Tipologia: CCL
Data firma: 8 febbraio 1989
Validità: 30.06.1991
Parti: Sip-Intersind e Filpt-Cgil, Silte/Fpt-Cisl, Uilte-Uil
Settori: Servizi, TLC, Sip

Sommario:

Art. 1 - Premessa
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Personale a tempo parziale e straordinario
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 - Personale straordinario
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 6 - Sede e posto di lavoro
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 9 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Previdenza
Art. 12 - Inquadramento
Art. 13 - Mutamento temporaneo di funzioni e attività
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Vestiario
Art. 16 - Alloggio
Art. 17 - Doveri del lavoratore
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
Stipendio - Retribuzione - Indennità
Art. 19 - Definizione dei termini "stipendio" e "retribuzione"
Art. 20 - Determinazione della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 21 - Pagamento della retribuzione
Art. 22 - Minimi di stipendio
Art. 23 - Assegnazione al livello superiore
Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 25 - Indennità di contingenza
Art. 26 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Quattordicesima mensilità
Art. 29 - Premio annuo
Art. 30 - Premio di produttività
Art. 31 - Indennità di reperibilità
Art. 32 - Rimborso spese di locomozione
Art. 33 - Rimborso spese di trasferta
Assenze dal servizio - Malattia - Infortuni - Maternità
Art. 34 - Assenze
Art. 35 - Permessi
Art. 36 - Diritto allo studio - lavoratori studenti
Art. 37 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia
Art. 38 - Infortuni sul lavoro
Art. 39 - Tutela della maternità
Art. 40 - Licenza straordinaria
Art. 41 - Servizio militare
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 42 - Anzianità
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto
Art. 45 - Indennità in caso di morte
Art. 46 - Certificato di lavoro
Area quadri e personale addetto alla vendita
Art. 47 - Area quadri
Art. 48 - Personale addetto alla vendita
Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 49 - Commissione interpretativa nazionale
Art. 50 - Controversie individuali sull’inquadramento
Art. 51 - Assemblee dei lavoratori
Art. 52 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
Art. 53 - Permessi ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria
Art. 54 - Trattenute per contributi sindacali
Art. 55 - Ambiente e sicurezza
Norme finali
Art. 56 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 57 - Cessione o trasformazione della Società
Art. 58 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Art. 59 - Decorrenze e durata del contratto
Appendice
Comunicato
Allegati all'art. 30 premio di produttività
Allegato 1 - Modalità e fonti di rilevazione delle voci per il calcolo della produttività aziendale
Allegato 2 - Tabelle riassuntive parametri di rilevazione degli andamenti produttivi
Allegato 3 - Premio di produttività per il personale di Agenzia
Allegato 4 - Premio di produttività per il personale di Direzione Regionale
Allegato 5 - Premio di produttività per il personale di Direzione Generale
Schema di lettera per la trattenuta dei contributi sindacali
Personale supplente di commutazione
Facilitazioni telefoniche
Lettera - Roma, 22 maggio 1989 - PO/RI 10175 - Rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Lettera - Roma, 23 maggio 1989 - PO/RI 10247 - CSELT
Lettera - Roma, 23 maggio 1989 - PO/RI 10248 - SSGRR

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori della SIP

Il giorno 8 febbraio 1989 è stata sottoscritta la stesura relativa al rinnovo del CCL per i lavoratori dipendenti dalla SIP, secondo quanto contenuto nell’accordo del 10 dicembre 1988 e come risulta dal testo seguente tra la Delegazione Sip-Intersind e la Delegazione Filpt-Cgil, Silte/Fpt-Cisl, Uilte-Uil.

Art. 1 - Premessa
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la SIP - Società italiana per l’esercizio delle telecomunicazioni p.a. - detta nel testo "La Società" - ed i suoi dipendenti - detti nel testo "I lavoratori" - salvo le speciali disposizioni per il personale a tempo parziale e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.

Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione

[…]
4. Prima dell’assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
[…]

Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 6 - Sede e posto di lavoro
Sede di lavoro
1. Per sede di lavoro s’intende il Comune nel cui comprensorio è ubicato il posto normale di lavoro di ciascun lavoratore.
Posto normale di lavoro
2. È considerato posto normale di lavoro quello dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all’inizio dell’orario di lavoro per prendere servizio, sia che debba ivi prestare la sua opera fino al momento fissato per la cessazione, sia che da tale posto debba successivamente spostarsi.
3. Il lavoratore che ha come posto normale di lavoro il deposito dell’automezzo sociale di cui si vale per gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività, dovrà ivi presentarsi all’inizio dell’orario antimeridiano e pomeridiano di lavoro e dovrà ivi depositarlo al termine degli orari stessi.
Il personale operante all’esterno inserito nella posizione di lavoro di:
- Tecnico di Impianti d’abbonato
(attività prevalente installatore-riparatore)
- Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto agli Apparati
(a partire dall’1 gennaio 1990)
- Tecnico di Prodotti sistemi
- Assistente tecnico di Impianti d’abbonato
- Assistente tecnico di Reti
(in forza al Centro di lavoro Esercizio Reti denominato, dall’1 gennaio 1990, Centro Impianti di Linea)
- Assistente tecnico di Apparati
(a partire dall’1 gennaio 1990)
- Assistente tecnico di Prodotti sistemi
dovrà prelevare l’automezzo all’inizio dell’orario giornaliero di lavoro e depositarlo al termine dell’orario di lavoro medesimo.
Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti del restante personale nelle giornate in cui allo stesso sia richiesta un’attività lavorativa da prestare fuori dal normale posto di lavoro, che comporti una ripresa dopo l’intervallo.
Il personale operante all’esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate nel precedente secondo capoverso osserverà il seguente intervallo meridiano, non compreso nell’orario di lavoro:
- Impianti d’abbonato e Reti (a partire dall’1 gennaio 1990, Impianti di Linea): durata minima di 30 minuti e massima di 60 minuti, nell’ambito di una fascia temporale non superiore a 90 minuti;
- Prodotti sistemi: durata minima di 60 minuti e massima di 90 minuti, nell’ambito di una fascia temporale di 90 minuti.
In coincidenza con l’inizio e la fine del suddetto intervallo, il lavoratore ne darà comunicazione telefonica al Centro di lavoro dalla sede dell’utente o dal più vicino punto utile. La durata giornaliera dell’intervallo meridiano sarà individuale ma unitaria per i componenti delle squadre.
Durante l’intervallo l’automezzo potrà essere utilizzato soltanto per il raggiungimento di un posto di ristoro, secondo le modalità già definite a livello regionale.
4. Per esigenze di servizio, il lavoratore può essere comandato ad iniziare e terminare il lavoro - entro la propria sede di lavoro (zona di lavoro fisso al 30 giugno 1989) - anche al di fuori del proprio normale posto di lavoro.
Disposizione transitoria
Fino al 30 giugno 1989 restano in vigore le disposizioni sotto riportate.
Zona normale di lavoro
La zona normale di lavoro è quella compresa:
a) entro una distanza radiale di km 3 dal posto normale di lavoro, nelle località dove mancano i mezzi di trasporto pubblici, ed il lavoratore deve pertanto percorrere la zona a piedi; nei centri serviti da mezzi di trasporto pubblici, la zona di lavoro è invece estesa fino ad una linea perimetrale che raccorda i prolungamenti di 500 m dei capolinea periferici dei mezzi di trasporto pubblici;
b) entro una distanza radiale media di chilometri 13 (km 12 per i centri con oltre un milione di abitanti) dal posto normale di lavoro, nel caso che il lavoratore usi per ragioni di servizio il motomezzo o l’automezzo.
Nota a verbale
Nell’ipotesi di cui al 4° comma del presente articolo, i lavoratori che non si avvalgono dell’automezzo sociale e per i quali - in relazione alla loro attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti principali d’abbonato e degli impianti interni speciali - è di dotazione personale e di prescrizione la borsa porta attrezzi, si presenteranno normalmente, all’inizio ed al termine dell’orario giornaliero di lavoro, al proprio posto di lavoro, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, in sede locale.
A tali lavoratori si applicano le disposizioni di cui al comma 3, 2° e 4° capoverso, del presente articolo.

Art. 7 - Orario di lavoro
1. La durata settimanale dell’orario normale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) Operatori, Capoturno e Caposala di Commutazione dei Centri di lavoro di 1° livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest 36 ore
b) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1o livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest 36 ore
c) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d’utenza 38 ore
A partire dal 1 gennaio 1989 la durata settimanale dell’orario normale di lavoro è fissata in 39 ore settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) lavoratori di Centrali, Trasmissione e Prodotti sistemi, che partecipino alle turnazioni per la copertura dell’orario 0-24 e 7-22 praticato nel Centro di lavoro di appartenenza 38 ore e 30 minuti
b) Operatori, Capoturno e Caposala di Commutazione (addetti ai Servizi d’utenza dalla data dell’impiegatizzazione) operanti nei Centri di lavoro di 1° livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest 36 ore
c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1° livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest 36 ore
d) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d’utenza 37 ore
e) Operatori di Sistemi Informativi 39 ore e 5 minuti
A partire dal 1-9-1989 la durata settimanale dell’orario di lavoro è fissata, per gli Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d’utenza, in 36 ore e 30 minuti.
A partire dall’1 gennaio 1990 la durata settimanale dell’orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) lavoratori di Impianti di Centrali e Prodotti sistemi, che partecipino alle turnazioni per la copertura dell’orario 0-24 e 7-22 praticato nel Centro di lavoro di appartenenza 38 ore e 15 minuti
b) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d’utenza operanti nei Centri di lavoro di 1° livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest 36 ore
c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1° livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest 36 ore
d) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d’utenza 36 ore e 30 minuti
e) Operatori di Sistemi Informativi 38 ore e 45 minuti
A partire dal 1 gennaio 1991 la durata settimanale dell’orario di lavoro è fissata, per i lavoratori di Impianti di Centrali e Prodotti sistemi, che partecipino alle turnazioni per la copertura dell’orario 0-24 e 7-22 praticato nel Centro di lavoro di appartenenza, in 38 ore.
Per i lavoratori addetti ai Servizi d’utenza, per gli Operatori di Commutazione e per gli Operatori di Commutazione notturna gli orari predetti si intendono commisurati ad ore medie settimanali.
2. Gli orari di lavoro sono normalmente concentrati in 5 giorni alla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio.
Gli orari di lavoro individuali saranno collocati all’interno delle seguenti tipologie di orari di servizio:
a) orario base;
b) orario a turni
- base
- sfalsati
- avvicendati.
Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.
I lavoratori, ad eccezione di quelli operanti nel settore della Commutazione e dei Servizi d’utenza, nelle giornate in cui siano chiamati ad operare in turni avvicendati, sono tenuti ad una prestazione individuale di lavoro di durata non inferiore a 8 ore, ferma restando la compensazione su base settimanale dell’orario di lavoro.
Per tutto il restante personale la durata della prestazione individuale, salvo le eccezioni specificatamente previste con riguardo alla diversa articolazione degli orari di lavoro resa necessaria per la copertura delle esigenze di servizio proprie di singoli settori di attività, è di norma omogenea in tutte le giornate.
3. All’ora stabilita per l’inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
4. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, possono essere:
- orari spezzati = orari con intervallo;
- orari continuati = orari senza intervallo;
- orari con pausa retribuita.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad un’ora e superiore a quattro ore.
5. I lavoratori turnisti di Centrali e Trasmissione (dall’1 gennaio 1990, Impianti di Centrale), Prodotti sistemi, i notturnisti, gli addetti al "182" e "183", operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30', per i quali non è prevista una pausa retribuita né l’allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro straordinario.
7. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
Orario flessibile - 8. Fermo restando il mantenimento dell’orario flessibile in tutte le sedi ove lo stesso è già in atto, potranno essere interessate all’orario flessibile tutte le sedi di lavoro ove siano occupati almeno 50 dipendenti (o anche un minor numero, qualora nel posto di lavoro siano in atto i sistemi automatici di rilevazione presenze necessari alla gestione dell’orario flessibile; in casi particolari l’installazione dei suddetti sistemi potrà essere oggetto di valutazione a livello locale tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti).
9. L’introduzione dell’orario flessibile è subordinata alla richiesta del personale, formulata tramite le Organizzazioni sindacali stipulanti a livello locale, con le quali verrà pure compiuto un esame in comune delle condizioni tecnico-operative di fattibilità, nel quadro degli indirizzi di seguito specificati.
10. Il tipo di flessibilità si articolerà su una fascia mobile di un’ora (collocata all’inizio e al termine dell’orario), con compensazione giornaliera. La scelta dell’ora di entrata, nell’ambito della fascia, sarà operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l’orario di uscita.
In particolare:
a) la fascia mobile oraria di entrata sarà collocata tra le ore 8 e le ore 9;
b) il termine dell’orario di lavoro viene determinato giornalmente con riferimento all’orario di entrata; ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della fascia saranno considerate come ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell’orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno assenza ingiustificata (salvo diverso titolo);
c) la flessibilità dell’orario, per tutto il personale dei settori che nell’ambito degli Uffici amministrativo-commerciali esplicano la loro normale attività in contatto con il pubblico, sarà adeguata localmente alle esigenze di servizio e, a tali effetti, contenuta in 30', fermo restando l’inizio della fascia alle ore 8.
11. L’orario flessibile potrà riguardare tutto il personale con esclusione, per ragioni organizzative, dei Lavoratori addetti ai Servizi generali e del personale turnista, indipendentemente dal regime d’orario da questi seguito nella giornata (ad esempio turnisti di Sistemi Informativi).
A livello di Agenzia, non saranno interessati all’orario flessibile i lavoratori manuali e gli impiegati operanti nell’ambito dei Centri di lavoro.
Eventuali ulteriori casi di esclusione potranno essere individuati a livello locale in relazione a particolari esigenze di servizio, anche per singole giornate.
12. Potrà essere interessato all’orario flessibile - limitatamente alle sedi nelle quali sia stato introdotto - anche il personale a tempo parziale che svolga attività compatibile con l’istituto; tuttavia, la flessibilità sarà contenuta in 30 minuti in entrata e in 30 minuti in uscita nei confronti dei lavoratori il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero, sempre che il conseguente slittamento dell’uscita stessa non vada a cadere nel riposo intermedio.
13. Nelle sedi di Direzione Generale e di Direzione Regionale, ove siano in atto idonei meccanismi elettronici di rilevazione delle presenze, i lavoratori potranno altresì osservare un intervallo meridiano fino ad 1 ora, con una durata minima di 30 minuti, nell’ambito di una fascia temporale di 1 ora, ferme restando la coincidenza dell’inizio dell’intervallo con l’inizio della fascia di flessibilità e la compensazione giornaliera globale dell’orario di lavoro. Le relative modalità verranno definite a livello locale previo confronto con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
A tale tipo di flessibilità non sarà interessato il personale a tempo parziale il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero.
Il lavoratore che intenda usufruire di tale flessibilità - la cui scelta avverrà discrezionalmente volta per volta - non potrà comunque anticipare l’uscita rispetto all’orario base in vigore nell’unità produttiva.
Saranno considerate come ritardo, ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine massimo fissato per il completamento dell’intervallo meridiano.
Note a verbale
1) Le matrici di orario di cui al primo comma del presente articolo assorbono integralmente, dal 1 gennaio 1989, i preesistenti permessi retribuiti collettivi a qualsiasi titolo in atto (ivi compresi quelli in sostituzione del trattamento economico afferente alla ex festività del 2 giugno), fatta eccezione per il personale di commutazione (addetto ai Servizi d’utenza dalla data di impiegatizzazione) e per il personale notturnista operante nei Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest, al quale continueranno ad essere riconosciute le preesistenti 20 ore, in ragione d’anno, di permessi retribuiti.
2) A tutti gli effetti del presente contratto sono considerati "lavorativi" tutti i giorni non festivi della settimana, anche nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia concentrato in 5 giornate.
3) Con decorrenza dal 1 gennaio 1989 il regime di orario stabilito per i lavoratori di Centrali, Trasmissione e Prodotti sistemi, che partecipino alle turnazioni per la copertura dell’orario 0-24 praticato nel Centro di lavoro di appartenenza, assorbe integralmente il regime di accrediti in atto nei confronti degli stessi.
4) Nei riguardi degli operatori di sistemi informativi è stabilita una pausa di mezz’ora giornaliera, interamente a carico della Società, quando si tratti di operatori che compiano turni rotativi sull’intero arco di 24 ore.
5) A seguito dell’abolizione delle figure delle operatrici e degli operatori "supplenti" e delle operatrici cosiddette "O.S.", per far fronte all’esigenza di assicurare la copertura dei turni richiesti dall’andamento del traffico in relazione a quello delle assenze, i turni di un’aliquota prefissata del personale in forza a ciascuna centrale saranno suscettibili di variazioni rispetto ai turni assegnati in base agli schemi di orario del Centro di lavoro. La predetta aliquota sarà stabilita, con definizione tra le parti in sede locale, per ogni Centro di lavoro, all’inizio di ciascun anno solare, in relazione al tasso di assenze e all’andamento del traffico registrati nel corso dell’anno precedente, salvo verifiche sull’effettivo andamento delle assenze nell’anno in corso e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio.
6) Il personale inviato in trasferta in altra sede della Società, segue - salvo diversa disposizione - l’orario giornaliero di lavoro in atto presso tale sede.
7) Ai lavoratori che alla data del 1 gennaio 1970 prestavano servizio in connessione di lavoro con le maestranze, è mantenuto, a titolo di "assegno ad personam", l’importo della relativa indennità goduta fino a tale data.
Tale "assegno ad personam", nonché quelli in precedenza riconosciuti allo stesso titolo, sono assorbiti in caso di successivo passaggio di livello. Tuttavia nei confronti dei lavoratori che risultino beneficiari dell’"assegno ad personam" previsto dalla nota a verbale n. 4 dell’art. 12 del CCNL 14 febbraio 1963, ovvero risultino beneficiari di tale assegno e di quello previsto dalla nota a verbale n. 8 dell’art. 12 del CCL 23 luglio 1965, l’importo degli assegni medesimi è assorbito, rispettivamente, per l’80 per cento e per il 50 per cento; la parte residua è assorbita in caso di eventuale ulteriore passaggio.
8) Per il personale operante all’esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate al terzo comma, secondo capoverso, dell’art. 6, l’intervallo meridiano è regolato secondo quanto stabilito dal successivo quarto capoverso dello stesso comma.
9) Al personale dei Centri di lavoro "Servizi d’utenza" con orario di lavoro di 38 ore settimanali, che ne faccia apposita domanda, sarà concesso il passaggio ad un rapporto part-time con prestazione di 36 ore settimanali e conseguente riproporzionamento della retribuzione e applicazione delle altre disposizioni previste dall’art. 4. A tale personale, in servizio in detti Centri di lavoro alla data del 1 novembre 1984, sarà corrisposto l’importo "ad personam" di L. 35.000 mensili.
La presente nota è soppressa con effetto dal 1 gennaio 1989.
10) L’orario di apertura al pubblico degli uffici commerciali e di quelli amministrativi per i quali sia previsto il rapporto con l’utenza è fissato in un minimo di 6 ore giornaliere e la relativa articolazione e individuazione delle presenze necessarie, nonché gli eventuali adattamenti stagionali, sono regolati secondo criteri che tengano conto delle esigenze connesse alla domanda e alle conseguenti necessità gestionali.
A livello regionale tra le parti stipulanti potrà essere definito l’espletamento di tali attività, senza soluzioni di continuità, dalle 8,30 alle 15,30 con copertura dell’intervallo meridiano attraverso lo sfalsamento dello stesso per gruppi di lavoratori.
Nei settori suddetti, al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze di servizio nonché di quelle connesse con gli orari di erogazione del servizio all’utenza, deve essere garantita una copertura degli orari di servizio di durata non inferiore a 8 ore in ciascuna giornata.
In relazione a quanto sopra, verranno stabilite sempre al suddetto livello le articolazioni degli orari di lavoro individuali necessarie a garantire congrui livelli di copertura delle predette esigenze.
11) Tutto il personale non operante all’esterno, compreso quello che non abbandoni i locali sociali durante l’intervallo meridiano, è tenuto a registrare, oltre che l’inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera, anche l’inizio e la fine dell’intervallo meridiano.
Disposizione transitoria
Il personale che si sia avvalso della facoltà di cui alla nota a verbale n. 9 dell’art. 8 dovrà optare entro il 31 dicembre 1988 per le restanti forme di rapporto a tempo parziale o per il ripristino a tempo pieno.

