Tipologia: CCNL
Data firma: 14 maggio 1996
Validità: 01.05.1996 - 30.09.1999
Parti: Confedertecnica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali tecnici

Sommario:

Premessa
Parte prima Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1 - Esame quadro socio-economico
Titolo II Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Art. 3 - Osservatorio nazionale
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 6 - Distribuzione del CCNL
Art. 7 - Ente bilaterale nazionale
Titolo III Artt. 8 e 8 bis
Art. 8
Art. 8 bis
Titolo IV Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, sulla salute e della integrità fisica dei lavoratori, sulla sicurezza sul lavoro, della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 9
A) della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro

B) della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
C) della sicurezza sul lavoro
Titolo V Mercato del lavoro
Art. 10 - Mercato del lavoro
A) Formazione professionale
B) Tirocinio
C) Contratti di formazione lavoro
D) Stages
E) Assunzioni di lavoratori per lavori socialmente utili
F) Contratti a tempo determinato
Titolo VI Attività sindacale
Art. 11
A) Permessi attività sindacale
B) Trattenuta sindacale
C) Rappresentanze sindacali unitarie di studio
Titolo VII Relazioni sindacali di 2° livello
Art. 12 - Conciliazione - controversie - procedure
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
B) Collegio arbitrale
Art. 13 - Contrattazione decentrata
Art. 13 bis - Contratti d’area
Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione

Art. 14 - Ambito di applicazione
Titolo II Classificazione del personale
Art. 15
Titolo III Assunzione
Art. 16 - Documenti per l’assunzione
Art. 17 - Condizioni di assunzione
Titolo IV Periodo di prova
Art. 18 - Periodo di prova
Titolo V Apprendistato
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Sfera di applicazione
Art. 21 - Età per assunzione
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 26 - Doveri dell’apprendista
Art. 27 - Trattamento normativo
Art. 28 - Trattamento economico
Art. 29 - Durata dell’apprendistato
Art. 30 - Termine dell’apprendistato
Art. 31 - Rinvio alla legge
Titolo VI Tempo parziale
Art. 32 - Rapporto a tempo parziale
Art. 33 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 34 - Genitori di portatori di handicap
Art. 35 - Riproporzionamento
Art. 36 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 37 - Quota oraria della retribuzione
Art. 38 - Festività
Art. 39 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 40 - Ferie
Art. 41 - Lavoro supplementare
Art. 42 - Mensilità supplementari - 13ma e 14ma
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 45 - Durata orario di lavoro
Art. 46 - Fuori dalla sede
Art. 47 - Interruzione orario giornaliero
Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 48 - Mansioni
Art. 49 - Lavoro straordinario
Art. 50 - Liquidazione straordinario
Titolo IX Riposo settimanale e festività
Art. 51 - Riposo settimanale - Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 52 - Festività infrasettimanali L. n. 54/77, DPR n. 792/85
Art. 53 - Ore di lavoro nei giorni festivi
Titolo X Ferie
Art. 54 - Giorni di ferie
Art. 55 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia
Art. 56 - Periodo di ferie
Art. 57 - Ferie in caso di licenziamento e dimissioni
Art. 58 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 59 - Richiamo per ragioni di servizio
Titolo XI Assenze, congedi e permessi
Art. 60 - Giustificazioni
Art. 61 - Congedi retribuiti
Art. 61 bis - Congedi non retribuiti
Art. 62 - Permessi retribuiti
Titolo XII Chiamata alle armi
Art. 63 - Servizio di leva e ferma volontaria
Art. 64 - Richiamo alle armi
Titolo XIII Missioni, Trasferte e Trasferimenti
Art. 65 - Missione temporanea
Art. 66 - Trasferimento residenza: indennità
Titolo XIV Malattie ed infortuni
Art. 67 - Certificazioni SSN
Art. 68 - Comunicazione malattia
Art. 69 - Prescrizioni mediche
Art. 70 - Inail
Art. 71 - Malattia lavoratori in prova
Art. 72 - Malattia: Inps ed integrazioni
Art. 73 - Conservazione posto ad ammalati od infortunati
Art. 74 - Tubercolosi
Art. 75 - Norme di legge ed ordinamenti regionali
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 76 - Gravidanza e puerperio
Art. 77 - Lavoratrici madri
Art. 78 - Lavoratrici in gravidanza
Titolo XVI Sospensione dal lavoro
Art. 79 - Sospensione dal lavoro
Titolo XVII Anzianità di servizio
Art. 80 - Anzianità di servizio
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 81 - Passaggi di qualifica
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 82 - Scatti di anzianità
Titolo XX Trattamento economico - Mensilità supplementari
Art. 83 - Retribuzione annua e mensile
Art. 84 - Aumenti retributivi mensili
Art. 85 - Prospetto paga
Art. 86 - Frazionamento retribuzione
Art. 87 - Indennità di contingenza
Titolo XXI Mensilità supplementari
Art. 88 - Tredicesima mensilità
Art. 89 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 90 - Recessione
Art. 91 - Licenziamento seguito da nuova assunzione
Art. 92 - Nullità del licenziamento per matrimonio
Art. 93 - Dimissioni lavoratrice
Art. 94 - Termini di preavviso
Art. 95 - Mancato preavviso
Art. 96 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 97 - Doveri e segreto d'ufficio
Art. 98 - Permanenza in ufficio del lavoratore
Art. 99 - Ritardo
Art. 100 - Cambio di residenza
Art. 101 - Provvedimenti
Art. 102 - Procedimenti penali
Titolo XXIV Divise ed attrezzi
Art. 103 - Divise - attrezzi - strumenti
Titolo XXV Condizioni di miglior favore
Art. 104 - Condizioni di miglior favore
Art. 105 - Decorrenza e durata del contratto
Titolo XXVII Archivio contratti
Art. 106 - Archivio contratti
Allegati
Allegato - Titolo III - Funzionamento delle relazioni sindacali contributi per l'ente bilaterale - procedure
Contributi per l’ente bilaterale nazionale
Art. 8
Art. 8 bis - Procedura
Accordo sull’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione lavoro
Allegato 1 - Fac-simile di richiesta di assunzione Cfl
Allegato 1A - Attestato da cui risulti l’iscrizione dello Studio ad una Associazione aderente alla Confedertecnica
Allegato 2 - (Rif. Parte Prima, Titolo VI, art. 11, lett. B)
Protocollo - Protocollo aggiuntivo 12 febbraio 1998
Allegato 1 - Programma formativo per il raggiungimento del I e II livello
Allegato 2 - Programma formativo per il raggiungimento finale dei Livelli III Super, III e IV Super
Allegato 3 - Programma per c.f.l. di inserimento professionale per tutti i livelli escluso il V livello
Allegato 4 - Fac simile (da riprodurre su carta intestata dello Studio)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da studi professionali tecnici

