Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 giugno 2011, n. 12823 - Lavorazioni con valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti


 

 


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. TRICOMI

 

 

  • Amianto
  •  

    Fatto

     

     

    La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 6.7.2006, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato le domande - proposte da C. Francesco nei riguardi dell'NAIL ed INPDAP e dell'AUSL n. 3 di Catania - intese alla condanna di tutti i suddetti enti ed all'emissione dei provvedimenti consequenziali volti all'ottenimento dei benefici contributivi e pensionistici derivanti dal disposto dell'art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257. Nel pervenire a questa soluzione, il giudice d'appello riconosceva la legittimazione anche dell'AUSL n. 3 di Catania - contrariamente a quanto statuito dal primo giudice - che, invece, detta legittimazione aveva negato, riconoscendola all'INPDAP.

    Nel merito, poi, il giudice del gravame riteneva che incombeva al C. la prova del possesso delle condizioni cui tali benefici erano condizionati e più precisamente di essere stato addetto a lavorazioni che presentavano valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d. Lgs. n. 277 del 1991.

    Prova che però non era stata fornita, dal momento che dalla documentazione acquisita agli atti e dai sopralluoghi effettuati non erano emersi elementi che potevano lasciare supporre la presenza di amianto e che, per gli anni precedenti, non vi era alcuna documentazione che consentiva di suffragare, ma neppure di negare la supposta esposizione all'amianto.

     

    Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il C., con un duplice motivo.

     

    Resiste con controricorso la Ausl n. 3 di Catania, che spiega anche ricorso incidentale condizionato, con il quale ribadisce la mancanza della propria legittimazione passiva nella presente controversia.

    Resiste con controricorso anche l'INAIL, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso del C., stante il proprio difetto di legittimazione passiva.

    L'INPDAP ha depositato solo procura speciale rimanendo intimato.

    L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell art. 378 c.p.c.

     

     

    Diritto

     

     

    Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art. 335 cpc , perché proposti avverso la stessa sentenza.

    Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 c.p.c, assumendo di avere dato dimostrazione che, per oltre dieci anni, era stato esposto nei luoghi di lavoro alle inalazioni di fibre di amianto e che il datore di lavoro da parte sua non aveva provato di avere posto a tutela della salute dei suoi dipendenti tutti gli accorgimenti tecnici possibili per l'eliminazione del pericolo consistente nella continua esposizione alle fibre di amianto. Lamenta, ancora, che gli era stato impedito di escutere dei testi al fine di attestare la fondatezza delle sue richieste.

    Con il secondo motivo il ricorrente addebita alla sentenza di avere violato il disposto dell'art. 360 comma 1 n. 5, in ragione di una motivazione insufficiente e contraddittoria.

     

    I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perché privi di fondamento.

     

    Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 13, 8° comma, della legge 27/3/92 n. 257 (modificata con d.l. 5/6/93 n. 169, convertito con modifiche nella legge 4/8/93 n. 271), che cosi dispone; "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1.5 ".

    Condizioni per l'attribuzione del beneficio sono dunque: a) l'espletamento di un'attività lavorativa che abbia comportato esposizione all'amianto; b) il protrarsi della esposizione per oltre 10 anni.

    Questa Corte ha peraltro chiarito che, ai fini dell'accoglimento della domanda, occorre una esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto in quanto risulti accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli artt. 24 e 31 del d.lgs. 277/91. Sì è ritenuto in particolare che non rileva il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione che l'INAIL ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali, in quanto le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di detta procedura e non assumono valore vincolante in ordine ai fatti attestati (cfr. Cass. 23 gennaio.2003 n. 997). Né la previsione di una determinata "soglia" (ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000) contrasta con le regole del sistema assicurativo gestito dall'lnail, le quali, consentendo - a seguito della sentenza Corte Cost. 179/88 - di ritenere l'esposizione a rischio in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto, rispondono alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con la diversa esigenza sottesa all'attribuzione del beneficio ai fini previdenziali - di tutelare il lavoratore dal verificarsi della malattia professionale (cfr. Cass. 12.7.2002 n 10185).

