Tipologia: CCNL
Data firma: 12 dicembre 1997
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2000
Parti: Andi, Aio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Unidaso, Anid, Aidi
Settori: Servizi, Studi professionali, Andi-Aio

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale di settore
Art. 2 - Strumenti bilaterali
Art. 3 - Ente bilaterale nazionale
Art. 4 - Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati
Art. 5 - Procedure
Art. 6 - Mercato del lavoro
Art. 7 - Sicurezza sul lavoro
Art. 8 - Classificazione
Art. 9 - Parte economica e tabelle salariali
Art. 10 - Una tantum
Art. 11 - Criteri interpretativi
Art. 12 - Decorrenza e durata dell’accordo
Allegati
Allegato 1 - Tabella riassuntiva importi economici
Allegato 2
Bozza Statuto Ebnao - Ente bilaterale nazionale di area odontoiatrica - Statuto
Ente bilaterale nazionale di area odontoiatrica - Regolamento
Allegato 3 - Articolato Contratto Consilp
Parte prima - Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1 - Esame quadro-socio economico
Titolo II Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Art. 3 - Osservatorio Nazionale
Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 5 - Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità
Art. 6 - Distribuzione del CCNL
Titolo III Funzionamento delle relazioni sindacali contributi finalizzati-procedure
Art. 7 - Contributi finalizzati
Art. 8 - Procedura
Titolo IV Tutele: della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori della sicurezza sul lavoro dell’assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 9
Titolo V Mercato del lavoro
Art. 10
Titolo VI Attività sindacale
Art. 11
Titolo VII Relazioni sindacali di secondo livello
Art. 12 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Art. 13 - Collegio arbitrale
Parte seconda - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione

Art. 14
Titolo II Classificazione del personale
Art. 15
Titolo III Assunzione
Art. 16
Art. 17
Titolo IV Periodo di prova
Art. 18
Titolo V Apprendistato
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Sfera di applicazione
Art. 21 - Età per assunzione Vedi art. 6, paragrafo II, dell'accordo per i dipendenti da studi odontoiatrici aderenti ad Andi e Aio
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro Vedi art. 6, paragrafo III, dell'accordo per i dipendenti da studi odontoiatrici aderenti ad Andi e Aio
Art. 26 - Doveri dell’apprendista
Art. 27 - Trattamento normativo
Art. 28 - Trattamento economico
Art. 29 - Durata dell’apprendistato
Art. 30 - Durata dell’apprendistato nell’area professionale Medico-Sanitaria
Art. 31 - Rinvio alla legge
Titolo VI Tempo parziale
Art. 32 - Rapporto a tempo parziale
Art. 33 - Genitori di portatori di handicap
Art. 34 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Riproporzionamento
Art. 36 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 37 - Quota oraria della retribuzione
Art. 38 - Festività
Art. 39 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 40 - Ferie
Art. 41 - Lavoro supplementare
Art. 42 - Mensilità supplementari Tredicesima e Premio Ferie
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo IX Riposo settimanale e festività
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Titolo X Ferie
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Titolo XI Assenze, congedi e permessi
Art. 60
Art. 61
Art. 61 bis - Congedi non retribuiti
Art. 62
Art. 62 bis - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 62 ter - Congedi e permessi per handicap
Titolo XII Chiamata alle armi
Art. 63
Art. 64
Titolo XIII Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 65
Art. 66
Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Titolo XVI Sospensione del lavoro
Art. 79
Titolo XVII Anzianità di servizio
Art. 80
Titolo XVIII Anzianità convenzionale
Art. 81
Titolo XIX Passaggi di qualifica
Art. 82
Titolo XX Scatti di anzianità
Art. 83
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 84
Art. 84 bis
Art. 84 ter - Minimi tabellari
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Titolo XXII Mensilità supplementari
Art. 88
Art. 89
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Titolo XXV Divise e attrezzi
Art. 103
Titolo XXVI Condizioni di miglior favore
Art. 104
Titolo XXVII Decorrenza e durata del contratto
Art. 105
Titolo XXVIII Archivio contratti
Art. 106

Accordo nazionale per i lavoratori dipendenti da studi professionali (Andi -Aio)

L’anno 1997, il giorno 12 del mese di dicembre tra Andi - Associazione Nazionale Dentisti, Aio - Associazione Italiana Odontoiatri, e Filcams-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi, Fisascat-Cisl, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini del Turismo, Uiltucs-Uil, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, con la partecipazione delle Associazioni Professionali dei lavoratori, rappresentate da Unione Nazionale Igienisti Dentali e Assistenti Studi Odontoiatrici (Unidaso), Associazioni Nazionale Igienisti Dentali (Anid), Associazione Igienisti Dentali Italiani (Aidi) si è stipulato il presente Accordo nazionale che così come di seguito formulato e sistematizzato è da intendersi, fino alla sua scadenza, una risoluzione all’esercizio del diritto di contrattazione di II livello, senza pregiudizio degli altri diritti delle parti.
Andi e Aio contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, revocano l’atto di significazione notificato in data 12 maggio 1997.

Premessa
Dopo un approfondito esame derivante anche dall’atto di significazione notificato da Andi e Aio il 12 maggio 1997 le stesse, con il presente accordo, hanno inteso superare la situazione di difformità normativa e retributiva esistente nel settore recependo, con le modalità appresso previste che l’applicazione contrattuale nazionale, quale contrattazione di I Livello, farà riferimento al CCNL "Studi Professionali" Consilp Confprofessioni del 19 dicembre 1996 riconfermato presso il Ministero del lavoro il 26 giugno 1997. Il presente accordo nel mentre permette di disciplinare in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, le relazioni sindacali e contrattuali del settore, consente alle parti di valorizzarne il loro ruolo negoziale ad ogni livello, e a quello degli addetti attraverso specifiche soluzioni negoziali da praticare nell’arco di vigenza dell’accordo, nonché con ulteriori funzionali proposte da definire e rappresentare, ove necessario, agli organi istituzionali competenti.
Tale ruolo, in rapporto al processo attuativo della legislazione inerente la riforma sanitaria, risulta sempre più fondamentale quale servizio peculiare espletato dal settore nell’ambito del comparto della Sanità italiana.
In relazione a tale servizio, svolto dagli addetti del settore, le parti convengono sulla necessità di operare per una sempre maggiore qualificazione degli stessi, quale ulteriore garanzia di prestazioni adeguate ai bisogni degli assistiti e per l’assolvimento del compito di dare una valida risposta alla domanda dell’utenza anche sul piano educativo/sanitario.
Conseguentemente, al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, concordano di attivare un sistema di relazioni sindacali idoneo e finalizzato ad una gestione mirata e dinamica del presente accordo, nonché a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività svolte nell’ambito del comparto sanitario privato.
Tutto ciò premesso ed allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei Diritti/Doveri degli addetti al settore le parti hanno concordato di stipulare il presente accordo. Andi ed Aio si impegnano a concorrere e dare il loro contributo affinché si pervenga alla definizione di un testo contrattuale unico del settore delle professioni, che valorizzi le specificità settoriali, che metta in evidenza le peculiarità del settore odontoiatrico e, contestualmente, sia da valere per tutto il settore delle attività professionali in forma singola, associata e societaria.
Inoltre Andi ed Aio prendono atto che quanto previsto nella lettera E dell’accordo del 20 aprile 1993 ha avuto esecuzione.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale di settore
Nello spirito ed in coerenza con quanto dichiarato nella premessa al presente accordo le parti convengono di praticare l’esercizio del modello/sistema di relazioni sindacali settoriale con tempi e modalità appresso indicate:
A1) Diritto di informazione - Materie di accordo
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre, l’Andi, Aio e le OO.SS. Nazionali dei Lavoratori, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinnovazione e/o legislative inerenti l’esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi sul settore;
- lo stato e la dinamica qualitativa dell’occupazione, ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato, con particolare riferimento all’occupazione giovanile anche a seguito dell’introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 e la Legge del 10 aprile 1991 n. 125;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore odontoiatrico nonché la prevedibile evoluzione dello stesso;
- i problemi relativi lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, strettamente connesse all’attuazione delle Direttive U.E..
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente accordo, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1. la formazione e riqualificazione professionale;
2. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
3. l’individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico-organizzativa, di figure professionali non previste dall’attuale classificazione;
4. l’esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
5. l’esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal CCNL recepito e dal presente accordo, quali contratti a termine, collaborazioni, in coerenza con le norme di legge vigenti;
6. l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della risoluzione CEE 29 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27 novembre 1991.

