Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Confederazione italiana Armatori e Filt-Cgil, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Uffici e terminals

Sommario:

Art. 1 - Norma generale
Art. 2 - Assunzione in servizio
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Classificazione unica degli addetti
Art. 6 - Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
Art. 7 - Contratti a termine
Art. 8 - Part-time
Art. 9 - Mutamento di mansioni
Art. 10 - Benemerenze nazionali
Art. 11 - Orario di lavoro, lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Giorni festivi e semifestivi
Art. 14 - Trattamento per festività abolite
Art. 15 - Retribuzioni
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Contributo sostitutivo della mensa
Art. 18 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 20 - Assegno per nucleo familiare
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Permessi retribuiti
Art. 24 - Periodo di aspettativa
Art. 25 - Congedo matrimoniale
Art. 26 - Servizio militare
Art. 27 - Trasferte
Art. 28 - Trasferimenti
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
Art. 30 - Trattamento in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 31 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 32 - Contrattazione di secondo livello
Art. 33 - Doveri dell’addetto
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto
Art. 37 - Trattamento in caso di dimissioni
Art. 38 - Previdenza
Art. 39 - Indennità in caso di morte
Art. 40 - Cessione o trasformazione della Società
Art. 41 - Certificato di lavoro
Art. 42 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 43 - Interpretazione delle norme contrattuali
Art. 44 - Norme speciali
Art. 45 - Trattamenti di miglior favore
Art. 46 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Paga base
Allegato 2 - Accordo in materia di Part-time per il personale amministrativo e operaio delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero al quale si applica il CCNL - 20 dicembre 1994
Allegato 3 - Norme transitorie e di attuazione in materia di aumenti periodici di anzianità concordate in data 22 ottobre 1981
Allegato 4 - Dichiarazione a verbale
Allegato 5 - Dichiarazione a verbale Previdenza integrativa
Allegato 6 - Verbale di accordo su qualifiche individuate ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
Allegato 7 - Quota di servizio a carico del lavoratore
Appendice
Assemblee sindacali
Permessi retribuiti
Affissione comunicazioni sindacali
Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali
Mobilità del personale
Costituzione RSU Settori amministrativi dell’armamento privato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli uffici ed ai terminals delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero

L’anno 1994 addì 20 del mese di dicembre in Roma, la Confederazione italiana Armatori e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil) Federazione Italiana Trasporti (Settore Marittimo) Uiltrasporti (Settore Marittimo) hanno stipulato il presente contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti agli uffici ed ai terminals delle Società e Aziende di Navigazione che esercitano l’armamento libero.

Art. 1 - Norma generale
1. Nel testo del presente contratto per "Società" si intendono le Società, le Aziende di navigazione o i gruppi di Aziende che esercitano l’armamento libero; per "addetto" si intende la persona alla quale il contratto si applica.

Art. 3 - Visita medica
1. La Società ha facoltà di far controllare la idoneità fisica dell’addetto di nuova assunzione da parte del sanitario dell’Ente mutualistico di diritto pubblico.

Art. 7 - Contratti a termine
1. Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni previgenti, la apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, anche nello spirito di evitare, dove è possibile, il ricorso ai servizi in appalto di breve durata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, 1 comma, della legge 23 febbraio 1987 n. 56, nelle seguenti ipotesi:
- per servizi stagionali collegati all’operatività delle navi;
- per lavori collegati a nuove costruzioni o ristrutturazioni o grandi riparazioni di navi;
- per lavori derivanti da periodi di assenze dal lavoro di qualsiasi natura superiori a 30 giorni;
- per la effettuazione di lavori occasionali che richiedano lavoratori diversi, per specializzazione, da quelli normalmente impiegati.
2. Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi sopra indicate è, in via sperimentale, fissato nel 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva, con un minimo di un dipendente per ciascuna azienda.
3. Il contratto di lavoro a tempo determinato non potrà avere una durata inferiore a 60 giorni e, dello stesso, la Società darà comunicazione alle strutture sindacali aziendali e/o provinciali.

