Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1991
Validità: 01.08.1991 - 31.08.1994
Parti: Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, Confederazione Italiana Armatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Rimorchio e soccorso delle navi

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Consistenza numerica del personale
Art. 2 - Tabella di armamento
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Periodo di prova e tirocinio
Art. 4 bis - Salario d’ingresso
Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 6 - Condotta del personale
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 8 - Controversie sindacali
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro straordinario
Art. 11 - Compenso per il lavoro straordinario
Art. 12 - Lavori per la sicurezza della navigazione
Art. 13 - Lavori per la manutenzione e pulizia del rimorchiatore
Art. 14 - Mansioni del personale e mobilità
Art. 15 - Promozioni
Art. 16 - Oggetti in consegna
Art. 17 - Paghe
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 - Indennità di contingenza
Art. 20 - Indennità di turno
Art. 21 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 22 - Assegno per nucleo familiare
Art. 23 - Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura
Art. 24 - Indennità rischi epidemici
Art. 25 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 26 - Valore della panatica quale coefficiente della retribuzione
Art. 27 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 28 - Giorni festivi
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Marconisti
Art. 31 - Previdenze
Art. 32 - Assicurazione malattia
Art. 33 - Assicurazione infortuni
Art. 34 - Norme per la prevenzione degli infortuni
Art. 35 - Indennità perdita corredo
Art. 36 - Anzianità di servizio
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Art. 37 bis - Periodo di conservazione del posto per il conseguimento dei titoli professionali
Art. 38 - Assistenza sanitaria ai familiari
Art. 39 - Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 40 - Preavviso
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto
Art. 42 - Trapasso e fusione di azienda - Vendita di rimorchiatore
Art. 43 - Affissione del contratto a bordo
Art. 44 - Turni particolari - Continuità di occupazione
Art. 45 - Contrattazione integrativa
Art. 45 bis - Commissione paritetica nazionale
Art. 46 - Trattamento di miglior favore
Art. 47 - Decorrenza e durata
Art. 48 - Norme sulla sicurezza
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco
Allegato 2 - CCNL Rimorchiatori Importi mensili della paga base
Allegato 3 - Appendice art. 20
Allegato 16 - Protocollo su ambiente di lavoro
Allegato 18 - Proroga accordo 5 agosto 1986 sui contratti di formazione e lavoro
Allegato 19 - Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-Cgil - Fit-Cisl - Uil-Trasporti
Appendice
Informazioni
Norme per la prevenzione infortuni
Norme per la sicurezza
Accordo 15 maggio 1974 relativo alla determinazione dei compensi di salvataggio
Diritti sindacali
Norme per l’organizzazione dei servizi di rimorchio in porto e in navigazione
Apprendistato
Corrispondenza
Protocollo d’intesa fra Confitarma e Filt-Cgil - Fit-Cisl - Uil-Trasporti

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi

Addì, 24 luglio 1991, in Roma tra l’Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, la Confederazione Italiana Armatori e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), la Federazione Italiana Trasporti, (Fit-Cisl), la Uil Trasporti Settore Marittimo (Uil Trasporti) è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.

Art. 1 - Consistenza numerica del personale
1. Presso ogni società esercente il servizio di rimorchio nei porti sarà tenuto un elenco nominativo del personale marittimo dipendente con l’indicazione della qualifica e del grado. Detto elenco sarà affisso in un albo nella sede sociale a disposizione degli interessati e con possibilità di verifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.
2. L’elenco è formato:
a) dalla somma degli equipaggi dei rimorchiatori in servizio, in base alle tabelle di armamento;
b) dalle riserve atte a garantire il riposo settimanale e quelli del sesto giorno secondo le modifiche previste dall’articolo 9, le ferie e le sostituzioni per assenza dovuta a malattia, infortunio, licenze e permessi.
Nota: I riposi settimanali riguardano esclusivamente il personale dei rimorchiatori in servizio portuale.