Art. 8 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
[…]
Lavoratori in turno
5. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale. Questo potrà essere prestabilito, con definizione tra le parti in sede locale, mediante compensazione di orario fra più settimane di calendario, con cadenza non uniforme, ma sempre nell’ambito di ciascuna settimana di calendario e dopo non più di 6 giorni consecutivi di prestazione di lavoro: ciò al fine di consentirne la periodica coincidenza con la domenica. Tenuto conto del regime di concentrazioni d’orario su cinque giorni, il riposo settimanale - tranne che per i lavoratori che seguono turni di lavoro notturno - decorre da una mezzanotte all’altra.
[…]
8. La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al 5° comma, lettera e) dell’art. 9 ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
[…]
Note a verbale
1) Per determinate categorie di lavoratori in turno (ad es. lavoratori di Centrali - a partire dall’1.1.1990, Impianti di Centrale - Impianti d’abbonato, Reti - dall’1.1.1990, Impianti di linea - Servizi d’utenza ecc.) possono essere stabilite, con definizione tra le parti in sede locale, compensazioni di orario fra più settimane di calendario, fermo restando per il personale interessato l’orario effettivo di lavoro - mediamente in ciascun ciclo di turni - stabilito all’art. 7. […]

Art. 9 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
1. È in facoltà della Società richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]
7. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.
Note a verbale
[…]
6) Al lavoratore che per effettive esigenze di servizio venga trattenuto al lavoro nel previsto intervallo meridiano, salvo che non sia possibile operare un semplice differimento dell’intervallo, spetta il compenso per il lavoro straordinario effettuato e verrà di norma garantita una breve interruzione retribuita per una rapida consumazione del pasto.
[…]

Art. 10 - Ferie
[…]
3. Le ferie devono essere godute nel corso dell’anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
4. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie stesse potranno essere fruite anche entro il primo trimestre dell’anno successivo.
Qualora l’impossibilità derivi da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
[…]

Art. 15 - Vestiario
1. La Società fornirà al personale di cui al successivo 3° comma gli indumenti e gli oggetti nello stesso indicati.
2. Il personale ha l’obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti ed oggetti assegnati di cui al presente articolo, e di utilizzarli esclusivamente per ragioni di servizio.
La Società si riserva la facoltà di sostituire gli indumenti e gli oggetti assegnati, anche prima del termine previsto, nel caso in cui gli indumenti e gli oggetti stessi non risultassero più idonei o sufficientemente decorosi.
3. Il personale di seguito indicato ha l’obbligo di indossare nelle ore di servizio la seguente dotazione di vestiario:
..omissis…
4. Oltre alle dotazioni di vestiario di cui al precedente 3o comma la Società provvederà altresì a dotare singoli lavoratori o reparti di tutti quegli altri indumenti ed oggetti di vestiario e/o protezione che siano prescritti dalle norme di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tali dotazioni, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 547/1955 (comma b), dovranno essere usate obbligatoriamente dai lavoratori interessati in tutti i casi previsti dalle specifiche normative di sicurezza o quando richiesto esplicitamente dai preposti.
5. Le parti stipulanti definiranno a livello di Direzione Regionale:
a) le eventuali aggiunte di dotazione di particolari indumenti rese necessarie da peculiarità riguardanti le singole Regioni o da particolari situazioni ambientali;
b) le dotazioni integrative ai lavoratori che normalmente operano all’esterno in zone di montagna;
c) l’eventuale assegnazione, in alternativa alle tute, nei confronti dei lavoratori di cui ai punti 4) e 7) di 2 vestaglie ogni 2 anni, in adesione a richieste di carattere individuale.
Note a verbale
1) Nei confronti del personale dei Servizi d’utenza e di quello di cui ai punti 1.b), 2, 4, 7 e 9 si procederà all’assegnazione delle pantofole nei casi in cui questa sia imposta da esigenze di sicurezza sul lavoro o qualora venga specificamente richiesta dagli interessati. Anche in tale ultima ipotesi l’uso delle pantofole diventa obbligatorio.
2) Le varianti - risultanti dal presente articolo - alle dotazioni di indumenti in precedenza previste, avranno applicazione dal momento della scadenza del termine di durata degli indumenti già assegnati.
3) I seguenti indumenti verranno inoltre assegnati in quanto espressamente richiesti:
a) vestaglie: per il personale dei Servizi d’utenza, Magazzino (personale impiegatizio) e per i lavoratori di cui ai punti 12, 13, 14, 15; nonché per gli addetti all’archivio e alla corrispondenza (2 capi ogni 2 anni);
b) tute di tela: per i lavoratori di cui ai punti 12, 13, 15 e 16 (1 tuta);
c) stivali di gomma: per i lavoratori di cui ai punti 12, 13 e 17 (1 paio).
[…]

Art. 17 - Doveri del lavoratore
1. Il servizio pubblico gestito dalla Società, per la sua specificità, richiede un adeguato livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell’espletamento dei compiti loro affidati.
In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto dell’esigenza di garantire all’utenza il miglior grado di servizio, il lavoratore deve in particolare:
a) osservare le norme del presente contratto, le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del patrimonio aziendale;
[…]
c) durante l’orario di lavoro disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti interpersonali e con l’utenza condotta uniformata a principi di correttezza, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
f) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio;
g) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali sociali da parte del personale della Società, e non introdurre - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
[…]
2. La Società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto.

Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
1. L’inosservanza da parte dei lavoratori dei doveri loro spettanti, darà luogo, a seconda della gravità delle mancanze, a:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a mezza giornata di stipendio, comunque non superiore a 4 ore;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a tre giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
f) licenziamento con preavviso o senza preavviso per ragioni disciplinari, secondo le norme di legge.
2. Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
3. La multa può essere inflitta per mancanze disciplinari che non rivestano particolare gravità o per inosservanza dei doveri di minore entità.
4. La sospensione di cui alla lettera d) del precedente 1° comma è inflitta in caso di recidiva in mancanze per le quali già siano stati applicati i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c).
5. La sospensione di cui alla lettera e) del precedente 1° comma è inflitta in caso di mancanze gravi ma tali da non consentire l’applicazione del provvedimento di cui alla lettera f).
6. Il licenziamento non esclude altre eventuali responsabilità, di ordine civile o penale, nelle quali il lavoratore sia incorso.
[…]

Stipendio - Retribuzione - Indennità
Art. 31 - Indennità di reperibilità

1. La reperibilità è un istituto integrativo degli orari di lavoro di cui all’art. 7 ed è finalizzata a garantire la continuità del servizio telefonico e la tutela degli impianti.
2. La reperibilità non potrà essere richiesta, per ciascuna prestazione, per un periodo inferiore a 8 ore consecutive.
3. La Società, per ogni ora di reperibilità, dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità […]

Assenze dal servizio - Malattia - Infortuni - Maternità
Art. 38 - Infortuni sul lavoro

1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l’obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente la Società.
[…]
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore un’invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, la Società provvederà, compatibilmente con le norme di legge, ad adibirlo ad altri compiti confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
[…]

Art. 39 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gestazione e di puerperio valgono le norme di leggi vigenti in materia.
[…]

Area quadri e personale addetto alla vendita
Art. 48 - Personale addetto alla vendita

1. I lavoratori inseriti nella posizione di lavoro di "Venditore" e "Venditore di sistemi", osserveranno un orario articolato nel modo seguente: 20 ore settimanali fisse concentrate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì per 4 ore giornaliere) con prestazione nella fascia oraria giornaliera prevista per il settore di appartenenza e secondo modalità indicate dal responsabile, tenuto conto delle esigenze di servizio. Per le restanti ore settimanali, la prestazione si articolerà a seconda delle esigenze lavorative, prescindendo dalla fascia oraria sopra indicata, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, secondo modalità preventivamente concordate con il responsabile.
2. Ai Venditori, tenuto conto della articolazione e variabilità dell’orario di lavoro, non possono essere richieste prestazioni straordinarie.
[…]

Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 49 - Commissione interpretativa nazionale

1. Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno definite da una Commissione paritetica formata da delegati delle parti stipulanti (ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori designerà un solo delegato). Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, sceglierà di comune accordo un Presidente.
2. La Commissione deciderà senza formalità di procedura; essa sarà convocata, dietro richiesta di una delle parti stipulanti, entro 60 giorni dalla data della richiesta stessa.

