Tipologia: CCNL
Data firma: 21 luglio 1989
Validità: 01.09.1989 - 31.05.1992
Parti: Ausitra, Aci e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti-Uil e Cisas-Fisast
Settori: Servizi, Soccorso stradale
Fonte: CNEL

Sommario:

Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 5 - Decorrenza e durata
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Assunzione a termine
Art. 8 - Assunzione a tempo parziale
Art. 9 - Periodo di prova
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Mutamento di mansioni
Capitolo IV - Orario di lavoro - riposi - festività e ferie
Art. 12 - Orario di lavoro e turni
Art. 13 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 14 - Festività e riposo settimanale
Art. 15 - Ferie
Capitolo V - Trattamento Economico
Art. 16 - Elementi della retribuzione
Art. 17 - Minimi tabellari
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Scatti di anzianità
Art. 20 - Indennità di cassa e di maneggio denaro
Art. 21 - Indennità officina
Art. 22 - Indennità lavoro domenicale
Art. 23 - Indennità di mensa
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione
Art. 25 - Retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 26 - Mensilità aggiuntive
Art. 27 - Trasferte
Art. 28 - Trasferimenti
Capitolo VI - Trattamento durante le assenze
Art. 29 - Assenze
Art. 30 - Malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 31 - Conservazione del posto
Art. 32 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 33 - Permessi e riposi retribuiti
Art. 34 - Servizio militare
Art. 35 - Aspettativa
Art. 36 - Tutela della maternità
Tutela tossicodipendenti
Tutela handicappati
Capitolo VII

Art. 37 - Ritiro patente
Art. 38 - Vestiario
Capitolo VIII - Norme disciplinari
Art. 39 - Doveri del lavoratore
Art. 40 - Sanzioni disciplinari
Capitolo IX - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 41 - Estinzione del rapporto
Art. 42 - Preavviso
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 45 - Decesso del lavoratore
Art. 46 - Certificati di lavoro
Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 47 - Affissioni
Art. 48 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 49 - Contributi sindacali
Art. 50 - Assemblee
Art. 51 - Permessi sindacali
Allegati
Allegato 1
Allegato 2

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale in ogni loro forma, nonché le attività direttamente collegate

Il giorno 21 luglio 1989 in Roma tra l’Ausitra, l’Aci e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti si è stipulato il presente CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale in ogni loro forma, nonché le attività direttamente collegate.

Il giorno 21 luglio 1989 in Roma tra l’Ausitra, l’Aci e la O.S. Cisas-Fisast Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Trasporti Cisas, si è stipulato il presente CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale in ogni loro forma, nonché le attività direttamente collegate.

Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale in ogni loro forma, nonché le attività direttamente collegate.
Il presente CCNL - che costituisce la prima regolamentazione nazionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale in ogni loro forma, nonché le attività direttamente collegate, sostituisce ed integralmente assorbe i contratti e gli accordi di carattere aziendale e provinciale, i quali debbono ritenersi decaduti a tutti gli effetti.
Pertanto nessun istituto e quindi nessuna norma, dichiarazione, raccomandazione, ecc. di natura normativa ed economica, dei predetti contratti ed accordi potrà essere invocata dai lavoratori ai fini del mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore, le quali debbono in ogni caso ritenersi assorbite dai miglioramenti economici e normativi che nel complesso sono stati concessi con la presente regolamentazione; come assorbiti debbono pure considerarsi gli acconti sui futuri miglioramenti concessi dalle imprese interessate a qualsiasi titolo.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Le parti riconoscono grande importanza, ai fini dello sviluppo del comparto, alla realizzazione di un equilibrato assetto delle relazioni industriali che veda:
a) da un lato un articolato sistema di informazione rivolto a realizzare la consultazione del Sindacato nelle fasi di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli aspetti occupazionali delle aziende;
b) dall’altro la accentuazione dei contenuti e dei momenti di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e, possibilmente risolvere, i motivi di conflitto di lavoro sia in via preventiva che conciliativa.
Le relazioni tra le Aziende e le O.S.L. si articoleranno nel seguente modo:
1) A livello nazionale
Le aziende per il tramite dell’Associazione nazionale di categoria informeranno le O.S.L. con cadenza annuale su:
a) le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti di progetti precedenti;
b) i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi con particolare riferimento all’introduzione di nuove tecnologie;
c) le linee dell’azione diretta a garantire la qualità dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro;
d) le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell’occupazione, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all’andamento delle assunzioni.
Nel corso dell’anno potrà essere effettuato per il tramite dell’Associazione nazionale di categoria un ulteriore incontro nell’ambito del quale le aziende forniranno un’informativa sugli eventuali aggiornamenti dei programmi sopra indicati.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all’assetto produttivo con conseguenti significativi riflessi sul piano occupazionale (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche agli impianti, ecc.) ne sarà data preventiva informativa alle O.S.L.
Allorché venissero posti in essere dalle aziende procedure di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale, le stesse aziende, per il tramite della Associazione nazionale di categoria, ne daranno preventiva informativa alle O.S.L.
2) A livello di unità produttiva
A) Le aziende informeranno, in incontri annuali ed ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza, a richiesta di una delle parti, con la partecipazione delle Segreterie territoriali, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. stipulanti circa:
a) le linee di programmazione aziendale in ordine agli investimenti relativi all’unità produttiva;
b) i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull’ambiente di lavoro;
c) i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale;
d) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto nonché l’andamento delle assunzioni;
e) le necessità di lavoro straordinario fuori della norma, programmabili a lungo termine;
f) le innovazioni tecnico-organizzative di cui al precedente punto 1 aventi carattere locale che possano avere significativi riflessi sull’occupazione.
B) Tra la Direzione Aziendale a livello territoriale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni stipulanti costituiscono oggetto di esame, per una loro possibile definizione:
a) l’ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di legge nonché l’igiene e la sicurezza sul lavoro;
b) una eventuale diversa distribuzione dell’orario di lavoro anche introducendo turni continui avvicendati per particolari categorie di personale, in relazione a specifiche esigenze aziendali;
c) la distribuzione delle ferie, in relazione anche all’esigenza aziendale di chiusura degli uffici in determinati periodi dell’anno in base a quanto previsto all’art. 15;
d) l’eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio;
e) le eventuali dotazioni di vestiario rese necessarie da particolari situazioni ambientali, nonché quelle di attrezzature e/o indumenti protettivi necessari per la sicurezza dei lavoratori.
Previo accordo tra le parti al termine degli eventuali incontri in ordine alle materie di cui alla lettera B) potrà essere redatto apposito verbale.
Le parti si danno atto che a livello di unità produttiva non potranno essere tassativamente trattate materie diverse da quelle espressamente previste dal precedente punto 2) lettera B), del presente articolo ed in ogni caso quelle rientranti nella competenza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori stipulanti.
Nel caso che a livello di unità produttiva o territoriale sorgano divergenze in ordine alla competenza negoziale, la questione dovrà essere rimessa alle Organizzazioni Nazionali per la verifica, da attuarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta di esame, del livello negoziale di competenza.

Art. 3 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all’applicazione del vigente CCNL, qualora non venissero conciliate a livello regionale entro 15 giorni dal loro instaurarsi su domanda scritta, verranno sottoposte all’esame congiunto della Direzione Aziendale e della RSA di coordinamento nazionale, eventualmente assistite dall’Associazione Datoriale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nazionali stipulanti il presente accordo, che dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 15 giorni.
Le controversie collettive, attinenti quindi alla generalità dei lavoratori, saranno esaminate a livello di unità produttiva entro 15 giorni e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale. Le parti, con l’eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 15 giorni.
Nello spirito di privilegiare ed anteporre i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità, pur nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, le parti concordano che fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l’Autorità Giudiziaria o le Autorità Amministrative ispettive sulle materie oggetto della controversia, fatti salvi i termini di prescrizione a favore dei lavoratori.
Le presenti procedure verranno adeguate in caso di sopravvenuti accordi interconfederali o disposizioni di legge in materia.
Nel caso in cui, nonostante l’esperimento delle procedure di cui al presente articolo non si addivenga ad una composizione della vertenza in atto, ritenendo utile che i comportamenti adottati nelle fasi di conflittualità siano tali da agevolare la ripresa del confronto, fermo restando peraltro quanto contenuto nel "Protocollo per l’autoregolamentazione del diritto di sciopero", definito presso il Ministero dei Trasporti, si conferma quanto segue:
a) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non supererà - anche in presenza di turni - la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro;
b) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno su un unico periodo di durata continuativa;
c) l’effettuazione delle forme di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In particolare verrà prevista la presenza del personale necessario per il funzionamento dei seguenti servizi:
- sala radio;
- assistenza al servizio soccorso;
- sicurezza impianti di radio telecomunicazione.
La determinazione del numero e dei compiti da affidare al suddetto personale verrà effettuata a livello di unità produttiva in funzione delle specifiche esigenze di servizio.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 7 - Assunzione a termine

L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed aggiunte.
In attuazione di quanto specificamente demandato alle parti dall’art. 23, punto 1, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, ferme restando le agibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione, si è convenuto quanto segue:
A) Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, punto 1, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività in dipendenza di periodi con più elevati volumi di lavoro e/o di traffico;
2) necessità di garantire i livelli di servizio nel periodo di maggiore fruizione di ferie (giugno-settembre) da parte del personale base;
3) necessità di garantire il livello di servizio in occasione di ristrutturazioni aziendali;
4) il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 15% dei dipendenti a tempo pieno in forza al 31 dicembre dell’anno precedente;
5) qualora se ne ravvisi la necessità, ad esempio nel caso di calamità naturali, con accordo stipulato con le organizzazioni sindacali nazionali, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine potrà essere ampliata in funzione delle specifiche esigenze venutesi a creare;
6) la durata minima del contratto è fissata in 30 giorni continuativi;
7) il numero di contratti stipulati in funzione delle precedenti percentuali dovrà essere ripartito in modo omogeneo per reparto e zona geografica.
Le imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale in ogni loro forma, nonché le attività direttamente collegate quando reputino necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederanno all’assunzione con contratto a tempo determinato, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che resta fermo il ricorso alle altre disposizioni di legge nei casi di assunzioni a termine e che la percentuale cumulativa di tutte le modalità di assunzione (con esclusione di quanto indicato al punto 5 comma B) a termine non potrà superare, in ogni momento, il 15% dell’aliquota determinata dalla percentuale di cui al punto 4 del comma B) del presente protocollo.
Con la regolamentazione di cui al comma B) del presente articolo le parti hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 23 punto 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Capitolo IV - Orario di lavoro - riposi - festività e ferie
Art. 12 - Orario di lavoro e turni

Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalla legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale contrattuale è fissata in:
- 40 ore settimanali con turnazione indifferentemente svolta nelle ore diurne ed in quelle notturne, per i lavoratori le cui mansioni hanno diretto riferimento all’attività sulla viabilità o che, comunque, siano riferibili alla qualifica operaia, con turnazione (4 + 2) e durata della prestazione giornaliera pari ad otto ore.
Per particolari esigenze organizzative, per il servizio sulla viabilità ordinaria, per i trasporti a lungo raggio e per le altre attività diverse da quella di soccorso vero e proprio, può essere adottata anche una turnazione 5 + 2 (con riposi cadenti nelle giornate di sabato e domenica ed orario giornaliero continuativo pari a 7 ore e 30). Eventuali eccezioni verranno portate a conoscenza delle RSA
- 37 ore e 30 minuti settimanali, distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, per tutti gli altri lavoratori, esclusi gli impiegati con funzioni direttive rientranti nell’eccezione di cui all’art. 1 del RDL 15 marzo 1923, n. 692.
Per gli operatori di centrale di assistenza l’orario di lavoro è pari a 37 ore e 30 minuti settimanali con turnazione (4 + 2) e prestazione giornaliera pari a 7 ore e 30 minuti di effettivo lavoro.
Eventuali modifiche dei turni di lavoro saranno predisposte dall’Azienda previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, fermo restando che l’Azienda ha facoltà, in base alle obiettive esigenze del servizio, di disporre la distribuzione dell’orario di lavoro nell’ambito del turno o della giornata lavorativa.
L’Azienda ha facoltà, per esigenze di servizio a carattere provvisorio, di modificare i turni settimanali di riposo dandone preavviso al lavoratore. In caso di preavviso inferiore a tre giorni verrà corrisposta, per la giornata di riposo settimanale non goduto, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione del 50%.
Nei turni di lavoro avvicendati il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro oltre l’orario contrattuale per un periodo massimo di un’ora.
Nelle turnazioni che prevedono due giorni di riposo consecutivi vengono convenzionalmente riconosciuti:
- il primo giorno di riposo, come riposo di turno;
- il secondo giorno, come riposo settimanale vero e proprio.
In caso di richiamo in servizio durante il giorno di riposo settimanale, esclusa l’ipotesi di anticipazione o protrazione di orario, verrà assicurato il pagamento di un minimo di quattro ore maggiorate del 50%.

Art. 13 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
È considerato lavoro supplementare quello svolto oltre l’orario contrattuale fino a quello massimo legale.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 48 ore settimanali stabilite dalla legge. Per il solo personale addetto alla viabilità, le cui mansioni sono riconosciute come discontinue o di semplice attesa, e per il personale impiegatizio con analoghe mansioni discontinue (uscieri, centralinisti, commessi, ecc.) l’orario massimo legale è quello di 60 ore settimanali previsto dalla legge.
[…]
Le prestazioni di lavoro oltre l’orario contrattuale hanno carattere di eccezionalità e saltuarietà e non possono eccedere il limite di 2 ore giornaliere, 10 ore settimanali, 150 ore annue.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno festivo, salvo giustificato impedimento.
Le prestazioni di lavoro oltre l’orario contrattuale, esclusa l’ipotesi di protrazione di orario devono essere preventivamente autorizzate.
Le Imprese, a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali interessate, forniranno ogni 3 mesi, i dati relativi alle ore lavorate oltre l’orario contrattuale.

Art. 14 - Festività e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati e che quindi usufruiscono del riposo settimanale anche in giorni diversi dalla domenica, la domenica viene considerata come giornata lavorativa mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, quello fissato dai turni di cui sopra.
[…]

Capitolo VI - Trattamento durante le assenze
Art. 36 - Tutela della maternità

Per il trattamento economico e normativo in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro decorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino alla data effettiva del parto. L’ulteriore periodo di tre mesi di assenza obbligatoria decorre dal giorno successivo a quello del parto.
[…]
In aggiunta al periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice, entro un anno dalla nascita del bambino, può richiedere un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, frazionabile per un massimo di 6 mesi. […]
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ovvero che ha adottato un bambino ha diritto a due periodi di riposo, interamente retribuiti, di un’ora ciascuno, anche cumulabili, la cui distribuzione nell’orario di lavoro giornaliero deve essere concordata con l’Azienda tenendo anche conto delle esigenze di servizio.

[…]
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Le parti in sede aziendale potranno individuare particolari fattispecie che presentano rischi per la salute del lavoratore, ai sensi delle normative di legge vigenti in materia.

