durata normale;
al personale che si trovi in situazione di saldo negativo di orario, le prestazioni richieste dall’Azienda oltre la durata normale giornaliera dell’orario di lavoro verranno considerate come compensazione di detto saldo negativo e pertanto non daranno luogo al trattamento previsto per il lavoro straordinario nei limiti delle fasce di flessibilità sopra previste;
8) le seguenti assenze orarie sospendono la flessibilità per l’intera giornata:
- partecipazione a scioperi;
- fruizione della libertà nelle ore pomeridiane nelle giornate di cui all’8° comma dell’art. 6 CCNL;
- fruizione di "mezze giornate" di permesso (ad es. ex festività);
le altre assenze orarie (retribuite o non) iniziali o terminali decorrono o hanno termine dall’inizio o alla fine dell’orario "normale" fissato nell’Azienda e/o Unità interessata;
resta comunque inteso che la concessione di permessi orari ex comma 2 dell’art. 9 CCNL assumerà carattere di assoluta eccezionalità;
9) l’introduzione della flessibilità a compensazione ultragiornaliera è incompatibile con orari ripartiti in modo differenziato nei diversi giorni della settimana - qualora negli stessi non sia possibile realizzare la durata minima prevista al precedente punto 2) - nonché con altre forme di orari particolari individuali e/o collettivi;
10) l’applicazione dell’orario flessibile deve evitare, nella massima misura possibile, interventi manuali e presuppone, quindi, l’uso di idonei mezzi di rilevazione automatica della presenza da parte di tutti i lavoratori interessati, che consentano anche la rilevazione periodica del c.d. "saldo" (positivo o negativo).
16. I criteri applicativi di cui sopra sono riferiti soltanto alle Aziende in cui l’orario settimanale di lavoro è ripartito su cinque giorni.
Dichiarazione a Verbale
I) Turni di lavoro
L’Azienda, a richiesta del Consiglio dei Delegati o delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e compatibilmente con le esigenze del servizio stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane o notturne.
II) Ripartizione dell’orario
1. L’orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
2. Eventuali prestazioni di lavoro, in relazione e preordinate e non contingenti esigenze di servizio, la cui individuazione deve essere effettuata dalla Direzione in seguito a contrattazione con il Consiglio dei Delegati o delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, possono essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato, nel qual caso l’orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
3. Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezione fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione rilevanti al fine di assicurare la copertura del diagramma di carico.
4. In relazione al 3° comma dell’art. 4, tra Azienda e Consiglio dei Delegati o OO.SS. stipulanti il presente CCNL potranno altresì essere contrattate articolazioni di orario che prevedano periodi con prestazioni settimanali maggiori di quelle contrattualmente previste, unitamente a correlati periodi di prestazioni ridotte, in modo che l’orario normale formi media su un arco di tempo superiore a quello settimanale. Le suddette articolazioni saranno adottate, per far fronte a particolari esigenze connesse con la qualità di servizio o con la manutenzione stagionale degli impianti. In sede di contrattazione tra le parti, in un quadro di costi-benefici, sarà altresì definito il trattamento economico e/o normativo da riservare al personale interessato.

Art. 5 - Reperibilità
Modalità di richiesta
1. In relazione alle esigenze di servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) per l’intero mese - esclusi i giorni di riposo, ferie, festività di cui all’art. 6 del presente contratto e i casi di particolare necessità del lavoratore - in ragione di 6 giorni alla settimana nel caso in cui il lavoratore stesso fruisca di alloggio gratuito.
Altre forme di reperibilità mensile sono abolite e potranno essere adottate dalle aziende in casi eccezionali previa consultazione con le OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL;
b) a periodi ricorrenti di durata settimanale nel mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 6 ferma restando peraltro la possibilità di cui al successivo 4o comma), di norma contenuti in una settimana ogni quattro, sempreché obiettive difficoltà od esigenze organizzative non richiedano una maggiore frequenza. Quanto sopra formerà annualmente oggetto di confronto tra le Aziende e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL;
c) per le singole giornate della settimana e precisamente:
c.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
c.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui ai precedenti punti a) 2° capoverso e b), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
c.3) per le giornate festive di cui all’art. 6 del presente contratto.
3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l’onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un’articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro, mediante l’estensione della reperibilità a tutti i lavoratori idonei allo specifico servizio che non abbiano validi e giustificati motivi per esserne esentati. L’esistenza delle condizioni per l’attuazione di detta linea di tendenza formerà annualmente oggetto di confronto tra le aziende e le componenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL
4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in seguito a contrattazione con il competente Consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della dichiarazione a verbale annessa all’art. 6 sarà libero da impegni di reperibilità.

Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 23 e le 6 del mattino successivo
14. Gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti fra le ore 23 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sette ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l’intervallo meridiano).
15. Per le aziende con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti tra le ore 23 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l’inizio dell’orario di lavoro dello stesso giorno.
16. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti due commi, si tiene conto, oltre che della durata dell’effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell’intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro nella misura convenzionale di un’ora di viaggio.
Dichiarazioni a Verbale
I) Reperibilità in zona diversa da quella abituale
Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
II) Per le Aziende nelle quali sia richiesto ai lavoratori di prestare un servizio di reperibilità nelle immediate vicinanze di una diga secondo quanto prescritto dall’art. 15 del DPR 1 novembre 1959 n. 1363, le Parti convengono sull’opportunità che una specifica regolamentazione riguardante la "reperibilità speciale" sia stabilita in sede regionale tra un’apposita istanza sindacale della Federelettrica e le competenti OO.SS. stipulanti il presente CCNL
III) Pronto intervento
In relazione alla richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali la Federelettrica dichiara che servizi di pronto intervento potranno essere istituiti laddove, per la concentrazione dell’utenza e quindi per la ricorrenza degli interventi, sia statisticamente rilevata la possibilità e la convenienza di realizzare l’occupazione ottimale delle unità impegnate.
[…]

Art. 6 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico, all’esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate, alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 per cento dello stipendio orario, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 per cento dello stipendio giornaliero. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 per cento dello stipendio giornaliero.
7. Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga, sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, una indennità pari al 60 per cento dello stipendio giornaliero.
[…]
Dichiarazione a Verbale - Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale
1. Le Parti convengono che ai lavoratori i quali, nel normale giorno di riposo settimanale, effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un’intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60 per cento dello stipendio orario per le ore di lavoro effettivamente prestate, o della maggiorazione del 75 per cento qualora in detto giorno di riposo settimanale ricorra l’ipotesi del lavoro straordinario notturno festivo.
2. Si chiarisce che le esigenze di servizio di cui al 6° comma del presente articolo devono essere obiettive ed imprevedibili; va quindi esclusa, fatta eccezione per il primo giorno, l’assenza per malattia, infortunio o ferie che si prolunghi per più giorni, e cioè oltre una settimana.