    La esigenza che ai fini della attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art 13 comma ottavo della legge 257/92 occorre la esposizione ultradecennale a causa delle presenza di una concentrazione di fibre d'amianto superiore ai valori limite indicati dal d. Lgs. 277/91 risulta ormai ribadita da una consolidata giurisprudenza di legittimità cui la Corte intende adeguarsi (cfr. tra le tante, Cass. 25 luglio 2002 n. 19979; Cass. 12 luglio 2002 n. 10185, cui adde, più di recente, Cass ord. Sez. 6° n. 17916/2010; Cass. 17632/2010).

    In particolare, poi, risulta anche riaffermata la esigenza che tale accertamento debba svolgersi nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cc (Cass. 15.5 2002 n. 7084; Cass. 11.7.2002 n. 10114; Cass. 28.6.2001 n. 8859; Cass. 3.4.2001 n 49131).

    Nella fattispecie in esame, pertanto, conformemente a tale principio che impone che l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, dimostri altresì che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992) - correttamente la Corte di appello ha rilevato come non potesse ritenersi accertata l'esposizione ultradecennale all'amianto, alla stregua di quanto richiesto dalla giurisprudenza prima richiamata, essendosi limitato il ricorrente, come affermato dal giudice del gravame, "ad una generica affermazione in ordine ad un presunto, ma indimostrato, fondamento della pretesa avanzata" e non potendo ritenersi, d'altra parte, che l'esposizione "sia riferibile genericamente a tutto l'ambiente di lavoro nella logica del rischio."

    Peraltro, neanche potrebbero trarsi argomenti a favore di una genericità del concetto di esposizione, privo di riferimento a precise soglie, dalla previsione contenuta nella nuova normativa (d.l. 269/2003 conv. con mod. in L. 24.11.2003 n. 326) che fissa il limite di soglia di esposizione necessaria per avere diritto al beneficio alle 100 fibre litro, evidenziando che il limite dettato dal D.lgs 277/91 era posto in funzione preventiva.

    Sul punto deve richiamarsi quanto affermato da questa Corte (Cass, 11 gennaio 2007 n 400) "appare più persuasiva l'opinione che la nuova disciplina confermi che anche precedentemente era richiesta un'esposizione superiore ad una determinata soglia di legge (Cass. 21257/2004) perché il legislatore del 2003 ha ritenuto congrua la previsione di una soglia di esposizione quantitativamente precisata. Né appare adeguatamente significativo il fatto che il legislatore del 2003 abbia indubbiamente, sotto altri aspetti, mirato a ridurre la portata dei benefici in questione, anche perché vi è il dato obiettivo che è mancata una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente pure in presenza di un già netto orientamento della giurisprudenza di Cassazione". La Corte ha altresì, precisato nella sentenza n. 400/2007 cit. che la circostanza che la riforma del 2003 abbia espressamente fatto riferimento ad una precisa soglia di esposizione alle fibre di amianto contribuisce a far escludere la decisività delle obiezioni correlate alla difficoltà di provare il superamento di determinati livelli di esposizione in anni pregressi per i quali possono mancare rilevazioni strumentali del tipo previste dalla normativa più recente. Al riguardo la Corte sottolinea come non sia necessario che il lavoratore fornisca la piova atta a qualificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso ed al mutamento delle condizioni di lavoro, che "mediante la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, si possa pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia prevista. In punto di prova sufficiente per ritenere provata l'esposizione superiore alla soglia prevista, questa Corte ha concluso che il legislatore, di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, (spesso dismesse e quindi non più verificabili) ha conferito pieno valore alla certificazione dell'INAIL concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio in questione (in tali termini, Cass. 9 gennaio 2007, n. 151).

     

    Per questa giurisprudenza "appare sufficiente l'esistenza della certificazione INAIL per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il legislatore delegato, all'ente di previdenza professionalmente attrezzato, i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate ". Peraltro è stato anche precisato che "la certificazione INAIL non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova". Tuttavia esclude valenza probatoria, a tal fine, al pagamento del premio asbestosi da parte del datore di lavoro, alle certificazioni INAIL prive del valore di esposizione, agli atti di indirizzo ministeriale cui non sia seguita la certificazione INAIL.

    Cori riferimento al caso considerato, la Corte territoriale ha rilevato - con una valutazione di esclusiva competenza del giudice di mento, che appare un logico risultato dell'esame della documentazione ed in particolare delle relazioni tecniche richiamate - che alcunché era emerso dalle risultanze processuali che consentisse di avere contezza del livello di esposizione all'amianto, sia pure con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia prevista.

    Ne consegue che non appaiono propriamente censurati il mancato uso di poteri d'ufficio per l'accertamento di fatti, nemmeno dedotti, né la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio meramente esplorativa. A ciò va aggiunta la considerazione dell'assoluta genericità dei rilievi formulati anche sotto il profilo del rispetto del principio dell'autosufficienza, atteso che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass., ord.. sez. 6, 17915/2010). Peraltro, a prescindere dalla considerazione che anche il quesito di diritto formulato mira ad ottenere l'affermazione di un principio contrario a quello sopra enunciato che attribuisce rilevanza nei sensi precisati alla soglia di concentrazione delle fibre di amianto, deve anche rilevarsi che il richiamo all'onere probatorio a carico del datore di avere posto in essere tutti gli accorgimenti possibili per eliminare il perilo costituito dall'esposizione di polveri di amianto e di dimostrare che le stesse non abbiano superato i cd valori limite contemplati dalla legge presuppone che nei ricorso introduttivo il ricorrente abbia agito anche nei confronti del datore per risarcimento del danno connesso a responsabilità contrattuale per violazione delle condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e non, come nella specie, unicamente per il conseguimento di benefici previdenziali.

    Infine con riferimento alla formulazione del rilievo attinente alla incompletezza ed incongruenza della motivazione del giudice del gravame, e quindi della deduzione del corrispondente vizio di legittimità, risulta solo genericamente dedotta la decisività e rilevanza dei mezzi di prova non ammessi, senza che peraltro, in conformità ai principi sopra richiamati, se ne evidenzi la concludenza ai fini considerati anche rispetto alla idoneità delle circostanze acquisibili mediante l'espletamento degli stessi a superare la ratio decidendi della pronunzia impugnata, che evidentemente attribuisce rilievo determinante alla circostanza, non dimostrata, della sussistenza di valori di concentrazione delle fibre di amianto in misura superiore ai valori indicati nel d. Lgs 277/91.

    Ed invero, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore sarebbe stata diversa così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove secondo una valutazione che questa Corte esprime sul piano astratto, in base a criteri di verosimiglianza, (cfr. Cass 22 febbraio 2007 n 4178), laddove spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni perccui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass 15 luglio 2009 n  16499).

    Per le esposte considerazioni il ricorso principale deve essere respinto ed al rigetto dello stesso consegue l'assorbimento dell'incidentale - riferito alla carenza di legittimazione passiva dell'AUSL in relazione a controversia di natura previdenziale - perchè condizionato.

    Nulla va statuito sulle spese del giudizio, non trovando applicazione il nuovo testo dell'art. 152 Disp att. Cpc (come sostituito dall'art. 42 comma 11 del DL 269/2003) in quanto pur trattandosi di norma processuale di immediata efficacia l'esplicito riferimento all'atto introduttivo del giudizio e la disposizione di uno specifico onere in capo all'interessato nelle conclusioni dell'atto stesso, con implicita modifica della disciplina dell'atto medesimo ( art. 442 e 414 cpc) inducono a ritenere applicabile il nuovo regime soltanto ai ricorsi introduttivi depositati successivamente all'entrata in vigore del citato D.L..

     

     

    P.Q.M.

     

    La Corte così provvede: riunisce i ricorsi;

    rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Nulla per spese. Cosi deciso in ROMA, il 19.4.2011.

    Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011