Art. 11 - Orario di lavoro, lavoro straordinario notturno e festivo
1. L’orario settimanale di lavoro è di 40 ore per tutto il personale e verrà ripartito dal lunedì al venerdì in otto ore giornaliere, salvo diversa pattuizione a livello aziendale da concordarsi con le RSU/RSA e/o OO.SS. provinciali.
2. La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro per le aziende con più di 15 impiegati sarà concordata tra la Società e la Rappresentanza Sindacale Aziendale tenendo conto delle oggettive esigenze operative dell’azienda.
3. La giornata del sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti.
[…]
11. Nessun addetto potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo salvi giustificati motivi di impedimento.
12. All’addetto, chiamato a prestare la propria opera nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi di cui all’art. 13, sarà riconosciuto il riposo compensativo nella misura di mezza giornata qualora la prestazione d’opera sia di durata inferiore a 4 ore e di una intera giornata qualora la prestazione dell’opera superi le 4 ore: […]
13. Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare fornite da ciascuno addetto non potranno superare le 200 ore annue complessive.

Art. 12 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, salve le eccezioni consentite dalla legge.

Art. 31 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1. Nel caso di gravidanza e puerperio di un’addetta, questa ha diritto al trattamento previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
[…]

Art. 32 - Contrattazione di secondo livello
1. Potranno essere oggetto di negoziato aziendale, in armonia con quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993, erogazioni salariali correlate ad incrementi di produttività derivanti da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramenti dell’economicità dei servizi.
La contrattazione integrativa aziendale non potrà avere inizio prima del 1 gennaio 1996.
In tale contesto potranno essere discusse diverse organizzazioni degli orari di lavoro e modifiche nelle forme di erogazione del contributo sostitutivo mensa a parità di costo per le aziende. Gli accordi realizzati in tale ambito avranno validità quadriennale così come disposto dall’accordo interconfederale succitato.
Ancorché non direttamente connessi con il negoziato di produttività potranno aversi incontri a livello aziendale per materie che riguardino ambiente e sicurezza del lavoro, nell’ambito delle leggi vigenti, e almeno a scadenza biennale, un esame congiunto sul corretto inquadramento del personale da valutarsi in base alla corrispondenza tra mansioni svolte e profilo professionale della qualifica.
Quanto sopra per aziende con un numero di impiegati superiore a 15. Al di sotto di tale limite, con le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo, si potranno avere incontri a livello territoriale con i contenuti e i limiti sopra definiti.
2. Settore terminal e Crociere
Dato il costante evolvere nelle caratteristiche dell’attività dei settori terminal e Crociere, che può comportare la definizione di nuove qualifiche, le parti potranno determinarne i profili professionali con accordi aziendali. Anche tali accordi avranno durata quadriennale.

Art. 33 - Doveri dell’addetto
1. L’addetto deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’applicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
d) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze dell’addetto potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con indennità, escluso il preavviso;
f) licenziamento per giustificato e dichiarato motivo.
[…]
7. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
8. Il licenziamento di cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell’addetto colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
9. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’addetto.
[…]

Art. 43 - Interpretazione delle norme contrattuali
1. È istituita una Commissione paritetica composta da 3 rappresentanti delle Organizzazioni armatoriali e 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali con il compito di interpretare, a richiesta di parte, le eventuali norme controverse.

Art. 44 - Norme speciali
1. Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’addetto deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della Società, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’addetto dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’addetto.
2. Nelle Società che abbiano più di venti addetti, copia dei regolamenti interni che, contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura della Società, a ciascun addetto.

Appendice
Assemblee sindacali
1. L’Assemblea sindacale del personale è indetta su convocazione della Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Affissione comunicazioni sindacali
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Costituzione RSU Settori amministrativi dell’armamento privato
Considerato quanto previsto dall’accordo interconfederale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), considerato anche l’espresso riferimento fatto in tale accordo all’art. 2095 del codice civile al fine di individuare le categorie alle quali tale accordo si applica, le parti concordano di darvi corso, per le unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti amministrativi, nei tempi e con le modalità in esso fissate.