Tipologia: CCNL
Data firma: 24 novembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Fedarlinea-Intersind e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Federmar-Cisal e Fndai-Usclac, Uncidim
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi da passeggeri

Sommario:

Premessa
Informazione
Capo I Tipi di contratto di lavoro
Art. 1 - Tipi di contratto di lavoro
Art. 2 - Contratto a viaggio
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento e di esercizio
Art. 6 - Ufficiali marconisti
Art. 7 - Allievi Ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 - Trattamento Sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 - Saluto alla Bandiera e ai superiori
Art. 11 - Comportamento dei componenti l’equipaggio
Art. 12 - Assenze da bordo
Art. 13 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
Art. 14 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 15 - Licenziamento per colpa grave del marittimo
Art. 16 - Reclami dei marittimi
Capo IV Orario di lavoro
Art. 17 - Inizio del servizio a bordo
Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 19 - Servizio nei porti con turno di porto
Art. 20 - Franchigia e mezzo di trasporto
Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Art. 23 - Trattamento nella giornata del sabato sulle navi in porto o in navigazione
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 - Lavori per la sicurezza della navigazione
Art. 25 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 26 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 27 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 28 - Servizio merci, posta e provviste
Art. 29 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
Art. 30 - Oggetti in consegna
Capo VI Paghe - Compensi - Indennità
Art. 31 - Paghe e indennità di contingenza
Art. 32 - Computo riposi compensativi e
Art. 33 - Indennità in caso di trasbordo
Art. 34 - Indennità di navigazione
Art. 35 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 36 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 37 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 38 - Assegni familiari
Art. 39 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 40 - Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 41 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 42 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 43 - Divise equipaggio
Capo VII Alloggi e vitto
Art. 44 - Corredo cuccette
Art. 45 - Vitto, qualità e quantità dei viveri
Art. 46 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 47 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 48 - Giorni festivi
Art. 49 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 50 - Giorni festivi nei porti con turno di porto
Art. 51 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o con turno di navigazione in porto
Art. 52 - Ferie
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 54 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Art. 55 - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 56 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 57 - Assicurazioni malattie e infortuni
Art. 58 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 59 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 60 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di imbarco
Art. 61 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Art. 62 - Norme relative ai contratti di imbarco a viaggio
Art. 63 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato
Art. 64 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento dei servizi di bordo
Art. 65 - Regolamento per i servizi di bordo
Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di stato maggiore fuori organico e per i Sottufficiali e Comuni delle Società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia
Art. 66
Art. 67 - Promozioni
Art. 68 - Periodo di imbarco
Art. 69 - Sbarco per grave motivo personale
Art. 70 - Ferie
Art. 71 - Periodo di riposo
Art. 72 - Malattia ed infortunio
Art. 73 - Retribuzione durante il periodo di riposo a terra
Art. 74 - Gratifica natalizia e pasquale
Art. 75 - Disponibilità retribuita
Art. 76 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale
Art. 77 - Regolamento di imbarco
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto di lavoro e preavviso
Art. 79 - Norma applicativa
Capo XIII Regolamento dei turni particolari per i Sottufficiali e Comuni
Art. 80 - Iscrizione al turno
Art. 81 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 82 - Successione delle chiamate
Art. 83 - Preavviso di chiamata
Art. 84 - Pubblicazione e diffusione del bollettino delle chiamate
Art. 85 - Chiamate ordinarie
Art. 86 - Chiamate urgenti
Art. 87 - Ordine di presentazione alle chiamate
Art. 88 - Conferma ordinaria
Art. 89 - Conferma ritardata
Art. 90 - Giustificazione di assenza alla chiamata
Art. 91 - Durata del periodo di imbarco
Art. 92 - Reiscrizione a turno
Art. 93 - Controllo sullo stato di malattia
Art. 94 - Comitato paritetico
Art. 95 - Turno particolare unico - Ufficio Collocamento
Capo XIV Disposizioni finali e transitorie
Art. 96 - Componimento delle controversie di lavoro
Art. 97 - Contrattazione integrativa
Art. 98 - Esclusione di ogni rapporto impiegatizio, salvo stipulazione espressa
Art. 99 - Affissione del contratto a bordo
Art. 100 - Decorrenza e durata
Art. 101 - Disposizioni finali e di attuazione
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco a viaggio
Allegato 2 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato
Allegato 3 - Paghe mensili personale di Stato Maggiore
Allegato 4 - Paghe mensili Allievi Ufficiali
Allegato 5 - Paghe mensili Sottufficiali e Comuni
Allegato 6 - Una Tantum (periodo 1 settembre 1994 - 31 dicembre 1994)
Allegato 7 - Indennità di navigazione
Allegato 8 - Indennità mensile dI Navigazione integrativa (ex Maggiorazione 30% giornate festive)
Allegato 8 bis - Indennità di Navigazione giornaliera aggiuntiva
Allegato 8 ter - Indennità di Navigazione straordinaria al personale imbarcato sui traghetti passeggeri "Tirrenia" che effettua la doppia corsa giornaliera
Allegato 9 - Compensi orari per lavoro straordinario personale di stato maggiore e allievi ufficiali
Allegato 9 bis - Compensi orari per lavoro straordinario personale di stato maggiore e allievi ufficiali
Allegato 10 - Compensi orari per lavoro straordinario Sottufficiali e Comuni (dal 1 gennaio 1995)
Allegato 10 bis - Compensi orari per lavoro straordinario Sottufficiali e Comuni (dal 1 gennaio 1996)
Allegato 11 - Compensi orari per guardia con veglia nei porti
Allegato 12 - Tabella viveri personale di stato maggiore e allievi ufficiali (Composizione dei pasti)
Allegato 13 - Tabella viveri Sottufficiali e Comuni (Composizione dei pasti)
Allegato 14 - Tabella viveri (quantitativi in grammi) spettanti ad ogni marittimo
Allegato 15 - Annotazioni alla tabella viveri Sottufficiali e Comuni
Estratto dalla legge 16 giugno 1939, n. 1045 - Condizioni per l’igiene degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
Allegato 16 - Indennità perdita corredo, strumenti professionali e utensili
Allegato 17 - Assicurazione malattie (oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge)
Allegato 18 - Assicurazione infortuni (Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge)
Allegato 19 - Mediazione ministeriale per le tabelle d’esercizio delle navi del gruppo Finmare
Allegato 20 - Tutele assicurative - personale marittimo
Allegato 21 - Protocollo su ambiente di lavoro
Allegato 22 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale
Allegato 23 - Proroga accordo 5 agosto 1986 sui contratti di formazione e lavoro
Appendice
Premessa (Accordo 25 luglio 1978)
Verbale di accordo
Promozione dei Sottufficiali e Comuni
Utilizzazione del tempo libero nel corso del periodo di imbarco
Locali equipaggio navi di nuova costruzione
Norme integrative riguardanti il trattamento al personale marittimo adibito al lavori di comandata a bordo delle navi o in magazzini e spazi portuali per operazioni connesse all’approntamento delle dotazioni e provviste delle navi
Trattamento economico per i Sottufficiali e Comuni delle Società di Navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" destinati a prestare servizio su navi in corso di costruzione o allestimento o presso cantieri o stabilimenti
Istituzione del Comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della Marina Mercantile Decreto Ministeriale 22 novembre 1968 Descrittiva 08
Accordo 21 dicembre 1990
Protocollo d’intesa per i trasporti pubblici (18 luglio 1986)
Mobilità del personale
Relazioni sindacali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri delle società Italia, Lloyd triestino, Adriatica e Tirrenia

L’anno 1994, addì 24 del mese di novembre in Roma, tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea), con l’assistenza dell’Associazione Sindacale Intersind e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, e la Uiltrasporti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1991 per l’imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T.S.L. delle Società di Navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" nonché le disposizioni riportate in appendice al contratto stesso; è stata raggiunta una intesa nei termini sottospecificati a totale definizione della vertenza contrattuale.

Accordo 24 novembre 1994
L’anno 1994 addì 24 del mese di novembre in Roma tra l’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea) con l’assistenza dell’Associazione sindacale Intersind e la Federazione marittimi Federmar-Cisal

Accordo 24 novembre 1994
L’anno 1994 addì 24 del mese di novembre in Roma, tra l’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea) con l’assistenza dell’Associazione sindacale Intersind e la Federazione nazionale dirigenti aziende industriali (Fndai) per conto della Unione sindacale capitani lungo corso al comando (Usclac) e Unione nazionale capitani direttori di macchina (Uncdim), è stato convenuto quanto segue: Il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1991 per gli equipaggi delle navi da passeggeri ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1991 per gli equipaggi delle motonavi da carico delle Società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", nonché le disposizioni riportate in appendice ai contratti stessi, sono rinnovati con le modifiche di cui ai documenti allegati.
Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver rinnovato la parte economica e normativa dei contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 30 agosto 1994, in armonia con quanto disposto dall’accordo interconfederale 23 luglio 1993.
Le parti si impegnano a rispettare e fare rispettare dai propri iscritti, per il periodo di validità, il presente accordo ed i suddetti contratti.

