Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1991
Validità: 01.08.1991 - 31.08.1994
Parti: Confederazione italiana armatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi da carico

Sommario:


Premessa
Premessa contratto 24 luglio 1991
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto e tipi di navigazione
Art. 1 bis - Marittimi imbarcati su navi con stazza compresa tra le 3.301 e le 4.000 t.s.c.
Art. 2 - Tipo di contratto di lavoro
Art. 3 - Tabelle minime di armamento
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 4 bis - Mansioni del marittimo
Art. 5 - Paghe
Art. 6 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Compenso per servizio di guardia con veglia in porto
Art. 9 - Indennità di contingenza
Art. 10 - Indennità di Navigazione
Art. 11 - 13a e 14a mensilità
Art. 12 - Compensi per sostituzione personale mancante
Art. 13 - Compenso per carico e scarico merci nei porti
Art. 14 - Scatti di anzianità /navigazione
Art. 15 - Vitto
Art. 16 - Indennità sostitutiva della panatica. Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Art. 17 - Festività
Art. 18 - Trattamento delle due festività nazionali: 25 aprile e 1° maggio
Art. 19 - Trattamento per festività soppresse
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Assegno per nucleo familiare
Art. 22 - Assicurazione malattie e infortuni
Art. 23 - Corredo
Art. 24 - Indennità perdita corredo
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Preavviso/Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 27 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato. Preavviso
Tipi di contratto di imbarco
Art. 28 - Tipi di contratto di imbarco
Art. 29 - Contratto a viaggio
Art. 30 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 31 - Periodo di prova
Regolamento dei turni particolari
Art. 32 - Iscrizione al turno
Art. 33 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 34 - Regolamento di imbarco
Art. 35 - Periodo di imbarco
Art. 36 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 37 - Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare. Periodo di prova
Art. 38 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 39 - Comitato paritetico
Art. 40 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - CCNL naviglio minore - Importi mensili della paga base
Allegato 3 - Contratto Nazionale Lavoro Tutele assicurative - Personale marittimo
Allegato 4 - Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Allegato 5 - Protocollo su ambiente di lavoro
Allegato 6 - Indennità di navigazione giornaliera in vigore dal 1 gennaio 1992
Allegato 7 - Assicurazione malattie
Allegato 8 - Assicurazione infortuni
Allegato 9 - Premessa
Allegato 10 - Testo contenuto nella mediazione ministeriale del 24 luglio 1991, in materia di libertà sindacali riferito alla globalità dei contratti collettivi del settore rientranti nella citata mediazione
Allegato 11 - Modello di contratto di imbarco a viaggio Mod. V (Contratto a viaggio)
Allegato 12 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato Mod. T.I. (Contratto a tempo indeterminato)
Appendice
1) Dichiarazione a verbale in materia di collocamento
2) Diritti sindacali
3) Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
4) Permessi sindacali
5) Affissioni comunicazioni sindacali
6) Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali
7) Delega comune
8) Quota di servizio
9) Circolare ministeriale sugli avvicendamenti
10) Agevolazioni allo studio
11) Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
12) Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
13) Navi automatizzate
14) Navi specializzate e tradizionali
15) Periodo d’imbarco e periodo di riposo
16) Comitati paritetici per la mobilità della manodopera
17) Trattamento del personale marittimo adibito ai lavori di comandata e/o all’allestimento delle navi anche in costruzione


Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da carico a scafo metallico da 151/3000 t.s.l. o 151/4000 t.s.c.