Art. 7 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno

1. Le Parti stipulanti concordano che si ricorrerà al lavoro straordinario solo in caso di inderogabili esigenze di carattere urgente ed imprevedibile strettamente inerenti al servizio elettrico ed agli altri servizi pubblici gestiti dall’azienda con il proprio personale cui si applichi il presente contratto.
2. Conseguentemente, tenuta presente la necessità di dare attuazione al principio generale di cui sopra, si conviene che le aziende adotteranno i provvedimenti necessari per far sì che non vengano effettuate prestazioni di lavoro straordinario per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente.
3. Altre eventuali ipotesi di lavoro straordinario dovranno di norma essere oggetto di confronto fra azienda e organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL
4. Le suddette prestazioni, ferma restando la corresponsione delle sole percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente legati con quelli settimanali o infrasettimanali.
5. Il riposo compensativo obbligatorio delle prestazioni straordinarie non avrà luogo nei seguenti casi:
- prestazioni effettuate nella prima giornata in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma;
- prestazioni effettuate nei casi in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma che richiedano un pronto intervento con chiamata extra orario di lavoro.
6. Le altre prestazioni straordinarie possono essere effettuate limitatamente a 2 ore giornaliere, sino a un massimo di 10 ore mensili.
7. Per gli addetti alle attività tecnico-operative, il limite potrà essere di 120 ore annuali pro capite.
8. Le aziende forniranno mensilmente alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL informazioni dettagliate del lavoro straordinario eseguito, con riferimento alle unità operative e con l’indicazione analitica e nominativa dei dipendenti interessati, nonché delle ore di prestazione eseguite e delle modalità seguite per il compenso in base alle norme stabilite nel presente contratto.
9. Sui dati relativi al lavoro straordinario rientranti nel primo comma si svolgeranno consultazioni tra le aziende e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL
10. Si considera lavoro "straordinario" quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale delle prestazioni, fissata dall’art. 4 del presente contratto.
[…]
17. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario che non sia stato richiesto dall’azienda.
18. Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, festivo e notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Trattamento turnisti
[…]
25. Le aziende, a richiesta del consiglio dei Delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabiliranno i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richiesti due turni antimeridiani, due pomeridiani e due notturni.
[…]

Compenso ai capi turno preposti a turni relativi ad impianti di produzione, trasformazione e distribuzione, ai ripartitori e ai capi unità delle centrali termiche per prolungamento dell’orario di lavoro in occasione del cambio turno per scambio consegne, nei turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne e una notturna)
36. Le parti si danno atto che, nei turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne e una notturna), può verificarsi che i capi turno preposti (o, in mancanza, i responsabili addetti) a turni relativi ad impianti di produzione, trasformazione e distribuzione, i ripartitori, i capi unità delle centrali termiche, al momento del cambio turno prolunghino la propria permanenza sul posto di lavoro per assolvere alle incombenze connesse al passaggio delle consegne (informazioni sullo stato degli impianti, segnalazioni di eventuali anomalie o guasti ecc.).
37. In tali casi, poiché viene a determinarsi una incidenza sulla normale durata della prestazione lavorativa prevista dal Contratto, che peraltro si verifica solo saltuariamente, viene convenzionalmente stabilito tra le Parti di corrispondere ai lavoratori aventi le qualifiche sopra indicate, a compenso mensile del disagio, un importo forfettario - per 12 mensilità - corrispondente all’importo di 1 ora di straordinario feriale calcolato sullo stipendio della categoria di appartenenza.
38. Il compenso previsto nel presente paragrafo, che verrà incluso nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, verrà attribuito anche al turnista smontante, avente le qualifiche sopra indicate, nell’occasione del cambio turno nei turni a due prestazioni diurne.
39. Tale compenso verrà attribuito altresì anche a coloro che occupino eventualmente posizioni di turno gerarchicamente superiori a quelle indicate e, dove esistano effettive esigenze di passaggio delle consegne, a non più di due figure di turnisti immediatamente dipendenti in via gerarchica dal capo turno o figura similare da individuarsi in sede aziendale sulla base di quanto previsto al riguardo nel presente paragrafo.
40. Il compenso di cui sopra non riguarda prestazioni straordinarie richieste in via eccezionale, per far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio che ovviamente daranno luogo alla corresponsione del trattamento contrattuale previsto per il lavoro straordinario.

Avvicendamento turnisti
53. Per i turnisti con 15 anni di anzianità in turno continuo avvicendato, le aziende avvieranno di norma al di fuori dell’orario di lavoro degli interessati, su domanda, azioni di addestramento o riqualificazione per posizioni di lavoro tipo.
54. Qualora si verifichi un numero elevato di domande di avvicendamento le aziende gradueranno nel tempo, in relazione alle esigenze del servizio, le azioni previste al comma precedente.
55. Il lavoratore che abbia partecipato alle suddette azioni formative con esito positivo e che abbia compiuto i 18 anni di attività in turno potrà essere assegnato, compatibilmente con le disponibilità ed esigenze aziendali, previo accertamento di idoneità per la posizione da ricoprire, a posti vacanti di pari categoria e comportanti l’espletamento di attività specificamente attinenti con le azioni di addestramento svolte. L’assegnazione del posto avverrà in "esclusione dalla scelta".
56. All’accertamento di cui sopra parteciperanno, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori, da scegliere fra quelli designati dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività.
57. Al lavoratore così avvicendato viene applicato il trattamento previsto al punto precedente "trattamento a seguito di cambio mansioni".
Dichiarazioni a Verbale
[…]
III) Chiarimento sul trattamento contrattuale spettante ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne e una notturna)
Il trattamento previsto nei confronti del personale turnista è fissato a fronte ed a compensazione del complesso dei disagi che l’esecuzione del lavoro in turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei lavoratori che prestano la loro opera con costanza di orario nei giorni feriali della settimana, quali ad esempio i disagi derivanti da:
- l’alternanza dell’orario di lavoro giornaliero;
- l’impegno ad entrare in turno e di cambiare turno ove ciò sia richiesto dall’organizzazione del lavoro e, comunque, ogni qualvolta sia necessario in sostituzione di turnisti assenti;
- il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la non coincidenza con il sabato del sesto giorno settimanale non lavorato;
- l’eventualità che fra due giorni di "riposo settimanale" intercorrano più di sei giorni di calendario (ancorché intervallati dal "sesto" giorno non lavorato);
- la mancata consecutività dei predetti due giorni (sesto giorno e riposo settimanale) e la loro cadenza in giorni variabili nelle diverse settimane anche se prefissati nello schema di turno;
- la mancata libertà nelle giornate festive cadenti nel turno di lavoro;
- la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro durante la prestazione in turno con la conseguente impossibilità o, quantomeno, maggiore difficoltà di usufruire di determinati istituti contrattuali (ad es.: assemblee in orario di lavoro; permessi; mancata libertà nelle ore pomeridiane coincidenti con la prestazione in turno, nelle giornate di cui all’art. 6 - comma 8);
- i maggiori vincoli nella programmazione delle ferie;
- le maggiori difficoltà nell’utilizzazione dei mezzi pubblici in relazione agli orari di turno;
- l’incertezza di avere il cambio turno nell’orario previsto;
- i tempi di prolungamento dell’orario in occasione del cambio turno.

