Tipologia: Accordo
Data firma: 2 marzo 1994
Parti: Rai e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, TLC, Rai

Sommario:

Relazioni azienda sindacato
Strumenti partecipativi
Formazione
Qualità e produttività
Nuove tecnologie
Pari opportunità
Comitato per la sicurezza del lavoro
Lettera dell’Azienda alle OO.SS.
Sistema della contrattazione
Rappresentanze sindacali unitarie
Contrattazione di secondo livello

Accordo 2 marzo 1994
Personale dipendente dalla Società RAI-Radiotelevisione Italiana


Relazioni azienda sindacato
La RAI-Radiotelevisione Italiana e le Organizzazioni sindacali Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic, nel condividere la necessità di uno sviluppo di corrette relazioni industriali, attraverso l’attivazione sistematica - ove necessario - delle procedure previste (legge 146/90, protocollo Iri, previsioni protocollo 3 luglio 1993), nonché l’esigenza di un ruolo propositivo delle OO.SS. nell’attuale fase di transizione dell’Azienda, convengono su modalità più articolate di confronto con il Sindacato alle fasi di progettazione, di realizzazione e verifica delle linee di politica di sviluppo complessivo dell’Azienda, di utilizzazione del personale e di definizione del piano editoriale aziendale.
Le relazioni, basate su un sistema di informazione e consultazione più incisivo anche nel quadro delle previsioni dell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, saranno mirate allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive esistenti. Ciò anche attraverso l’approfondimento e la messa a punto di un nuovo impianto normativo in grado di meglio servire gli obiettivi e le strategie aziendali. La logica del confronto e della partecipazione costituisce condizione essenziale per arrivare a definire criteri operativi di economicità di gestione, indispensabili per garantire adeguati livelli di produttività e competitività nell’attuale contesto di mercato e per puntare alla tutela dei livelli occupazionali, atti a confermare il ruolo e la centralità del servizio pubblico radiotelevisivo nell’ambito del sistema misto e nell’interesse primario dell’utenza.
Alla luce di questi orientamenti, dei quali le parti sociali si danno atto e in vista anche delle crescenti esigenze di adeguamenti organizzativi correlati alle spinte del mercato considerevolmente concorrenziale del settore, in linea poi con la necessaria attenzione alla qualità del servizio e all’innalzamento dei livelli complessivi di efficienza, le parti stipulanti ribadiscono la primaria esigenza di accrescere, con la necessaria trasparenza, la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche qualitative del servizio erogato, con particolare riferimento a tutti quegli elementi che potranno formare oggetto di innovazioni strategiche e organizzative.
Il sistema di relazioni Azienda/Sindacato che ne scaturisce farà quindi riferimento ad aree di informazione e di confronto e si avvarrà di strumenti partecipativi, secondo la seguente articolazione:
1) livello nazionale
Annualmente la Direzione Generale esporrà alle OO.SS. stipulanti:
Entro il mese di gennaio:
a) le linee di tendenza generali del sistema, con riferimento all’andamento del mercato e della concorrenza;
b) le linee di programmazione aziendale in ordine all’assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti, con riferimento al prodotto;
c) le linee di sviluppo tecnologico dell’Azienda e i loro riflessi sull’occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l’evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
d) i programmi sui contratti di formazione lavoro, con l’indicazione dei relativi progetti;
e) l’incidenza previsionale degli appalti di opere compresi nel ciclo produttivo dell’Azienda e quella degli appalti di servizio;
f) l’esame del quadro concernente l’applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell’apposita Commissione Paritetica.
Saranno anche forniti in questa sede, con cadenza biennale, i dati previsti dall’art. 9 comma 1° della legge 125 del 10 aprile 1991 e dal Decreto Ministeriale 8 luglio 1991.
Nel confermare che per le assunzioni a tempo indeterminato l’Azienda farà ricorso alle selezioni quale strumento prioritario, entro il mese di gennaio verranno comunicate le linee di indirizzo e i relativi criteri operativi.
Entro il primo quadrimestre:
a) le nuove iniziative, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino riflessi sull’occupazione, sulla mobilità e sulle condizioni di lavoro;
b) i criteri generali in ordine alle iniziative sulla formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;
c) la situazione relativa all’attuazione delle politiche sulle pari opportunità.
Entro il mese di febbraio e agosto di ciascun anno:
a) l’elenco nominativo del personale diviso per Macrostruttura con l’indicazione delle classi e figure professionali;
b) i dati disaggregati per settore delle ore di lavoro straordinario effettuate.
2) livello intersettoriale (Macrostruttura)
La Direzione Risorse Umane e la Direzione della Macrostruttura interessata, in aderenza ai nuovi modelli organizzativi dell’Azienda, nonché la Direzione dei Centri di Produzione ove necessaria, esporranno alle OO.SS. Nazionali e ai rappresentanti sindacali di settore:
Con cadenza annuale, in via preventiva e nei tempi tecnici necessari (di massima entro 30 giorni):
a) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura del palinsesto radiofonico e televisivo ed i conseguenti piani annuali di produzione;
b) gli indirizzi produttivi relativi alla produzione interna;
c) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti, al ricorso ai contratti a termine;
d) gli affinamenti del sistema organizzativo in corso di vigenza del contratto.
Con cadenza semestrale, in via consuntiva:
a) l’incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, precisandone la natura e le ditte appaltatrici;
b) i dati consuntivi sui contratti a tempo determinato, suddivisi per figura professionale.
Nell’ambito del nuovo modello relazionale, le parti stipulanti, nell’esigenza di assicurare una più diffusa e incisiva corresponsabilizzazione degli attori in relazione alla qualità dei contenuti e alle coerenze del sistema informativo, definiscono come momento di verifica e confronto l’esame dei seguenti temi:
a) possibili varianti ai modelli organizzativi di riferimento anche attraverso l’adozione di specifiche soluzioni a carattere sperimentale, che tengano conto di particolari caratteristiche di mercato nonché del livello di innovazione tecnologica, di informatizzazione e dei conseguenti riflessi, la cui durata verrà definita di volta in volta e le cui risultanze saranno materia di confronto;
b) le problematiche connesse alla formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, anche in relazione a modifiche dettate dai nuovi modelli di organizzazione del lavoro, nonché quanto previsto al punto a), con specifiche indicazioni sui corsi, loro tipo, durata e tipologie professionali interessate.
3) livello locale
Costituirà momento di informativa e confronto fra i rappresentanti aziendali in sede locale e le rappresentanze sindacali costituitesi in sede locale, assistite eventualmente dalle strutture territoriali, l’esame nell’ambito della specifica realtà di lavoro, dei sottoelencati argomenti.
Tale confronto avverrà non oltre 15 giorni da quello della sede intersettoriale, per gli argomenti che hanno una ricaduta in sede locale:
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazioni degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi e produttivi di riferimento che comportino l’adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative in ordine alla riqualificazione e aggiornamento;
f) consistenza degli appalti di produzione e incidenza che gli stessi hanno sulla produzione e consistenza degli appalti di servizio;
g) risultanze relative all’attività dei Comitati per la Sicurezza del Lavoro istituiti in sede locale;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine.
Specifica informativa sarà fornita con cadenza quadrimestrale, sia a livello intersettoriale che locale, relativamente:
a) all’elenco nominativo del personale suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro, con l’indicazione delle varianti intervenute;
b) ai dati consuntivi disaggregati del lavoro straordinario effettuato da ogni singola struttura.
In coerenza con il sistema relazioni Azienda-Sindacato, nell’affermare il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali, nonché allo scopo di salvaguardare l’interesse dell’utenza, le parti concordano di adottare le procedure di seguito indicate:
a) Procedura preventiva
- L’Azienda fornirà alle rappresentanze sindacali costituitesi in sede locale informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. Le rappresentanze sindacali locali presenteranno all’Azienda le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa.
- Le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o, comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale.
- Trascorso tale termine le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d’azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l’accordo nei 3 giorni lavorativi successivi. Questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territoriale competente.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti.
- Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
- Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all’Azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.
b) Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l’accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all’Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.
c) Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale delle parti e alla Autorità giudiziaria.
Sono escluse dalle procedure di che trattasi:
- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore;
- la materia relativa ai provvedimenti disciplinari di cui al contratto collettivo di lavoro.
Per le controversie aziendali attinenti l’applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l’Azienda e le rappresentanze sindacali locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione locale, che dovrà contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra l’Azienda e i predetti Organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente all’Azienda dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l’esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l’Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che le norme previste dal presente sistema di relazioni - che assorbono ogni altra intesa esistente in materia - potranno essere invocate e applicate solo per le materie non disciplinate dal Protocollo Iri-Cgil/Cisl/Uil del 16 luglio 1986 e successive eventuali modifiche, fermo restando che in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso Protocollo.

Strumenti partecipativi
In considerazione del nuovo ruolo assegnato dalle parti alle Relazioni Industriali in un’Azienda definitivamente orientata alla competitività, ed al fine di proseguire nell’opera di aggregazione collettiva con la finalità di comunicare e condividere obiettivi e strategie in continua evoluzione, saranno sviluppati, nel corso della vigenza contrattuale, specifici strumenti relazionali di rapporto partecipativo diretto fra Azienda e Sindacato che si concretizzeranno attraverso l’attività di Comitati Paritetici appositamente individuati, accanto a quelli già esistenti.
I Comitati Paritetici si inseriscono nella struttura relazionale esistente con l’obiettivo di creare le premesse culturali, conoscitive, di condivisione per un più costruttivo rapporto fra Azienda e Sindacato e per consentire alle parti di affrontare, in un’ottica propositiva, i singoli temi con tempi e modalità più coerenti con le mutate esigenze dell’assetto relazionale.
In relazione a quanto sopra le parti, per tematiche ritenute di particolare centralità, prevedono i seguenti Comitati Paritetici:

Formazione
Comitato intersettoriale composto di 8 membri, dei quali 4 designati dall’Azienda e 4 designati dalle OO.SS., stipulanti, con temporizzazione semestrale dei lavori, come supporto per favorire il cambiamento culturale e l’adeguamento a livelli di professionalità coerenti con l’evoluzione organizzativa dell’Azienda, attraverso l’esame congiunto dei ritorni qualitativi degli interventi formativi effettuati e l’elaborazione, in un’ottica propositiva, di specifici progetti di significativa rilevanza.

Nuove tecnologie
Comitato Nazionale, con temporizzazione annuale dei lavori, composto di 8 membri, dei quali 4 designati dall’Azienda e 4 designati dalle OO.SS. stipulanti, mirato in un’ottica propositiva all’esame congiunto delle più rilevanti innovazioni tecnologiche e di informatica con riferimento, in particolare, ai riflessi sull’occupazione e alla qualificazione del personale, nonché alle ripercussioni sulle articolazioni professionali e sui processi di mobilità.

Comitato per la sicurezza del lavoro
1. Alla tutela della qualità dell’ambiente, della sicurezza, della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, l’Azienda provvede avvalendosi di una propria struttura organizzativa cui sono assegnati specifici compiti di studio, ricerca, normazione e controllo nel campo della prevenzione dei rischi comunque connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
2. Ciò premesso, viene istituito il comitato per la sicurezza sul lavoro, che a livello nazionale svolge i seguenti compiti:
- esprimere pareri in ordine ai dati informativi forniti preventivamente dalla Società in occasione dell’introduzione a livello nazionale di:
a) nuovi impianti ed apparecchiature le cui caratteristiche di impiego determino fenomeni di natura biologica, fisica e chimica e/o alterazioni delle condizioni ambientali (quali ad es.: rumore, microclima, illuminazione, polvere, fumi, gas e vapori) che allo stato delle conoscenze scientifiche tecnico-mediche esistenti, siano suscettibili di incidere sulla salute dei lavoratori;
b) nuovi materiali e sostanze (quali ad es.: resine, collanti, vernici, solventi, ecc.) la cui composizione a livello di concentrazione, correlati alle modalità d’uso, possano risultare, allo stato delle conoscenze scientifiche tecnico-mediche esistenti, nocivi alla salute dei lavoratori;
c) nuove attrezzature e strumenti che, per la loro complessità correlata alle modalità d’uso, possano presentare, allo stato delle conoscenze scientifiche esistenti, particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza del lavoro;
- suggerire iniziative finalizzate alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
- esprimere pareri in ordine all’introduzione di normative e standard attinenti la sicurezza dei lavoratori;
- controllare la rispondenza delle norme emanate dall’Azienda in materia di sicurezza sul lavoro con le disposizioni di legge proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti;
- promuovere indagini conoscitive e ricerche tecnico-specialistiche finalizzate alla soluzione di particolari problemi di sicurezza sul lavoro;
- procedere all’esame di problematiche di carattere generale o specifico, emerse nei comitati locali, formulando alla Direzione Generale motivate proposte per la loro soluzione;
- esaminare, alla luce dei dati statistici aziendali, l’evoluzione del fenomeno infortunistico proponendo, se del caso, alla Direzione Generale l’adozione di idonee iniziative volte al suo contenimento;
- esaminare ed orientare l’attività dei comitati locali.
3. Analoghi comitati vengono istituiti a livello locale, con i compiti di:
- procedere, ove necessario, alla verifica dello stato di applicazione della vigente normativa di legge ed aziendale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, proponendo alla Direzione l’adeguamento delle anomalie eventualmente riscontrate;
- seguire l’evoluzione del fenomeno infortunistico, avvalendosi dei dati statistici forniti dall’Azienda, proponendo eventualmente alla Direzione specifici interventi volti al suo contenimento ed effettuare, ove e nei modi ritenuti più opportuni dal Comitato stesso, verifiche e indagini;
- raccogliere, ai fini della sicurezza sul lavoro, le segnalazioni di anomalie degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi protettivi trasmesse dai lavoratori e verificare l’adozione di adeguati interventi da parte dell’Azienda;
- sottoporre al Comitato in sede nazionale con accompagnamento di pareri e di proposte, l’esame dei problemi di sicurezza sul lavoro di interesse generale o che, per i loro particolari aspetti, non possano trovare adeguata soluzione in ambito locale;
- esprimere pareri in ordine a nuovi materiali, attrezzature e mezzi protettivi di esclusivo impiego o approvvigionamento locale, che possano presentare, in relazione alle conoscenze specifiche tecnico-mediche esistenti, risvolti di particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene del lavoro;
- esaminare i riflessi sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro derivanti dall’impiego, anche in via sperimentale, di nuove apparecchiature, attrezzature e materiali introdotti su scala nazionale, riferendo nel merito al Comitato in sede nazionale;
- raccogliere le segnalazioni intese a migliorare l’esistente normativa aziendale in tema di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’impiego di materiali ed attrezzature, all’uso dei mezzi individuali di protezione, nonché all’installazione di postazioni di lavoro di videoterminali, formulando eventualmente al Comitato in sede nazionale richieste di chiarimento e proposte di adeguamento.
4. Il Comitato per la sicurezza sul lavoro a livello nazionale è composto da 8 membri, di cui 4 designati dall’Azienda e 4 designati dalle OO.SS. stipulanti.
5. I Comitati di sicurezza locali nelle Sedi senza Centro di Produzione saranno composti di 2 membri di cui uno di designazione aziendale e l’altro designato di comune intesa tra le OO.SS. stipulanti. Presso le sedi con Centro di Produzione, i comitati avranno composizione numerica analoga al Comitato in sede nazionale.
6. Tutti i membri dei Comitati dovranno essere dipendenti dell’Azienda e quelli locali reperiti nell’ambito della Sede o Centro.
Le competenze di tali organismi, che si caratterizzano come espressione di rapporto partecipativo, presentano finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte da demandare alle parti stipulanti.
I Comitati, in considerazione delle diverse tematiche per le quali vengono istituiti avranno il compito, contestualmente all’avvio dell’attività di predisporre: tempi di lavoro, partecipazione di esperti di settori dell’azienda, verbalizzazione dei lavori, reperimento della documentazione, logistica varia.
I Comitati produrranno una documentazione conclusiva dei lavori, ovvero la realizzazione di studi approfonditi che potranno estrinsecarsi in specifiche proposte.

Sistema della contrattazione
Nel quadro delle previsioni dell’Accordo 23 luglio 1993 sugli assetti contrattuali, sulle procedure di rinnovo e sulle cadenze temporali le parti per la contrattazione integrativa definiranno all’interno delle risoluzioni assunte in sede di rinnovo del CCL la collocazione temporale e i criteri per correlare eventuali incrementi retributivi ad aumenti di produttività, qualità e competitività dell’Azienda.

Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti, nel recepire l’accordo interconfederale raggiunto il 20 dicembre 1993 per la costituzione delle RSU, convengono:
a) di procedere, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, all’armonizzazione dell’assetto normativo contrattuale vigente in materia con le norme dell’accordo sopra indicato, entro il 31 marzo p.v.;
b) di definire, nel rispetto del principio dell’invarianza dei costi, il numero dei componenti delle RSU in relazione agli attuali accordi aziendali e al relativo assetto in atto. Dopo la definizione degli interventi di ristrutturazione aziendale, le parti procederanno ai riproporzionamenti conseguenti alle eventuali variazioni del numero degli addetti per ciascuna unità produttiva.

Contrattazione di secondo livello
In materia di contrattazione aziendale, le parti fanno propri i principi e le previsioni fissate al punto 3 del capitolo 2, Assetti contrattuali, del protocollo 23 luglio 1993, confermando in particolare:
- la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto collettivo di lavoro, secondo le modalità, le condizioni e gli ambiti definiti dal presente Contratto collettivo di lavoro;
[…]
Tali criteri indirizzeranno la revisione dell’istituto previsto dall’art. 33 del CCL.