Tipologia: Accordo
Data firma: 28 luglio 1997
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Anisap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali, Anisap

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale di settore
A) Diritti di informazione
B) Materie di accordo
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 3 - Strumenti nazionali
Art. 4 - Ente bilaterale nazionale
Art. 5 - Distribuzione dell’accordo Anisap/OO.SS.
Funzionamento delle relazioni sindacali Contributi per l’Ente bilaterale; Procedure
Art. 6 - Contributi per l’Ente bilaterale nazionale
Art. 6 bis - Procedura
Art. 7 - Mercato del lavoro
A) Collaborazioni
B) Tirocinio
C) Contratti formazione lavoro.
Art. 8 - Classificazione
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Trattamento economico
Art. 11 - Decorrenza e durata
Art. 12 - Archivio contratti
Allegati
Rif. art. 4 - Statuto tipo
Regolamento - Bozza
Rif. art. 6 punto 4 - Bozza - Modulo di adesione all’Ente bilaterale nazionale delle aziende del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" aderenti all’Anisap

Riordino delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche-sanitarie e della riabilitazione - Profili professionali
Rif. art. 7, lettera b) - Legge "Per la promozione dell'occupazione" approvata il 18 giugno 1997
Rif. art. 7, lettera c), 2° comma - Accordo sull’utilizzo dell’Istituto dei contratti di formazione lavoro
Rif. art. 7, lettera c), 3° comma
Rif. art. 10, lettera b), 1a fase, Tabella 4 - Scatti di anzianità
Rif. art. 10, lettera b), 1a fase, Tabella 5
Titolo V Apprendistato

Premessa
Art. 16 - Sfera di applicazione
Art. 17 - Proporzione numerica
Art. 18 - Età per assunzione
Art. 19 - Assunzione nominativa
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 22 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 23 - Doveri dell’apprendista
Art. 24 - Trattamento normativo
Art. 25 - Trattamento economico
Art. 26 - Durata dell’apprendistato
Art. 27 - Durata dell’apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi
Art. 28 - Rinvio alla legge
Art. 115 - Terzi elementi provinciali
Art. 116 - Terzi elementi nazionali


Accordo nazionale per i lavoratori dipendenti da studi professionali (Anisap)

Il giorno 28 luglio 1997 a Roma presso la sede dell’Anisap Nazionale, si sono incontrati l’Associazione nazionale delle Istituzioni sanitarie ambulatoriali private (Anisap) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
A seguito del mandato ricevuto dal Congresso nazionale Anisap tenuto il 3 luglio u.s., il Presidente ha manifestato a nome dell’Anisap il consenso alla firma dell’Accordo nazionale per i dipendenti da aziende del settore Istituzioni sanitarie ambulatoriali private aderenti all’Associazione, secondo il testo elaborato dalla Commissione sindacale a suo tempo nominata, testo che si intende parte integrante del presente verbale.
Le parti contraenti si sono altresì accordate per richiedere al Ministero del lavoro, contestualmente al raggiungimento dell’Accordo stesso, la presa d’atto formale di quanto sopra.

