Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2011, n. 10935 - Mesotelioma contratto a seguito di esposizione ad amianto



 

  • Amianto
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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE LAVORO


    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente

    Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

    Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

    Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

    Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

    ha pronunciato la seguente:



    SENTENZA

     



    sul ricorso 18613/2007 proposto da:

    R. A. S.P.A. (già O. F. G. S.p.a), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROMEI Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAILLA LUCA, giusta delega in atti;

    - ricorrente -

    contro

    B. I. vedova M. , in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sulla figlia all'epoca minore M. L. , quali eredi di M. R. , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI Benito, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati PALUMBO FRANCESCO, DEIDONè IDA ANNA, giusta delega in atti;

    - controricorrenti -

    avverso la sentenza n. 352/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/09/2006 R.G.N. 357/04;

    udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

    udito l'Avvocato GRASSI MONICA per delega ROMEI ROBERTO;

    udito l'Avvocato PALUMBO FRANCESCO;

    udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, e ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

     

     

    Fatto

     



    Con sentenza del 18.9.2006 la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato la responsabilità della R.A. spa (già O.G. spa) in ordine al danno iure hereditario subito dagli eredi di M.R. in conseguenza del decesso di quest'ultimo a causa di mesotelioma contratto a seguito di esposizione ad amianto. La Corte territoriale ha osservato che il M. era stato esposto all'amianto sia nel corso di un precedente rapporto di lavoro svoltosi dal (Omissis) al (Omissis) alle dipendenze di un altro datore di lavoro sia presso la società O.G. , dove aveva operato per circa tre anni come saldatore delle carrozze ferroviarie e un anno come verniciatore, svolgendo la propria attività subito dopo la spruzzatura dell'amianto sulle carrozze ferroviarie, osservando altresì che non vi era prova che il datore di lavoro avesse imposto l'uso dei mezzi di prevenzione reperibili all'epoca dei fatti e che, pur ammettendo che la malattia fosse stata contratta a seguito dell'esposizione all'amianto durante il primo rapporto di lavoro, doveva ritenersi che la successiva esposizione avesse contribuito quanto meno all'accelerazione dei tempi di latenza della malattia o avesse avuto comunque una influenza sull'andamento generale della stessa.



    Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società R.A. spa affidandosi a sei motivi cui resistono con controricorso gli eredi M. .

    Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
     

     

    Diritto

     



    1.- Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., sull'assunto che la Corte territoriale, nel ritenere che la società R.A. non avesse provato che i presidi disponibili all'epoca dei fatti per cui è causa fossero stati effettivamente utilizzati dal lavoratore e che di essi fosse stato imposto l'uso da parte del datore di lavoro, avrebbe ingiustificatamente trascurato le deposizioni di alcuni testi dalle quali era risultato, invece, che la società aveva predisposto i locali in modo da impedire un rischio di esposizione diretta dei lavoratori alle polveri di amianto e aveva dotato i lavoratori medesimi dei presidi di protezione individuale all'epoca disponibili, ed in particolare delle mascherine antipolvere.

    2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articoli 4, 20 e 21 e articolo 2087 c.c., sull'assunto che, trascurando le suddette deposizioni testimoniali, il giudice d'appello avrebbe finito con l'attribuire alla società una responsabilità di natura oggettiva in contrasto con i principi affermati dalla S.C. in materia di responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c..

    3.- Con il terzo motivo si lamenta omessa e/o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sul rilievo che il giudice d'appello non avrebbe spiegato se e in quale misura l'adozione dei presidi di protezione individuale disponibili all'epoca dei fatti avrebbero potuto evitare l'insorgenza del mesotelioma a carico del M. o comunque ritardare il suo decorso o attenuarne gli effetti.

    4.- Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p. e articolo 115 c.p.c., assumendo che nè il c.t.u. nè i testimoni erano stati in grado di fornire elementi tali da individuare l'eventuale sussistenza di un nesso causale tra l'insorgenza della malattia e l'esposizione ad amianto, sicchè era risultato impossibile verificare il presupposto richiesto dalla giurisprudenza ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, ossia che ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta ma omessa, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. La Corte territoriale avrebbe violato le suddette disposizioni anche sotto altro e diverso profilo, e cioè per non aver considerato interrotto il nesso di causalità tra la supposta esposizione indiretta ad amianto e l'insorgenza della malattia a carico del Ma. , sebbene dalle indagini peritali fosse emerso con elevato grado di credibilità logica e scientifica che la pregressa esposizione ad amianto presso altro datore di lavoro era stata sufficiente ad innescare il processo patologico e a determinare il decesso con le stesse modalità e tempi con cui si era effettivamente verificato.

    5.- Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta contraddittoria e omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa la ritenuta sussistenza del nesso causale tra la esposizione ad amianto presso la società R.A. e l'insorgenza o il decorso della malattia contratta dal lavoratore.

    6.- Con il sesto motivo la ricorrente lamenta omessa e/o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla statuizione della Corte territoriale relativa alla liquidazione del danno morale, assumendo che il giudice d'appello non avrebbe chiarito in alcun modo le ragioni per le quali tale voce di danno era stata liquidata in una misura percentuale pari a circa l'ottanta per cento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico.