Art. 8 - Ferie
[…]
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
6. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono esser fatte godere al lavoratore fino al 30 aprile dell’anno successivo.
[…]

Art. 11 - Tutela della maternità
[…]
2. Per tutti gli altri aspetti relativi alla tutela della maternità, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 - Malattia - Infortuni sul lavoro
[…]
9. L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell’azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità. È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. Tali accertamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. L’azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro.
10. Qualora il lavoratore non si ritenga soddisfatto del giudizio emesso dal medico di cui all’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la costituzione di un collegio medico di appello formato da tre medici di cui uno nominato dall’azienda a sue spese, uno nominato dal lavoratore a sue spese ed il terzo designato di comune accordo tra i due a spese della parte soccombente.
11. In caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal Medico Provinciale o dall’Ufficio Sanitario del Comune.
12. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
13. Se la decisione del terzo medico non intervenga entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
14. Qualora l’assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi suindicati, l’azienda ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore quanto a lui sarebbe spettato se fosse stato licenziato non per motivi disciplinari, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
15. Correlativamente, qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere il servizio - e sempre che sia constatata con le modalità sopra dette la incapacità alla prosecuzione del lavoro - il lavoratore può richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui al comma precedente.
16. Ove non avvenga la risoluzione del rapporto trascorsi i termini suddetti, il rapporto stesso rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti dell’indennità sostitutiva del preavviso e, se non vietato dalla legge, del trattamento di fine rapporto.
Dichiarazioni a Verbale
[…]
V) Lavoratori sottoposti a dialisi
Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti che saranno esclusi dal computo del periodo di cui al comma 1° dell’art. 12.

Art. 22 - Formazione professionale
1. La Federelettrica tenendo conto della continua evoluzione tecnologica e della naturale obsolescenza delle cognizioni, si adopererà - d’intesa con la Cispel ed in particolare con i Comitati regionali della Cispel - affinché sia generalizzato l’addestramento teorico-pratico per tutti i lavoratori neo-assunti all’atto del primo inserimento e per i lavoratori già in servizio.
2. In particolare, le Aziende promuoveranno le necessarie attività di formazione dei lavoratori al fine di favorire lo sviluppo della professionalità inteso sia come accrescimento della capacità di gestire le risorse umane, tecniche ed economiche, sia come approfondimento delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite e dei sistemi di sicurezza. Ciò anche allo scopo di consentire ai lavoratori di continuare a fornire le proprie prestazioni in maniera adeguata alle esigenze derivanti dalle innovazioni tecnologiche.
3. La formazione, quale strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, potrà essere realizzata per categorie omogenee di lavoratori.
4. In particolare, le Aziende, potranno prevedere eventuali specifici corsi formativi anche in funzione della partecipazione dei lavoratori alle scelte di cui all’art. 24, sia per assiemi omogenei sia per singole qualifiche.
5. Per le Aziende minori si farà sì che detti corsi possano essere svolti in sede, nei tempi e nei modi più opportuni, da istruttori anche di altre aziende della regione, appositamente prescelti e designati in sede di Comitati regionali della Cispel.
6. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello competente per la Regione, collaboreranno alla preparazione, formazione e conduzione dei corsi stessi.
7. I lavoratori che avranno frequentato con profitto i corsi professionali acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio, per la scelta del personale di cui all’art. 24 del presente Contratto.
8. Analoghi corsi di formazione professionale saranno programmati, per iniziativa delle singole Aziende (e con la collaborazione delle istanze sindacali territoriali dei lavoratori), in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione e riorganizzazione del lavoro e saranno finalizzati anche alla comprensione di detti cambiamenti organizzativi.
9. L’impegno formativo di cui al presente articolo dovrà avere carattere di continuità ed essere indirizzato, con opportune articolazioni, alla generalità dei lavoratori, con attuazione durante l’orario di lavoro e nei periodi dell’anno più opportuni.
Neo assunti
10. a) Generalizzazione dell’addestramento teorico-pratico a tutti i lavoratori all’atto del primo insediamento;
b) omogeneizzazione delle modalità di attuazione di detto addestramento (programmi, metodologia didattica, durata da graduare anche in relazione ai diversi livelli di scolarità ed all’attività di destinazione).