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti fra le Società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica", "Tirrenia" e gli equipaggi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) imbarcati sulle navi da passeggeri delle predette Società.
2. Agli effetti del presente contratto, per navi da passeggeri si intendono:
- le navi fino a 2.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 20 passeggeri di cabina e 20 di ponte oppure non meno di 40 passeggeri dl ponte;
- le navi da 2.001 a 4.000 t.s.l. che possono trasportare non meno dl 30 passeggeri dl cabina e 30 di ponte oppure non meno di 60 passeggeri dl ponte;
- le navi da 4.001 a 5.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 40 passeggeri di cabina e 40 di ponte;
- le navi oltre 5.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 50 passeggeri di cabina e 50 di ponte.
Ai marittimi imbarcati sugli aliscafi "Diomedea" e "Monte Gargano" della Società "Adriatica" si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l.

Informazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano la istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli armatori, in incontri a carattere annuale con le rispettive Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni riguarderanno:
- le prospettive degli investimenti complessivi, articolati per singoli settori operativi;
- lo stato e le prospettive dei servizi, anche in relazione allo sviluppo tecnologico, relativamente ai riflessi sull’occupazione nel settore marittimo.
Le Associazioni Nazionali imprenditoriali daranno, inoltre, informazioni alle Organizzazioni Sindacali Nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree che investono l’attività di più Aziende.
Le Società armatoriali con più di 300 dipendenti informeranno, tramite l’Associazione di categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a sostanziali modifiche tecnologiche dei servizi comportanti riflessi sull’occupazione.

Capo I Tipi di contratto di lavoro
Art. 1 Tipi di contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi predeterminati;
b) a tempo indeterminato.
[…]

Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 Tabelle di armamento e di esercizio
Tabelle minime di armamento

1. Le tabelle minime di armamento, in relazione alla sicurezza della navigazione, delle navi da passeggeri che entreranno in servizio saranno concordate, nave per nave, tra la Società e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e saranno sottoposte all’approvazione del Ministero della Marina Mercantile.
2. In mancanza di tale accordo, le tabelle di armamento di cui sopra saranno stabilite, nave per nave, dal Comandante del porto di armamento, sentite le Società e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, che saranno convocate con lettera diramata almeno sette giorni prima della riunione.
3. Per la determinazione del numero del personale di macchina potrà essere richiesto, su iniziativa dell’Autorità marittima oppure su istanza dei rappresentanti della Società o di una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, il parere scritto del Registro Italiano Navale.
4. Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno dei marittimi prescritti dalla tabella di armamento, spetterà all’Autorità marittima o consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l’equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l’Autorità marittima o consolare provvederà soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.
Nota
Premesso: che, in virtù di convenzioni internazionali che modificano i sistemi di stazzatura, nonché di altri obblighi che impongono per alcuni tipi di navi il doppio scafo, le tabelle di armamento contenute nei contratti collettivi, essendo rapportate a tonnellaggio espresso in T.s.l., non trovano più termini di riferimento omogenei.
Premesso inoltre che l’evoluzione della tecnologia di bordo porta a nuovi schemi di organizzazione del lavoro diverso dagli attuali.
Premesso inoltre che la definizione della stazza internazionale varia a seconda della tipologia della nave.
Le parti concordano quanto segue:
viene costituito un Comitato tecnico paritetico cui è affidato il compito di studiare adeguati strumenti, ad esempio tassi di conversione, per rendere congruenti valutazioni delle stazze influenzate dai fattori indicati in premessa con le stazze espresse in T.s.l. di cui ai contratti.
Viene anche riconosciuto che obiettivo del comitato debba essere in ultimo quello di superare la stazza in T.s.l. per utilizzare, a tutti i fini contrattuali, le stazze internazionali così come determinate dalla Convenzione del '69 (stazze in gross tonnage).
Si conviene inoltre che lo stesso Comitato esamini, eventualmente in concorso con l’Amministrazione, e nel rispetto delle norme di sicurezza così come definite da convenzioni internazionali, l’impatto della innovazione tecnologica sulla composizione sia qualitativa che quantitativa delle tabelle di armamento. Eventuali variazioni di tabella saranno successivamente valutate alla luce della vigente normativa in materia di contrattazione integrativa, di cui all’art. 97 del presente CCNL
Tabelle di esercizio
Per la parte riguardante le navi da passeggeri ved. testo del documento comune passeggeri e carico allegato al presente contratto (All. 19).
Imbarco di allievi in soprannumero
Gli allievi Ufficiali sono inseriti nella tabella di esercizio a titolo provvisorio. Essi dovranno rientrare sia agli effetti numerici che per i riflessi di ordine normativo ed economico nella normativa di legge in materia.

Art. 7 Allievi Ufficiali e diplomati nautici
1. I diplomati nautici (capitani di l.c. e capitani di macchina) possono essere imbarcati come Allievi Ufficiali in soprannumero.
2. Gli Allievi Ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l’equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo Stato Maggiore.
3. Ove siano imbarcati Allievi di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l’orario normale di lavoro l’istruzione teorica e pratica professionale.
4. I diplomati nautici (capitani di l.c. e capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno imbarcati come Comuni, oltre gli Allievi previsti dalla tabella di esercizio, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati e comunque non inferiore a quella di giovanotto diplomato. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto, sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei Comuni e in non più di quattro per cabina.
5. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel 2 comma del paragrafo "servizio di coperta" del Regolamento annesso al presente contratto (articolo 65).
6. Da parte dei superiori deve essere curata, come per gli Allievi, durante l’orario normale di lavoro, l’istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di Comuni.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 Rapporti gerarchici e disciplinari

1. Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 11 Comportamento dei componenti l’equipaggio
1. Il marittimo, di ogni grado e qualifica, durante il periodo di permanenza a bordo ha il dovere di:
- rispettare quanto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro e le eventuali disposizioni delle Autorità Marittime e di quelle Consolari nei porti esteri;
- eseguire ogni legittima disposizione del Comandante, degli Ufficiali, dei Sottufficiali dei rispettivi servizi per quanto concerne il servizio di bordo e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste;
- avere cura dei materiali ed oggetti affidatigli.
2. I rapporti fra i componenti l’equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
3. I rapporti fra l’equipaggio ed i passeggeri saranno improntati a reciproco rispetto.

Art. 12 Assenze da bordo
1. Il Comandante curerà che in tempo utile sia indicato dagli Ufficiali capi servizio il personale comandato a bordo e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia dagli stessi tempestivamente autorizzato a scendere a terra.
2. Gli Ufficiali capi servizio, prima di scendere a terra, si presenteranno al Comandante per le eventuali comunicazioni.

Art. 14 Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio (tra i quali, a titolo esemplificativo, reiterate infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro regolarmente contestate, comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri, etc.) potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- nei riguardi del marittimo imbarcato:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) risoluzione del contratto di imbarco con sospensione dal turno particolare per un periodo fino a 2 mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e non reiscrizione nel turno particolare.
- nei riguardi del marittimo non imbarcato:
a) rimprovero scritto;
b) sospensione dalla reiscrizione al turno particolare o, per i marittimi già iscritti nel turno stesso, sospensione dal turno per un periodo da 1 mese fino a 4 mesi;
c) cancellazione dal turno particolare.
2. I provvedimenti di cui sopra sono applicati senza riguardo all’ordine in cui sono elencati, ma in relazione alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che lo accompagnano, al grado di colpa.
3. I provvedimenti di risoluzione del contratto d’imbarco, di non reiscrizione nel turno particolare e di cancellazione dal turno stesso, sono adottati in conseguenza di grave colpa o inadempienza del marittimo.
4. I provvedimenti disciplinari nei riguardi del marittimo imbarcato saranno adottati dal Comandante della nave, incluso il provvedimento di sbarco immediato nei casi di particolare gravità. Per il personale non imbarcato, saranno presi dalla direzione della Società.
5. Le Società daranno comunicazioni al Ministero della Marina Mercantile del provvedimento adottato e dell’infrazione che ha dato luogo al provvedimento stesso.

Art. 15 Licenziamento per colpa grave del marittimo
1. Sarà in facoltà dell’armatore di licenziare i marittimi in conseguenza di colpa grave. Si reputerà fra l’altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza, salvo al marittimo, così punito, il diritto di contestare presso l’Autorità marittima o consolare la legittimità del provvedimento, anche tramite l’Organizzazione sindacale.

Art. 16 Reclami dei marittimi
1. Gli eventuali reclami dei marittimi sull’applicazione del presente contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati di regola al loro insorgere direttamente, o tramite la rappresentanza sindacale, all’Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l’esito del reclamo all’armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 96

Capo IV Orario di lavoro
Art. 18 Orario di lavoro nei porti con turno di porto

1. L’orario normale di lavoro nei porti, quando non funzioni il turno di navigazione, è:
- di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e si effettuerà dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17;
2. L’orario di lavoro del personale di camera, cucina e cambusa adibito al servizio delle cucine e mense Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, sarà distribuito tra le ore 6 e le ore 19 oppure tra le ore 7 e le ore 20, con le sole interruzioni di lavoro per la normale consumazione dei pasti.
3. Seguiteranno in porto i turni di guardia per i servizi che richiedono il mantenimento di detti turni. Seguiterà inoltre l’orario normale di navigazione per il personale di camera, cucina e cambusa quando vi siano passeggeri a bordo. Il personale strettamente necessario sarà stabilito dai rispettivi Ufficiali capi servizio.
4. Qualora, su disposizione del Comando di bordo, gli Ufficiali capi servizio stabilissero che parte dell’equipaggio deve continuare nei vari servizi di bordo - salvo i casi di cui sopra - anche dopo l’orario normale, gli Ufficiali, i Sottufficiali e Comuni interessati avranno diritto al relativo compenso per lavoro straordinario per tutte le ore di servizio prestato prima ed oltre l’orario normale di lavoro.
5. Il personale di coperta in giorno domenicale o festivo oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, non può essere adibito a lavori di picchettaggio o pitturazione di alberi, fumaioli o fuori bordo.
6. Ai marittimi delle navi in porto adibiti, in giorno festivo, a lavori di manutenzione straordinaria o di riparazione sarà concesso il riposo compensativo ed il compenso lavoro straordinario per le ore di effettivo lavoro.
7. Il lavoro compiuto in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, darà diritto ai compensi indicati nel primo e nel secondo comma dell’art. 50.

Art. 19 Servizio nei porti con turno di porto
A) Nel porto di armamento o capolinea italiano ed estero.
1) Personale a disposizione con o senza prestazioni

1. Nei giorni feriali, dopo aver completato l’orario normale di lavoro, rimarranno a disposizione a bordo, fino alle ore 8 del mattino successivo, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni strettamente necessari alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Nei giorni festivi il medesimo servizio verrà effettuato in due turni, dalle ore 8 alle 20 e dalle 20 alle 8 del mattino successivo, e vi saranno adibiti gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, pure strettamente necessari, a giudizio del Comandante.
3. Per ogni ora di servizio di cui ai precedenti due commi saranno riconosciute due ore di franchigia, che saranno possibilmente fruite dal momento in cui terminerà il servizio in giorno feriale o nel giorno feriale successivo, se il servizio terminerà in giorno festivo. Se ragioni di servizio impedissero tale concessione, detta franchigia potrà essere rinviata ad altro giorno feriale. Qualora la franchigia non venisse fruita, sarà pagata a fine viaggio o a fine anno o all’atto della risoluzione del contratto, tenendo presenti i desiderata dei marittimi interessati.
4. Per i servizi effettuati in ore festive sarà inoltre riconosciuta un’ora di riposo compensativo per ogni ora di servizio attivo a bordo oppure mezz’ora di riposo compensativo per ogni ora di semplice disponibilità a bordo.
5. Dette franchigie potranno essere concesse anche per mezza giornata, purché il marittimo possa fruirne senza interruzione dalle ore 0 alle 12 o dalle 12 alle 24, restando a suo credito le rimanenti dodici ore.
6. Per ore di franchigia si intendono ore solari e non ore lavorative, e nel caso del pagamento, saranno liquidate con le stesse norme che regolano i riposi compensativi (art. 49), nella misura di 24 ore di franchigia pari ad una giornata di riposo compensativo o pro-rata.
7. Il personale a disposizione, chiamato ad effettuare servizio di vigilanza, di ronda antincendio oppure per la sicurezza della nave, avrà inoltre diritto per l’effettiva prestazione, in ore feriali notturne e festive notturne, ad altrettante ore di compenso di cui all’allegato 11.
8. Se durante il periodo in cui il personale è a disposizione a bordo in giorno feriale occorresse compiere un effettivo lavoro, questo verrà compensato come lavoro straordinario per il tempo impiegatovi, escludendo in questo caso l’eventuale compenso orario per guardia con veglia, ma fermo restando il riconoscimento della franchigia di cui al comma 3). Per l’eventuale lavoro prestato da detto personale in giorno festivo saranno riconosciuti il compenso lavoro straordinario festivo e il corrispondente riposo compensativo, escluso l’eventuale compenso orario per guardia con veglia, ma fermo restando il riconoscimento della franchigia di cui al comma 3).
9. Gli Ufficiali capi servizio cureranno che vengano annotate giornalmente su apposito modulo individuale le ore di franchigia maturate in base al 3 ed 8 comma e le ore di riposo compensativo maturate in base al 4 e 8 comma del presente articolo.
10. A fine viaggio oppure a periodi massimi di trenta giorni il marittimo riceverà copia di detto modulo, firmato dall’Ufficiale capo servizio.
2) Servizi che richiedono il mantenimento dei turni di guardia
11. Per i servizi che richiedono il mantenimento dei turni di guardia in giorno feriale, il personale (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) necessario al loro funzionamento effettuerà i relativi turni sulla base di otto ore di guardia e sedici franche o dodici di guardia e ventiquattro franche.
12. Per il medesimo servizio prestato in giorni festivi sarà inoltre riconosciuto un’ora di riposo compensativo per ogni ora di guardia.
13. Per le ore di guardia effettuate in ore feriali notturne e festive notturne sarà altresì corrisposto il compenso di cui all’allegato 11.
14. Di regola il personale franco di guardia non sarà chiamato a prestare lavoro straordinario.
B) Nei porti intermedi.
1. Nei giorni feriali e festivi dovranno rimanere a bordo di notte: un Ufficiale di coperta ed uno di macchina, un terzo del personale di coperta (purché la guardia stessa risulti almeno di quattro persone) un terzo del personale di macchina ed il personale di camera, cucina e cambusa necessario per le esigenze del servizio.
2. Qualora qualche componente la guardia (Ufficiali compresi) di cui al comma precedente, fosse obbligato a vegliare, questi avrà diritto nel giorno successivo, ove la nave resti in porto, ad un periodo di riposo continuo di durata pari a quello trascorso nella guardia attiva.
3. In ogni caso la durata del riposo non potrà mai essere inferiore a sei ore continue.
4. Per il servizio di guardia attiva non spetta compenso di lavoro straordinario a meno che durante la guardia stessa sia stato compiuto effettivo lavoro.

Art. 20 Franchigia e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante metterà a disposizione gratuitamente - con orari prestabiliti e con almeno tre corse di andata e ritorno in concomitanza del cambio dei turni di guardia tra le ore 8 e le 24 - un mezzo idoneo per consentire al personale franco di scendere a terra e rientrare a bordo.

Art. 21 Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
1. Il servizio di navigazione continuerà nelle rade oppure nei porti considerati pericolosi.
2. Il servizio di navigazione continuerà anche negli altri porti di scalo qualora la relativa sosta sia di durata prevista non superiore a 24 ore.
3. Qualora la sosta sia superiore a 24 ore, sarà attuato il turno di porto, tranne quanto stabilito ai precedenti commi.
4. Il turno di navigazione per il personale di macchina comincerà sui piroscafi alle 8 del giorno dell’accensione delle caldaie e sulle motonavi alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
5. Il turno di navigazione per il personale di coperta, camera, cucina e famiglia comincerà alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
6. Il personale (Ufficiali compresi) che durante la notte, in turno di porto, abbia lavorato o prestato servizio attivo, prima di essere nuovamente impiegato in turno di navigazione, avrà diritto ad usufruire di quattro ore di riposo, indipendentemente dalla franchigia maturata per il lavoro o servizio prestato. Qualora peraltro alcuno dei marittimi nelle condizioni di cui sopra dovesse essere richiamato in servizio senza aver potuto usufruire delle quattro ore di riposo anzidetto, queste gli verranno accreditate per l’usufruimento nella misura di mezza giornata di franchigia oppure pagate.
7. All’arrivo nei porti, dopo la manovra, ultimate le operazioni di disimpegno dall’apparato motore principale, il personale di macchina di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto a otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto.
8. Il personale di macchina che all’arrivo in porto era franco, compiute le otto ore di franchigia, incomincerà il servizio di porto.
9. All’arrivo nei porti, dopo l’ormeggio della nave e lo sbarco dei passeggeri e della posta, il personale di coperta di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto a otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto.
10. Nel caso che la franchigia di otto ore non venisse fruita dal marittimo o venisse fruita parzialmente, per esigenze di servizio, sarà accreditata per le ore corrispondenti, per il successivo godimento oppure pagata secondo le norme previste.
11. Il personale di coperta che all’arrivo in porto era franco, compiute le otto ore di franchigia, incomincerà il servizio di porto.
12. Il personale di camera necessario resterà a bordo e presterà servizio fino a che i passeggeri non siano sbarcati, salvo quanto previsto all’art. 12.
13. Fermo restando quanto previsto all’art. 41, comma 10, alla partenza e all’arrivo, il personale di coperta e di macchina necessario sarà chiamato al posto di manovra e vi resterà fino a che la nave non sarà ormeggiata o disormeggiata e rassettata.

