Categoria: 1993
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 1993
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Federippodromi, Confippodromi e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Ippica, Corse di cavalli

Sommario:

Premessa
Parte comune
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione e documenti di lavoro
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Art. 6 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 7 - Contratti a tempo parziale
Art. 8 - Handicappati ed invalidi
Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - Quadri
Capo III Orario di lavoro; Riposi; Festività; Ferie
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno, festivo - Maggiorazioni
Art. 13 - Festività
Art. 14 - Ferie
Capo IV Trattamento economico
Art. 15 - Retribuzione
Art. 16 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 17 - Mensilità aggiuntive
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 - Indennità di cassa
Art. 20 - Indennità in caso di morte
Art. 21 - Assicurazione integrativa
Art. 22 - Previdenza integrativa
Capo V Mutamento, interruzione, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 23 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 24 - Servizio militare
Art. 25 - Aspettative
Art. 26 - Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l’accesso ai programmi di cura e riabilitazione
Art. 27 - Tutela della maternità
Capo VI Assenze; Permessi
Art. 28 - Lavoratori studenti
Art. 29 - Diritto allo studio
Art. 30 - Congedo matrimoniale
Art. 31 - Assenze e permessi
Art. 32 - Permessi per cure mediche
Capo VII Utensili e materiale; Indumenti di lavoro
Art. 33 - Utensili e materiale
Art. 34 - Indumenti di lavoro
Capo VIII Norme disciplinari

Art. 35 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti
Art. 36 - Molestie sessuali
Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
Capo IX Licenziamenti

Art. 39 - Licenziamento per giusta causa
Art. 40 - Licenziamenti individuali
Capo X Trattamento di fine rapporto
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto
Capo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 42 - Sistema di informazioni
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Art. 44 - Procedure di raffreddamento sindacale
Art. 45 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 46 - Permessi sindacali
Art. 47 - Contributi sindacali
Art. 48 - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 49 - Appalti
Art. 50 - Osservatorio paritetico
Capo XII Clausole particolari

Art. 51 - Trasferimento o trasformazione dell’azienda
Art. 52 - Condizione di miglior favore
Art. 53 - Reclami e controversie
Art. 54 - Mense aziendali
Art. 55 - Trasferte
Art. 56 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 57 - Decorrenza e durata
Parte operai
Clausole particolari

Art. 58 - Malattia ed infortunio
Art. 59 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Parte impiegati e quadri
Clausole particolari

Art. 60 - Malattia ed infortunio
Art. 61 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Tabella retributiva
Allegati
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle società di corse di cavalli

Il giorno 16 dicembre 1993 in Roma tra la Federippodromi, la Confippodromi e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Società di corse dei cavalli.

Premessa
Si conviene l’adesione delle parti all’Accordo 3 luglio 1993 fra Governo e Parti sociali sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

Parte comune
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Visita medica

Prima dell’assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 4 - Disciplina dell’apprendistato
Possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano compiuto il 15° anno di età e non il 18° anno, salvo le deroghe di legge.
Il periodo di apprendistato avrà la durata di sei mesi; scaduto detto periodo, senza che sia intervenuta disdetta, l’anzianità decorrerà dal giorno dell’assunzione.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo Regolamento e successive modifiche.
[…]

Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Secondo quanto previsto all’art. 23, legge 28 febbraio 1987, n. 56, è consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalla legge n. 230/62, anche per:
a) sostituzione di dipendenti in ferie;
b) ulteriori casi di aspettativa rispetto a quelli previsti all’art. 1, b) della legge n. 230/62;
c) periodo più impegnativo del calendario di corse.
Il ricorso alle suddette causali sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale caratteristica contrattuale.
Il ricorso al contratto a tempo determinato dovrà avere carattere aggiuntivo rispetto agli organici in atto e non dovrà in nessun caso pregiudicare il rinnovo del turn-over previsto dagli accordi aziendali.
In ogni azienda sarà consentito un numero di contratti a termine per la causale c) non superiore al 5% degli organici, nelle aziende con oltre 100 giornate di corse, e non superiore al 10% per le aziende minori, con il minimo di 1 contratto; tali limiti percentuali sono elevabili, rispettivamente, a 8 e 15, con accordo aziendale.
Sono fatte salve le norme di cui alla legge 3 dicembre 1978, n. 18 e successive modificazioni, proroghe ed integrazioni.

Art. 6 - Contratti di formazione e lavoro
È consentito il ricorso al contratto di formazione e lavoro, di cui all’art. 3, legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Handicappati ed invalidi
Le Parti stipulanti, convengono sull’obbiettivo di ricercare, nell’ambito delle Aziende, tutte le opportunità per un attivo inserimento di lavoratori portatori di handicap, riconosciuti tali ed avviati al lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; convengono inoltre, nell’intento di facilitarne l’inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, di favorirne la collocazione e l’agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione-lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni Aziendali e le RSU saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall’Ente Regione, senza alcun onere per l’Azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
Lo studio circa le modalità di attuazione delle ricerche di cui al 1° comma viene demandato all’Osservatorio di cui al successivo art. 50.
Dichiarazione a verbale
[…]
Qualora per i lavoratori, tutori di handicappati ed invalidi, sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.

Art. 9 - Classificazione del personale
[…]
Note a verbale
1) Le parti si impegnano ad inserire nei vari profili eventuali nuove figure professionali, che dovessero essere evidenziate a seguito di innovazioni tecnologiche, a mezzo dell’Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 50.
[…]
Dichiarazione per gli addetti all’utilizzo costante e continuativo del videoterminale
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall’ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all’utilizzo costante e continuativo, nell’arco della giornata, del videoterminale, le parti ricercheranno in sede aziendale idonee soluzioni atte ad assicurare un’adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro, prevedendo anche, ove necessario, l’alternanza di mansioni equivalenti.

Capo III Orario di lavoro; Riposi; Festività; Ferie
Art. 11 - Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite in 5 giorni di 8 ore ciascuno, intervallate da una pausa per il pasto della durata non inferiore ad un’ora.
Previo accordo tra le parti, a livello aziendale, potrà essere effettuata una diversa distribuzione dell’orario di lavoro, tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo, nel rispetto della professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
[…]
Il giorno di riposo di legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in sede aziendale, previa intesa tra le parti direttamente interessate. […]
In sede aziendale, le parti potranno fissare, nell’ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del secondo giorno di non lavoro. Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l’obiettivo dell’efficienza aziendale e di migliorare il servizio all’utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di prestazioni effettuate nella seconda giornata di non lavoro, i relativi corrispettivi economico-normativi, anche forfettari.
[…]
Al fine di promuovere una politica occupazionale viene fissato un tetto annuo di ore straordinarie pari a 200 ore per ogni lavoratore, per le aziende che superino le 100 giornate di attività, e pari a 180 ore per lavoratore per le aziende che non superino le suddette 100 giornate di attività. In caso di constatata necessità derivante da eventi od occasioni imprevedibili o eccezionali, e da particolari contingenze stagionali, in sede aziendale potrà essere consentito il superamento del tetto.
È demandato all’Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 50 il compito di analizzare le varie situazioni organizzative aziendali in materia di orario di lavoro, al fine di proporre alle parti una nuova articolazione del testo di questo articolo, con l’obbiettivo di tendere al contenimento del lavoro straordinario, attraverso la riduzione del tetto annuo di cui al precedente comma, e la contestuale definizione di un regime di flessibilità nell’utilizzazione della forza lavoro, con lo scopo di incentivare l’occupazione.

Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno, festivo - Maggiorazioni
[…]
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, può esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 14 - Ferie
[…]
Il periodo di ferie non goduto potrà essere usufruito in altra epoca.

Capo V Mutamento, interruzione, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Tutela della maternità

Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al divieto di adibimento a mansioni pesanti (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri e relativo Regolamento approvato con DPR 25 novembre 1976, n. 1026).
[…]

Capo VI Assenze; Permessi
Art. 32 - Permessi per cure mediche

Al lavoratore potranno essere concessi, previa presentazione di idonea certificazione medica, permessi retribuiti per un massimo di 32 ore annue, da detrarre dai permessi di cui all’art. 31, comma 2°, per sottoporsi a necessarie cure ambulatoriali.
Nel certificato medico dovrà essere precisato:
- il tipo di cura cui il lavoratore deve sottoporsi;
- l’istituto o ambulatorio prescelto;
- il tempo occorrente per l’effettuazione della cura;
- la durata della cura.
Al termine della cura il lavoratore dovrà presentare all’azienda una documentazione, rilasciata dal sanitario, comprovante l’avvenuta integrale effettuazione della prescrizione che è condizione necessaria per la retribuzione dei permessi usufruiti.

Capo VII Utensili e materiale; Indumenti di lavoro
Art. 33 - Utensili e materiale

Gli utensili, attrezzi e materiale occorrenti allo svolgimento delle prestazioni, dovranno essere forniti dall’azienda. Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrenti, il personale deve farne richiesta alla Direzione.
[…]

Art. 34 - Indumenti di lavoro
A cura dell’Azienda, i lavoratori con qualifica operaia, addetti ai lavori all’aperto, dovranno essere forniti di stivaloni di gomma, di impermeabili e di tute, adeguate sia alla stagione invernale che a quella estiva. La fornitura di cui sopra potrà essere sostituita con accordo aziendale da una speciale indennità annua.
Gli indumenti di cui al precedente comma saranno assegnati dall’Azienda individualmente ai singoli lavoratori, e dovranno essere usati con la massima cura solo durante le ore di servizio.

Capo VIII Norme disciplinari
Art. 35 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti

Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni da questo impartite. Durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore.
Il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nell’Ippodromo e nei luoghi ove l’Azienda esercita la sua attività senza il permesso della Direzione.
È assolutamente proibita l’introduzione di bevande alcoliche nell’Azienda senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 36 - Molestie sessuali
Le parti stipulanti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa alla dignità della persona ed una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Convengono di demandare all’Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 50 il compito di studiare le relative problematiche e suggerire le misure più appropriate per la prevenzione e repressione del fenomeno.

Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni dei lavoratori alle norme contenute nel presente contratto potranno dar luogo, a seconda della loro gravità, alla irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[…]

Art. 38 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
Incorre nell’ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge 30 maggio 1970, n. 300, il lavoratore che:
1) abbandoni temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
4) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
5) sia trovato addormentato;
6) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
7) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza e al normale andamento del lavoro;
8) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
9) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale dell’azienda;
10) commetta altre mancanze di gravità consimile.
L’ammonizione scritta va applicata per le mancanze più lievi.
La multa va applicata per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle del comma precedente e non può superare l’importo di tre ore di retribuzione.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione va applicata per le mancanze più gravi o nei casi di recidiva e non può superare il limite di tre giorni.
[…]

Capo IX Licenziamenti
Art. 39 - Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, può essere intimato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione grave;
2) omissioni o negligenze implicanti dolo o colpa grave, siano seguite o meno da danneggiamenti;
3) vie di fatto o risse sul luogo di lavoro;
4) lavoro o costruzioni di oggetti per proprio uso o per terzi;
5) introduzione nell’Ippodromo di persone estranee, senza il regolare permesso della Direzione;
6) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo all’applicazione delle sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni. Non può tuttavia tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione;
7) furti, danneggiamenti gravi al materiale dell’Azienda o al materiale di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’Azienda;
8) delitti contro le persone o la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;
[…]