L’anno 1996, il giorno 14 del mese di maggio, in Milano tra Federarchitetti - Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, Federgeometri - Sindacato Nazionale Geometri Liberi Professionisti, Federperiti Industriali: Spilp - Sindacato Nazionale Periti Industriali Liberi Professionisti - Singeop - Sindacato Nazionale Geologi Liberi Professionisti, Snilpi - Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani, Federazione Dottori Agronomi e Forestali assistiti dalla Confedertecnica - Confederazione Nazionale delle Libere Professioni Tecniche e Filcams - Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi), Fisascat - Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), Uiltucs - Uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi); visti il CCNL 20 dicembre 1978 e le successive modifiche ed integrazioni e il relativo Accordo nazionale di rinnovo siglato il 12 maggio 1983 e il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato il 25 luglio 1988 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali Tecnici e Società operanti nel settore del 19 luglio 1993 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali Tecnici e delle Società di professionisti operanti nel settore in vigore dal 1 maggio 1996 e con scadenza al 30 settembre 1999
Le parti, considerato il valore Nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente accordo, dichiarano il comune giudizio sull’opportunità che esso venga sottoposto a ratifica del Ministero del Lavoro.
Premesso:
- che in data 29 maggio 1995 le OO.SS. Nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno formalizzato alla Confedertecnica ed ai Sindacati delle Professioni ad essa aderenti, regolare disdetta del CCNL 19 luglio 1993;
- che in data 22 maggio 1995 anche la Federgeometri formalizzava alla Confedertecnica e alle OO.SS. le disdette del CCNL 19 luglio 1993;
- che in data 28 luglio 1995 le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs- Uil hanno presentato ed illustrato, in sede Confedertecnica, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 19 luglio 1993;
- che preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l’articolato del CCNL 19 luglio 1993;
- che su tale riferimento le parti hanno riconosciuto di aver correttamente operato in tutte le fasi di applicazione e gestione dello stesso CCNL 19 luglio 1993.
Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali", che, armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo" del 23 luglio 1993 per quanto compatibile con il settore degli Studi Tecnici Professionali e quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive U.E. richiamate nel CCNL 19 luglio 1993, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che, così come di seguito formulato e sistematizzato, rinnova il precedente testo del 19 luglio 1993.