    7.- I primi cinque motivi, tutti attinenti alla questione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la violazione di determinati obblighi di comportamento posti a carico del datore di lavoro, sono connessi tra loro e possono essere esaminati congiuntamente.



    8.- Tali motivi devono ritenersi infondati.

     

    Deve anzitutto richiamarsi il principio già ribadito più volte da questa Corte secondo cui, allorchè venga in rilievo la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 c.c. (non operando l'esonero dalla predetta responsabilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10), la natura di norma di chiusura del sistema infortunistico fa sì che sia imposto al datore di lavoro, anche ove faccia difetto una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (cfr. Cass. n. 4721/98, Cass. n. 8204/2003 e, più recentemente, Cass. n. 20142/2010). A tale principio si è correttamente attenuta la Corte territoriale con l'affermazione che, anche a voler ammettere l'esistenza di un precedente innesco del tumore, era impensabile, alla stregua di un giudizio probabilistico, che l'accumulo dell'effetto patogenetico dovuto alla successiva prolungata esposizione alle polveri di amianto non avesse prodotto quanto meno un'accelerazione dell'innesco della malattia o non avesse comunque esercitato una qualche influenza sullo sviluppo e sull'andamento generale della stessa, e ciò considerato anche che la successiva esposizione ad amianto aveva le stesse caratteristiche di nocività di quella precedente e che lo sviluppo del mesotelioma può essere indotto anche da esposizioni di breve durata, non esistendo un "valore soglia" al di sotto del quale non vi sia il rischio di sviluppare, tardivamente nella vita, la neoplasia mesoteliale.

    Le contrarie affermazioni della ricorrente, secondo cui nella motivazione della sentenza impugnata non sarebbero stati evidenziati elementi tali da individuare con certezza la sussistenza di un nesso causale tra l'insorgenza della malattia e l'esposizione ad amianto, sì che la Corte territoriale avrebbe finito con l'attribuire alla società una responsabilità di natura oggettiva, si risolvono nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra accennato, al probabile aumento del rischio di un'accelerazione o di un radicamento della malattia.

    Con specifico riferimento all'imputabilità dell'evento a colpa del datore di lavoro, i giudici d'appello hanno precisato che, sulla base dei risultati della consulenza tecnica, doveva ritenersi dimostrato che il M. aveva lavorato alle dipendenze della società O.G. (poi incorporata dalla R.A. spa) per tre anni come saldatore delle carrozze ferroviarie e per un anno come verniciatore, con una notevole esposizione alle polveri di amianto, svolgendo le suddette mansioni "in concomitanza o subito dopo la spruzzatura dell'amianto sui rotabili stessi, operazione in cui si verificava un'elevata dispersione di fibre anche negli ambienti circostanti". Nè era stato provato dalla convenuta, cui incombeva il relativo onere, che i presidi di protezione disponibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa fossero stati utilizzati dal lavoratore e che il datore di lavoro avesse vigilato che di dette misure venisse fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

    Quest'ultima affermazione è del tutto coerente con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. ex plurimis Cass. n. 3786/2009, Cass. n. 3650/2006, Cass. n. 4840/2004, Cass. n. 12467/2003, Cass. n. 9856/2002). Trattandosi di responsabilità contrattuale, opera, poi, nei confronti del datore di lavoro la presunzione posta dall'articolo 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno nel pieno rispetto del precetto dell'articolo 2087 c.c., e così anche la prova che gli esiti dannosi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, restando a carico del datore di lavoro il fatto ignoto (Cass. n. 9817/2008, Cass. n. 16003/2007, Cass. n. 10441/2007, Cass. n. 4184/2006). Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, si sottrae alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità; nè può sottacersi, al riguardo, che i quesiti di diritto formulati a chiusura dell'esposizione sia del secondo che del quarto motivo di censura finiscono per fare riferimento ad accertamenti o a valutazioni di fatto (quali sono quelli riguardanti la dotazione, ad opera della società, di tutti presidi di protezione individuale che sarebbero stati disponibili all'epoca dei fatti o quelli concernenti le modalità dell'innesco della malattia) che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge in quanto esterni all'esatta interpretazione della legge ed integranti una tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 9908/2010; Cass. n. 8730/2010, Cass. n. 11094/2009), dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito - poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione - ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).



    9.- I motivi in esame devono pertanto essere respinti.



    10.- Il sesto motivo è fondato. La statuizione con la quale la Corte territoriale ha liquidato sic et simpliciter il danno morale "in misura percentuale al danno biologico" si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. unite n. 26972/2008 ed altre rese nella stessa udienza) secondo cui "quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizio non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto); in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione".

    Il principio è stato successivamente riaffermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 4484/2010, Cass. n. 24864/2010, Cass. n. 7064/2011) e va anche in quest'occasione ribadito, non essendo avversato da alcuna argomentazione critica a sostegno di una tesi contraria o diversa.



    11 - La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice d'appello, che si designa nella Corte di Appello di Trieste, perchè decida sul punto nel rispetto degli enunciati principi.

    Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.



    P.Q.M.



    La Corte accoglie il sesto motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste.