Tipologia: Accordo
Parti: Anaste, Uneba e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Servizi, Assistenza ecc, Anaste-Uneba
Nota: Allegato al CCNL 2 agosto 1995

Sommario:

Parte prima - Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
2. Composizione
3. Numero dei componenti
4. Compiti e funzioni
5. Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
6. Durata e sostituzione nell’incarico
7. Decisioni
8. Coordinatore
9. Esecutivo
10. Clausola di salvaguardia
11. Incompatibilità
Parte seconda - Disciplina della elezione della RSU
1. Modalità per indire le elezioni
2. Quorum per la validità delle elezioni
3. Elettorato attivo e passivo
4. Presentazione delle liste
5. Commissione elettorale
6. Compiti della commissione elettorale
7. Affissione delle liste
8. Scrutatori
9. Segretezza del voto
10. Schede elettorali
11. Preferenze
12. Modalità della votazione
13. Composizione del seggio elettorale
14. Attrezzatura del seggio elettorale
15. Riconoscimento degli elettori
16. Certificazione della votazione
17. Operazioni di scrutinio
18. Attribuzione dei seggi
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
20. Comitato dei garanti
21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
22. Adempimenti della Direzione della realtà interessata
23. Clausola finale

Accordo sulla costituzione delle RSU

Parte prima - Modalità di costituzione e di funzionamento

1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie si costituiscono in tutte le realtà aderenti all’Uneba ed all’Anaste aventi più di 15 addetti ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo 23 luglio 1993.
Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nelle singole realtà, ovvero le organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del successivo punto 4 parte seconda a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente regolamento.
L’iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle organizzazioni sindacali come sopra individuate entro tre mesi dalla stipula del presente regolamento e, per i successivi rinnovi, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU
In caso di oggettiva difficoltà per l’esercizio della iniziativa entro il termine di cui sopra, l’iniziativa stessa potrà aver luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU in scadenza di mandato.

2. Composizione
Alla costituzione della RSU si procede, per 2/3 dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nella realtà interessata ed alla sua copertura si procede da parte delle stesse organizzazioni mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.
Nella composizione delle liste si garantirà una adeguata rappresentanza delle diverse professioni nonché una adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. Numero dei componenti
Con riferimento a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo "rappresentanze sindacali" il numero dei componenti delle RSU è così determinato:
n 3 rappresentanti da 16 a 50 addetti
n 6 rappresentanti da 51 a 150 addetti
n 9 rappresentanti da 151 a 200 addetti
n 12 rappresentanti da 201 a 300 addetti
n 15 rappresentanti da 301 a 500 addetti
n 18 rappresentanti oltre i 501
Per il computo dei componenti le RSU si fa riferimento al numero totale degli addetti delle diverse realtà facenti capo alla medesima istituzione nell’ambito provinciale.

4. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni a essi spettanti sia per effetto delle disposizioni della legge n. 300/1970
che di altre leggi, sia per quelle disciplinate da CCNL o da accordi collettivi secondo le modalità ed entro i limiti che saranno determinati in sede di contrattazione collettiva.
Le RSU e le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL e che hanno sottoscritto il presente protocollo di accordo fermi restando possibili diversi assetti di competenza per le organizzazioni non firmatarie, stipulano il contratto collettivo decentrato di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda.

5. Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
I componenti le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e delle strutture sindacali esistenti comunque denominate nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da CCNL o da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero dei dirigenti della RSA o di strutture analoghe comunque denominate, diritti, permessi e libertà sindacali nei confronti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL o accordi collettivi di diverso livello.
Si procederà all’armonizzazione, nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota di libertà sindacali da trasferire ai componenti della RSU e, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, si definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale a livello di azienda.
In tale ambito sono fatti salvi, inoltre, in favore delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nelle realtà aderenti al presente Protocollo di accordo i seguenti diritti:
1. diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, nei limiti di un terzo delle ore disponibili per effetto di disposizioni contrattuali, restando le rimanenti riservate alla iniziativa della RSU; 2. diritto ai permessi retribuiti nella quota parte riservata alle organizzazioni come definita dal CCNL;
3. diritto alle aspettativa sindacali secondo le disposizioni vigenti;
4. diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24 della legge n. 300/1970;
5. diritto di sede per lo svolgimento delle riunioni e di affissione secondo le disposizioni vigenti.
Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti al presente Protocollo di accordo restano titolari di altri diritti, libertà sindacali, permessi e tutele disposti, in aggiunta a quanto previsto nella legge n. 300/1970, dai contratti e dagli accordi nazionali decentrati.
In sede di regolamenti attuativi di comparto o di CCNL sarà determinata la quota parte di tali diritti, libertà sindacali e tutela da mantenere alla disponibilità delle organizzazioni sindacali stesse e la corrispondente quota da riservare alle RSU per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse spettanti.

6. Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nelle realtà, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse organizzazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

7. Decisioni
Le decisioni di competenza della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
Lo stesso criterio, della maggioranza dei componenti, riguarda le decisioni relative agli atti negoziali del settore e delle altre aree contrattuali da parte dei componenti della RSU rappresentativi delle aree stesse.

8. Coordinatore
Di norma in ogni RSU deve essere individuato un coordinatore organizzativo avente il compito di convocare la RSU e tenere gli atti relativi al funzionamento della stessa.
In presenza dell’esecutivo, il coordinatore organizzativo, viene individuato al suo interno e le sue attività vengono svolte di concerto e su mandato dell’esecutivo stesso.
La RSU, in via straordinaria, è convocata su richiesta della maggioranza dei componenti, ovvero, su richiesta dei componenti di ciascuna delle aree contrattuali.

9. Esecutivo
Qualora la complessità della realtà lo richieda può essere individuato un organismo di coordinamento denominato Esecutivo.
Dell’Esecutivo devono far parte rappresentanti sia del settore che delle aree contrattuali in proporzione al numero degli eletti nella RSU
L’Esecutivo coordina il lavoro della RSU e ne attua le decisioni. Fatti salvi i poteri decisionali e di indirizzo delle RSU, nonché di composizione della delegazione negoziale, di norma, quest' ultima, è costituita dall’Esecutivo anche con eventuali integrazioni.
Di norma il numero dei componenti dell’Esecutivo non può superare il 20% del numero dei componenti la RSU

10. Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge n. 300/1970, che siano firmatarie del presente regolamento nonché quelle che aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata, fermo restando la possibilità di operare attraverso le proprie strutture sindacali aziendali, per lo svolgimento dei compiti associativi che ad esse resteranno intestati.

11. Incompatibilità
La carica di componenti le RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o esecutiva, nonché con l’accettazione formale di candidatura in organismi istituzionali e con qualunque incarico esecutivo in partiti e/o movimenti politici.

Parte seconda - Disciplina della elezione della RSU
1. Modalità per indire le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le organizzazioni sindacali di cui al punto 1 parte prima del regolamento per la costituzione della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, ovvero la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che la realtà aderente all’Uneba o all’Anaste metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra, l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

2. Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi il diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’azienda.

3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti i lavoratori dipendenti in forza all’azienda alla data delle elezioni.
Sono eleggibili i lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo con contratto a tempo indeterminato, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4.

4. Presentazione delle liste
All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) organizzazioni sindacali firmatarie del presente regolamento e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nella realtà interessata;
b) organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente il presente regolamento nonché l’attuazione delle norme della legge n. 146 del 1990;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’azienda pari al 5% degli addetti.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole realtà viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa, ogni organizzazione sindacale firmataria del CCNL e presentatrice di lista potrà designare un lavoratore dipendente dell’azienda, non candidato.
Analoga facoltà è riconosciuta a ciascuna delle altre organizzazioni che presenti una lista elettorale.

6. Compiti della commissione elettorale
La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo, immediatamente dopo la sua completa integrazione, ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività della realtà interessata;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

7. Affissione delle liste
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui al precedente punto 1, parte seconda, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.

8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio. La loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

11. Preferenze
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero esprimendo la preferenza negli appositi spazi sulla scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di lista differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. Modalità della votazione
Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione della realtà interessata in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle elezioni riguardanti più unità produttive le votazioni avranno luogo, di norma, contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le realtà interessate almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5, parte seconda, del presente Regolamento e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve, inoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

16. Certificazione della votazione
Nell’elenco di cui al precedente art. 14, a fianco del nome dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi interessati.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc. ...) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione della realtà interessata in modo da garantirne l’integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla Direzione.

18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell’elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall’art. 2 parte prima del presente regolamento.
Nell’ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti vale l’ordine di lista.

19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne da atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.

20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, e presieduto dal Direttore dell’UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione della realtà interessata a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

22. Adempimenti della Direzione della realtà interessata
La Direzione della realtà interessata metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto è necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

23. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.