Art. 2 - Tabella di armamento
1. Le tabelle di armamento dei rimorchiatori sprovvisti di comando centralizzato saranno di cinque persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- una seconda persona di macchina (esclusi i giovanotti);
- due persone di coperta di cui almeno un marinaio.
2. La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori con comando centralizzato in servizio portuale non può essere inferiore a quattro persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- due comuni (di cui almeno uno di coperta).
3. Qualora la composizione numerica degli equipaggi dei mezzi forniti di comando centralizzato fosse superiore a quanto stabilito nel punto 2, la riduzione a quattro persone avverrà dalla data del presente contratto sul 50% dei mezzi. Qualora dall’applicazione di tale percentuale risultasse una frazione di unità, questa verrà arrotondata all’unità superiore se la frazione è pari o superiore allo 0,50%.
Riduzioni ulteriori rispetto alla percentuale sopraindicata saranno ammesse per accordo tra le parti in sede aziendale.
[…]
5. Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura sono indicate nell’art. 45 punto 6 e saranno definite a livello aziendale secondo le norme e i limiti precisati nel detto articolo.

Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari
1. Durante l’imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 6 - Condotta del personale
1. Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2. I rapporti tra i componenti l’equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3. Nessuna persona dell’equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
[…]

Art. 8 - Controversie sindacali
1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra aziende e lavoratori, quando riguardino l’interpretazione o l’applicazione dell’accordo integrativo, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattava dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Art. 9 - Orario di lavoro
1. L’orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore distribuite in 5 giorni, pari a 173 ore mensili e 2.080 ore annue.
2. L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere da effettuarsi con l’interruzione di una o due ore per la consumazione del pasto.
[…]
4. Nell’ipotesi di effettuazione di un servizio a turni nell’ambito delle 40 ore settimanali distribuite in più o in meno di 5 giorni, l’azienda potrà derogare dalle 8 ore dell’orario giornaliero senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro straordinario purché detto servizio si svolga nell’ambito delle predette 40 ore settimanali.
[…]
6. A decorrere dal 31 maggio 1985 la prestazione lavorativa effettuata nelle seste giornate di lavoro settimanale darà diritto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, ad altrettante giornate mensili di riposo compensativo differibili e/o cumulabili.
7. Resta inteso che il sabato rimane giornata feriale.
[…]

Art. 10 - Lavoro straordinario
[…]
2. Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro compiuto, ai sensi dell’art. 12, per la sicurezza della navigazione.
3. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere contenute nel limite mensile di 90 ore.
[…]

Art. 12 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio del rimorchiatore e delle persone imbarcate.
2. Per i lavori speciali per la sicurezza del rimorchiatore, delle persone imbarcate, del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del preposto al comando in coperta, per esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio del rimorchiatore.

Art. 13 - Lavori per la manutenzione e pulizia del rimorchiatore
1. Oltre i necessari servizi di porto e di navigazione, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione, coadiuvare nelle riparazioni dei rimorchiatori sociali e mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia con diritto a compenso per lavoro straordinario qualora i detti lavori vengano eseguiti fuori dell’orario normale.

Art. 14 - Mansioni del personale e mobilità
1. Il personale è imbarcato a bordo delle unità che svolgono l’esercizio del rimorchio delle navi e del soccorso delle navi e natanti in genere, sia in porto che in mare aperto, per prestare il servizio attinente alla sua qualifica.
2. Tuttavia i sottufficiali ed i comuni potranno essere impiegati in mansioni a terra (ad esempio: di manutenzione dei mezzi e di officina qualora questa sia destinata al servizio dei mezzi stessi) ed a bordo a seconda delle esigenze aziendali concordandone le modalità di utilizzo.
3. I sottufficiali manterranno la retribuzione loro dovuta anche se impiegati in mansioni proprie dei comuni.
4. L’utilizzo promiscuo tra mansioni di bordo e mansioni di terra non potrà comportare riduzioni rispetto a quanto percepito dal lavoratore a bordo nell’ambito dell’orario ordinario di lavoro.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2, 3 e 4 l’armatore o il comandante, nell’interesse del servizio della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti l’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro grado e qualifica. In caso di necessità per la sicurezza della nave il personale può essere adibito a qualsiasi servizio.
6. Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera nei porti gestiti dalla stessa società fatti salvi i trattamenti concordati.
7. Il periodo di permanenza nella qualifica per i mozzi e i giovanotti di coperta non può essere superiore rispettivamente a 12 e 20 mesi. Il giovanotto di macchina dopo una permanenza di 24 mesi nella qualifica sarà promosso nella categoria dei fuochisti o ingrassatori.
[…]

