Tipologia: CCNL
Data firma: 17 gennaio 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1998
Parti: Faci e Fiudacs
Settori: Servizi, Sacristi

Sommario:

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Assunzione e periodo di prova
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Congedo matrimoniale
Art. 11 - Malattia o infortunio
Art. 12 - Preavviso di licenziamento
Art. 13 - Indennità di licenziamento
Art. 14 - Controversie di lavoro
Art. 15 - Norme disciplinari
Art. 16 - Condizioni di miglior favore
Art. 17 - Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
Art. 18 - Scadenza del contratto
Art. 19 - Quota contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da chiese

Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, con le seguenti mansioni:
- preparazione e servizio delle sacre funzioni;
- custodia della chiesa e degli arredi;
- pulizia della chiesa e degli ambienti attinenti alle sacre funzioni;
- oltre alle mansioni concordate all'atto dell'assunzione col vincolo dell'orario fisso.
Gruppo A: Sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese nell'ambito della stessa Parrocchia.
Gruppo B: Sacristi che non sono occupati a tempo pieno.

Art. 4 - Orario di lavoro
l'orario di lavoro ordinario è di 48 ore settimanali, distribuite di massima in 6 giornate lavorative di 8 ore viene ridotto a 46 ore settimanali. Tale riduzione darà diritto ad una giornata o a due mezze giornate di riposo al mese.

Art. 6 - Riposo settimanale
Il Sacrista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale necessariamente non coincidente con le domeniche e le altre festività religiose.
Le parti possono concordare il frazionamento della giornata di riposo.
[…]

Art. 14 - Controversie di lavoro
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente contratto, dovranno essere, prima di dar corso ad eventuale azione giudiziaria, demandate all'incaricato dell'Unione Diocesana Addetti Culto e al Presidente o Incaricato Diocesano Faci.
In mancanza di accordo potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale di Lavoro competente per il territorio (legge n. 533 dell'11 agosto 1973).