Art. 24 - Scelta del personale
[…]
Accertamento idoneità fisica
39. Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all’integrità fisica del lavoratore, l’assegnazione dei posti, in relazione ai vari tipi di selezioni, scelta ed esclusione dalla scelta, sarà subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore all’espletamento delle specifiche mansioni.
[…]

Art. 29 - Indennità varie
A) Indennità alta montagna

1. Al lavoratore che abbia sede di lavoro in località disagiata di montagna viene corrisposta una indennità mensile da contrattarsi con le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL Al lavoratore che venga comandato a prestare servizio in località disagiata di montagna l’indennità viene corrisposta in proporzione alle giornate di effettivo servizio.
2. Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
11. In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità:
a) a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi;
b) a macchine dei centri elaborazione dati;
viene corrisposta una indennità mensile che per i lavoratori di cui alla lettera a) è graduabile fino al 5 per cento dello stipendio mensile e per i lavoratori di cui alla lettera b) è del 9 per cento dello stipendio stesso.
12. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da contrattarsi con le competenti OO.SS. stipulanti il presente CCNL
13. Ai lavoratori che siano addetti all’utilizzo di video terminali o P.C. con continuità, intendendosi con ciò un uso di tali macchine per una durata non inferiore al 50 per cento del normale orario di lavoro giornaliero, viene corrisposta un’indennità di L. 3.000 per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione.
14. Ai lavoratori cui le aziende richiedono l’utilizzo di macchine di video scrittura per il trattamento dei testi con continuità, intendendosi con ciò un uso di tali macchine per una durata non inferiore al 70 per cento del normale orario di lavoro giornaliero, viene corrisposta un’indennità di L. 1.500 per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione.
15. La normativa di cui ai 2 commi precedenti non si applica nel caso in cui esistano allo stesso titolo in sede aziendale trattamenti di miglior favore.
16. La concreta individuazione delle posizioni di lavoro interessante avverrà mediante contrattazione in sede aziendale.

F) Indennità zona malarica
17. Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di lire 4.000 mensili.
18. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Organizzazioni sindacali tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero, elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.

G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
19. Ai lavoratori che, all’interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta un’indennità di L. 4.000 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle gallerie o caverne. La stessa indennità è dovuta ai lavoratori che siano addetti ad attività di manutenzione civile, elettrica e/o meccanica all’interno delle gallerie, escluse quelle di accesso alle caverne.
20. Ai lavoratori che svolgono dette attività di manutenzione all’interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un’indennità di L. 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle stesse.

I) Indennità lavori gravosi
24. Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un’indennità di L. 4.000 per ogni giornata di svolgimento delle seguenti mansioni:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone;
- manutenzione degli impianti riguardanti le operazioni al comma precedente;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- manutenzione impianti evacuazione e smaltimento ceneri;
- lavori interni ai riscaldatori ed al degasatore del ciclo condensato alimento, con esclusione dei piccoli riscaldatori;
- lavori interni ai condensatori della turbina principale e della turbopompa, nonché ai canali ed alle condotte del sistema acqua condensatorio, nonché ai gruppi di ventilazione di condensatori ad aria;
- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri, esclusi i lavori interni ai condotti aria;
- lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante;
- lavori sui mulini, relativi alimentatori od esaustori e relativi condotti polverino, purché effettuati in sito, con esclusione dei lavori effettuati in officina;
- manutenzione, sui piani di caldaia con impianto funzionante, di soffiatori, bruciatori e rilevatori di fiamma;
- lavori interni ai serbatoi olio combustibile;
- lavori di metallizzazione a sabbiatura;
- lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 kv;
- manutenzione sui vapordotti;
- lavori di saldatura e molatura di parti rilevanti di macchinario;
- lavori nei cunicoli di servizio;
- lavori di rimozione e di riallocazione di parti rilevanti di macchinario in centrali in caverna;
- lavori all’interno dei manufatti delle dighe e all’interno di gallerie di derivazione, ivi comprese quelle di scarico di impianti idroelettrici;
- tagli e deramificazioni di alberi in prossimità di linea AT e MT.
25. Dette indennità non sono cumulabili e assorbono fino a concorrenza eventuali indennità erogate allo stesso titolo in sede aziendale.
26. L’indennità in oggetto potrà essere corrisposta anche ai lavoratori che risultino effettuare lavorazioni assimilabili ad una di quelle specificate al comma 24 che presentino pari condizioni di gravosità e disagio rispetto a queste ultime. Tali assimilazioni dovranno essere individuate mediante contrattazione tra le Parti in sede aziendale.

N) Indennità per il possesso di certificati di qualificazione per l’esecuzione di saldature
29. Ai lavoratori delle AEM cui è richiesta l’acquisizione ed il mantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati procedimenti di saldatura, rientranti nelle norme UNI (di cui al DM 21 novembre 1972) viene riconosciuta una indennità giornaliera di L. 1.500 per ogni giorno di effettivo svolgimento della mansione, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Dichiarazione a verbale
[…]
II) Esalazioni venefiche
Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
III) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
L’azienda terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
[…]
V) Indennità lavori gravosi
Si precisa che l’indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni indicate nell’apposito paragrafo del presente articolo. Relativamente ai "lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV", tale condizione si realizza per i lavoratori che nell’arco della giornata operino sui sostegni per l’esecuzione di lavori complessivi, quali alzamento o demolizione dei tralicci, tesatura e riparazione dei conduttori e delle funi di guardia, sostituzione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali ispezioni e verifiche.
[…]

Art. 31 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
B) Vestiario
4. Saranno istituite Commissioni per l’assegnazione vestiario, costituite in via paritetica da rappresentanti aziendali e sindacali.
5. L’azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgano la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgano il lavoro in analoghe condizioni.
6. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
7. L’Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o camici) a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
8. L’Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
9. Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
10. Quando ne prescriva l’uso, l’azienda fornirà: l’uniforme ai portieri, agli uscieri, ai fattorini e agli autisti di vettura; il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.

Dichiarazioni a Verbale
[…]
III) Vestiario - Dotazione impermeabili
Quelle aziende che non hanno attualmente in dotazione un numero di impermeabili pari a quello dei lavoratori che si presumono costretti a svolgere la loro normale attività all’aperto anche sotto la pioggia, provvederanno ad integrare tale dotazione in modo che, raggiunta la parità di numero tra impermeabili e lavoratori, questi possano usare sempre lo stesso impermeabile.
[…]

Art. 33 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’azienda stessa;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
3. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell’azienda, a visita medica da effettuarsi da Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico.
4. L’esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.

Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di stipendio;
d) sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e con indennità.
2. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), c).
3. Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni per la stessa mancanza, o per mancanze analoghe, in sospensioni dal servizio e dallo stipendio per un totale di 15 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per trenta giorni complessivamente anche se conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 33.
4. Il licenziamento di cui alla lettera g) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
5. Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 36 - Norme aziendali
Oltre che alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 42 - Libertà sindacali
Consigli dei delegati

1. I Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
[…]
6. Nel caso in cui il Consiglio dei delegati non fosse ancora eletto ovvero non risultasse, unitariamente costituito da almeno tre delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, l’attività del medesimo verrà assunta dalle strutture sindacali locali composte sempre da almeno tre delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL per il tempo necessario alla sua costituzione. In tale evenienza la delegazione sindacale - che intratterrà i rapporti con l’azienda in sostituzione del Consiglio dei delegati - sarà costituita da un numero definito di componenti ed usufruirà dei permessi previsti per il Consiglio dei delegati.