Art. 23 - Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura
1. Durante il servizio di rimorchio in altura saranno corrisposti per ogni giorno di altura i seguenti compensi giornalieri:
…omissis…
2. Qualora il servizio di altura sia di durata pari o inferiore a 5 giorni, i compensi giornalieri per ogni giorno di altura saranno:
…omissis…
Tali indennità hanno lo scopo specifico di compensare l’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione in altura, nonché i servizi svolti anche fuori dell’orario ordinario di lavoro.
[…]
4. Le indennità per il servizio di rimorchio d’altura non competono ai marittimi dei rimorchiatori che per esigenze di servizio aziendale si trasferiscano da porto a porto.
5. La condizione necessaria perché ricorrano gli estremi del servizio di altura è che la durata sia superiore a 24 ore.
6. In servizio di altura, il sabato trascorso a bordo, darà luogo alla maturazione di un riposo compensativo, alla stregua della domenica, da godersi al rientro del rimorchiatore nel porto di armamento, salvo eccezionali esigenze di servizio. Resta inteso che il sabato, pur dando luogo al riposo compensativo rimane una giornata feriale.
[…]

Art. 24 - Indennità rischi epidemici
1. Quando un rimorchiatore approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto l’equipaggio una indennità pari al 10% (dieci per cento) della paga tabellare per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo ma non oltre 15 giorni dalla partenza del porto infetto.
2. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo e/o della permanenza della nave in detto porto.

Art. 29 - Ferie
[…]
Il periodo feriale deve essere usufruito nell’anno di maturazione.
[…]

Art. 34 - Norme per la prevenzione degli infortuni
1. Per la prevenzione degli infortuni saranno osservate le norme contenute in appendice.

Art. 43 - Affissione del contratto a bordo
Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un albo al quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall’Autorità.

Art. 44 - Turni particolari - Continuità di occupazione
Le parti si riservano di esaminare la eventuale possibilità di estensione, con gli opportuni adattamenti, della normativa dell’armamento libero alle aziende di rimorchio.

Art. 45 - Contrattazione integrativa
1. Durante il periodo di validità del presente contratto non dovranno essere posti a carico delle imprese nuovi o maggiori oneri ancorché afferenti istituti già esistenti negli accordi integrativi.
2. La eventuale contrattazione integrativa aziendale, che in virtù dell’accordo di rinnovo del 24 luglio 1991, non potrà svolgersi prima del 1 gennaio 1993, dovrà avere per oggetto soltanto l’applicazione delle norme sulla organizzazione del lavoro, il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa nonché il trasferimento del personale da un porto ad un altro fra quei porti in cui il servizio di rimorchio è gestito da una stessa società.
3. Le parti stabiliscono inoltre che possono essere richieste modifiche del tipo di turnista e/o della consistenza del personale esclusivamente in relazione a oggettivi e rilevanti mutamenti delle caratteristiche del traffico portuale.
Queste trattative dovranno avere luogo nelle sedi delle locali Organizzazioni armatoriali, con la partecipazione delle Organizzazioni stipulanti.
Sono inoltre espressamente escluse dalla contrattazione integrativa le materie che sono state oggetto di accordo e/o trattazione in sede di rinnovo del contratto nazionale.
4. Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera per iniziare il servizio di rimorchio fino al termine dell’orario stabilito nei turni.
5. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore.
6. La tabella d’armamento tipo per il normale servizio di rimorchio d’altura è di 10 persone.
Sono ammesse a livello aziendale variazioni in meno, rispetto alla tabella sopra indicata, nei seguenti casi:
- quando i rimorchiatori presentino condizioni tecnologicamente avanzate tali da giustificarne la diminuzione;
- quando i rimorchiatori siano adibiti ad un servizio di rimorchio in porti diversi da quelli in concessione o in zone foranee per assistenza a lavori di opere marittime e i servizi siano tali da non richiedere il numero di persone occorrenti invece nel corso della navigazione.
Sono ammesse variazioni in più, limitatamente ad una singola unità, da concordarsi a livello aziendale, qualora i rimorchiatori siano impiegati in servizi speciali e complessi.
7. Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura di breve durata sono di 8 persone, sempre che la durata del servizio non superi i 5 giorni, e di 9 persone, sempre che la durata del servizio non superi i 10 giorni, oltre il quale limite il servizio è da considerarsi servizio d’altura a tutti gli effetti.
Le rispettive durate di 5 e 10 giorni debbono intendersi dal momento della partenza dal porto di armamento al momento del rientro.
Ferme restando anche per tale tipo di altura le variazioni in meno dovute alle condizioni tecnologicamente avanzate, precisate in ordine al servizio di altura vero e proprio, è ammesso a livello aziendale, in relazione al servizio di rimorchio di altura di durata non superiore a 10 giorni e non inferiore a 5, l’aumento di una persona quando i rimorchiatori siano impiegati in servizi speciali e complessi.
8. A livello aziendale oltre che le variazioni delle tabelle in più o in meno come sopra detto, saranno definite anche le composizioni qualitative degli equipaggi.
Dichiarazione a verbale
Anche con riferimento alla disciplina prevista dagli Statuti dell’Associazione italiana armatori rimorchiatori nonché della Confederazione italiana armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, l’Associazione italiana armatori rimorchiatori nonché la Confederazione italiana armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nell’art. 45 del presente contratto dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscono, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto art. 45 non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinati dal presente contratto collettivo, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.