Art. 51 - Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni dei lavoratori che sono parte stipulante del contratto possono chiedere di indire per le unità produttive, fuori dell’orario di lavoro (nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue), in locali di cui la Società abbia la disponibilità, assemblee del personale dipendente dalla Società stessa.
[…]
4. Gli argomenti dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
5. Compete alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di curare il corretto andamento delle assemblee.
6. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle stesse saranno concordate con la Direzione aziendale locale tenuto conto della disponibilità e della idoneità dei locali utilizzabili e comunque delle esigenze di servizio e in particolare delle necessità di garantire la salvaguardia degli impianti nonché di conciliare l’effettuazione di riunioni per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.
Nota a verbale
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di assemblea, si richiamano, in particolare, i criteri seguenti:
a) il numero massimo di 10 ore annue va riferito ad anno solare;
b) il lavoratore potrà assentarsi per il tempo utile ai fini della partecipazione all’assemblea, e gli verrà conteggiato il tempo di assenza effettiva dal lavoro;
c) le assemblee dovranno essere effettuate, salvo casi particolari, all’inizio o al termine di ciascun periodo giornaliero dell’orario di lavoro;
d) le assenze dal servizio per la partecipazione alle assemblee in orario di lavoro saranno considerate a tutti gli effetti come permessi retribuiti.

Art. 52 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
1. La Società collocherà presso le sedi di:
- Direzione Generale
- Direzione Regionale
- Agenzia
un albo a disposizione dei Sindacati di categoria, aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, per l’affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Segreterie.
2. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla locale Direzione aziendale.
Nota a verbale
Per le sedi diverse da quelle di cui al 1o comma del presente articolo restano ferme le situazioni di fatto esistenti alle quali si farà riferimento analogico per la collocazione di albi presso nuovi Centri di lavoro che siano eventualmente istituiti.

Art. 55 - Ambiente e sicurezza
1. Le parti stipulanti, nel comune intento di garantire ai lavoratori un idoneo livello di qualità dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, convengono di affidare alle Commissioni Ambiente, operanti ai vari livelli territoriali dell’Azienda, il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) conoscere, in modo tecnicamente approfondito, le problematiche attinenti l’ambiente e l’igiene sul lavoro, anche in via preventiva;
b) esaminare le problematiche inerenti la qualità dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro al fine di definirne i diversi aspetti e di proporre alla Direzione aziendale, territorialmente competente, l’adozione di idonei interventi risolutivi;
c) garantire, in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo dello stato di applicazione della vigente legislazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, proponendo inoltre alla Direzione Aziendale, territorialmente competente, l’adozione di idonee iniziative volte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
d) individuare e promuovere, nei confronti dei lavoratori, interventi di sensibilizzazione e di informazione volti a garantire l’applicazione e l’osservanza delle norme di sicurezza loro destinate, il corretto impiego di materiali, attrezzi, mezzi protettivi e vestiario da lavoro.
2. Per quanto concerne la costituzione, le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Ambiente, si fa rinvio alle apposite intese intervenute contestualmente fra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti.
3. I lavoratori, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
a) osservare le disposizioni e le norme di sicurezza sul lavoro emanate dall’Azienda ed impartite dai superiori;
b) usare correttamente i materiali, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza, il vestiario da lavoro e gli altri mezzi protettivi collettivi e individuali messi a loro disposizione;
c) segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienze eventualmente riscontrate negli impianti, nelle attrezzature, nei dispositivi di sicurezza e nei mezzi protettivi, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competente e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione preventiva da parte dei superiori;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

Appendice
Comunicato

Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 18 del CCL.
A maggior chiarimento delle norme contenute nell’art. 18 del CCL in tema di provvedimenti disciplinari, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue:
I - generalità:
il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni, tenuto fra l’altro conto del servizio pubblico gestito dalla Società, saranno determinati anche in relazione:
- alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge, fermo restando che mancanze della stessa natura già in precedenza sanzionate potranno dar luogo a provvedimenti previsti come massimo nel paragrafo immediatamente successivo a quello di riferimento;
II - si applica la sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero (verbale o scritto) ad un massimo di 3 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione al lavoratore che:
- non osservi le disposizioni di servizio;
[…]
- non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori;
[…]
- non osservi le norme aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- non osservi le disposizioni che regolano l’accesso ai locali sociali da parte del personale della Società;
[…]
III - si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni al lavoratore che:
[…]
- non osservi le norme del contratto collettivo di lavoro;
[…]
- arrechi per grave negligenza danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio della Società;
- introduca persone non autorizzate in locali sociali non aperti al pubblico;
IV - si applica la sanzione disciplinare del licenziamento al lavoratore che:
[…]
- arrechi intenzionalmente danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio della Società;
[…]
V - le mancanze non specificatamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all’art. 18, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all’art. 17, e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.