Art. 22 Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1. In navigazione l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere per tutto il personale.
2. Il servizio di navigazione per lo Stato Maggiore, sia di coperta che di macchina, sarà di otto ore sulle ventiquattro. Il turno sarà di quattro ore di lavoro con otto franche, salvo che per le navi che abbiano Stato Maggiore inferiore a tre persone di coperta e di macchina, o che compiano servizi di breve navigazione, per le quali i turni di guardia possono essere diversamente distribuiti ma egualmente ripartiti.
3. I Sottufficiali e Comuni di coperta e di macchina divideranno la guardia in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
4. Per gli ufficiali marconisti l’orario normale di lavoro, nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio RT di bordo.
5. Il Comandante e il Direttore di macchina sono dispensati dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine almeno tre ufficiali ciascuno. Sulle navi adibite a lungo corso il servizio di guardia in coperta e macchina dovrà essere disimpegnato esclusivamente dagli Ufficiali col turno di quattro ore di guardia e otto di riposo con esclusione del Comandante e del Direttore di macchina.
6. Quando la tabella di armamento non prevede il Terzo ufficiale di coperta o di macchina, al Comandante e al Direttore di macchina, che effettuano il loro turno di guardia, verrà corrisposta una indennità mensile del 40% della paga.
7. A periodi non superiori a due mesi o all’incirca ogni mese in caso di viaggi inferiori a trenta giorni verrà effettuato il cambio dei turni tra il personale adibito a servizi di guardia.
Il cambio sarà effettuato in coincidenza con un passaggio dal turno di porto a quello di navigazione, nel porto di armamento o nel porto capolinea italiano od estero ed anche in uno scalo di transito.
Per quanto concerne il personale di macchina, il cambio sarà effettuato a giudizio del Direttore di Macchina.
8. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata, i turni di guardia, per i Sottufficiali e Comuni, potranno essere diversamente distribuiti, entro i limiti delle ore di lavoro giornaliere stabiliti dal presente contratto, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali o in mancanza di esso con il consenso dell’Autorità marittima.
9. L’orario del personale di camera, cucina, famiglia ed infermeria è di otto ore giornaliere, da ripartirsi in due o al massimo tre turni, fra le ore 6 e le 22 oppure fra le ore 8 e le 24, con la corresponsione del normale compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro eccedenti le otto giornaliere con diritto per il marittimo ad un intervallo di un’ora rispettivamente per consumare la seconda colazione e il pranzo nonché ad un riposo continuativo di otto ore. La presente norma non si applica al personale di camera adibito al servizio di guardia notturna; per tale categoria l’orario di lavoro si svolge in un solo turno dalle ore 22 alle 6.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
11. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante e da annotarsi sul giornale di bordo, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione (vedi anche art. 24).
12. Durante la navigazione, oppure su nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio sono obbligate ad eseguire nelle ore notturne i lavori richiesti dal Comandante o dal Direttore di Macchina per la navigazione, per la sicurezza della nave e del materiale, per il funzionamento delle macchine, per il servizio delle persone imbarcate, per l’ordinario lavaggio dei ponti.
13. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali dalle ore 6 alle 20 ed i lavori di manutenzione ordinaria, questi ultimi limitatamente dalle ore 8 alle 17, senza diritto a compenso per lavoro straordinario. […]
15. Nei porti, con turno di navigazione, il personale di coperta in giorno domenicale o festivo oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, non può essere adibito a lavori di picchettaggio o pitturazione di alberi, fumaioli o fuori bordo.
[…]
18. I marittimi che non hanno oltrepassato il 18 anno di età saranno esclusi dal servizio di guardia notturna.
19. Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l’orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere nell’arco delle 24 ore le 8 ore di lavoro che saranno comprese tra le ore 6 e le 20.
Note: Per il personale di camera, cucina e famiglia imbarcato sulle navi della Società di navigazione "Tirrenia" sono confermate le norme particolari approvate dal Ministero della Marina Mercantile.

Art. 23 Trattamento nella giornata del sabato sulle navi in porto o in navigazione
1. Le otto ore dell’orario normale del sabato sulle navi, sia in porto sia in navigazione, saranno liquidate a fine imbarco con l’equivalente di altrettante ore di riposo compensativo.
2. Al personale in servizio nei porti dopo l’orario normale si applica il trattamento previsto dai relativi articoli del presente contratto.
3. I compensi di cui al presente articolo non potranno essere forfettizzati né assorbiti da altri trattamenti, ad eccezione di quelli stabiliti dal presente contratto per i giorni festivi e semifestivi.
4. Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi o delle franchigie, il sabato non sarà considerato come franchigia o riposo compensativo.
5. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
[…]

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 Lavori per la sicurezza della navigazione

1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione. Non verranno considerati lavori speciali per la sicurezza della navigazione ecc.,la manutenzione dei mezzi di salvataggio e relative attrezzature, la manutenzione dei mezzi antincendio, i rinforzi di guardia in caso di nebbia o foschia, sia in coperta che in macchina, i calcoli di navigazione ed i diagrammi di macchina nonché l’impiego degli Ufficiali per l’istruzione dell’equipaggio all’uso dei mezzi di sicurezza.
3. Le persone dell’equipaggio saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall’Autorità marittima del porto di armamento della nave nei limiti della propria competenza per valore.

Art. 25 Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati.
2. Tuttavia, nell’interesse della navigazione, i componenti dell’equipaggio possono essere adibiti temporaneamente ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, del carico e delle persone imbarcate, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio (vedi anche art. 24).
3. I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
4. Gli allievi ufficiali se forniti del doppio titolo professionale di coperta e di macchina, potranno essere addetti, indipendentemente dalla qualifica d’imbarco, al servizio di coperta e di macchina e il comando disporrà affinché ne venga assicurata la formazione professionale in entrambe le sezioni; gli ufficiali imbarcati su navi IAQ1, se sono forniti anche del titolo professionale di allievo dell’altra sezione e compatibilmente con le attribuzioni e le responsabilità del proprio grado e della propria sezione, saranno a tutti gli effetti considerati anche in servizio di formazione nell’altra sezione e il Comando disporrà affinché detta formazione venga opportunamente assicurata per tutta la durata dell’imbarco.

Art. 26 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1. Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario, qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 27 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1. L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali, effettuata fuori orario normale, dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 28 Servizio merci, posta e provviste
1. L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l’imbarco e lo sbarco della zavorra, l’imbarco e lo stivaggio del carbone, l’imbarco e lo sbarco del bagaglio saranno fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e remunerati con un supplemento di Lire 400 a tonnellata o a metro cubo secondo le quotazioni di polizza.
[…]
9. Il personale di camera non potrà, di norma, essere comandato all’imbarco delle provviste di cambusa. Al personale che venisse adibito all’imbarco di provviste, non eccedenti il peso unitario di Kg. 30, e alla sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi, verrà corrisposto un compenso orario di lire 800.
10. Ai marittimi eventualmente adibiti in operazioni di spostamento di partite di merci o di automobili, sia in stiva che in coperta (non determinate dalle esigenze previste dall’articolo 24 del presente contratto) sarà corrisposto un compenso di L. 600 a tonnellata o metro cubo, secondo le quotazioni di polizza.
11. In mancanza dei lavoratori di terra, oppure nel caso che questi non effettuino prestazioni, l’imbarco oppure lo sbarco delle automobili dovrà essere eseguito dal personale di bordo, al quale sarà corrisposto un compenso di lire 2.000 per ciascuna autovettura di qualsiasi tipo.
12. Per le navi traghetto, in mancanza di lavoratori di terra specializzati, oppure nel caso che questi non effettuino prestazioni, verrà corrisposto al personale di coperta addetto alle operazioni connesse con l’imbarco oppure lo sbarco degli autoveicoli, un compenso di lire 900 per ciascun autoveicolo o rimorchio di qualsiasi tipo.
13. Per il servizio connesso con l’imbarco e lo sbarco di autoveicoli in assistenza ai lavoratori di terra specializzati, verrà corrisposto, per qualsiasi tipo di nave, al personale di coperta addetto alle operazioni suddette, un compenso di lire 250 per ciascun autoveicolo oppure rimorchio di qualsiasi tipo.
[…]
15. Le norme di cui ai precedenti commi 12) e 13) si applicano alle navi superiori a 1.000 tonnellate di stazza lorda.
Il trattamento nel caso di navi inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza lorda sarà definito in sede di accordi integrativi aziendali.

Art. 29 Sostituzione di ammalati e di infortunati
1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno degli imbarcati durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto è disposto dall’art. 39.

Capo VI Paghe - Compensi - Indennità
Art. 34 Indennità di navigazione

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure mensili o pro-rata indicate nelle tabelle allegate al presente contratto, per giorno di effettivo imbarco. (Allegati 7, 8 e 8 bis).
[…]

Art. 43 Divise equipaggio
[…]
2. Ai Sottufficiali di coperta e ai Comuni di coperta verrà fornito gratuitamente dalla Società un paio di guanti da lavoro pro-capite per ogni 12 mesi d’imbarco.
3. Ai Sottufficiali di coperta e ai Comuni di coperta che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di stivaloni di gomma modello al ginocchio e una divisa da acqua formata da giaccone, pantaloni e copricapo oppure una cappottina cerata a tre quarti senza pantaloni pro-capite per ogni 24 mesi d’imbarco.
4. Ai Sottufficiali di macchina e ai Comuni di macchina che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di scarpe idonee da lavoro ed una divisa da lavoro pro-capite per ogni 12 mesi d’imbarco.
5. Ai Sottufficiali di camera, ai Camerieri e ai Garzoni di camera a contatto diretto con i passeggeri, che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di scarpe nere idonee da lavoro pro-capite per ogni 24 mesi d’imbarco, nonché n. 3 camicie bianche flosce e n. 3 cravatte a farfalla per ogni 12 mesi d’imbarco.
6. La Società disporrà affinché a bordo siano disponibili le tenute di fatica necessarie per il personale di coperta, da indossarsi secondo le disposizioni del Comandante.
7. Agli Ufficiali di macchina verrà fornita gratuitamente dalla Società una tuta di tela bianca pro-capite all’anno.
8. Le navi munite di celle frigorifere, e che non abbiano già in dotazione indumenti speciali antifreddo, saranno fornite di indumenti idonei antifreddo ad uso degli operai frigoristi ed in numero corrispondente agli imbarcati con tale qualifica.
9. Il personale eventualmente adibito a lavori di pulizia interna delle cisterne o delle caldaie verrà munito gratuitamente di una tuta da lavoro, di dotazione della nave, da indossarsi durante le relative operazioni.
[…]

Capo VII Alloggi e vitto
Art. 45 Vitto, qualità e quantità dei viveri

1. Le razioni viveri sono determinate nelle quantità e qualità risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto. (Allegati 12, 13, 14, 15).
2. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
3. Due marittimi franchi dal servizio, con esclusione dei Sottufficiali capi servizio, assisteranno a turno settimanale al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze. Il personale disposto ad assolvere il suddetto incarico sarà iscritto a cura del Comando di bordo in apposito elenco e designato secondo l’ordine d’iscrizione nel ruolino equipaggio. A ciascuno dei due marittimi anzidetti sarà riconosciuto un compenso giornaliero equivalente all’importo di un’ora di compenso di lavoro straordinario diurno per il servizio al mattino e un’altra ora di compenso lavoro straordinario diurno per il servizio al pomeriggio.
4. La Società provvederà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile per la consumazione dei pasti.

Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 49 Giorni festivi trascorsi in navigazione

1. Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l’orario normale di lavoro.
Domeniche e festività infrasettimanali (comprese festività nazionali)
2. Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanale (comprese festività nazionali) trascorsi in navigazione. Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
[…]
5. I riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile in porto nazionale, in giorni feriali, con facoltà di scendere a terra. Compatibilmente con le esigenze di servizio i Comandi di bordo faranno fruire i riposi compensativi nel porto nazionale più vicino alla località di residenza del marittimo. Detti riposi compensativi potranno essere concessi anche per mezza giornata, purché il marittimo possa usufruirne senza interruzione dallo 0 alle 12 oppure dalle 12 alle 24.
6. Nel caso che durante il corso del contratto di imbarco, per esigenze di servizio, non sia stato possibile fare usufruire i riposi compensativi, la Società indennizzerà il marittimo per le giornate non fruite mediante il pagamento di altrettante giornate di paga base, supplementi e maggiorazioni paga per anzianità, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 47.

Art. 52 Ferie
[…]
3. La Società dovrà accordare il periodo feriale al marittimo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
[…]
5. Qualora la Società per imprescindibili ragioni di servizio non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo per le giornate non fruite altrettante giornate di paga base, supplemento e maggiorazioni per anzianità, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 47.
[…]

Capo XI Regolamento dei servizi di bordo
Art. 65 Regolamento per i servizi di bordo
1) Servizio di coperta

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 26 e 27, il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio delle pitture, raschiaggio, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si renda necessario l’uso di ponteggi sospesi, sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale. Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggio che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.
2. La pulizia dei gabinetti di decenza per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, nonché di quelli dei passeggeri di 3a classe, sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi o dai garzoni o piccoli di camera a seconda del servizio.
3. Sui piroscafi dove siano imbarcati due nostromi, il 1 nostromo sarà esentato dal servizio di guardia in navigazione.
4. Il carpentiere, oltre alle ordinarie attribuzioni, curerà, coadiuvato dagli operai indicati dal Comandante, l’apertura e la chiusura di tutti i portelli fuori bordo. Esso sarà alle dipendenze degli Ufficiali di coperta.
5. Il personale addetto alle stive, durante le operazioni commerciali, sarà tenuto alla sorveglianza dell’imbarco e dello sbarco delle merci e del relativo stivaggio e disistivaggio. Al termine delle operazioni commerciali la pulizia ed il rassetto delle stive verranno effettuati dal personale di coperta. Il personale eventualmente adibito entro l’orario normale alla pulizia delle cisterne, in cui siano stati trasportati carichi speciali, quali olii, grassi od altri carichi liquidi, oppure alla preparazione delle cisterne stesse per l’imbarco di detti carichi, ha diritto per tale prestazione, oltre alla paga, al compenso per lavoro straordinario. Se tale lavoro viene compiuto oltre l’orario normale oppure da personale franco di guardia, il personale adibitovi ha diritto al compenso predetto maggiorato del 100% (cento per cento).
6. I mozzi non potranno essere adibiti al servizio di vedetta, salvo casi di forza maggiore, a giudizio del Comandante.
7. Durante la navigazione il timoniere di guardia, ma franco di timone, rimarrà alle dipendenze dell’Ufficiale di guardia che lo potrà adibire - nelle ore diurne - a lavori di manutenzione sul ponte di comando e adiacenze.
2) Servizio di macchina
1. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori nonché motrici delle dinamo e potranno essere destinati, durante la navigazione, al servizio di ingrassatore, quando particolari esigenze del servizio lo richiedono, a giudizio del Direttore di macchina.
2. Gli operai addetti alle macchine frigorifere saranno normalmente adibiti al servizio di guardia ed agli ordinari lavori di manutenzione e di riparazione delle macchine stesse e relativi accessori, nonché alla sorveglianza delle regolari aperture delle camere frigorifere e del regolare mantenimento della temperatura nelle camere stesse, ed occorrendo potranno essere adibiti ad altri lavori di macchina.
3. Gli operai elettricisti saranno adibiti al servizio di guardia alle dinamo, alla sorveglianza e al lavoro di ordinaria manutenzione e riparazione della dinamo, degli impianti e di tutti gli apparecchi elettrici, compresi quelli per l’alimentazione dei servizi radioelettrici.
4. Tutti gli operai contemplati nel presente articolo saranno alle dipendenze degli Ufficiali di macchina.
5. Il primo capo fuochista sarà escluso dal turno di guardia in navigazione quando il numero dei Sottufficiali e Comuni di macchina supera il numero di trenta.
6. Gli ingrassatori, durante la guardia, sono tenuti al servizio di lubrificazione delle dinamo e relative motrici quando l’impianto - escluso quello di riserva - non superi i 15 kw di potenza, senza diritto ad alcuna indennità. Per gli impianti superiori ai 15 kw e quando per il numero degli elettricisti imbarcati, o in caso di assenza dell’elettricista di guardia per accudire ad altri lavori dipendenti dalle sue mansioni, vi siano periodi di tempo nei quali venga a mancare la guardia alle dinamo, l’ingrassatore o uno degli ingrassatori di guardia o uno degli operai di guardia dovrà curarne la lubrificazione, ed il tal caso riceverà un compenso di L. 75 per ora, fatta eccezione per le motrici a carter chiuso, e per le dinamo a lubrificazione automatica.
7. Analogamente a quanto stabilito per le dinamo e relative motrici sarà provveduto per i macchinari degli impianti refrigeranti, qualunque sia la loro potenzialità.
8. Durante il turno di navigazione, gli ingrassatori di guardia addetti alle macchine ferme per soste nei porti o rade o per lavori alle macchine stesse, durante la navigazione, saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai. Durante le soste nei porti o rade gli ingrassatori di guardia saranno tenuti alla lubrificazione delle macchinette di coperta senza alcun compenso.
9. Il rifornimento dell’olio nelle cassette distributrici per la lubrificazione sarà fatto per turno da uno degli ingrassatori di guardia.
10. Quando il livello dell’acqua nelle caldaie non sia regolabile dal locale macchine si provvederà a farlo regolare da un fuochista che avrà le mansioni di capo guardia. A seconda del numero e dell’ubicazione delle caldaie, del numero dei forni e della posizione delle valvole di alimentazione, sarà stabilito caso per caso se e quanti forni tale fuochista dovrà governare.
11. Durante il turno di navigazione i fuochisti ed i carbonai di guardia ai forni delle caldaie accesi saranno esclusivamente adibiti ai lavori inerenti al governo dei fuochi ed al normale funzionamento delle caldaie. Se il turno continuerà in porto con macchine ferme, una parte di essi, a giudizio del Direttore di macchina, sarà tenuta ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai, e, durante le ore diurne, anche le necessarie pulizie.
12. Per gli ordinari lavori di manutenzione e piccole riparazioni nei porti o rade, e per la sorveglianza dell’imbarco del carbone, mentre vige il turno di navigazione e con i forni delle caldaie accesi, occorrendo personale in più di quello che il Direttore di macchina giudica di poter prelevare dal personale di guardia ai fuochi, il personale franco di guardia, tutto o in parte, dovrà prestare la propria opera, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
13. La pulizia delle sentine e di tutti i locali (compresi gabinetti di decenza purché sotto coperta) destinata alla sezione macchine sarà eseguita dai carbonai.
14. La pulizia delle tubiere, forni, pozzetti, ecc., delle caldaie (escluso l’interno di queste) sarà fatto dai fuochisti e dai carbonai nel numero occorrente. I fuochisti eccedenti per questo lavoro faranno servizio in macchina.
15. Il lavoro di picchettaggio interno delle caldaie e delle calderine, la pulizia delle fasce tubiere ed i lavori da eseguirsi in depositi accessibili attraverso un "passo d’uomo" non rientrano fra le mansioni ordinarie dei marittimi, ma possono tuttavia essere ordinati dal Comando di bordo. Se tali lavori sono effettuati nel normale orario di lavoro non danno diritto al compenso per lavoro straordinario. Per detti lavori sarà stabilito, altresì, un compenso da convenirsi con accordo interaziendale.
16. Durante il servizio di navigazione la piccola pulizia del locale macchine sarà eseguita guardia per guardia da uno dei carbonai di servizio mezza ora prima di ultimare il proprio turno.
17. Il carbone per le cucine e per i forni da pane sarà possibilmente scelto di pezzatura grossa e preparato nei recipienti dai carbonai di guardia, e sarà alzato e portato nei carbonili delle cucine e forni da pane rispettivamente dai garzoni di cucina e dai panettieri. Ove esista la macchinetta a vapore, questa verrà manovrata da uno dei carbonai suddetti o da un fuochista, a giudizio del Direttore di macchina.
18. Il trasporto del carbone dal carbonile di riserva ai carbonili permanenti sarà regolato come segue:
a) sui piroscafi che hanno un deep-tank in diretta comunicazione con il locale caldaie, il trasporto del carbone dallo stesso al locale caldaie sarà fatto dai carbonai di guardia - fermo restando il massimo di 8 tonnellate di carbone maneggiato per ogni 24 ore da ciascun carbonaio - senza alcun compenso;
b) se un carbonile di riserva è situato dopo un carbonile permanente trasversale prodiero, e fra questo e quello vi siano porte di comunicazione, il passaggio del carbone ai carbonili normali sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia i quali percepiranno un compenso di L. 125 per tonnellata di carbone trasportata, ripartito proporzionalmente alle ore di lavoro prestate;
c) se il carbone è situato in stiva o in carbonili di riserva (come nel caso precedente) senza però porte di comunicazione e per conseguenza il carbone debba essere alzato dai boccaporti coi verricelli per passarlo sia dalla coperta che dal ponte di corridoio, il passaggio nei carbonili permanenti sarà eseguito dal personale franco di guardia, sia di macchina sia di coperta, dietro compenso di L. 250 per tonnellata ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate;
d) se il carbone è situato nel ponte di corridoio soprastante ai carbonili permanenti, che abbia portelli di comunicazione coi detti carbonili permanenti, sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia dietro compenso di L. 100 per ogni tonnellata di carbone trasportata, ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate.
19. Quando sia necessario livellare il carbone, durante il servizio di navigazione, per accertarne la rimanenza, il lavoro di livellamento sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia, i quali avranno diritto al compenso per lavoro straordinario stabilito dall’art.41 del presente contratto.
20 Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dal personale di macchina con il diritto al compenso per lavoro straordinario, se effettuata fuori dell’orario di servizio. Inoltre, per le suddette operazioni sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale.
3) Servizio di camera
[…]
13. Il Maestro di casa e il Matre d’htel saranno sempre esclusi dal servizio di guardia.
14. Sulle navi ove sia imbarcato un numero di camerieri sufficiente al servizio di guardia in navigazione, saranno esclusi da tale servizio anche i primi camerieri, il guardarobiere e il ripostiere.
[…]
Mansioni personale di camera (Norme non valevoli per navi adibite a linee locali).
Cameriere
17. Effettua il servizio di tavola, sale e saloni, ponte, cabine, bar, saletta Ufficiali, riposteria. Effettua servizio di pulizia e rassetto sale, saloni, ponti, cabine, bar, saletta Ufficiali. Partecipa alle operazioni e al controllo dell’imbarco e sbarco passeggeri.
Garzone
18. Nella prima classe effettua il servizio in aiuto al cameriere nelle sale e saloni, ai bar, nelle cabine, nei ponti. Nelle altre classi può eseguire anche il servizio di tavola.
19. È addetto alle riposterie, agli eventuali servizi mense del personale. Effettua lavori di pulizia e rassetto dei vari reparti di sale, bar, cabine, ponti e riposterie. È adibito alla lavatura delle stoviglie. È adibito alla pulizia dei locali di igiene e relativi accessori. Effettua il trasporto delle provviste, dei corredi e di ogni altro materiale di dotazione fra i vari locali di bordo.
20. Al fine di effettuare un tirocinio il garzone può essere adibito, per un periodo di imbarco di dodici mesi, alle mansioni spettanti al cameriere, dopodiché, se idoneo, a giudizio della Società, potrà essere assegnato alle mansioni della qualifica superiore.
21. La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sarà eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera.
22. I panettieri sono tenuti a curare l’ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali.
23. Nei giorni in cui non si panifichi, i panettieri, oltre che provvedere alla distribuzione del pane e del biscotto all’equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il rassetto delle stoviglie dei passeggeri di 3a classe e dovranno coadiuvare all’imbarco provviste.
24. Il personale di cambusa, in unione al personale di cucina di terza classe, alla fine di ogni traversata, oltre agli ordinari lavori, dovrà provvedere alla pulizia ed al rassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe, ed all’imbarco delle provviste.
25. Di regola la cucina per l’equipaggio dovrà essere separata da quella per i passeggeri.
26. Venendo a mancare tutto o parte del personale addetto alle cucine dell’equipaggio, di regola si provvederà a sostituirlo con personale delle cucine dei passeggeri.
4) Servizio sanitario
1. Gli infermieri e le infermiere saranno adibiti soltanto al servizio degli ammalati ed al servizio e pulizia dei locali destinati al servizio sanitario. Essi presteranno servizio, in porto od in navigazione, di giorno e di notte, secondo i turni stabiliti dal Primo Medico. Quelli fra loro che non fossero di servizio attivo per mancanza di ammalati potranno essere addetti alla vigilanza, rispettivamente, di alienati o di alienate.
2. Qualora venissero imbarcati dei passeggeri alienati, questi dovranno essere accompagnati da personale espressamente incaricato della loro sorveglianza.
3. Qualora durante il viaggio si verificassero dei casi di alienazione fra le persone imbarcate potrà, ove occorresse - a giudizio del Comandante - essere incaricato della loro sorveglianza un numero di marinai sufficiente per assicurare il turno di sorveglianza, col diritto, per ciascuno di essi, ad un compenso speciale, per ogni ora di guardia, nella stessa misura del compenso orario per guardia con veglia nei porti previsto dall’allegato 11) del contratto.
5) Servizi speciali
1. Di massima sono considerate appartenenti ai "servizi speciali" di bordo le categorie non comprese nell’elencazione dei servizi che precede, e cioè: orchestrali, barbieri, manicures, massaggiatori, operatori cinematografici, lavandai e lavandaie, stiratrici, maestri di ginnastica, bagnini, tipografi, fotografi.
2. L’imbarco di addetti a servizi speciali è riservato al giudizio esclusivo della Società.
3. Per tutte le categorie summenzionate, il trattamento economico e le condizioni di lavoro rimangono inalterati.
4. L’eventuale passaggio delle categorie dei barbieri, parrucchieri e manicures dalla posizione di lavoratori autonomi a quella di lavoratori dipendenti dalla Società verrà definito a livello aziendale.
Alle categorie che dovessero passare nella posizione di lavoratori dipendenti verrà applicato integralmente il Regolamento sulla "continuità del rapporto di lavoro", riportato al seguente Capo XII.

Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di stato maggiore fuori organico e per i Sottufficiali e Comuni delle Società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia (Decorrenza dal 1 gennaio 1985)
Art. 66

1. Il presente Regolamento si applica agli Ufficiali fuori organico di Coperta, Macchina e Commissari, ai Sottufficiali e ai Comuni già in continuità di rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 1984.
[…]

Art. 68 Periodo di imbarco
1. Il periodo di imbarco sarà normalmente di quattro mesi, con sbarco in porto nazionale. Nel caso di viaggio iniziato, se la nave non rientrerà in porto nazionale, entro trenta giorni, sarà provveduto allo sbarco del marittimo in porto estero con rimpatrio a cura ed a spese della società, salvo casi non dipendenti dalla volontà della società.
2. Il marittimo verrà sbarcato in porto nazionale prima del quarto mese normale di imbarco se la nave intraprende un ulteriore viaggio all’estero, la cui durata richiederebbe la permanenza a bordo del marittimo stesso per un periodo complessivamente superiore a cinque mesi.
3. Nei casi in cui su di una nave di primo armamento, oltre alla metà dei marittimi imbarcati appartenenti alla medesima categoria completi contemporaneamente il normale periodo di imbarco, lo sbarco dei marittimi - per assicurare la continuità dei servizi e la sicurezza della nave - avverrà nei porti nazionali secondo le esigenze tecniche e nella misura del 50% per ciascuna categoria.
4. Particolari accordi su varianti temporanee o definitive della durata del normale periodo di imbarco potranno essere definiti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e le società assistite dalla Fedarlinea in relazione alle esigenze di equipaggiamento delle navi e di gestione dei turni per un migliore impiego del personale. In ogni caso, il periodo di imbarco non potrà essere inferiore a tre mesi.
5. La motivazione dello sbarco sarà per "usufruimento ferie e riposi compensativi".
[…]

Art. 70 Ferie
1. I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento della rimanenza di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
[…]

Art. 71 Periodo di riposo
1. Dopo aver completato il periodo d’imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati le ferie e i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, e sabati.
2. Detto periodo di riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3. In relazione alle esigenze di servizio connesse agli arrivi delle navi, il marittimo potrà essere imbarcato fino a 15 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.
[…]

Art. 79 Norma applicativa
Per quanto non contemplato e compatibile con il presente Regolamento, restano valide tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi.

Capo XIII Regolamento dei turni particolari per i Sottufficiali e Comuni (La presente disciplina è integrata per il personale che ne ha titolo dalle norme del Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro)
Art. 91 Durata del periodo di imbarco

1. La durata normale del periodo d’imbarco è quella stabilita nel "Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per i Sottufficiali e Comuni".
2. Qualora il predetto periodo d’imbarco venga completato in navigazione o in porti esteri, lo sbarco del marittimo sarà rinviato al rientro della nave in porto nazionale.
3. Nei casi eccezionali in cui su una nave di primo armamento, oltre un terzo dei marittimi imbarcati appartenenti alla medesima categoria maturi contemporaneamente il normale periodo di imbarco, lo sbarco si effettuerà nella misura di un terzo per volta per ciascuna categoria.
Lo sbarco di ciascuna aliquota di marittimi avverrà tenendo conto della richiesta degli interessati e dell’anzianità di iscrizione a turno precedente all’imbarco (chi era iscritto prima viene sbarcato prima).
4. Dopo sbarcato un terzo del personale avvicendabile, non sarà sbarcato per avvicendamento altro personale se il nuovo personale imbarcato in sostituzione degli sbarcati per avvicendamento non abbia compiuto almeno un mese di imbarco.
5. Dopo sbarcati per avvicendamento due terzi del personale avvicendabile, non potrà essere sbarcato per lo stesso motivo il restante personale se tutto il personale imbarcato in sostituzione degli sbarcati per avvicendamento non abbia compiuto due mesi di imbarco.
6. Al personale iscritto al turno particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% della durata dell’imbarco.
7. In relazione alle esigenze di servizio connesse agli arrivi delle navi, il marittimo potrà essere imbarcato fino a 15 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.

Art. 94 Comitato paritetico
1. Le parti convengono che, per le questioni riguardanti i "turni particolari" delle Società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" la rappresentanza in seno al Comitato paritetico presso le Capitanerie di Porto ove sussiste un turno particolare - presieduto dal Comandante di Porto - sia costituita da cinque membri nominati dall’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e da un membro nominato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
2. Le parti concordano che al predetto Comitato - oltre ai compiti che saranno allo stesso affidati dal Comitato Centrale per il collocamento dei marittimi, istituito presso il Ministero della Marina Mercantile - sia demandato il compito di vigilare sull’applicazione delle norme del presente Regolamento, di decidere su casi controversi in ordine alle stesse e di formulare alle parti stipulanti il contratto eventuali proposte di modifica alle norme medesime.
3. Eventuali deroghe alle norme contenute negli artt. 80 e 91 commi 1 e 2, del presente Regolamento saranno convenute fra le parti con accordi aziendali, alla cui stipulazione siano state invitate le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Capo XIV Disposizioni finali e transitorie
Art. 96 Componimento delle controversie di lavoro

1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica costituita dai Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o loro delegati e da altrettanti membri nominati dalla Associazione italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea). Detta Commissione sarà presieduta dal Direttore Generale del Lavoro Marittimo e Portuale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione o da un suo delegato. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo l’apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra azienda e lavoratori, quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e la Delegazione periferica della Fedarlinea nel porto capolinea. La trattativa dovrà iniziare entro 24 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
3. Le controversie sindacali che riguardino navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro tre giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Art. 97 Contrattazione integrativa
1. Fermo restando tutto quanto previsto dalla premessa del presente contratto che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno essere oggetto di negoziazione aziendale, in armonia con quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993, erogazioni salariali correlate ad incrementi di produttività derivanti da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramento dell’economicità dei servizi con particolare riferimento alle norme sulla organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali.
Verrà inoltre considerato utile ai fini del negoziato sulla produttività la possibile estensione della polivalenza ad altre figure professionali diverse dalle categorie iniziali con intercambiabilità di impiego (mozzi e giovanotti).
2. Nel negoziato aziendale dovrà essere concordato l’incremento dei lavori preesistenti, nonché quello delle indennità e/o istituti già presenti nei singoli accordi aziendali, nei limiti dei tassi di inflazione programmata. Lo stesso principio si applica all’allegato 7 del CCNL 24 luglio 1991.
3. Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Condizioni normative difformi da quelle previste dal Contratto Nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
[…]
5. L’accordo integrativo ovunque venga sottoscritto è vincolante per le Organizzazioni firmatarie e le relative sezioni periferiche e non potrà essere modificato fino alla sua scadenza.
6. Durante il periodo di validità del presente contratto non dovranno essere posti a carico delle Aziende nuovi oneri e la eventuale contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto soltanto l’applicazione delle norme sulla organizzazione del lavoro per navi automatizzate specializzate e tradizionali.
[…]
Dichiarazione a verbale
La Fedarlinea nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate in appendice al presente contratto, dichiara che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto testo non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari del presente Contratto Collettivo, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.

Art. 99 Affissione del contratto a bordo
1. Il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall’Autorità.

Allegati
Allegato 8 bis - Indennità di Navigazione giornaliera aggiuntiva
1) Indennità integrativa di navigazione per "rischio guerra"
a) In aggiunta alle quote mensili di indennità di navigazione indicate all’allegato 7, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente Assicuratore Corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, le seguenti quote giornaliere integrative:
…omissis…
[…]
2) Indennità integrativa dl navigazione per "trasporto materie infiammabili o esplosive"
a) Quando la nave fosse adibita al trasporto di materie dichiarate infiammabili oppure di altre materie la cui pericolosità sia contemplata dalle vigenti disposizioni di legge, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di stazza lorda della nave, saranno corrisposte a tutti i componenti dell’equipaggio, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui all’allegato 7, le seguenti quote giornaliere di indennità di navigazione per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo:
...omissis…
b) Ferme restando le condizioni di cui al precedente punto a), quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata, in sostituzione dell’indennità di cui alla lettera a) punto 2, verranno corrisposte le seguenti quote giornaliere di indennità di navigazione:
…omissis…
[…]
3) Indennità integrativa dl navigazione per "prolungata navigazione all’estero"
a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora di partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora dell’arrivo della nave al primo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate all’allegato 7, le seguenti quote giornaliere integrative:
…omissis…
[…]
c) Agli effetti del presente punto 3 il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano interruttive le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata superiore alle 60 ore, di cui due di almeno 24 ore, dall’ora dell’ormeggio della nave al primo porto nazionale all’ora di partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, con esclusione delle navi adibite a linee locali.
4) Indennità integrativa dl navigazione per "rischi epidemici"
a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l’equipaggio, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative di indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste all’allegato 7.
…omissis…
[…]
c) Le quote giornaliere di cui sopra sono pure dovute nell’ipotesi che l’Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
d) Le quote giornaliere di cui sopra sono pure dovute nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione "epidemia" o "stato epidemico".
e) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, sono dovute all’equipaggio le stesse quote giornaliere sopra previste dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.
5) Le quote giornaliere integrative di indennità di navigazione di cui alla lettera a) dei precedenti punti 1), 2), 3), 4) ed alla lettera b) del punto 2 non possono essere calcolate nella retribuzione né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione come base di calcolo.

Allegato 8 ter - Indennità di Navigazione straordinaria al personale imbarcato sui traghetti passeggeri "Tirrenia" che effettua la doppia corsa giornaliera
L’effettuazione della doppia corsa giornaliera, sulla base delle esigenze commerciali valutate dalla Società, viene regolamentata, con effetto 1 luglio 1988, come segue.
Al personale imbarcato sui traghetti da passeggeri - ed effettivamente presenti a bordo - che, in relazione agli itinerari-orari previsti, effettua la "doppia corsa", verrà riconosciuto, in aggiunta al normale trattamento contrattuale, una indennità lorda di navigazione per ogni corsa di andata e ritorno effettuata sulla linea Civitavecchia/Olbia negli importi di seguito elencati.
Detta indennità straordinaria verrà riconosciuta anche al personale imbarcato sui traghetti da passeggeri che effettua, per esigenze commerciali su altre linee sociali "doppie corse" con analoghe caratteristiche.
Tenuto conto dell’importanza della regolarità dei Servizi, il personale deve assicurare il regolare svolgimento delle doppie corse stabilite sulla base delle esigenze di traffico passeggeri.
La presente normativa ha carattere sperimentale ed è riferita all’attuale assetto nautico e ai vigenti criteri di utilizzo del personale. Verrà a cessare qualora avvengono significative modifiche organizzative in materia e sostituisce integralmente quanto previsto in argomento dal lodo Ministero Marina Mercantile luglio 1963, dagli accordi integrativi novembre 1974, luglio 1981, febbraio 1983, luglio 1986 e luglio 1987.
[…]

Allegato 15 - Annotazioni alla tabella viveri Sottufficiali e Comuni
[…]
15. Somministrazione gratuita del chinino.
Durante la permanenza delle navi in porti malarici dovrà essere gratuitamente e giornalmente somministrato il chinino alle persone dell’equipaggio.
[…]

Allegato 21 - Protocollo su ambiente di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell’ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l’amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall’art. 9 della legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall’art. 9 della legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell’ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l’attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal DPR 547/55 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell’ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all’uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l’attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.

Allegato 22 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale
La parti esprimono una comune valutazione sulla centralità della formazione professionale.
Conseguentemente le parti individuano i seguenti comuni obiettivi di una attività congiunta di promozione e sviluppo della formazione professionale dei lavoratori marittimi quale strumento:
- strategico ai fini di una politica attiva dell’occupazione;
- di aggiornamento ai fini dell’acquisizione degli standard minimi previsti dalla legge 739 del 21 novembre 1985 (convenzione STCW 78);
di aggiornamento ed informazione ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- di aggiornamento ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute;
- di sviluppo della professionalità in connessione con lo sviluppo dell’automazione navale;
- di sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e di nuove qualifiche professionali.
Le parti riconoscono che l’avviamento di politiche di sviluppo della formazione professionale non può prescindere dall’apposita legislazione di sostegno già predisposta dall’amministrazione competente nonché dall’utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da normative europee, nazionali e regionali e riconoscono altresì come strumento indispensabile all’avvio al lavoro di giovani nel settore una normativa definita e certa per gli allievi ufficiali nonché l’utilizzo dei contratti di formazione-lavoro nello spirito del presente accordo e secondo le norme definite nell’apposito protocollo.
Le parti, pur riconoscendo l’attività formativa autonomamente svolta da taluni gruppi o aziende armatoriali, ritengono necessario lo sviluppo in tutto l’armamento nazionale di politiche formative concordemente definite tramite le seguenti misure e procedure.
Sarà costituita a livello nazionale una commissione paritetica formata da sei membri nominati dalle OO.SS. e sei membri nominati dalle Associazioni datoriali, con il compito primario di promuovere tutte le iniziative ritenute più idonee a favorire efficaci politiche formative, a formulare proposte nei confronti di Enti ed istituzioni competenti in materia.
Coerentemente alle finalità sopra rappresentate la Commissione dovrà promuovere iniziative specifiche al fine di:
- favorire le rispondenze delle azioni formative alle domande di professionalità espresse dal mercato del lavoro;
- acquisire dalle aziende dati statistici circa la partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dalla convenzione STCW 78;
- determinare strumenti di governo del mercato del lavoro marittimo in funzione dei livelli di espansione della formazione e dell’aggiornamento professionale nell’ambito dell’armamento nazionale, verificando e promuovendo tale processo anche attraverso la riqualificazione e la mobilità del personale;
- esaminare l’andamento complessivo dei contratti di formazione e lavoro anche sulla base della informativa circa gli esiti dei progetti esauriti nell’anno precedente;
- promuovere programmi di formazione mirata in particolare sui temi della sicurezza e della prevenzione;
- favorire uno sviluppo della formazione scolastica e professionale coerente con la realtà e gli indirizzi comunitari.

Appendice
Utilizzazione del tempo libero nel corso del periodo di imbarco

Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero sarà costituita presso ciascuna Società una Commissione, composta da rappresentanti dell’azienda e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito di definire, nell’ambito di programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.
La Commissione esaminerà, altresì, la possibilità, limitatamente alle disponibilità tecniche ed organizzative di bordo, di consentire ai marittimi di usufruire di determinate attività culturali, artistiche e ricreative, senza peraltro interferire nella vita sociale dei passeggeri e con programmi realizzati distintamente da quelli riservati ai passeggeri stessi.

Locali equipaggio navi di nuova costruzione
Le Società si impegnano a portare a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che le stesse possano formulare osservazioni e suggerimenti, i piani dei locali equipaggio delle navi di nuova costruzione in fase di progettazione, da sottoporre poi all’approvazione della apposita Commissione igiene equipaggio presso il Ministero della Marina Mercantile.

Relazioni sindacali
In attuazione delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e in particolare, del disposto dell’ultimo comma dell’art. 35 che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’applicazione dei principi sanciti dal predetto Statuto alle imprese di navigazione per il personale navigante, si conviene quanto segue:
1. Rappresentanze sindacali aziendali
a) Presso la Sede centrale di ciascuna Società possono essere costituite, per il personale amministrativo ed operaio, per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria il presente contratto, rappresentanze sindacali aziendali, composte come segue:
- 2 rappresentanti sindacali sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti sindacali da 201 a 400 lavoratori;
- 4 rappresentanti sindacali oltre 400 lavoratori.
Presso le Sedi e Uffici periferici autonomi con più di 15 dipendenti, possono essere costituite rappresentanze sindacali composte da un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale.
Delle nomine e delle relative variazioni, sarà data comunicazione all’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e alle Società.
b) Su ogni nave possono essere costituite, per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria, rappresentanze sindacali composte come segue:
- 2 rappresentanti sindacali sino a 200 membri di equipaggio;
- 3 rappresentanti sindacali da 201 a 400 membri di equipaggio;
- 4 rappresentanti sindacali oltre 400 membri di equipaggio.
Delle nomine e delle relative variazioni sarà data comunicazione all’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e alle Società.
I rappresentanti sindacali di bordo avranno le seguenti attribuzioni:
- prospettare anche per iscritto al Comando di bordo le questioni che potessero sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali nonché delle norme di legislazione sociale, di igiene e sicurezza del lavoro;
- cooperare con la Commissione viveri od eventualmente farne parte per il controllo della qualità, della quantità, della confezione e della distribuzione del vitto;
- conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
- indire assemblee sulle navi per il personale franco dal servizio, su materie di interesse sindacale e di lavoro, previa intesa con il Comando di bordo. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso alla Società, dirigenti nazionali e provinciali del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo e il delegato formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali periferiche.
Il delegato di bordo è tenuto, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per quanto concerne l’eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista all’art. 92
L’eventuale trasbordo del predetto delegato su altra nave durante il periodo di imbarco o la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà della Società saranno preventivamente comunicati, indicandone i motivi, all’Organizzazione sindacale che l’ha designato. Qualora non si opponga ai suddetti provvedimenti entro il termine di 3 giorni dalla notifica ricevuta, i provvedimenti diverranno operanti. In caso contrario, i provvedimenti medesimi formeranno oggetto di esame tra l’Organizzazione sindacale interessata e la Delegazione della Fedarlinea nella città ove ha sede la Direzione Generale della Società.
La tutela di cui ai paragrafi precedenti si estende ai marittimi che hanno svolto l’incarico di "delegato di bordo" fino ad un anno dalla cessazione dell’incarico stesso.
c) I rappresentanti sindacali di cui ai precedenti punti sono tenuti, come tutti gli altri dipendenti, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
[…]
3. Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico e da passeggeri nei porti nazionali (esclusi i giorni di arrivo e di partenza della nave).
2. Sulle navi da carico l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14, e fra le ore 16 e 19.
3. Sulle navi da passeggeri l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14, e fra le ore 16 e le ore 19. Nei porti capolinea, nei quali la sosta della nave è inferiore a 3 giorni o quando la cucina viene chiusa saranno consentiti l’accesso e la permanenza a bordo anche nel giorno di arrivo, dopo lo sbarco dei passeggeri.
4. I rappresentanti sindacali potranno riferire ai componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
5. L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
6. La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a 5 membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti 5 membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
7. Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a 3 ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tale caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
8. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
4. Affissione comunicazioni sindacali
1. La Società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1, che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
Nota
Sulle navi da passeggeri della Società "Tirrenia" in partenza prima delle ore 21 l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti ogni giorno dalle ore 11 alle ore 14.
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