Affissioni comunicati
33. L’Azienda collocherà vicino all’ingresso delle sue sedi un albo. In detti albi, previa comunicazione alla Direzione, potranno essere affissi comunicati di carattere esclusivamente sindacale.
34. I comunicati dovranno recare la firma del responsabile dell’istanza del Sindacato nell’azienda del cui nominativo dovrà essere data preventiva informazione alla Direzione.

Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
44. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dall’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
45. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’azienda.
[…]
48. Le assemblee dovranno di norma essere indette nelle ore iniziali o finali dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con gli utenti.
49. L’azienda metterà a disposizione delle Organizzazioni sindacali il locale necessario per lo svolgimento delle assemblee.

Sedi sindacali
50. L’azienda, nei limiti del possibile, metterà a disposizione almeno un locale per le sedi delle Organizzazioni sindacali.
51. Nelle aziende con meno di 50 dipendenti le Organizzazioni sindacali usufruiranno a turno della sede del Consiglio dei delegati.

Art. 43 - Incontri periodici
Generalità
1. Premesso che le parti sono concordi nel riaffermare, anche in materia di questioni del personale, la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni Amministratrici e delle direzioni delle aziende;
che sono da evitare tanto le procedure burocratiche capaci di appesantire la gestione delle aziende, quanto le regolamentazioni che possano complicare o ritardare le decisioni direzionali relative alla gestione degli affari del personale;
che nulla si intende innovare riguardo all’oggetto della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro, che resta nelle attribuzioni dei competenti Organi direttivi delle aziende e delle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL;
nell’intento di improntare a spirito di maggiore collaborazione i rapporti fra le Aziende ed i loro dipendenti, come condizione essenziale per una ordinata conduzione;
le Parti hanno riconosciuto l’utilità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale, tra la Federelettrica e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto e a livello locale tra rappresentanti delle aziende e delle organizzazioni sindacali stesse.
Tali incontri periodici comprendono sia quelli espressamente elencati nel par. "Relazioni industriali" della premessa politica al presente CCNL, sia quelli relativi al testo dei vari articoli contrattuali e avverranno sulla base delle previsioni della premessa politica stessa e secondo le procedure attuative del paragrafo seguente.
Procedure attuative
2. Con riferimento agli incontri di informazione, consultazione, confronto, contrattazione, di cui alla parte politica del presente CCNL, le Parti si danno reciprocamente atto che il significato attribuito a tali momenti è quello specificato in appresso:
a) informazione, intendendosi con ciò la reciproca trasmissione di documentazioni, dati, notizie ed esposizioni di programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con ciò la discussione su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti ed opinioni;
c) confronto, intendendosi con ciò le occasioni in cui le Parti paragonano le reciproche posizioni per riscontrare le diversità o identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondirne l’esame;
d) contrattazione, intendendosi con ciò i momenti in cui le Parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.
A) Livello nazionale
3. Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri, questi si svolgeranno, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che sarà definito tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
4. Gli incontri saranno promossi dalla Federelettrica o richiesti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e saranno preceduti dall’invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle segreterie delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, nazionali di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione.
5. Gli incontri sugli argomenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), del par. "relazioni industriali" della premessa politica al presente CCNL saranno riassunti in apposite note riportanti le posizioni di ciascuna parte.
B) Livello aziendale
6. Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni amministratrici e delle Direzioni aziendali nell’ambito delle prerogative di legge e la piena autonomia d’azione dei Sindacati nella sfera della propria competenza istituzionale, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano in via sperimentale le seguenti procedure:
a) informazione - L’azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie, ecc.; il Consiglio dei delegati e/o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL entro i 15 giorni successivi al ricevimento, possono chiedere un incontro per chiarimenti e illustrazioni; l’azienda fissa a completo adempimento un incontro entro i 15 giorni successivi;
b) consultazione - L’Azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con il Consiglio dei delegati e/o OO.SS. stipulanti il CCNL, da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Alla fine dell’incontro il Consiglio dei delegati e/o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento che dovrà tenersi entro i 15 giorni successivi, a completamento dell’impegno alla consultazione;
c) confronto - L’Azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con il Consiglio dei delegati e/o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione.
Il Consiglio dei delegati e le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc. chiedono un incontro all’azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data. Al termine dell’incontro possono essere richiesti altri approfondimenti da esaurirsi entro i 15 giorni successivi;
d) contrattazione - L’Azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con il consiglio dei delegati e/o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione.
Il Consiglio dei delegati e le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL nel trasmettere le proprie documentazioni, date, notizie, ecc. chiedono un incontro all’azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Se entro i 10 giorni successivi le parti non pervengono ad una definizione, il Consiglio dei Delegati e/o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL possono chiedere la continuazione della contrattazione da esaurirsi al termine dei successivi 10 giorni.
A conclusione dei periodi sopraindicati, nel caso le Parti non pervengano ad una definizione, il Consiglio dei Delegati e le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL possono richiedere la continuazione della contrattazione per un periodo ulteriore di 10 giorni. Superati i limiti temporali stabiliti le Parti si riterranno libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze per l’esercizio dei rispettivi ruoli.