Parte prima Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio-economico

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la Confedertecnica e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del settore delle sue dinamiche strutturali delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l’esercizio delle libere professioni tecniche che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato, con particolare riferimento all’occupazione giovanile anche a seguito dell’introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 e la Legge del 10 aprile 1991, n. 125;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori tecnici professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all’attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DLgs del 27 gennaio 1992, n. 115, della Direttiva 92/50 recepita con DLgs del 17 marzo 1995 n. 157 e della Direttiva 92/51 recepita con DLgs 2 maggio 1994, n. 319.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1. la formazione e riqualificazione professionale;
2. l’esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza, Collaborazioni coordinate e continuative, Collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
3. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4. l’individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico-organizzativa, di figure professionali non previste dall’attuale classificazione (compreso lo studio) dell’applicabilità della legge 190/85;
5. l’esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento tenuto anche conto della "Dichiarazione Congiunta" di cui all’art. 15 del Titolo II (Classificazione del personale);
6. l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 29 maggio 1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27 novembre 1991;
7. la costituzione degli strumenti bilaterali.

Titolo II Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nell’art. 1 del presente contratto concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento:
A) L’osservatorio nazionale composto da 6 membri
B) La commissione paritetica nazionale composto da 6 membri
C) Il gruppo per le pari opportunità composto da 6 membri
D) L’ente bilaterale nazionale con le modalità previste al successivo art. 7.
I 6 membri di cui alle lettere A), B), C) saranno designati: 3 dalla Confedertecnica e 3 dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Per l’espletamento di quanto sopra si applica la procedura di seguito indicata.
Entro 30 giorni dalla ratifica del CCNL le parti designeranno i rispettivi membri per la costituzione degli strumenti di cui alle lettere A), B), C) i quali annualmente, di norma nel II semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto. Inoltre 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
La sede dell’Osservatorio Nazionale, della Commissione Paritetica e del Gruppo per le pari Opportunità, sarà c/o la sede della Segreteria Operativa della Confedertecnica …
L’Ente Bilaterale avrà sede presso ...

Art. 3 - Osservatorio nazionale
L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, parte prima del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve ed elabora anche a fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui al punto c) dell’art. 45 del Titolo VII, parte seconda;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l’analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora anche a fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani.

Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo. All’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi;
2) la data di convocazione, per l’esame della controversia sarà fissata, d’accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
la Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa;
3) le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copie alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa con proprie deliberazioni.

Art. 7 - Ente bilaterale nazionale
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella "Premessa" e nell’articolato del presente contratto, concordano sulla opportunità di costituire l’Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni tecniche.
L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti al settore delle professioni aderenti alla Confedertecnica (Titolari e lavoratori di Studio).
A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale avvalendosi e coordinandosi con l’Osservatorio Nazionale e su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
A) le iniziative che si richiamano ai punti a), b), c) di cui all’art. 3 (Osservatorio Nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dall’Osservatorio Nazionale relative all’esame del quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale
- organizza e gestisce i progetti formativi per singole figure professionali
- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità.
B) Le iniziative che si richiamano ai punti: A), B), C), D), E) di cui all’art. 10 (Mercato del Lavoro) e in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti.
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall’accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto e ratificato presso il Ministero del Lavoro in materia di contratti e formazione lavoro (cfl) nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della Legge 223/91.
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti e/o dall’Osservatorio Nazionale nonché quelli dell’UE.
C) Predispone progetti e stipula convenzioni con:
Enti, Istituti, Consigli e/o Collegi Nazionali degli Ordini Professionali, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai punti A) e B) sopra richiamate;
Enti, Istituti, Associazioni/Fondazioni di Previdenza, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui all’art. 1 (previdenza e assistenza integrativa) e all’art. 9 lett. C (sicurezza sul lavoro).
D) Predispone e organizza:
- l’invio dei moduli di adesione all’Ente Bilaterale Nazionale; la distribuzione del testo contrattuale agli aderenti all’Ente Bilaterale Nazionale
Le parti inoltre convengono che:
- Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all’Ente Bilaterale, saranno costituite dalle Quote "CEB" (Contributo Ente Bilaterale) con le modalità e le procedure previste al successivo titolo III artt. 8 e 8 bis.
- La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore delle professioni tecniche, già all’esame delle parti, dovrà trovare definizione, attraverso la stipula di un apposito Statuto/Regolamento, da certificare con atto notarile.
Il testo dello Statuto e del Regolamento dovrà costituire allegato al presente CCNL

Titolo IV Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, sulla salute e della integrità fisica dei lavoratori, sulla sicurezza sul lavoro, della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 9

A) della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Per tale materia si fa riferimento alle norme di legge e alla Risoluzione CEE del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27 novembre 1991. Così come richiamate al Titolo I punto 5 art. 1.

B) della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelate la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigente nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.

C) della sicurezza sul lavoro
Le parti, visto la legge [dlgs] 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al DL[gs] n. 242 del 19 marzo 1996, convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale. Al riguardo le parti inoltre convengono di dare mandato all’EBN per l’esecuzione dell’Accordo stesso.

D) della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Per tale materia si fa riferimento alle norme previste dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992.

Titolo V Mercato del lavoro
Art. 10 - Mercato del lavoro

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli Studi Professionali, delle società di professionisti del settore tecnico e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
Al riguardo e con l’impegno di operare, nel corso di vigenza del presente CCNL, all’eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del Lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal governo italiano e dalle parti sociali di cui "all’Accordo per il lavoro" del 24 settembre 1996 si conviene:

A) Formazione professionale
Le parti tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell’armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell’occupazione.
A tal fine si conviene di definire, avvalendosi dell’Osservatorio Nazionale, programmi formativi da svolgere anche tramite i fondi comunitari finalizzati a:
1) analisi delle problematiche strutturali connesse all’esercizio della libera professione
2) diffusione delle competenze tecnologiche
3) miglioramento delle sinergie tra l’esercizio della libera professione ed il sistema economico
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria
5) valorizzazione delle risolse umane, con particolare riguardo alla manodopera giovanile femminile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un’applicazione a livello di singolo studio professionale.

B) Tirocinio
Le parti, visto il DL dell’1 ottobre 1996 n. 511 il cui art. 7 è riferito a: "Tirocini formativi e di orientamento", convengono che, in via transitoria e per la durata del presente CCNL il tirocinio sarà regolato con le norme e le disposizioni del DL sopra richiamato.
B1) Praticantato
Premesso
- che in Italia tale materia trova oggi applicazione in modo difforme tra le varie professioni
- che nello specifico settore delle professioni tecniche, tale materia, riveste particolare rilevanza ai fini: del riconoscimento dei titoli italiani o di altre nazionalità per l’esercizio della professione, del rapporto scuola lavoro, della formazione e della occupazione
- che al riguardo, visto che non si configura come un rapporto di lavoro dipendente, le parti intendono contribuire al riordino della materia elaborando specifiche proposte da presentare agli organi competenti al fine di definire uno specifico protocollo.
Il testo del protocollo, farà parte degli allegati al presente CCNL

C) Contratti di formazione lavoro
Le parti convengono sull’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con l’apprendistato al fine di promuovere la formazione e l’occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità d’utilizzo del contratto di formazione e lavoro, in attuazione di quanto disposto dalla legge 451 del 19 luglio 1994 (vedi in allegato accordo di Cfl 26 gennaio 1995).
Il progetto formativo, se elaborato da un Sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere, presentati dallo Studio Professionale anche ricorrendo all’accordo del 26 gennaio 1995 e alla modulistica concordata (fac-simile allegato). Gli studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il Cfl; a comunicare l’esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi Sindacati Nazionali di categoria, sia all’Ufficio Provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11 art. 16 della legge 451 del 19 luglio 1994.
In tal caso le assunzioni tramite Cfl non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti Cri per territorio o in caso di progetto nazionale delle Cci.
La durata dei contratti di lavoro di formazione non possono superare i 24 (ventiquattro) mesi.
Al lavoratore in contratto di formazione lavoro vanno applicati gli istituti di cui al presente contratto.
Qualora all’interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro all’interno dello studio professionale e comunque in conformità a quanto disposto dall’art. 16 della Legge 451/94 in tema di tipologie professionali.
I lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione teorica non inerenti alle professionalità specifiche del settore tecnico professionale potranno usufruire di permessi non retribuiti, nei limiti dei periodi fissati dalle disposizioni di legge in materia.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati a cura delle parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del lavoro per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, secondo disposizioni di Legge n. 451 del 19 luglio 1994 all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione circoscrizionale territoriale competente l’attività svolta e i risultati conseguiti.

D) Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali dello studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l’utilizzo dei progetti U.E. in particolare: "LEONARDO".

E) Assunzioni di lavoratori per lavori socialmente utili
Le parti convengono di esercitare tutte le iniziative atte a rendere possibile per gli studi professionali tecnici l’assunzione di lavori socialmente utili con l’utilizzo di personale in lista di mobilità di cui alla Legge 223/91.
Nel caso ciò venisse riconosciuto dagli organi competenti le parti dichiarano la disponibilità a confronti specifici sia per l’attivazione di assunzioni aggiuntive all’organico esistente che a programmi di inserimento di manodopera per lavori socialmente utili.

F) Contratti a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 23, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le Parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
1) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
2) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
3) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
4) aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b), Legge 230/62.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8 bis legge 79/83.
Gli Studi non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore a 2 unità dell’organico in forza a tempo indeterminato in ogni Studio.
Nei singoli Studi che abbiano più di 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nell’ipotesi previste direttamente dalla legge (n. 230/62; DL 876/77 convertito nella Legge 18/78 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, né quelle effettuate ai sensi dell’art. 61 bis.
Gli studi che si avvalgono del presente provvedimento sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione scritta all’Osservatorio Nazionale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto di lavoro instaurato.
L’Osservatorio nell’ambito dei suoi compiti ha facoltà di segnalare alle parti stipulanti i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’Istituto del Contratto a Termine.
Negli Studi in cui sono in atto sospensioni dal lavoro, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, licenziamenti operati nell’arco dell’anno.
La presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori aventi le condizioni di cui sopra.

Titolo VI Attività sindacale
Art. 11

C) Rappresentanze sindacali unitarie di studio
Nell’ambito della specificità del settore delle professioni tecniche le parti convengono di incontrarsi entro il 30 dicembre 1996 al fine di definire le modalità più idonee per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) di studio.
Al riguardo le parti convengono che in occasione dei confronti per la definizione di tale materia saranno prese in esame: l’opportunità che le RSU costituiscano al loro interno anche il Delegato alla Sicurezza. La possibilità che le RSU assumano caratteristiche strutturali con ruoli e compiti di livello territoriale.
Le norme contenute nel presente articolo traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano alcun riconoscimento delle norme contenute nella legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[…]

Titolo VII Relazioni sindacali di 2° livello
Art. 12 - Conciliazione - controversie - procedure

Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla legge 108/90.
Le parti inoltre nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni Sindacali concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.

A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Per le controversie di lavoro, il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito presso gli Uffici territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o sindacati delle professioni Tecniche e le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato.
L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata dove a sua volta denunciare la controversia alla federazione contrapposta per mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le rispettive organizzazioni sindacali competenti ed aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici territoriali del lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
[…]

Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 14 - Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli Studi Professionali Tecnici gestiti in forma autonoma o gestiti in forma associata, in forma di società professionali, in forma di società di servizi professionali e/o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi, ed il relativo personale dipendente.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
A) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli od elenchi speciali che svolgono negli Studi autonoma attività professionale.

Titolo V Apprendistato
Art. 19 - Premessa

Al fine del rilancio dell’apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell’istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.

Art. 20 - Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per le mansioni comprese nei livelli IV - IV S - III.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL n. 2038 del 21 settembre 1938, convertito in legge n. 739 del 2 giugno 1939, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge n. 86 del 18 gennaio 1942, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 21 - Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge n. 977 del 17 ottobre 1967, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge ed a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Art. 22 - Assunzione
Ai sensi dell’articolo 21, legge n. 56 del 28 febbraio 1987, per l’assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri Studi sarà computato presso il nuovo Studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nel suo Studio, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 (tre) ore settimanali per non più di 8 (otto) mesi l’anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 (ventiquattro) ore anno;
[…]
e) i permessi per frequentare i corsi di addestramento e relativi esami sono concordati senza trattenere la retribuzione a condizione che i corsi siano coerenti e finalizzati alle professioni che riguardano le attività dello Studio, per tutti gli altri casi i permessi saranno non retribuiti.

Art. 26 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di Studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 27 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell’orario di lavoro.

Art. 29 - Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30 (trenta) mesi per le qualifiche comprese nel III livelli e di 24 (ventiquattro) mesi per le qualifiche comprese nel IV livello e nel IV livello super.
[…]

Art. 31 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare relativamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli Studi Professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
[…]

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 45 - Durata orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede una applicazione assidua e continuativa: non sono considerati come lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello Studio, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate: in quest’ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei professionisti aderenti al presente CCNL, i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A - B - C.
Relativamente al punto C) le parti convengono che le soluzioni dovranno essere finalizzate a definire regimi di orario che rispondono a:
- una flessibilità degli orari collegata alla necessità di competitività degli Studi Tecnici Professionali, talvolta vincolanti alle esigenze del mercato e del servizio;
- una organizzazione del lavoro funzionale ad un più adeguato utilizzo della professionalità che realizzi concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all’interno dello Studio ed in rapporto con i terzi;
- uno sfalsamento dell’inizio e del termine dell’orario di lavoro in relazione a particolari esigenze dello Studio Professionale e delle attività ad esso connesse.
A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
In questo caso, fermo restando l’orario settimanale di 40 (quaranta) ore, la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante riposi aggiuntivi retribuiti, o ferie, della durata di 8 (otto) o 4 (quattro) ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi Professionali.
B) Orario settimanale su 6 (sei) giorni
In questo caso, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato, l’orario settimanale sarà di 38 (trentotto) ore e mezzo.
Per il raggiungimento di tale orario concorrono:
- 72 (settantadue) ore derivanti dalla riduzione annuale, più l’utilizzo delle 6 (sei) ore delle 32 (trentadue) derivanti dalle ex festività abolite.
Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 (ventisei) ore mediante riposi aggiuntivi retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiori, da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi Professionali.
C) Orario plurisettimanale - mensile - annuale
In questo caso, fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro annuo pari a 72 (settantadue) ore, i regimi dell’orario di lavoro finalizzati a rispondere alle esigenze sopra richiamate potranno trovare applicazione attraverso intese a livello di singolo Studio.
Qualora la modifica degli orari riguardi Studi con più lavoratori essa dovrà avvenire tramite intese tra i titolari degli Studi e le OO.SS. competenti per territorio e firmatarie del presente CCNL
Tali intese realizzabili previa richiesta di una delle parti dovranno essere inviate per conoscenza ed ai competenti Uplmo (Uffici Provinciali del Lavoro e Massima Occupazione) ai fini di considerare normali orari di lavoro quelli derivanti da orari flessibili ed articolati in quanto svolti nell’ambito dell’orario contrattuale, ed all’Osservatorio Nazionale delle Organizzazioni Sindacali/Confedertecnica ai fini di esercitare quanto previsto al Titolo I, art. 3, punto C.

Art. 47 - Interruzione orario giornaliero
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora. L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di 6 (sei) ore, in forza alla legge n. 653 del 26 aprile 1934.

Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 48 - Mansioni

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 (duecento) ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 50 - Liquidazione straordinario
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo IX Riposo settimanale e festività
Art. 51 - Riposo settimanale - Festività nazionali ed infrasettimanali

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Titolo X Ferie
Art. 58 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità e dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XIV Malattie ed infortuni
Art. 70 - Inail

Gli studi Professionali sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 74 - Tubercolosi
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti di tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione del sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 (quattordici) mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 (quattro) mesi successivi alla dimissione stessa.
L’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 (sei) mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall’art. 9 della legge n. 1088 del 14 dicembre 1970.
Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge n. 86 del 28 febbraio 1953.
[…]

Art. 75 - Norme di legge ed ordinamenti regionali
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 76 - Gravidanza e puerperio

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 (due) mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i 3 (tre) mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 77 - Lavoratrici madri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quanto l’orario giornaliero è inferiore a 6 (sei) ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo Studio Professionale.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge n. 643 del 26 aprile 1934, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 78 - Lavoratrici in gravidanza
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 97 - Doveri e segreto d'ufficio

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 98 - Permanenza in ufficio del lavoratore
È vietato al personale ritornare nei locali dello Studio e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro o con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 (una) ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 101 - Provvedimenti
Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall’art. 99 del presente contratto per i ritardi, l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa con eccedente l’importo di 4 (quattro) ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge, (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5), (licenziamento in tronco), si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo Studio in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del c.c., e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’art. 60, dal 1 e 2 comma dell’art. 97 e dal 3 comma dell’art. 99 del presente contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 del c.c..

Titolo XXIV Divise ed attrezzi
Art. 103 - Divise - attrezzi - strumenti

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione od al rimborso.
Il lavoratore è tenuto a conservare con cura ed in buono stato gli attrezzi e gli indumenti fornitigli dal datore di lavoro.