Tutela tossicodipendenti
L'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, concederà al lavoratore che ne faccia richiesta un solo periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che, effettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.
Parimenti, l'Azienda compatibilmente con le esigenze del servizio, concederà a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un solo periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.
L'aspettativa di cui al precedente punto non potrà superare i limiti di conservazione del posto in caso di malattia stabilita nel contratto, fermo restando la sospensione a tutti gli effetti contrattuali e di legge nel rapporto di lavoro.
Nell'eventualità che il ciclo di terapia riabilitativa non sia completato nei predetti limiti temporali, l'Azienda, a fronte di adeguata documentazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, valuterà la possibilità di estendere ulteriormente il periodo di aspettativa non retribuita.

Tutela handicappati
Le Aziende sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, considereranno l'opportunità di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive e nel rispetto della legislazione vigente.

Capitolo VII
Art. 38 - Vestiario

L’Azienda provvede a proprie spese a dotare il personale turnista addetto alla viabilità del vestiario di servizio (tute, impermeabili, ecc.) invernale ed estivo la cui fornitura va concordata con la Rappresentanza Sindacale Aziendale di coordinamento di cui all’art. 50.
Il lavoratore è tenuto a usare tale vestiario con normale diligenza, evitando deterioramenti eccedenti il normale uso […]

Capitolo VIII - Norme disciplinari
Art. 39 - Doveri del lavoratore

Il lavoratore ha il dovere di:
- eseguire con la massima diligenza i compiti che gli sono stati affidati, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive Aziendali fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
- osservare l’orario di lavoro ottemperando alle norme di controllo stabilite;
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti di superiori, colleghi, dipendenti, pubblico, con particolare riguardo al personale di aziende o Enti interessati al servizio o, comunque in rapporto con l’Azienda;
[…]
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali, inerenti al servizio, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito;
- uniformarsi all’ordinamento gerarchico aziendale nei rapporti attinenti al servizio;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda porterà a sua conoscenza emanate al riguardo dall’Azienda stessa;
- curare con attenzione e diligenza la manutenzione e conservazione degli automezzi a lui affidati nonché, a sua cura e spese, perfezionare le pratiche amministrative relative all’aggiornamento della propria patente di guida ove richiesta dalla natura della prestazione;
[…]

Art. 40 - Sanzioni disciplinari
Secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità con le seguenti sanzioni disciplinari:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a quattro ore della retribuzione base;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni (per il personale a tempo parziale fino a dodici ore);
A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) la multa può essere inflitta, per esempio, al lavoratore che:
- si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda e lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo a norma di legge della presenza;
- esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- arrechi danno per incuria al materiale o ai veicoli dell’Azienda oppure non avverta subito l’Azienda degli eventuali danni arrecati;
- tenga un contegno inurbano o scorretto nei confronti degli utenti, del personale di Aziende o Enti in rapporto con l’Azienda o dei superiori gerarchici;
3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per inadempienze ancora più gravi, come appresso esemplificato, al lavoratore che:
[…]
- si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
[…]
- ometta, ritardi o comunichi infedelmente gli incidenti accaduti nel corso del servizio o, comunque, fatti rilevanti attinenti all’attività;
- impieghi per proprio tornaconto, mezzi o materiali dell’Azienda;
[…]
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
Restano, naturalmente, salve ed impregiudicate le modalità prescritte dalla legge e dal Contratto Collettivo Aziendale, nonché la facoltà di recesso, qualora la gravità dei fatti (anche se compresi in quelli sopra esemplificati) lo consenta.
[…]

Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 47 - Affissioni

Presso ciascuna unità produttiva l’Azienda destinerà apposito spazio per l’affissione di comunicazioni e disposizioni di carattere sindacale.
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto comunicheranno all’Azienda i nominativi delle persone autorizzate alla firma di circolari o comunicati.
Copia delle comunicazioni da affiggere sarà inviata per conoscenza all’Azienda.

Art. 48 - Rappresentanze sindacali aziendali
Si richiama la legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 50 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’Azienda.