Art. 44
1. L’interpretazione delle norme del nuovo Contratto verrà effettuata dalla Federelettrica d’intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il Contratto stesso.
2. La richiesta per far luogo a detta interpretazione potrà essere avanzata da una delle Parti indicando la norma in contestazione. L’incontro dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Art. 45 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
1. In materia di ambiente di lavoro, le aziende confermano l’impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e di attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti e in ogni altra attività aziendale.
2. Le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi.
3. Nell’esplicazione del proprio lavoro le Organizzazioni sindacali potranno, di volta in volta, avvalersi della collaborazione dei lavoratori dei reparti interessati, o, se necessario, di esperti esterni, previa consultazione con l’azienda.
4. Le Aziende forniranno annualmente alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, locali e ai Consigli dei delegati i dati statistici riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5. Con specifico riferimento a quanto previsto dal 2o comma dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle Unità sanitarie locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all’interno delle unità produttive", le aziende, ove già non esista un Servizio sanitario aziendale, si impegnano ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime Unità Sanitarie Locali, nelle centrali termoelettriche ed in quelle in caverna, previo confronto fra le competenti Direzioni e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL Nei casi in cui le Unità Sanitarie Locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati.
6. Il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all’ambiente di lavoro, ivi compresi casi di particolare gravosità e disagio, sarà effettuato, ove si renda necessario, ricorrendo previo confronto fra l’Azienda e le Organizzazioni sindacali, alle Unità Sanitarie Locali, a strutture istituite o istituende nell’ambito delle Regioni, od istituti specializzati di diritto pubblico.
7. Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e la integrità psico-fisica dei lavoratori interessati, si potrà ricorrere alla istituzione di appositi strumenti quali questionari di gruppo, registri dei dati ambientali e biostatistici, libretti personali sanitari di rischio.
8. Per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di costruzione ed i guardiadighe che operino in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché i tirafili addetti all’esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KW, le Parti si incontreranno, a livello nazionale, entro il 31 ottobre 1989 per definire normative e programmi esecutivi di eventuali piani di avvicendamento di detto personale.
9. Per il personale addetto ai cantieri di costruzione, per i guardiadighe ed i tirafili, l’avvicendamento è peraltro subordinato all’ulteriore condizione che gli stessi abbiano una età non inferiore ai 45 anni.
10. Nella predisposizione dei predetti piani si terrà conto delle maggiori anzianità maturate e la loro realizzazione avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze aziendali.
11. Le parti si impegnano a procedere ad una verifica della normativa del presente articolo il cui inizio dovrà avvenire entro il marzo 1990.

Art. 49 - Modifiche delle strutture aziendali
1. Saranno effettuati confronti preventivi tra le aziende e il Consiglio dei delegati o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL in tutti i casi di modifica dell’organizzazione del lavoro o delle strutture aziendali aventi riflessi sui metodi di lavoro, sulla occupazione dei dipendenti e sulle condizioni di svolgimento del lavoro stesso; ciò anche allo scopo di contrattare le posizioni e l’inquadramento degli addetti senza stretto riferimento alle esemplificazioni contenute nell’art. 16.
2. L’Azienda informerà il Consiglio dei delegati o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL prima della adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione delle modifiche sopraindicate.
3. In caso di richiesta da parte del consiglio dei delegati o delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, le parti procederanno ad un confronto sulla materia di cui sopra.

Allegati
Allegato 1 - Regolamento delle vertenze individuali

1. Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore, tramite il Consiglio dei Delegati o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, alla Direzione aziendale, a mezzo di domanda motivata e sottoscritta dall’interessato.
2. Il C.d.D. o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL chiederanno l’accertamento in contraddittorio della situazione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, con la partecipazione dell’interessato, assistito dal C.d.D., e dell’Azienda. Tali accertamenti non potranno riguardare più di cinque casi al giorno.
3. La Direzione aziendale dovrà discutere la vertenza con il C.d.D. o le OO.SS. stipulanti il presente CCNL entro dieci giorni dall’accertamento.
4. In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle due Parti verbale in triplice esemplare, corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l’esame della vertenza, ponendo in evidenza quelli sui quali le Parti non si dichiarino d’accordo.
5. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro dieci giorni al Sindacato territoriale ed alla Federelettrica.
6. A richiesta della parte più diligente, la Federelettrica provvederà alla convocazione presso l’azienda interessata dei Delegati dei Sindacati Provinciali dei Lavoratori stipulanti il presente CCNL, assistiti dai Delegati dei Sindacati Regionali (o in mancanza da quelli delle Federazioni nazionali) e della propria rappresentanza locale.
7. Essi avranno il compito di sentire le parti e di tentare la composizione amichevole della vertenza, con che si riterrà esaurita l’azione conciliativa. Prima dell’avvio della fase di seconda istanza, il dipendente promotore della vertenza dovrà conferire formale mandato ad una delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL

Allegato 5 - Disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali
1. La Federelettrica, per conto delle aziende ad essa associate, indica nei termini risultanti dall’allegato documento gli interventi di prevenzione e controllo in materia di ambiente e di sorveglianza sanitaria nonché le iniziative in materia di informazione, formazione ed addestramento del personale addetto ai VDT e P.C.
2. Le parti, in relazione a quanto previsto dall’art. 45 CCNL, si danno atto che tali interventi e iniziative sono da considerare, nel loro insieme, efficace strumento di tutela delle condizioni di lavoro in questione e si impegnano ad evitare duplicazioni di interventi, per le aziende ed i lavoratori, da parte delle strutture sanitarie di carattere pubblico.
3. In relazione al particolare aspetto ambientale delle misure di esposizione da radiazioni emesse da videoterminali, la Federelettrica e le Organizzazioni sindacali prendono atto delle numerose e concordanti valutazioni acquisite nella letteratura scientifica, che escludono l’esistenza di rischi specifici ed escludono, per conseguenza, l’assoggettabilità dei VDT dalle norme per le apparecchiature radiogene di cui al DPR n. 185 del 1964.
4. Le Aziende forniranno idonee informazioni alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL circa l’applicazione pratica di quanto contenuto nei documenti allegati al presente accordo.

Documento allegato alla disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali
1. Ambiente di lavoro

1. Le aziende avvieranno, con opportuna articolazione da valutarsi caso per caso, una sistematica azione di controllo degli ambienti di lavoro in cui sia prevista una utilizzazione esclusiva od anche prevalente di videoterminali, onde realizzare, con la dovuta gradualità, gli adattamenti ritenuti necessari per garantire adeguati requisiti di idoneità sia sotto il profilo ergonomico che della prevenzione dei rischi.
Il riferimento tecnico per l’attuazione dell’anzidetta azione di controllo è costituito dai parametri teorici di valutazione ambientale, contenuti in calce al presente documento, relativi alle misure illuminotecniche, alla rumorosità e agli aspetti antropometrici del posto di lavoro, da considerare di prevalente e specifico interesse per l’attività in questione.
I requisiti di idoneità di cui sopra costituiranno altresì, nel loro insieme, necessario riferimento per la realizzazione di nuovi ambienti di lavoro in cui sia prevista l’utilizzazione prevalente o esclusiva di videoterminali. I parametri suddetti saranno oggetto di verifica a livello aziendale con particolare riferimento anche alle normative UNI e DIN etc. ...
I Consigli dei delegati, quali rappresentanze dei lavoratori di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno il diritto di controllare la pratica attuazione di quanto sopra negli ambienti di lavoro di rispettiva competenza. L’eventuale ricorso, in mancanza di risorse tecniche specializzate delle aziende, alle unità sanitarie locali o a strutture e istituti specializzati di diritto pubblico per le rilevazioni e le misure necessarie ad accertare la rispondenza degli ambienti ai requisiti di idoneità come sopra definiti, formerà oggetto di apposita intesa tra il Consiglio dei Delegati e la competente Direzione Aziendale.
2. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti
2.1 - I lavoratori già addetti professionalmente (e cioè sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente purché non per un periodo inferiore a tre ore al giorno) ad attività che comportano l’uso di VDT saranno sottoposti in tempi brevi ad un controllo medico della funzione visiva correlato alla specificità delle mansioni svolte.
L’anzidetto controllo sarà effettuato dai competenti medici del lavoro allo scopo di verificare l’esistenza di patologie permanenti o di lunga durata della funzione visiva che non consenta l’espletamento delle attività affidate.
In ordine all’attuazione dei controlli nei vari posti di lavoro saranno preventivamente informati i competenti Consigli dei Delegati.
Negli eventuali casi in cui risulti accertata una inidoneità definitiva i lavoratori interessati saranno considerati da riutilizzare ai sensi del punto e) del paragrafo "Esclusione dalla scelta" dell’art. 23 CCNL 1/7/86.
Per i casi, invece, di accertata idoneità parziale (riferita cioè al tempo di adibizione al videoterminale), saranno adottate - ove possibile - misure organizzative finalizzate alla più proficua utilizzazione dei lavoratori interessati.
L’azione di controllo di cui sopra sarà ripetuta con cadenza triennale, salvo casi particolari per i quali il medico abbia prescritto cadenze più frequenti.
2.2 Con riferimento alle indicazioni di cui all’art. 23 par. "Accertamento idoneità fisica" del CCNL 1/7/86, l’assegnazione dei posti che comportano l’uso professionale di videoterminali in relazione ai vari tipi di selezioni, scelta ed esclusione dalla scelta, sarà subordinata all’accertamento della idoneità fisica del lavoratore all’espletamento delle specifiche mansioni.
La previsione di uso professionale di videoterminali di cui sopra deve risultare dal profilo professionale.
2.3 I controlli di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2. saranno svolti a cura di enti o istituzioni specializzate in cui siano operanti divisioni specializzate di medicina del lavoro attrezzate, in particolare, per accertamenti di ergoftalmologia.
In ogni caso, il medico provvederà a rimettere direttamente all’interessato i risultati degli accertamenti eseguiti, comunicando all’Azienda il solo giudizio di idoneità o di inidoneità.
Pur non esistendo, in base agli studi epidemiologici finora effettuati, controindicazioni per l’uso dei videoterminali durante il periodo di gestazione, le Aziende si impegnano a valutare, con criteri di correntezza, compatibilmente con le esigenze di servizio, eventuali richieste di temporaneo esonero dall’uso di videoterminali presentate da lavoratrici in accertato stato di gravidanza. Le Aziende si riservano, in proposito, di sottoporre ad accertamenti sanitari specialistici le lavoratrici interessate.
3. Formazione, informazione e addestramento
3.1 Nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 21 del CCNL 1 luglio 86, saranno realizzati specifici interventi di formazione diretti a facilitare, attraverso l’acquisizione di appropriate conoscenze di base, un processo di consapevole adeguamento del personale interessato ai nuovi progetti di informatica e alle relative tecnologie.
Gli interventi in questione, non necessariamente circoscritti ai lavoratori addetti alle attività informatiche, saranno impostati e condotti da personale specializzato.
3.2 L’introduzione di attività informatiche sarà accompagnata da informazioni di massima sul sistema nell’ambito del quale il lavoratore è chiamato ad operare e sugli obiettivi dell’automazione nel settore che lo riguarda.

Parametri teorici di valutazione ambientale
1. Illuminotecnica
1.1 Deve essere possibile ottenere un livello di illuminamento del piano di lavoro fra i 200 ed i 500 lux. La scelta dell’illuminamento ottimale dipenderà dal genere di attività svolta al video-terminale.
Se la maggior parte della trasmissione delle informazioni avviene tramite video sono sufficienti 200 lux, se le informazioni vengono invece trasmesse prevalentemente digitando da testi scritti sono allora giustificati 400 lux. Valori maggiori sono ammessi in casi eccezionali (operazioni di breve durata o in caso di persone di una certa età).
1.2. È opportuno che l’illuminazione artificiale sia assicurata da lampade con luce di colore bianco- neutro, dotate di protezione antiabbagliamento con schermo prismatizzato o con schermo inferiore a griglia, prive di sfarfallamento e che non presentino funzionamento intermittente.
1.3. La disposizione delle lampade deve essere parallela alla direzione principale dello sguardo ed alle finestre.
1.4. Il fattore di riflessione della luce nel locale dovrebbe corrispondere, in linea generale, ai seguenti valori: 0.7-0.8 per il soffitto, 0.4-0.6 per le pareti nel campo visivo, 0.3-0.5 per le pareti che si riflettono nello schermo, 0.3-0.4 per il pavimento, 0.5-0.6 per le tende, 0.4 per il piano di lavoro.
1.5. Deve essere possibile schermare le finestre con tende di colore neutro a banda verticale o "veneziane".
1.6. Nel campo visivo dell’operatore non devono essere presenti fonti di illuminazione localizzata (es. lampade da tavolo).
Si deve tener presente l’influenza dell’illuminazione di locali adiacenti, che può essere diminuita con l’impiego di vetri in grado di attenuare la luce.
1.7. Lo schermo del video-terminale o del personal computer deve essere collocato in maniera da evitare possibili fastidiosi riflessi da finestre, lampade o superfici lucide.
Eventualmente potrà essere indicata la scelta di uno schermo che ha subito trattamento antiriflettente. L’uso di filtri a polarizzazione o a reticolo di nylon è indicato quando, malgrado l’adozione di ogni possibile accorgimento per evitare riflessi, questi possano essere ancora presenti.
2. Rumorosità del posto di lavoro
2.1. La rumorosità prodotta dal posto di lavoro non deve superare i 65 db (A).
3. Antropometria del posto di lavoro
3.1. La tastiera della stazione di lavoro deve essere separata dallo schermo e deve avere i tasti in materiale opaco, non deve essere né scura né troppo chiara e deve avere un potere riflettente all’incirca uguale a quello del video.
3.2. Il video deve essere orientabile.
3.3. L’immagine sullo schermo deve essere stabile, se ne deve poter regolare la luminosità e si richiede un’adeguata grandezza e definizione dei caratteri rappresentati, onde poter garantire la migliore leggibilità.
3.4. L’eventuale porta-documenti deve essere inclinabile.
3.5. Le dimensioni del piano di lavoro devono essere tali da consentire la collocazione del video- terminale o dello schermo del personal computer, della tastiera e dell’eventuale porta documenti.
Le sue dimensioni orientative sono: larghezza 800-1600 mm., profondità 600-1000 mm., altezza 670-720 mm.
3.6. Il bordo superiore del video terminale o dello schermo del personal computer non deve superare sensibilmente l’altezza degli occhi dell’operatore nella sua posizione abituale di lavoro.
3.7. La sedia deve consentire all’operatore di poggiare completamente i piedi a terra mantenendo orizzontali le cosce; deve essere quindi regolabile in altezza, deve disporre di una base stabile (cinque punti di appoggio) e deve inoltre consentire un corretto appoggio lombare.
3.8. Qualora l’operatore sia di piccola statura deve poter utilizzare un poggia-piedi inclinato.

Allegato 20 - Lettera della Federelettrica alle segreterie nazionali Fnle-Flaei-Uilsp
In riferimento alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del CCNL 1 febbraio 1983, Vi confermiamo quanto segue:
Le parti, pur dandosi atto che il problema della tossicodipendenza rientra nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e non di quelle dell’azienda, ritengono tuttavia - al fine di assolvere, di fronte alla gravità del fenomeno in parola, una funzione sociale - di dover assumere atteggiamenti di solidarietà nei confronti di tale realtà presente nel mondo del lavoro.
In tale ottica, le Parti esprimono il convincimento che vadano sostenute con particolare considerazione, sia la scelta dei lavoratori tossicodipendenti che intendano sottoporsi a terapie riabilitative, sia la situazione dei dipendenti che abbiano l’esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione.
Premesso tutto quanto sopra, le Parti convengono sull’opportunità di adottare le misure qui di seguito esposte, senza peraltro apportare sostanziali modifiche di carattere normativo all’attuale disciplina del rapporto di lavoro.
Nei confronti dei dipendenti disponibili a sottoporsi a terapie di recupero presso gli appositi organismi terapeutici è prevista la:
1) concessione di aspettativa, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità, per il tempo richiesto dalla struttura terapeutica presso la quale il dipendente sia inserito;
2) concessione, in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto 1), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda;
3) adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l’effettuazione della terapia di recupero nell’ipotesi di cui al precedente punto 2);
4) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell’azienda e nel tessuto sociale.
Con riferimento all’adozione delle misure sopra precisate, l’azienda si riserva la facoltà di richiedere specifica documentazione, redatta a cura della struttura terapeutica individuata per la terapia.
Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 3) e 4), le Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell’interessato e compatibilmente con l’esigenza del servizio - quali: adozione di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva.
Nei confronti di dipendenti che abbiano l’esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione, l’azienda si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti e/o l’adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto.
Resta comunque facoltà dell’azienda chiedere all’interessato la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.
Distinti saluti.

Allegato 22 - Lettera della Federelettrica alle organizzazioni sindacali in materia di "alcoolismo"
In relazione alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del CCNL 1 luglio 1986, Vi confermiamo quanto segue.
Le Parti, nel riconoscere che la problematica relativa al processo di riabilitazione dell’alcoolismo presenta connotati per diversi aspetti comuni con quello attinente al recupero dalla tossicodipendenza, convengono di estendere al fenomeno dell’alcoolismo tutte le disposizioni di cui alla lettera della Federelettrica alle Organizzazioni sindacali (allegato 20 del CCNL) in materia di tossicodipendenza.
Quanto sopra vale nei confronti sia dei dipendenti disponibili a sottoporsi a terapie di recupero presso gli appositi organismi terapeutici sia di quelli che abbiano l’esigenza di assistere uno stretto congiunto alcoolista nella fase di riabilitazione. Tali previsioni normative presuppongono, ovviamente, che ricorrano - sia pure in via analogica - tutti i requisiti di cui alla citata lettera.
Distinti saluti.
Roma, ...


Allegato 23 - Lettera della Federelettrica alle organizzazioni sindacali in materia di AIDS
In riferimento alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del CCNL 1 luglio 1986, Vi facciamo presente quanto segue.
Grande attenzione - che ha trovato ampia risonanza sia su organi di stampa sia su riviste specializzate - si è registrata nel mondo intero, nel corso di questi ultimi anni, in merito all’epidemiologia della Sindrome da Immunodeficienza acquisita (AIDS) che, come è noto, è una malattia infettiva trasmissibile, a elevata mortalità, causata da virus Hiv che preferenzialmente colpisce le cellule del sistema immunitario esponendo l’individuo a contrarre molteplici infezioni e alcuni tipi di tumore. Infezione questa che può causare diversi quadri clinici che possono precedere l’AIDS e non dar luogo ad alcuna sintomatologia (portatore asintomatico o più comunemente definito "sieropositivo").
Premesso quanto sopra, le Parti - pur riconoscendo che la vasta problematica connessa al fenomeno relativo alla Sindrome da immunodeficienza acquisita rientra nelle competenze degli organismi sanitari - intendono manifestare concretamente la loro sensibilità in materia convenendo di adottare le misure di seguito esposte, senza peraltro apportare sostanziali modifiche di carattere normativo all’attuale disciplina del rapporto di lavoro.
In particolare, le AEM si impegnano a concedere permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all’effettuazione, con opportune cadenze, di analisi di laboratorio nei confronti di tutti i dipendenti che richiedano di sottoporsi agli specifici esami.
Inoltre, nei confronti dei lavoratori che abbiano l’esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1o grado affetto da AIDS, le AEM - ferma restando la facoltà di concessione di permessi retribuiti in occasioni eccezionali, ai sensi dell’art. 9 del CCNL - si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere:
- la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti, al fine di consentire l’assistenza del congiunto anche durante l’effettuazione di terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche o private;
- l’adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto.
Resta in ogni caso facoltà delle Aziende di chiedere ai lavoratori interessati la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste, con l’impegno da parte delle Direzioni interessate di mantenere il massimo riserbo, nei limiti delle disposizioni emanate sulla materia di competenti organismi.
Distinti saluti.
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