Art. 2 - Strumenti bilaterali
Ad integrazione di quanto previsto al Titolo II (Strumenti bilateriali del CCNL recepito) le parti concordano di Istituire l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Area Odontoiatrica con gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel successivo art. 3.

Art. 3 - Ente bilaterale nazionale
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni-obiettivi previsti nella "Premessa" e nell’articolato del presente contratto, concordano sull’opportunità di costituire l’Ente Bilaterale Nazionale, dell’Area Odontoiatrica.
L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento - struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti al settore delle professioni rientranti nell’Area Odontoiatrica (titolari, collaboratori e lavoratori dipendenti).
A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale avvalendosi e coordinandosi con l’Osservatorio Nazionale e su mandato delle parti stipulanti il presente accordo attua e concretizza:
A) le iniziative che si richiamano ai punti a), b), c), e), f) di cui all’articolo 3 del CCNL (Osservatorio Nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti e/o dall’Osservatorio Nazionale relative all’esame del quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di Lavoro per le pari opportunità di cui all’art. 5 del CCNL
B) le iniziative relative al Mercato del Lavoro ed in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che, anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C), dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che in relazione a tale materia, anche per effetto di norme di legge, regolamentari o pattizie, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dagli accordi che le parti, Andi ed Aio, hanno raggiunto e confermato presso il Ministero del Lavoro in materia di contratti e formazione lavoro nonché i possibili programmi-progetti di utilizzo della legge 223/91 e della legge 196/97;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti e/o dall’Osservatorio Nazionale anche al fine di usufruire delle opportunità offerte dall’UE.
C) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- Enti, Istituti e/o Collegi Nazionali Degli Ordini Professionali, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai punti A) e B) sopra richiamate;
- Enti, Istituti, Associazioni - Fondazioni di Previdenza, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie relative alla previdenza e assistenza integrativa e alla sicurezza sul lavoro.
D) predispone ed organizza:
- l’invio dei moduli di adesione all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Area Odontoiatrica;
- la distribuzione del testo contrattuale agli aderenti all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Area Odontoiatrica.
Le parti inoltre convengono che:
- le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all’Ente Bilaterale, saranno costituite dalle Quote " Cebao " (Contributo Ente Bilaterale Area Odontoiatrica) con le modalità e le procedure previste ai successivi articoli 4 e 5.
La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale già all’esame delle parti, dovrà trovare definizione, attraverso la stipula di un apposito Statuto-Regolamento, da certificare con atto notarile.
Il testo dello Statuto e del Regolamento dovrà costituire allegato al presente accordo.

Art. 6 - Mercato del lavoro
Sulla base dell’impegno richiamato all’art. 10 del titolo V Prima Parte del CCNL qui recepito, le parti, con il presente accordo, hanno proceduto ad una prima armonizzazione di quanto definito in tema di apprendistato dal CCNL sopra richiamato con la normativa specifica di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196.
Pertanto riguardo agli artt. 21 (Età di assunzione) e 25 lettera b) (Obblighi del datore di lavoro) del CCNL vengono definiti come sotto riportati:
Età per assunzione
Possono essere assunti, come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni, i soggetti portatori di handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
Obblighi del datore di lavoro
Di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per non più di otto mesi l’anno per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

Art. 7 - Sicurezza sul lavoro
Le parti convengono di istituire una commissione paritetica la quale entro il 31 marzo 1998 individuerà le condizioni possibili per definire un accordo specifico da valere per il settore Area Odontoiatrica.
Nelle more Andi e Aio, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia, organizzeranno, anche disgiuntamente, corsi di formazione.

Art. 11 - Criteri interpretativi
Qualora dovessero insorgere elementi di contrasto fra le norme contenute nel presente accordo e quelle contemplate nel CCNL Consilp, qui recepito, le parti si incontreranno per dirimere il contenzioso.