Art. 45 bis - Commissione paritetica nazionale
1. È istituita una Commissione paritetica nazionale composta da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e di tre rappresentanti dell’armamento.
2. Alla suddetta Commissione sarà demandato il compito di coordinare, nell’ambito delle contrattazioni integrative aziendali, la disciplina di materie aventi interesse comune, secondo criteri di omogeneizzazione, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi e dei turni.
3. Ai rappresentanti sindacali dei lavoratori, che dovranno essere designati nominativamente entro il 31 gennaio 1981, spetteranno permessi retribuiti da concordarsi in relazione agli scopi della Commissione.

Art. 48 - Norme sulla sicurezza
Le Società armatrici si impegnano a prendere le opportune iniziative perché nei rispettivi porti siano concordate ed attuate le norme per la sicurezza adottate per il porto di Genova indicate in appendice.
Dichiarazione a verbale
A) Per quanto riguarda aspetti del rapporto di lavoro eventualmente non regolamentati dal presente contratto ma contemplati nel contratto d’imbarco per gli equipaggi delle navi da carico, le parti consentono ad incontrarsi, occorrendo, per prendere in esame le correlative norme di tale ultimo contratto al fine di stabilire se del caso, gli opportuni adattamenti nei confronti del personale dei rimorchiatori.
B) Le Società armatrici dei rimorchiatori, che non hanno la copertura assicurativa complementare, si impegnano ad intervenire direttamente nei casi in cui i marittimi dei rimorchiatori dovessero trovarsi nelle condizioni di dover beneficiare di detta assicurazione complementare.

Allegati
Allegato 16 - Protocollo su ambiente di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell’ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l’amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall’art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall’art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell’ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l’attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal DPR 547/55 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell’ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all’uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l’attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.

Appendice
Informazioni

1. Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano l’istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
2. Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli Armatori in incontri a carattere annuale con le rispettive associazioni dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive dei servizi di rimorchio in relazione allo sviluppo tecnologico e le sue conseguenze sulla professionalità e l’occupazione nel settore.
3. Le Organizzazioni Nazionali dell’Armamento daranno inoltre informazioni alle Organizzazioni Sindacali Nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree interregionali o altrimenti integrate (Gruppi Armatori esercenti servizio di rimorchio in più porti).
4. Le Società armatoriali con più di 100 dipendenti informeranno, tramite l’Associazione di categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a sostanziali modifiche tecnologiche, prospettive produttive e livelli occupazionali, che possono investire in modo determinante l’organizzazione complessiva del lavoro.