L’anno 1991 addì 24 del mese di luglio in Roma, la Confederazione italiana armatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - Filt-Cgil, Federazione Italiana Trasporti - Fit-Cisl (Settore Marittimo), Unione Italiana Lavoratori Trasporti - Uil-Trasporti (Settore Marittimo) hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati sulle navi da carico a scafo metallico da 151 e 3.000 t.s.l. o da 151 a 4.000 t.s.c.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto e tipi di navigazione
Il presente CCNL si applica ai marittimi imbarcati sulle navi che alla data della stipula del presente contratto abbiano una stazza compresa tra le 151 e le 3.000 t.s.l., ad esclusione dei marittimi sulle navi da carico secco convenzionale fino a 1.600 t.s.l. (vedi Premessa del contratto 24 luglio 1991); per le navi comprese tra le 151 e le 3.000 t.s.l. si continuerà ad applicare il presente contratto collettivo qualunque sia la stazza espressa in GT che successivamente venisse loro assegnata. Alle navi che verranno immatricolate sotto bandiera italiana dopo la firma del presente contratto e che abbiano una stazza espressa in GT o che venissero ristazzate in GT, nonché per quelle che abbiano subito trasformazioni o modifiche tali da comportare la ristazzatura in GT (in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, art. 3) si applicherà il presente CCNL sempre che la stazza convenzionale sia compresa tra i valori 151 e 4.000 t.s.c. (tonnellate di stazza convenzionale).
Per stazza convenzionale si intende quella ottenuta moltiplicando la stazza espressa in GT per i coefficienti sotto indicati:

Coefficiente
Navi cisterna per greggio, prodotti puliti e rinfuse liquide, bitumiere 0,78
Navi porta rinfuse secche 0,78
Navi da carico generale:

A 1 ponte 0,75

A 2 o più ponti con GT inferiore a 1.500 0,26

A 2 o più ponti con GT da 1.500 a 4.000 0,30

A 2 o più ponti con GT superiore a 4.000 0,75

Navi porta contenitori cellulari:

A 1 ponte

0,75

A 2 o più ponti con GT inferiore a 6.000

0,38

A 2 o più ponti con GT non inferiore a 6.000

0,45
Navi frigorifere 0,75
Navi Roll-on/Roll-off - Navi traghetto:

Navi per carichi unitizzati

0,30

Navi porta auto

0,22

Navi porta bestiame

0,45

Gasiere e chimiche

0,78

Ai fini dell’applicazione delle norme del presente contratto vengono stabilite le seguenti definizioni dei vari tipi di navigazione:
Tipo A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l.
Tipo B) Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D’Azov e fuori dagli stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.
Tipo C) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende alle coste oceaniche della Spagna, del Portogallo e delle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico, alle coste occidentali dell’Africa fino al Senegal, comprese le isole adiacenti e a non più di 300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane fino a Bombay, comprese le isole adiacenti.
Tipo D) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste africane.
Tipo E) Navigazione che, andando oltre i limiti di cui al tipo D comporta la traversata di un oceano.

Art. 2 - Tipo di contratto di lavoro
1. I marittimi ai quali si applica il presente contratto saranno imbarcati, di massima, con convenzione a tempo indeterminato, salvo l’ipotesi di acquisto di navi all’estero oppure di trasferimento o di arruolamenti stagionali o comunque limitati nel tempo per i quali è consentita la convenzione a viaggio.
2. Il periodo massimo di navigazione è di nove mesi consecutivi da ridursi a sette mesi in caso di ininterrotta permanenza della nave all’estero. Se lo sbarco avviene prima della scadenza di detto periodo lo sbarco sarà "per fine viaggio", con spese di rimpatrio a carico dell’armatore salvo che lo sbarco avvenga a richiesta del marittimo.
3. Per le aziende che già abbiano turni particolari, fatti salvi gli accordi in vigore, si applicherà il relativo regolamento contenuto nel CCNL Navi da Carico Superiori a 3.000 t.s.l., 20 dicembre 1984, per le aziende che non applicano la continuità del rapporto di lavoro.
4. La disciplina di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo è in vigore fino al 31 dicembre 1992.
A decorrere dal 1 gennaio 1993 la disciplina di cui ai punti 1, 2 e 3 è sostituita da quella prevista agli articoli 28 e seguenti.

Art. 3 - Tabelle minime di armamento
1. Il numero minimo dei componenti l’equipaggio è stabilito in base alle tabelle allegate al presente contratto (all. n. 1).
Dichiarazione a verbale
Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede locale (oppure in sede centrale laddove non vi siano in loco rappresentanze delle parti contraenti), su istanza delle Società armatrici interessate, per concordare nuove tabelle tenendo conto dell’impiego e della tipologia della nave.

Art. 4 - Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.
2. Sulle navi superiori a 1.000 t.s.l./t.s.c., in porto, che non mantengono il turno di navigazione, le otto ore giornaliere sono da effettuarsi tra le ore sei e le ore venti.
3. Il lavoro eventualmente compiuto nella giornata del sabato sarà compensato con una giornata di riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione (paga base, contingenza, panatica convenzionale, eventuali scatti di anzianità di cui all’articolo 14).
[…]

Art. 4 bis - Mansioni del marittimo
1. I componenti l’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere impiegate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.

Art. 7 - Lavoro straordinario
[…]
6. Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili. Per le navi di linea tale limite è elevato a 120 ore mensili.
7. Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
[…]

Art. 8 - Compenso per servizio di guardia con veglia in porto
1. Il personale comandato dopo l’orario di lavoro a prestare servizio di guardia con veglia in porto in un arco di tempo compreso tra le 20.00 e le 6.00 avrà diritto ad un compenso pari al 30% dell’ora straordinaria per ogni ora di guardia prestata.
[…]

Art. 10 - Indennità di Navigazione
1. a) Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, a decorrere dal 1 gennaio 1989, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione definiti all’art. 1, nelle misure giornaliere riportate nell’allegato n. 6, per ogni giorno di effettivo imbarco.
[…]
2. a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata alla lettera a) del punto 1, ai marittimi imbarcati su navi cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco:
…omissis…
[…]
3. a) Quando una nave non cisterna trasporti esplosivi o infiammabili (con punto di infiammabilità inferiore a 65° centigradi) ed il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% della stazza lorda della nave, saranno corrisposte in aggiunta all’indennità di navigazione indicata alla lettera a) di cui al punto 1. le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
…omissis…
[…]
4. a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora di arrivo della nave al primo porto nazionale saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all’indennità di navigazione indicata alla lettera a) del punto 1., le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
…omissis…
[…]
c) Agli effetti del presente punto 4. il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore, si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con l’esclusione delle navi adibite a linee locali.
5. a) Ai membri dell’equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente Assicuratore Corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata alla lettera a) del punto 1., le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
…omissis…
[…]
6. a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell’equipaggio, in aggiunta all’indennità di navigazione indicata alla lettera a) del punto 1., le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
…omissis…
Le suddette quote saranno corrisposte a decorrere dall’arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica da detto porto;
[…]
c) L’indennità indicata alla lettera a) del presente punto 6. è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell’approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto;
d) L’indennità, indicata alla lettera a) del presente punto 6. è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testuale l’espressione "epidemica" o "stato epidemico";
e) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta ai membri dell’equipaggio la stessa indennità indicata alla lettera a) del presente punto 6. dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.
[…]

Art. 12 - Compensi per sostituzione personale mancante
1. Al marittimo o ai marittimi che nel corso del viaggio ed in porto durante le operazioni commerciali, avessero eseguito oltre al proprio lavoro, anche quello di eventuali mancanti previsti dalla tabella d’armamento, verrà corrisposto per il periodo di effettiva sostituzione un compenso complessivo pari alla paga, più indennità di contingenza (esclusa panatica e ogni altro accessorio), che sarebbero spettati ai mancanti.
2. Tale compenso sarà ripartito tra gli interessati in proporzione alle rispettive paghe e indennità di contingenza (esclusa panatica e ogni altro accessorio).
[…]

Art. 13 - Compenso per carico e scarico merci nei porti
1. Solo nei porti in cui non esistano maestranze portuali le operazioni di carico e scarico delle merci dovranno essere eseguite dall’equipaggio che in questi casi verrà compensato con un’indennità […]

Art. 15 - Vitto
1. Il vitto unico sarà somministrato a bordo a cura ed a spese dell’armatore.
2. Un marittimo franco dal servizio assisterà, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione del ruolino di equipaggio, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri.

Art. 20 - Ferie
[…]
2. Qualora l’armatore per ragioni di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali di cui sopra, corrisponderà al marittimo altrettante giornate (1/26) della paga base, della indennità di contingenza, della panatica convenzionale, degli eventuali scatti di anzianità /navigazione di cui all’art. 14.
3. Dal 1 gennaio 1993 la disciplina prevista al punto 2. viene sostituita dalla seguente:
Qualora l’armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate pari a 1/26 di paga base, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica e ad un trentesimo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui all’art. 14.
[…]

Tipi di contratto di imbarco
Art. 28 - Tipi di contratto di imbarco

1. Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo indeterminato.
[…]

Regolamento dei turni particolari
Art. 35 - Periodo di imbarco

1. Il periodo di imbarco è così regolamentato:
a) 5 mesi, prorogabili di 60 giorni da parte dell’armatore, per tutte le navi (comprese le bulk carriers e le ore-oil);
b) 5 mesi, prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, per le navi O.B.O., le navi cisterna, le navi full containers;
c) 5 mesi per le navi traghetto.
2. Il marittimo completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3. Da parte dell’armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato sino a venti giorni prima del periodo minimo di imbarco.

Art. 36 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata dall’art. 25;
c) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare.
2. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano e al grado di colpa.
[…]
4. La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con l’armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
[…]
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora, tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
[…]
5. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare.
[…]

Allegati
Allegato 5 - Protocollo su ambiente di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell’ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l’amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall’art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall’art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell’ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal DPR 547/55 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (es. lavori di manutenzione).
Nell’ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all’uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, individueranno i soggetti pubblici riferiti per l’attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.

Appendice
2) Diritti sindacali

In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue.
Ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Sulle navi può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto un rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all’armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.

3) Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico nei porti nazionali.
L’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
I rappresentanti sindacali potranno riferire ai componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti cinque membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a tre ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.

5) Affissioni comunicazioni sindacali
La Società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 3), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della società o Sedi succursali.

11) Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore del tempo libero, sarà costituita una commissione composta da rappresentanti dell’armamento e delle Organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell’ambito dei programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.

13) Navi automatizzate
(Dotate di certificato IAQ o navi sulle quali l’automazione rappresenta elemento determinante nella conduzione e nelle operazioni commerciali).
A) Tabella di armamento
La composizione della tabella di armamento è definibile tenuto conto del grado di automazione della nave e di professionalità del personale. Le nuove tabelle che comporteranno una variazione qualitativa e quantitativa rispetto alle tabelle tradizionali dovranno tenere conto:
a) di eventuali nuove attribuzioni di compiti e funzioni polivalenti nell’ambito di una diversa organizzazione del lavoro;
b) di una eventuale diversa classificazione del personale con corrispondente introduzione di nuove qualifiche professionali e di funzioni polivalenti.
B) Servizio in navigazione e in porto
Nella composizione numerica delle guardie sarà tenuto conto del grado di automazione della nave.
L’orario di lavoro e di riposo, sia in navigazione che in porto, potrà essere disciplinato in considerazione della diversa organizzazione del lavoro ed essere diversamente distribuito nell’arco della giornata tra le varie sezioni e le varie qualifiche tecniche, complementari e polivalenti.

14) Navi specializzate e tradizionali
La composizione numerica dell’equipaggio nelle varie sezioni, sarà finalizzata al raggiungimento di una più efficiente operatività della nave ed a un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.
A tale proposito in via sperimentale su alcune navi possono essere apportate le seguenti modifiche:
a) una diversa organizzazione del lavoro e dei servizi di bordo attraverso un più adeguato e razionale impiego del personale;
b) un diverso svolgimento dei servizi amministrativi mediante una più equa distribuzione degli stessi tra gli Ufficiali;
c) un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.

15) Periodo d’imbarco e periodo di riposo
Nell’applicazione e ai fini dei criteri sopra enunciati, sarà esaminata la possibilità di stabilire un diverso periodo di imbarco fermo restando il rapporto tra periodo di imbarco e periodo di riposo stabilito dalla norma contrattuale.