Allegati
Allegato 3 - Articolato Contratto Consilp
Parte prima - Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1 Esame quadro-socio economico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la Consilp - Confprofessioni e le OO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinnovazione e/o legislative inerenti l’esercizio delle Libere Professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato, con particolare riferimento all’occupazione giovanile, anche a seguito dell’introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e la legge n. 125 del 10 aprile 1991;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all’attuazione della direttiva 89/48 CEE recepita nel DL 27 gennaio 1992, n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1. la formazione e la riqualificazione professionale;
2. l’esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: telelavoro e/o lavoro a distanza - job sharing;
3. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4. l’individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dell’attuale classificazione (compreso lo studio dell’applicabilità della legge 190/85);
5. l’esame della classificazione al fine di ricercare tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzione di aggiornamento dei profili professionali;
6. l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 205/1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27 novembre 1991;
7. la costituzione degli strumenti bilaterali.

Titolo II Strumenti bilaterali
Art. 2 Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente Contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento.
A) L’Osservatorio Nazionale
B) La Commissione Paritetica Nazionale
C) Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità
Tutti con sede in Roma presso la sede nazionale della Consilp-Confprofessioni.
Ciascuno di tali organismi è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente CCNL
Tale rappresentante (per il quale potrà essere indicato un supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva Organizzazione Sindacale e comunicato Consilp-Confprofessioni la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il Ministero del Lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad ora pervenuti.
La Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil designeranno cumulativamente tanti membri tanti quelli comunicati come sopra dalla Consilp-Confprofessioni.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto ed inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.

Art. 3 Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regime di orario.
A tal fine l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, ed in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali, strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte Prima, del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e a l’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della L. 223/91;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di Studio curandone l’analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone ed organizza l’invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni Sindacali", così come previsto agli artt. 7 e 8 del presente CCNL

Art. 4 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione ed applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali ad essa facenti capo. All’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica le organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
2) la data della convocazione, per l’esame della controversia sarà fissata, d’accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione Paritetica prima di deliberare può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa. La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
3) le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica potrà provvedere la Commissione Paritetica con proprie deliberazioni.

Titolo IV Tutele: della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori della sicurezza sul lavoro dell’assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 9

A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Per tale materia si fa riferimento alle norme di legge e alla Risoluzione CEE del 29 maggio 1990 e alla raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27 novembre 1991 così come richiamate al Titolo I, art. 1, punto 6.
B) Della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) Della sicurezza sul lavoro
Le parti, vista la legge  [d.lgs.] 626/94 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 242 del 19 marzo 1996, convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre per il settore uno specifico accordo di applicazione nazionale.
D) Dell’assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Per tale materia si fa riferimento al successivo art. 2 ter del presente CCNL

Titolo V Mercato del lavoro
Art. 10

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli Studi professionali e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali ed occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano governandola, una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
A riguardo e con l’impegno di operare nel corso di vigenza del presente CCNL, all’eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del Lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano e dalle parti sociali, si conviene:
A) Formazione professionale
Le parti, tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell’armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell’occupazione.
A tal fine si conviene di definire avvalendosi dell’Osservatorio Nazionale, programmi formativi, da svolgere anche tramite i fondi comunitari finalizzati a:
1. analisi delle problematiche strutturali connesse all’esercizio della libera professione;
2. miglioramento delle sinergie tra l’esercizio della libera professione e sistema economico;
3. diffusione delle competenze tecnologiche;
4. conoscenza di almeno una lingua comunitaria;
5. valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla occupazione giovanile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un’applicazione a livello di singolo Studio professionale.
B) Contratti di formazione lavoro
Le parti convengono sull’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in raccordo e non antitesi con l’apprendistato al fine di promuovere la formazione e l’occupazione nel settore nelle Libere Professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del contratto di formazione lavoro, in attuazione di quanto disposto dalla legge 451 del 19 luglio 1994.
Il progetto formativo elaborato da un sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere presentati dallo Studio professionale ricorrendo alla modulistica da concordare.
Gli Studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti in caso di ulteriori richieste di assunzione per il CFL a comunicare l’esito dei contratti, sia ai rispettivi sindacati nazionali di categoria sia all’Ufficio provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11, art. 16, della legge 451 del 19 luglio 1994.
In tale caso le assunzioni tramite CFL non sono soggette all’autorizzazione delle CRI corrispondenti per territorio o in caso di progetto nazionale delle CCI.
La durata dei contratti di formazione lavoro non potrà superare i 24 mesi.
Al lavoratore in contratto formazione lavoro vanno applicati tutti gli istituti di cui al presente CCNL qualora all’interno dello Studio professionale non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro dello Studio professionale.
Il presente Titolo e gli accordi applicativi verranno notificati a cura delle parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle sezioni circoscrizionali competenti.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, secondo le disposizioni della legge n. 451 del 19 luglio 1994 all’Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello Studio è tenuto a testare alla Sezione Circoscrizionale territorialmente l’attività svolta ed i risultati conseguiti.
C) Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali di Studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l’utilizzo dei progetti U.E.