Norme per la prevenzione infortuni
1) I rimorchiatori, in attesa in avamporto, debbono disporsi in modo da non intralciare la manovra delle navi in entrata e debbono mantenersi ad una distanza prudenziale fino a quando queste non abbiano ridotto la loro velocità a limite di assoluta sicurezza.
2) Il cavo di rimorchio, di prova alle navi in arrivo, non dovrà essere preso con la "gaffa", ma servendosi sempre del "sacchetto" "Heaving Line".
3) Dovendosi prendere più di un cavo per la sicurezza dell’operazione di rimorchio ogni cavo dovrà essere filato dallo stesso passacavo o dallo stesso lato della nave.
4) Per tutto il tempo in cui il cavo è al gancio, il personale dovrà prestare la massima attenzione al fine di trovarsi sempre fuori del raggio di azione del cavo stesso.
5) Nel sistemare la bozza, si dovrà manovrare a basse velocità e con la massima attenzione onde evitare di far correre rischi al personale.
6) Nel mollare il cavo della nave si deve attentamente valutare la posizione del rimorchiatore in modo da garantire l’incolumità del personale.
7) In caso di emergenza, quali pericolo di collisione o di instabilità del rimorchiatore, si dovrà immediatamente e senza esitazioni mollare il cavo di rimorchio.
8) Il cavo di rimorchio dovrà parimenti essere mollato dai rimorchiatori di prova alle navi in partenza ogni qualvolta queste dovessero superare la velocità prescritta dalle autorità portuali.
9) I rimorchiatori all’ormeggio allineati lungo la banchina dovranno servirsi di regolari passerelle.
10) Non si dovranno imbarcare o sbarcare piloti dalle navi in movimento.
11) Qualsiasi lavoro di manutenzione - quale picchettaggio, pitturazione, ecc. - dovrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni dettate dalle leggi infortunistiche evitando di fare eseguire lavori pericolosi durante la navigazione.

Norme per la sicurezza
Le presenti norme, elaborate e stese dal "Comitato di coordinamento" fra piloti, personale rimorchiatori, ormeggiatori, approvate e sottoscritte dalla Corporazione dei piloti, dalla Società armatrice, dal Gruppo ormeggiatori, ciascuno per la parte di propria competenza, si propongono di limitare gli infortuni sul lavoro nelle operazioni di manovra navi in porto.
1) All’arrivo della nave i piloti, prima di iniziare la manovra di entrata, si accerteranno che siano disponibili i rimorchiatori richiesti e gli ormeggiatori.
2) I piloti di norma eviteranno di eseguire nello stesso bacino portuale manovre contemporanee che comportino pericolo.
3) I rimorchiatori dovranno avvicinarsi per ricevere il cavo, nel momento in cui siano richiesti di tale operazione dal Comando della nave. Particolare riguardo a questa norma deve essere dato quando la nave manovra in condizioni metereologiche avverse. Quanto sopra nel rispetto delle norme di sicurezza di seguito specificate.
4) I rimorchiatori in attesa della nave debbono disporsi in modo da non intralciare la rotta e debbono mantenersi a distanza prudenziale sino a quando questa non abbia ridotto velocità a limite di sicurezza.
5) Alle navi in arrivo, il cavo di rimorchio di prora non dovrà essere preso dal rimorchiatore tramite la "gaffa", ma servendosi sempre della sagola.
6) Dovendo dare più di un cavo di rimorchio allo stesso rimorchiatore per la sicurezza dell’operazione, ogni cavo, dovrà essere filato dallo stesso passacavi.
7) Qualora stia per essere necessario l’uso della bozza, il rimorchiatore ne darà preavviso e sia la nave che il rimorchiatore dovranno manovrare con particolare attenzione.
8) Alla partenza, prima che la nave proceda a manovre che possono mettere in difficoltà il rimorchiatore o i rimorchiatori di poppa, il pilota dovrà accertarsi che l’ordine di mollare il cavo sia stato eseguito.
9) Durante le operazioni di rimorchio, i rimorchiatori dovranno tenere in funzione l’apparato VHF.
Nelle comunicazioni VHF fra nave e rimorchiatore dovranno premettersi sempre i nomi della nave e del rimorchiatore trasmittente e ricevente, onde evitare equivoci con altre navi e rimorchiatori in manovra. Ai messaggi ricevuti dovrà essere data conferma; da parte del rimorchiatore sarà sufficiente anche un fischio.
Nell’impossibilità di comunicare tramite VHF, il comandante del rimorchiatore dovrà farsi diligente per poter quanto meglio ricevere segnalazioni di ordini da parte della nave.
10) I comandanti dei rimorchiatori in tutte le manovre e circostanze nelle quali ravvisino un rischio comunque per la sicurezza dell’equipaggio, dovranno far mollare tempestivamente il cavo, previa segnalazione di detta operazione alla nave, ovviamente salvo casi di emergenza.
11) Ravvisandosi pericolo nell’impiego, da parte delle navi, di cavi di rimorchio in acciaio per la maggior facilità di questi ad incattivarsi in sovrastrutture e parabordi, per mancanza di elasticità e per la difficoltà ad essere tagliati in casi di emergenza, i piloti si adopereranno affinché questi cavi, ove ancora in uso, siano sostituiti da più idonei cavi in fibra naturale o sintetica.
I rimorchiatori comunque dovranno essere dotati di uno spezzone in doppino di fibra naturale o sintetica di appropriata sezione e lunghezza.
12) Per tutto il tempo in cui il cavo di rimorchio è al gancio del rimorchiatore, l’equipaggio di questo dovrà prestare la massima attenzione per trovarsi sempre fuori dal raggio d’azione del cavo stesso.
13) I rimorchiatori non dovranno imbarcare o sbarcare piloti da navi in movimento.
14) Gli ormeggiatori, all’arrivo della nave, prima di portarsi con la loro motobarca a prelevare il cavo di tonneggio dalla poppa della nave o dal rimorchiatore di poppa, chiederanno l’autorizzazione del pilota onde cautelarsi da eventuali effetti dell’elica della nave.
15) Di norma la nave userà per tonneggiarsi cavi non d’acciaio. Nel disormeggio, i cavi d’acciaio saranno mollati in fase di alleggerimento degli ormeggi eccezion fatta per gli usuali "springs".
16) All’entrata dei bacini di carenaggio le navi dovranno presentarsi con cavi di tonneggio maneggevoli, pronti ad essere filati alla motobarca degli ormeggiatori.

Accordo 15 maggio 1974 relativo alla determinazione dei compensi di salvataggio
1. Fra le Organizzazioni sindacali sottoscritte si conviene di istituire una Commissione Paritetica, composta da tre rappresentanti designati da ciascuna azienda e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie e stipulanti, con il compito di determinare, di volta in volta, i compensi da corrispondere agli equipaggi secondo criteri da stabilire oppure di concordare una normativa definitiva in materia di disincaglio e salvataggio.
2. Tali compensi saranno computati sulla base della stazza lorda della nave e saranno determinati per ciascuna operazione, a seconda che si tratti di disincaglio o di salvataggio tenendo conto dei seguenti elementi:
a) delle condizioni metereologiche e cioè con mare almeno a forza 5; dell’incendio a bordo dei carichi infiammabili o esplosivi, oppure nocivi, dei bassi fondali, della nebbia, della nave ingovernabile;
b) di operazioni in porto o fuori porto, escludendo da tali operazioni quelle ordinate dalle autorità marittime per la salvaguardia della vita umana, i pescherecci, l’assistenza alle navi fino a 1.000 tsl ed in genere ogni assistenza senza operazioni dirette, i disincagli "manovra", le rotture di ormeggi quando non siano compensati da parte dell’assicurazione;
c) del tipo della nave: carico, passeggeri, petroliere o gasiere.
3. In nessun caso il compenso potrà essere inferiore a L. 500.000 per le operazioni in porto e a L. 1.000.000 per quelle fuori porto. Tali limiti non si applicano alle esclusioni di cui al punto b).
4. Le Commissioni potranno anche comporre le eventuali vertenze giudiziarie in corso.
5. Le modalità di ripartizione dei compensi saranno stabilite in sede locale di intesa tra gli equipaggi e comunicati all’armatore tramite le organizzazioni sindacali.