Capo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 42 - Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) a livello nazionale, su richiesta di una delle parti ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, la Federippodromi e la Confippodromi si impegnano ad informare preventivamente, a livello globale, le OO.SS. su prospettive produttive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione, su articolazioni di calendari di corse, su processi di riconversione e ristrutturazione, su nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) la Federippodromi e la Confippodromi confermano la propria disponibilità a fornire strumenti atti alla identificazione dei soggetti contrattuali, ad ogni livello;
c) viene allegato sub "C" il Regolamento quadro, adottato dalla Federippodromi e dalla Confippodromi, per la definizione della normativa relativa agli accessi ai comprensori ed alla utilizzazione delle strutture e degli impianti;
d) a livello territoriale ed aziendale, ogni volta che si renda necessario e su richiesta di una delle parti, i confronti avverranno su problemi attinenti alla organizzazione del lavoro ed ai livelli di occupazione.

Art. 43 - Ambiente di lavoro
I lavoratori e le Società di corse hanno un comune interesse all’applicazione delle vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l’igiene del lavoro e per l’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro: pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l’attività dei servizi di medicina del lavoro delle USL trovi sviluppo anche nei confronti dei dipendenti delle Società di corse, fatte salve le realtà aziendali nelle quali siano già in atto analoghi servizi.
I lavoratori hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l’igiene sul lavoro e per tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Tale attività si esplica attraverso la RSU.

Art. 45 - Rappresentanze sindacali aziendali
Valgono le norme della legge 30 maggio 1970, n. 300. Per le Società con meno di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali potranno designare un loro delegato al quale verranno assicurati permessi retribuiti per lo svolgimento della propria attività per un massimo di 20 ore all’anno.
Le parti concordano sul riconoscimento del RSU.

Art. 49 - Appalti
Le parti stipulanti concordano che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 che detta norme relative alla intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di mera mano d’opera, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che siano strettamente e direttamente pertinenti all’attività propria dell’Azienda.
Le società di corse appaltanti dovranno esigere dalle Aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico di attività propria delle Aziende appaltatrici stesse, nonché quello di tutte le norme previdenziali antinfortunistiche. A tale scopo sarà inserita un’apposita clausola nei capitolati di appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per opere e servizi, benché non strettamente e direttamente pertinenti all’attività propria dell’Azienda, ed in ogni caso autonomamente ritenuti necessari e decisi dalle singole società di corse, dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante o modifiche nella utilizzazione delle professionalità individuali esistenti, o determinanti variazioni nella organizzazione del lavoro, l’azienda stessa sarà tenuta a darne informazioni alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, nonché alle strutture sindacali aziendali, ai fini di un preventivo confronto sulla materia.
Il comma precedente si applica alle Società di corse con più di 15 dipendenti e che non svolgono l’attività stagionale.

Art. 50 - Osservatorio paritetico
È costituito un Osservatorio, paritetico fra le parti, con lo scopo di individuare e conoscere l’andamento del settore, con particolare riferimento a:
1) appalto;
2) verifica applicazione allegato "C";
3) orario di lavoro;
4) molestie sessuali;
5) pari opportunità;
6) portatori di handicap;
7) previdenza integrativa;
8) costo del lavoro.
Nell’ambito di tale Osservatorio viene costituita una prima Commissione paritetica, composta da 6 membri, di cui 3 designati dalle Associazioni datoriali ed altrettanti dalle OO.SS. dei lavoratori.
La sede iniziale di tale Commissione sarà presso la Federippodromi. Le Associazioni datoriali e le OO.SS. dei lavoratori designeranno entro il 31 maggio 1994 i membri di propria competenza. La prima riunione della Commissione avrà luogo entro il 30 settembre 1994. Nell’ambito di tale prima riunione verrà definito il Regolamento inerente il funzionamento della Commissione.
La Commissione provvederà inizialmente a:
1) studiare i limiti e le sperequazioni prodotte dall’attuale sistema di distribuzione del costo del lavoro, al fine di elaborare varie soluzioni da utilizzare come supporti tecnici alle successive contrattazioni su una diversa formulazione delle maggiorazioni, che premi la professionalità dei lavoratori e che punti alla massima occupazione;
2) formulare l’articolo contrattuale relativo alla mensilizzazione contabile del salario da attuare nei confronti del personale operaio, con i necessari coordinamenti testuali.