Titolo VII Relazioni sindacali di secondo livello
Art. 12 Conciliazione - Controversie - Procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla L. n. 108/1990.
Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano altresì di assegnare a livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure a presso indicate:
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici Territoriali del lavoro tra le federazioni e/o Sindacati delle Professioni e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le rispettive Organizzazioni Sindacali competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici Territoriali del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
[…]

Parte seconda - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 14

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro tra tutti gli Studi Professionali anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionali, ove consentita dalla legge in forma di società fra professionisti ed il relativo personale dipendente:
- avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, medici, notai, ragionieri, revisori contabili.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente CCNL:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli Studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili, ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l’abilitazione all’esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.

Titolo V Apprendistato
Art. 19 Premessa

Al fine del rilascio dell’apprendistato le organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione alla legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell’istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.

Art. 20 Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello III, IV e IV super, con le seguenti eccezioni:
III Livello
- analisti chimici - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici purché in possesso di specifico diploma - terapisti di riabilitazione - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - infermieri professionali - tecnici di laboratorio purché in possesso di specifico diploma - traduttori ed interpreti - odontotecnici - tecnici radiologici - addetti all’elaborazione di computi metrico/estimativi - contabili di concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico diploma.
IV Livello super
- stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma.
IV Livello
- dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma - autisti - infermieri generici - archivisti.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 21 Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compito il 14° anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 22 Assunzione
Ai sensi dell’art. 21 legge 28 febbraio 1987, n. 56 per l’assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 24 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri Studi sarà computato presso il nuovo Studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 25 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nel suo Studio, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di Studio nella misura massima di 24 ore annue;
[…]

Art. 26 Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di Studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 27 Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 29 Durata dell’apprendistato
Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30 mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV livello super e nel IV livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione Circoscrizionale per l’impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

Art. 30 Durata dell’apprendistato nell’area professionale Medico-Sanitaria
Negli studi odontoiatrici, la durata dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica del III livello "assistente di Studio odontoiatrico" è fissato in quarantadue mesi.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti afferenti:
- le situazioni in atto;
- i provvedimenti amministrativi autorizzatori già emessi.

Art. 31 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti, si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli Studi professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
[…]

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 45

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello Studio, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest' ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà di norma entro le ore 13 del sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei professionisti aderenti al presente contratto i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A) B).
A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
In questo caso, fermo restando l’orario normale settimanale di 40 (quaranta) ore, la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 o 4 ore da collocarsi in periodi da concordare dai singoli Studi professionali.
B) Orario settimanale su 6 (sei) giorni
In questo caso, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, entro le ore 13 (tredici) del sabato, l’orario settimanale sarà di 38 (trentotto) ore e mezzo.
Per il raggiungimento di tale orario concorrono:
- 72 (settantadue) ore derivanti dalla riduzione annuale,
- più l’utilizzo di 6 (sei) ore delle 32 (trentadue) derivanti dalle ex festività abolite.
Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 (ventisei) ore mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 (otto) ore o inferiori da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi professionali.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l’assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l’infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.medica.

Art. 47
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà, essere inferiore ad un’ora.
L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 48

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 50
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge..

Titolo IX Riposo settimanale e festività
Art. 51

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Titolo X Ferie
Art. 58

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XI Assenze, congedi e permessi
Art. 62 ter Congedi e permessi per handicap

[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
(c.f.r. DL 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 423 (art. 2); art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge Quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap").

Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 70

Gli Studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 74
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
L’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall’art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’idoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. […]

Art. 75
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 76

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 77
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo Studio professionale.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 78
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.

Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 97

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 98
È vietato al personale ritornare nei locali dello Studio e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 100
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dallo Studio per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.

Art. 101
Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall’art. 99 del presente contratto per i ritardi, l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3. multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
[…]

Titolo XXV Divise e attrezzi
Art. 103

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragione di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]
Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti.