Categoria: 1989
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 giugno 1989
Validità: 01.01.1989 - 31.12.1991
Parti: Uppi, Appc, Aiaci, Anai e Fsnapca-Cisal
Settori: Servizi, Portieri

Sommario:

Parte prima
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Condizioni di applicabilità
Art. 3 - Classificazione del personale
Art. 4 - Divieto di svolgimento di altre attività
Parte seconda
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Collocamento
Art. 8 - Sostituto
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro straordinario
Art. 11 - Lavoro festivo e notturno
Art. 12 - Doveri del portiere
Art. 13 - Festività
Art. 14 - Ferie
Parte terza
Art. 15 - Trattamento economico
Art. 16 - Salario Unico Nazionale Conglobato
Art. 17 - Indennità supplementari mensili
Art. 18 - Indennità integrative
Art. 19 - Caratteristiche dell’alloggio
Art. 20
Art. 21 - Scatti di anzianità
Art. 22 - Contrattazione integrativa provinciale
Parte quarta - Diritti sindacali - Regolamentazione del rapporto di lavoro

Art. 23 - Congedo matrimoniale e servizio militare
Art. 24 - Trattamento di malattia, gravidanza e puerperio
Art. 25 - Cessazione del rapporto di lavoro e sue conseguenze economiche
Art. 26 - Successione nel rapporto di lavoro
Art. 27 - Risoluzione anticipata del rapporto
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto
Art. 29 - Norme disciplinari
Art. 30
Art. 31
Art. 32 - Certificato di servizio
Art. 33 - Commissione arbitrale
Art. 34 - Compiti delle commissioni
Art. 35
Art. 36 - Durata del contratto
Art. 37
Tabelle economiche riepilogative

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri ed altri lavoratori addetti agli stabili urbani

Roma, 8 giugno 1989. L’Unione piccoli proprietari immobiliari Uppi, l’Associazione piccoli proprietari case Appc, l’Associazione italiana amministratori condominii ed immobili Aiaci, l’Associazione amministratori immobili Anai e la Federazione sindacati nazionali autonomi portieri custodi ed affini Fsnapca-Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi Cisal hanno stipulato il presente CCNL per il personale dipendente dei proprietari dei fabbricati, in forma condominiale, similare o singola, costituito da n. 4 parti e 37 articoli, letti approvati e sottoscritti dai contraenti.

Parte prima
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto troverà applicazione a tutto il personale dipendente dei proprietari di fabbricati, siano essi costituiti nella forma condominiale o in forme similari che in quella di unica ed indivisa proprietà.
Il presente contratto è sorto anche in conseguenza delle mutate condizioni del patrimonio edilizio urbano, che ha visto nei recenti decenni un sempre più diffuso frazionamento delle proprietà immobiliari, che ha determinato un crescente sviluppo dell’istituto del condominio o del c.d. supercondominio negli edifici, che ormai rappresenta la forma di gran lunga prevalente.

Art. 2 - Condizioni di applicabilità
Il presente contratto troverà integrale applicazione, oltre che per il richiamo che le singole parti contraenti espressamente di esso facciano, anche per la sua applicazione di fatto o comunque tutte le volte che anche una sola delle parti contraenti abbia aderito ad una delle associazioni che l’hanno sottoscritto.

Art. 3 - Classificazione del personale
Rimane ferma la tradizionale classificazione del personale, quale nella concreta esperienza ha avuto modo di svilupparsi, in considerazione del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa, e delle esigenze sempre più sentite che la funzione di custodia tuteli il più possibile la sicurezza personale degli occupanti gli edifici e le proprietà private.
Con questa premessa, nella ripartizione delle categorie del personale dipendente, si è tenuto conto delle mansioni prevalenti e i lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti cinque fondamentali categorie:
a) Portieri che uniscono alla fondamentale attività di vigilanza e di custodia degli edifici adibiti ad uso di abitazione o per diverso uso, anche la pulizia delle parti comuni.
b) Portieri che svolgono la loro attività esclusivamente per la vigilanza e la custodia degli edifici adibiti ad uso di abitazione o per diverso uso, e pertanto con esclusione dello svolgimento di attività di pulizia che saranno quindi affidate ad altri lavoratori.
c) Portieri che svolgono la loro attività esclusivamente per la vigilanza e custodia degli edifici adibiti ad uso abitazione o per diverso uso nelle ore notturne e cioè in periodo di tempo che abbracci anche le ore dalle 22 alle 6.
d) Dipendenti che svolgono attività di natura continuativa e non occasionale negli edifici adibiti ad uso di abitazione o per diverso uso esclusivamente per la pulizia delle parti comuni, (androni, scale ed altri accessori), con esclusione delle attività di cui al punto B che precede.
e) Dipendenti che svolgono attività di operaio qualificato con mansioni di natura continuativa e non occasionale negli edifici adibiti ad uso di abitazione o per diverso uso, al fine di garantire la manutenzione degli immobili, impianti e apparecchiature comuni dello stabile o che comunque ne costituiscano pertinenza.
A titolo esemplificativo si considerano pertinenze i campi da tennis, le piscine, gli spazi a verde aventi unità strutturale autonoma, le aree destinate ad attività sportive e ricreative in genere con i relativi impianti e per la cui conduzione non siano richieste particolari capacità tecniche, specializzazioni o licenze.
Tutti i menzionati lavoratori possono essere contemporaneamente alle dipendenze di più fabbricati limitrofi anche se costituiti in più autonomi condominii.
Tutti i suddetti portieri facenti parte della categoria A che prestino la loro attività in più stabili, anche se costituiti in condominii autonomi, non potranno effettuare la pulizia in più di due fabbricati.
Qualora si renda necessario, le parti del rapporto di lavoro stipuleranno separati accordi per lo svolgimento di attività non espressamente previste dal presente contratto.
Le parti chiariscono e ribadiscono che l' ambito di applicazione del presente contratto si riferisce a quei lavoratori le cui prevalenti mansioni abbiano ad oggetto esclusivamente le parti comuni degli edifici, condominiali e non, con esclusione quindi dell' applicazione a quei lavoratori che invece siano adibiti prevalentemente al servizio dell' unico proprietario dello stabile, nonché a quelli ai quali, per la qualità del datore di lavoro, si applicano diversi e specifici contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ipotesi di Supercondominio.

Art. 4 - Divieto di svolgimento di altre attività
Salvo diversa convenzione, risultante da atto scritto, al portiere non è consentito, durante l’orario di lavoro, svolgere altra attività all’interno dello stabile.

Parte seconda
Art. 5 - Assunzione

Per l’assunzione che verrà effettuata a norma di legge, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[…]
6) attestato medico;
[…]

Art. 8 - Sostituto
Affinché sia assicurato continuamente il servizio fondamentale di sorveglianza, il portiere titolare, se lo richiede il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, avrà facoltà di indicare persona idonea a sostituirlo per tutti i casi o periodi di legittima assenza dello stesso dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
Detta persona, od altra ritenuta maggiormente idonea dal datore di lavoro, se assunta avrà il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per i portieri, rapportato alla durata della sua prestazione e riferito al sostituto stesso in relazione al carico familiare, alla anzianità, ecc.
[…]

Art. 9 - Orario di lavoro
Per i portieri di cui alle lettere a, b, c dell’art. 3 l’orario di lavoro per i sei giorni non festivi è fissato in 11 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana e in sei ore per il sesto giorno preferibilmente al sabato, rispettando comunque l’orario abituale di apertura del portone.
È facoltà delle parti fissare una interruzione del servizio per consentire al portiere di consumare il pranzo.
È consentito al portiere di usufruire nell’anno di 60 ore di permessi retribuiti, previa richiesta da farsi all’Amministratore almeno 24 ore prima, in caso di comprovata necessità o per l’esercizio di diritti sindacali.
Sono consentiti rapporti di lavoro "part-time".

Art. 10 - Lavoro straordinario
[…]
Non costituisce lavoro straordinario l’attività prestata per i servizi complementari (ad es. conduzione caldaia, rotazione sacchi, manutenzione giardino, sgombero neve e relative incombenze connesse).
Le parti chiariscono che il contenuto dei servizi complementari sarà esplicitato nella parte concernente il trattamento economico.

Art. 11 - Lavoro festivo e notturno
In caso di attività prestata dal portiere durante le festività infrasettimanali e le domeniche, fatto salvo il diritto al riposo compensativo, questi avrà diritto ad una maggiorazione […]

Art. 12 - Doveri del portiere
Attesa la particolare importanza attribuita dai datori di lavoro alla custodia finalizzata alla tutela della sicurezza degli occupanti gli edifici e delle loro proprietà private, sarà dovere preminente del portiere preoccuparsi affinché venga garantita la suddetta finalità e curare altresì l’ordine e la pulizia delle parti comuni, secondo le disposizioni che gli verranno impartite dal datore di lavoro.

Parte terza
Art. 22 - Contrattazione integrativa provinciale

È ammessa autonoma contrattazione a livello provinciale per tutto quanto attiene a indennità supplementari ed integrative non previste nel presente contratto, eventuali modifiche dell’orario di lavoro o pattuizioni aggiuntive che non siano in contrasto con la normativa del presente accordo.

Parte quarta - Diritti sindacali - Regolamentazione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Norme disciplinari

Per eventuali mancanze dei dipendenti sono previste le seguenti sanzioni:
1) richiamo verbale;
2) ammonimento scritto;
3) sanzione pecuniaria;
4) licenziamento in tronco.
Il richiamo verbale ha luogo in caso di inosservanza dei propri doveri di lieve entità.
L’ammonimento scritto ha luogo se le lievi mancanze di cui sopra si ripetano e, comunque, dopo il terzo richiamo verbale nell’arco di sei mesi.
La sanzione pecuniaria va applicata nella ipotesi che l’ammonimento scritto non sortisca risultato: per assenza ingiustificata protrattasi per l’intera giornata e in tutti i casi di attività che esulano dalle mansioni proprie del portiere, salvo che sia preventivamente intervenuta l’autorizzazione del proprietario.
Il licenziamento in tronco trova applicazione in caso di mancanze talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto.
[…]

Art. 33 - Commissione arbitrale
Sono istituite una commissione arbitrale nazionale e le commissioni provinciali.
Esse saranno composte da: un rappresentante di ciascuna delle associazioni e organizzazioni firmatarie del presente contratto collettivo nazionale, sulla base di un criterio paritetico.
Le commissioni arbitrali hanno sede presso il domicilio del Presidente e sono convocate d' ufficio oppure su richiesta anche di una sola delle parti contraenti.
I membri della commissione arbitrale sono nominati dalle rispettive parti e restano in carica per tutta la durata del contratto salvo revoca.

Art. 34 - Compiti delle commissioni
La commissione arbitrale nazionale provvede a:
1) Fornire interpretazione autentica della normativa del presente CCNL e della sua applicazione.
2) Esperire il tentativo di conciliazione nella ipotesi di controversie insorte tra le organizzazioni territoriali delle parti contraenti del presente contratto.
Le commissioni arbitrali provinciali hanno il compito di:
1) Esprimere pareri previsti dall’art. 32 del presente contratto.
2) Fornire interpretazioni autentiche sulla normativa degli eventuali contratti integrativi.
3) Esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro ai sensi della L. 11.8.1973 n. 533.