Capo XII Clausole particolari
Art. 53 - Reclami e controversie

Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si ricorrerà a trattative dirette fra le parti eventualmente assistite dai rispettivi rappresentanti.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto, saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni Provinciali o Nazionali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, per la loro definizione, ove non venissero risolte, in prima istanza, tra la Direzione Aziendale e le RSU.

Art. 56 - Contrattazione integrativa aziendale
Si applicano le norme contenute nell’Accordo 3 luglio 1993, di cui alla premessa.
L’eventuale contrattazione aziendale avrà per oggetto soltanto le seguenti materie:
1) distribuzione degli orari di lavoro contrattuali;
2) norme attuative dei rapporti a tempo parziale;
3) determinazione dei calendari delle ferie;
4) norme attuative dei contratti a termine;
5) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza del luogo di lavoro;
6) norme attuative delle "pari opportunità";
7) erogazioni integrative correlate all’incremento della produttività aziendale, della redditività, della qualità e di altri elementi di competitività dell’azienda;
8) definizione dell’inquadramento di nuove figure professionali non previste dall’attuale classificazione del personale;
9) modalità pratiche di svolgimento delle attività dei Patronati e della RSU;
10) quanto rinviato alla contrattazione collettiva dagli artt. 20 e 21 legge 300/70;
11) esercizio dei diritti di informazione a livello aziendale;
12) in caso di necessità aziendale di attuazione di programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione, modalità di informazione su:
a) organizzazione del lavoro;
b) occupazione;
c) condizioni di lavoro.
La trattativa per quanto riguarda il punto 7 non potrà avere inizio prima del 1 giugno 1996 ed i relativi accordi avranno durata quadriennale.

Allegati
Allegato "C"

La Federippodromi e la Confippodromi, al fine di meglio tutelare le esigenze di ordine sociale prospettate dalle organizzazioni sindacali, hanno adottato la seguente normativa che verrà acquisita dalle proprie associate mediante l’inserimento nei regolamenti che disciplinano gli accessi e l’uso dei boxes delle scuderie:
- tra gli altri aventi diritto all’accesso alle scuderie (proprietari, allenatori, guidatori, ecc.) saranno previsti gli artieri ippici (dipendenti da allenatori, guidatori e proprietari).
- A questi ultimi l’accesso alle scuderie sarà consentito dietro l’esibizione di una tessera di riconoscimento rilasciata dalla direzione dell’ippodromo.
- Per il rilascio della tessera sarà prevista una richiesta scritta da parte del datore di lavoro, che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro e la decorrenza dello stesso, con allegata copia del nulla osta di avviamento al lavoro o della comunicazione di assunzione diretta, nonché l’impegno a notificare entro 5 giorni alla direzione dell’ippodromo la eventuale cessazione del rapporto di lavoro, ai fini del conseguente ritiro della tessera. Il ritiro della tessera sarà effettuato immediatamente in caso di accertata insussistenza delle condizioni che ne avevano determinato il rilascio.
- Le predette dichiarazioni, che legittimano l’ingresso alle scuderie, saranno tenute a disposizione degli organi preposti dalla legge, ai fini dell’accertamento di eventuali violazioni di legge.
- La Direzione dell’ippodromo curerà l’affissione di un elenco delle tessere rilasciate agli aventi diritto, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello stesso.
La Direzione dell’ippodromo terrà conto, nelle assegnazioni periodiche dei boxes, delle violazioni di legge accertate in cui possano incorrere gli assegnatari dei boxes stessi, in ordine al rispetto delle norme vigenti a tutela dei lavoratori.
Nei casi più gravi potrà disporre di non rinnovare l’assegnazione dei boxes o di revocare l’assegnazione già effettuata.