Diritti sindacali
Rappresentanze sindacali di bordo
1. In applicazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori, che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:
- ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite in ogni Azienda "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell’equipaggio.
2. In tali unità possono essere nominati per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto:
- 1 rappresentante sindacale fino a 60 marittimi;
- 2 rappresentanti sindacali fino a 100 marittimi;
- 3 rappresentanti sindacali fino a 200 marittimi;
- 4 rappresentanti sindacali fino a 300 marittimi.
3. Per le Aziende che esercitano il servizio di rimorchio in più porti, in deroga a quanto sopra, sarà nominato un rappresentante sindacale per ogni porto.
4. I rappresentanti sindacali, che durano in carica fino alla revoca, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto alla Direzione delle Aziende le questioni che possono sorgere relativamente all’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.
Eventuali problemi insoluti, nell’ambito delle norme contrattuali, formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali;
b) effettuare, nel rispetto delle leggi e delle norme contrattuali, la raccolta e la consegna delle deleghe e delle tessere, senza arrecare disturbo all’andamento produttivo aziendale;
c) conferire con i componenti degli equipaggi, non impegnati nelle loro mansioni;
d) compatibilmente con le esigenze del servizio e dei regolamenti portuali, indire assemblee, previa comunicazione alla Società, in congruo anticipo, indicando l’ora, la durata e il luogo della riunione.
5. I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
6. I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.
[…]
Affissione comunicazioni sindacali
1. La Società curerà la collocazione in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio di un albo a disposizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle sezioni territoriali periferiche delle organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette che dovranno riguardare materie di interesse sindacale del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla direzione della Società o sedi succursali.
[…]
Attività di tempo libero
1. Ogni rimorchiatore adibito al servizio d’altura dovrà essere fornito di strumenti e di mezzi atti a consentire ai marittimi un soddisfacente impiego del tempo libero.
2. A) Biblioteca di bordo.
Sarà formata da vari volumi di lettura divertente, popolare, di cultura generale e professionale.
Gli autori e le edizioni dei libri saranno scelti di comune accordo fra un rappresentante dei sindacati ed un rappresentante della Società.
3. B) Attrezzature.
A bordo di ogni rimorchiatore in servizio di altura sarà installato un televisore.
Per il servizio di altura oltre gli stretti sarà inoltre fornito un proiettore cinematografico con relativi films ed un registratore sonoro.

Norme per l’organizzazione dei servizi di rimorchio in porto e in navigazione
1. Il mantenimento e l’incremento dell’occupazione dipendono, anche nel settore del rimorchio delle navi, dallo sviluppo dell’attività produttiva, dal riammodernamento dei mezzi e dalla efficienza dei servizi, nel quadro della nuova politica marinara basata sulla riconversione tipologica e tecnologica delle navi e sul piano di sviluppo dei porti e dei cantieri.
2. Per consentire le finalità precisate e per incoraggiare gli investimenti che tali finalità richiedono, occorre migliorare l’organizzazione del lavoro sui rimorchiatori in servizio d’altura, nel duplice aspetto del rendimento del lavoro e delle condizioni di lavoro.
3. I - Per quanto riguarda la sfera d’attività portuale, l’organizzazione del lavoro consiste fondamentalmente nella regolamentazione dei turni di servizio, che l’art. 45 del contratto demanda alla contrattazione integrativa. Mentre si riconferma che la regolamentazione dei turni deve rispondere alle norme contemplate dagli articoli 1 e 10 del contratto, si precisa, ai fini del rendimento del lavoro e dell’efficienza dei servizi, che essa deve tenere presente la "mobilità", la risposta pronta alla richiesta dell’utenza durante tutto l’arco della giornata, la speditezza nell’esecuzione delle operazioni di rimorchio.
Con particolare riferimento alla mobilità questa deve essere riguardata nelle due forme più consone al servizio di rimorchio:
a) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
b) il trasferimento del personale da un porto ad un altro fra quei porti in cui il servizio di rimorchio è gestito da una stessa Società.
I criteri e le modalità di applicazione della mobilità anche ai fini dell’occupazione dovranno comunque essere concordati fra Organizzazioni sindacali e Società armatrici a livello aziendale.
D’altra parte, ai fini di migliorare le condizioni dei lavoratori, è da attribuirsi massima importanza, sia in servizio portuale sia in servizio di navigazione, alla sicurezza, all’ambiente interno dei mezzi, agli alloggi e alle misure igienico-sanitarie.
4. II - Si concorda.
Per i rimorchiatori da costruirsi sarà costituita una commissione paritetica con il compito di esprimere, in fase di progettazione, pareri sulla sicurezza, gli alloggi e l’ambiente. Tale commissione potrà anche esprimere raccomandazioni per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali dei rimorchiatori in servizio.
5. La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di riammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico, da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo. Conseguentemente, premesso che la eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non dovrà comportare variazioni di costo, le parti concorderanno in contrattazione aziendale la organizzazione dei turni di servizio.
6. Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro si dovrà tenere conto della tipologia del mezzo e dei servizi ai quali è adibito.
Roma, 2 maggio 1985