Premessa
Dopo un approfondito esame derivante anche dalla gestione del "Protocollo di intesa" sottoscritto da Anisap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil l’8 giugno 1993, le stesse parti, con il presente accordo, hanno inteso superare la situazione di difformità normativa e retributiva esistente nel settore convenendo, con le modalità appresso previste, che con decorrenza 1 luglio 1997 l’applicazione contrattuale nazionale farà definitivamente riferimento al CCNL "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994.
Tale riferimento contrattuale nel mentre permette di disciplinare in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, le relazioni sindacali e contrattuali delle aziende del settore, impegna le parti a valorizzarne il ruolo attraverso specifiche proposte e/o soluzioni da rappresentare ove necessario, agli Organi istituzionali competenti.
Tale ruolo, in rapporto al processo attuativo della legislazione inerente la riforma sanitaria, risulta sempre più fondamentale quale servizio peculiare espletato dal settore nell’ambito del comparto della sanità in Italia.
In relazione a tale servizio di pubblica utilità svolto dalle imprese del settore, le parti convengono sulla necessità di operare per una sempre maggiore qualificazione delle stesse e dei lavoratori addetti, quale ulteriore garanzia di prestazioni adeguate ai bisogni della popolazione assistita e per l’assolvimento del compito di dare una valida risposta alla domanda dell’utenza anche sul piano educativo/sanitario.
Conseguentemente, al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, concordano di attivare un sistema di relazioni sindacali idoneo e finalizzato ad una gestione mirata e dinamica del presente accordo, nonché a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività svolte nell’ambito del settore sanitario privato.
Tutto ciò premesso e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti/doveri degli addetti al settore le parti hanno concordato di stipulare il presente accordo che, così come di seguito formulato e sistematizzato, è da intendersi una risoluzione transitoria all’esercizio del diritto di contrattazione decentrata, da valersi per la vigenza del presente accordo ed esaustivo fino alla sua scadenza del 2° livello di contrattazione così come previsto dal CCNL "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale di settore
Fatto salvo quanto nella Prima Parte del CCNL è previsto dagli articoli e dalla dichiarazione congiunta costituenti il Titolo I dello stesso CCNL, le parti, nello spirito ed in coerenza con quanto esplicitato nella "Premessa" al presente accordo, convengono che relativamente agli artt. 13 e 14 di cui al successivo Titolo II gli stessi saranno esercitati con i tempi e le modalità appresso indicate:

A) Diritti di informazione
Annualmente, a livello nazionale, di norma entro il primo quadrimestre, l’Anisap nazionale e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sull’innovazione tecnologica ed i prevedibili effetti sulla professionalità, sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile; nonché sulla dimensione e suddivisione professionale dei collaboratori operanti nelle aziende del settore quali addetti aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in esclusiva o saltuaria e dei tirocinanti.
Al riguardo, sulla base di quanto previsto al successivo art. 7 "Mercato del lavoro" le parti, tramite l’Ente bilaterale nazionale, forniranno alle aziende del settore la modulistica necessaria ed idonea a permettere il monitoraggio occupazionale/organizzativo delle strutture aziendali.

B) Materie di accordo
Anche con riferimento agli incontri come sopra previsti ed in particolare quelli di cui al punto A), l’Anisap nazionale e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro.
Al riguardo e con l’impegno ad operare, nel corso di vigenza del presente accordo, all’eventuale armonizzazione di quanto definito in materia di "Mercato del lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal Governo italiano e dalle parti sociali di cui "all’accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 si è convenuto che i confronti saranno in particolare riferiti a interventi di formazione e riqualificazione professionali connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche nazionale o comunitario.
Potranno, inoltre, essere realizzate intese in materia di classificazione del personale per la definizione di eventuali qualifiche specifiche le cui figure professionali rivestano interesse settoriale e non siano previste e/o riconducibili nella classificazione di cui al presente accordo nonché in quella del CCNL
Potranno, infine essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto previsto all’art. 5 del CCNL
Per tutti i compiti sopra individuati le parti potranno avvalersi del supporto informativo derivante dalla modulistica di cui al punto A).

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello aziendale
Fermo restando la validità degli accordi aziendali realizzati ed in coerenza con quanto richiamato nella "Premessa" al presente accordo le parti convengono che a partire dalla sua decorrenza a livello di singola unità aziendale, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 71, Seconda Parte;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 5, Prima Parte;
- modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione degli artt. 20 e 21 delle legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori".
In coerenza con quanto definito in premessa al presente accordo, a decorrere dalla scadenza dello stesso potranno essere contratte erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.
In materia di classificazione, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel CCNL e nel presente accordo, le eventuali qualifiche specifiche che assumano un significato e valenza generali. In tale caso le rispettive parti di livello aziendale riporteranno all’Anisap nazionale e alle corrispondenti Organizzazioni sindacali le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Ciò al fine di attivare, in quanto di loro competenza, la procedura di cui all’art. 1 punto B);
- altre materie espressamente demandate dal presente accordo.

Art. 3 - Strumenti nazionali
In deroga a quanto previsto dagli artt. 3 (Strumenti nazionali) e 16 (Enti bilaterali) del CCNL "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994, le parti, preso anche atto dell’intesa tra Anisap e Confcommercio concordano di istituire l’Ente bilaterale nazionale del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" con gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel successivo art. 4.

Art. 4 - Ente bilaterale nazionale
1) Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella "Premessa" e nell’articolato del presente accordo concordano sulla opportunità di costituire l’Ente bilaterale nazionale del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" la cui sede sarà c/o la sede dell’Anisap nazionale sita in via Magna Grecia, 13 - 00183 Roma, ....
2) L’Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizio rivolto ai datori di lavoro e lavoratori delle aziende del settore aderenti alla Anisap.
3) A tal fine, l’Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente accordo attua e concretizza:
A) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all. 1 (Relazione sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all’esame del quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità, di cui all’art. 5 del CCNL del 3 novembre 1994;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’Inail.
B) Le iniziative che si richiamano alle materie di cui all’art. 7 (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall’accordo che le parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti e formazione lavoro (CFL) nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della U.E.
- organizza e gestisce corsi di formazione per apprendisti.
C) Predispone progetti e stipula Convenzioni con:
Enti, Istituti, Consigli e/o collegi nazionali degli ordini professionali, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti A) e B); e per le materie di cui alla legge n. 626/1994 (Sicurezza sul lavoro).
D) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- i dati forniti dalle aziende aderenti all’Anisap sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di contratti a termine, nonché dell’attivazione delle "Collaborazioni".
- Le intese relative a: stages, utilizzo della n. 223/1991e ai regimi di orario di cui al Titolo VI, artt. 32, 34 e 35 del CCNL
- I verbali di conciliazione o di mancato accordo forniti dalle Organizzazioni territoriali così come previsto all’art. 17 del CCNL 3 novembre 1994.
- I dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente accordo.
E) Predispone e organizza:
la distribuzione del testo dell’accordo Anisap/OO.SS. ai titolari e lavoratori così come previsto al successivo art. 5.
4) Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all’Ente bilaterale, sono quelle previste all’art. 6 (Funzionamento delle relazioni sindacali).
5) La costituzione dell’Ente bilaterale nazionale del settore Isap, troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello Statuto e regolamento allegati al presente CCNL
6) Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.

Art. 7 - Mercato del lavoro
Fermo restando quanto in materia è previsto dal CCNL "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3 novembre 1994 e dell’impegno di cui all’art. 1 lettera B) del presente accordo, le parti, tenuto conto della caratteristica del settore hanno convenuto sull’opportunità di disciplinare, con la presente intesa alcune peculiari tematiche riconducibili alla materia inerente il Mercato del lavoro, che allo stato non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal CCNL sopra richiamato.
In tale ambito, le tematiche peculiari su cui addivenire ad una loro disciplina contrattuale risultano essere:
A) Collaborazioni
B) Tirocinio
C) Contratti formazione lavoro.

A) Collaborazioni
Visto quanto intervenuto per via legislativa relativamente al riconoscimento di 14 (quattordici) Profili professionali (quali funzioni svolte nell’area sanitaria) di cui ai rispettivi DL così come riportati in allegato al presente accordo.
Preso atto delle disposizioni che dai DL ne conseguono e fermo restando che il rapporto di collaborazione non è ravvisabile, in alcun modo, in un rapporto di lavoro subordinato, le parti hanno convenuto di collocare la "Collaborazione coordinata e continuativa in esclusiva" e la "Collaborazione saltuaria" nell’ambito del lavoro parasubordinato e come tale, al fine di renderlo compatibile con la struttura organizzativa del settore, hanno inteso evidenziare normandoli i soli Temi/Istituti riconducibili alla sfera di applicazione del presente accordo.
Al riguardo i Temi/Istituti così come appresso normati e a cui le parti dovranno attenersi per l’instaurazione di queste tipologie di prestazione lavorativa risultano:
A1) In tema di soggetti titolati all’attivazione della prestazione in collaborazione
Per l’attivazione di queste tipologie sono titolati le aziende e i lavoratori dipendenti aventi i requisiti di cui ai DL riportati in allegato del presente accordo.
Per le aziende del settore aderenti all’Anisap che intendono avvalersi di uno o più rapporti di collaborazione per le professioni sanitarie di cui alla legislazione sopra richiamata dovranno instaurare tali rapporti mediante atto scritto nel quale risulti: la tipologia della prestazione di collaborazione; il tempo di prestazione della collaborazione; il compenso minimo per la prestazione; nonché il diritto ad usufruire di quanto derivante dalla prima parte del CCNL 3 novembre 1996 e dal modello di Relazioni sindacali di cui al presente accordo.
[…]
A6) In tema di adempimenti
Copia dei contratti di collaborazione instaurati nelle due fattispecie sopra previste dovranno essere inviati all’Uplmo competenti per territorio, nonché all’Ente bilaterale nazionale onde consentire la pratica attuazione delle funzioni ad esso assegnate.
- Le parti, nel considerare la normativa del rapporto di "Collaborazione" rivolta ai soli soggetti titolati ad esercitare l’attivazione e l’instaurazione delle due tipologie di prestazione lavorativa, concordano che tale disciplina contrattuale/procedurale è finalizzata anche a favorire la regolarizzazione del lavoro sommerso così come considerato dall’"accordo per il lavoro" del 24 settembre 1996.
- Le parti quindi, nel considerare violazione contrattuale sia la mancata attuazione di quanto normato, che la omessa comunicazione all’"Uplmo" e all’Ebn/Isap, con conseguente nullità del rapporto parasubordinato, si riservano comunque in caso di eventuali contestazioni che dovessero configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo della presente intesa contrattuale, la facoltà di sospendere, anche temporaneamente l’efficacia dell’intesa stessa.

B) Tirocinio
- Le parti vista la legge del 24 giugno 1997 "per la promozione dell’occupazione" il cui art. 18 è riferito a "Tirocini formativi e di orientamento" convengono che il periodo di tirocinio effettuato dai soggetti interessati presso le aziende del settore aderenti all’Anisap sarà regolato con le norme e le disposizioni della legge soprarichiamata e che viene allegata al presente accordo.

C) Contratti di formazione lavoro
- In accordo e non in antitesi con quanto previsto in materia dal CCNL del 3 novembre 1994 le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del Contratto di formazione e lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 451 del 19 luglio 1994.
- In tale ambito, le parti hanno elaborato ed assunto a livello nazionale il Progetto formativo così come risulta in apposito allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante.
- Per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo le aziende del settore aderenti all’Anisap dovranno presentare i progetti di Formazione ricorrendo allo specifico accordo sopra richiamato, utilizzando allo scopo anche la modulistica concordata (Fac-simile allegato).
- Le aziende che abbiamo già attivato Contratti di formazione lavoro sono tenute, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il Cfl, a comunicare l’esito dei precedenti contratti sia all’Ebn/Isap che all’Uplmo, con riferimento al comma 11, art. 16, della legge n. 451 del 19 luglio 1994.
In tal caso le assunzioni tramite Cfl non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti Cri per territorio o in caso di progetto nazionale delle Cci.

Art. 9 - Orario di lavoro
Fatta salva la disciplina in materia prevista dal CCNL 3 novembre 1994, le parti concordano che ai soli fini dell’Istituto relativo ai permessi retribuiti inerenti la riduzione dell’orario di lavoro, per le sole aziende del settore che prima della decorrenza del presente accordo applicavano sulla base del "Protocollo Anisap/OO.SS. 8 giugno 1993" il CCNL Studi professionali (Consilp) il montante dei permessi retribuiti quale differenziale risultante e derivante dall’applicazione con i tempi e le quantità appresso definite:
A partire dal 1 gennaio 1998 8 ore
A partire dal 1 gennaio 1999 8 ore
A partire dal 1 gennaio 2000 8 ore
A partire dal 1 gennaio 2001 8 ore
Art. 12 - Archivio contratti
[…]
Dichiarazione congiunta
[…]
Le parti, infine, confermano che per tutti gli Istituti contrattuali non riportati nel presente testo di accordo si farà riferimento al CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi del 3 novembre 1994.

Allegati
Rif. art. 7, lettera b) - Legge "Per la promozione dell'occupazione" approvata il 18 giugno 1997

Art. 18 Tirocini formativi e di orientamento
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione dell’università e della ricerca scientifica e tecnologie da adottarsi ai sensi dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono emanate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli Enti bilaterali e delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell’art. 5, della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, Enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici Albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all’interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione delle specifica dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l’Inail direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l’accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e siano finalizzati all’occupazione.

Rif. art. 7, lettera c), 2° comma - Accordo sull’utilizzo dell’Istituto dei contratti di formazione lavoro
L’anno 1997, il giorno ..... mese ..... in Roma tra Anisap (Associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private) e Filcams-Cgil (Federazione italiana lavoratori commercio turismo servizi), Fisascat-Cisl (Federazione italiana sindacati addetti commerciali affini e del turismo), Uiltucs-Uil (Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi); vista la legge n. 451 del 19 luglio 1994 modificativi della normativa che regolamenta i contratti di formazione e lavoro di cui alla legge n. 863/1984 e successive modificazioni; considerata la oggettiva necessità di definire nazionalmente la procedura di applicazione delle norme di legge citate, data la difficoltà di procedere ad accordi di gestione territoriale anche in coerenza con quanto normato in proposito nell’accordo nazionale del ..... in tema di secondo livello di contrattazione
si è stipulato il presente accordo:
1) Le parti, tenuto conto di quanto previsto in materia di classificazione del personale del CCNL 3 novembre 1994 e dell’accordo nazionale del ..... convengono di individuare nei livelli 5, 4 e 3 le professionalità intermedie di cui alla legge n. 451/1994;
2) le professionalità elevate vengono individuate dal 2° livello al livello Quadro super;
3) l’inquadramento iniziale non potrà essere inferiore di un livello a quello da raggiungere;
4) per quanto riguarda il Cfl di tipo b) questo sarà utilizzato per tutti i livelli escluso il VII livello;
5) per tutto quanto non espressamente citato si fa riferimento alla legge n. 451/1994 e alle disposizioni di legge vigenti;
6) le parti infine allo scopo di facilitare le modalità e la procedura per richieste di Cfl convengono sull’opportunità dell’utilizzo della modulistica di cui all’Allegato 1 che fa parte integrante del presente accordo.

Titolo V Apprendistato
Premessa

Al fine del rilancio dell’apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell’istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.

Art. 16 Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel Quarto e Quinto livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9, RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 439, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 17 Proporzione numerica
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso. È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 18 Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Art. 19 Assunzione nominativa
Ai sensi dell’art. 21, legge 28 febbraio 1987, n. 56, per l’assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 21 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno.

Art. 22 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 23 Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 24 Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 22, Seconda Parte, sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 26 Durata dell’apprendistato
Salvo quanto previsto dall’art. 27, Seconda Parte, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nel Quinto livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

Art. 27 Durata dell’apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi
Nelle aziende o singoli reparti di esse del settore alimentare, che trattano prodotti, freschi e non, da vendersi a taglio e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di cui al n. 23 del Quarto livello è fissato in 36 mesi.
A livello di competenza tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese - da trasmettersi agli Enti bilaterali interessati e all’Osservatorio nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti all’art. 26, Seconda Parte, fino ad un massimo di 36 mesi.
Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, nelle aziende commerciali di lane sudice e lavate, seme bachi, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell’apprendistato per le qualifiche già comprese nelle ex categorie D e E non potrà superare i 9 mesi se l’apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, e i 6 mesi se l’apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi previsti dal precedente 2o comma debbono presentare - prima dell’inoltro della richiesta dell’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro - domanda alla specifica Commissione dell’Ente bilaterale, prevista dall’art. 13, Prima Parte, competente per territorio, la quale, esaminate le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato, esprime parere vincolante di congruità.

Art. 28 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l’istituto dell’apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.