Tipologia: CCNL
Data firma: 28 maggio 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Fedepiloti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Servizi di pilotaggio

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Condotta del personale
Art. 4 - Oggetti in consegna
Art. 5 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 6 - Inquadramento e mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro - Turni di servizio
Art. 8 - Minimo contrattuale mensile
Art. 9 - Indennità di contingenza
Art. 10 - Indennità di turno
Art. 11 - Scatti di anzianità
Art. 12 - Indennità di panatica per marittimi a terra
Art. 13 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Art. 14 - Straordinario
Art. 15 - Giorni festivi
Art. 16 - 13a e 14a mensilità
Art. 17 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 18 - Corresponsione della retribuzione
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Art. 22 - Preavviso
Art. 23 - Risoluzione del contratto
Art. 24 - Indennità perdita corredo
Art. 25 - Previdenza e assistenza
Art. 26 - Sbarchi per malattia o infortunio
Art. 27 - Contrattazione di secondo livello
Art. 28 - Corporazioni con un solo dipendente
Art. 29 - Permessi sindacali
Art. 30 - Congedi per lutto
Art. 31 - Controversie sindacali
Art. 32 - Contrattazione nazionale
Art. 33 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Protocollo di intesa fra Fedepiloti e Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto
Allegato 2 - Formazione professionale
Allegato 3 - Ambiente di lavoro
Allegato 4 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Allegato 5 - Contrattazione di secondo livello
Allegato 6 - Polizza assicurativa Assicurazione ritiro libretto di navigazione
Verbale di riunione (superminimo individuale)
Verbale di accordo (aumento contrattuale - tabelle)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle navi destinate al servizio di pilotaggio

Il 28 maggio 1997, la Fedepiloti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro dei marittimi dipendenti dei Corpi piloti dei porti italiani con la mansione di conduzione delle imbarcazioni destinate al servizio di pilotaggio.

Premessa
La presente disciplina costituisce un complesso unitario ed inscindibile ed è ispirata ai criteri sulla politica dei redditi e del lavoro enunciati dal protocollo 23 luglio 1993 stipulato tra Governo, Confindustria e Organizzazioni sindacali.
La costituzione del presente contratto nazionale rappresenta anche lo strumento di una comune politica fra le Parti avente quali riferimenti il miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi, la professionalità e la sicurezza, una politica per la salvaguardia dell’occupazione.

Art. 1 - Assunzione
I rapporti di lavoro regolati dal presente contratto collettivo nazionale si intendono instaurati a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo.
[…]
Nell’ipotesi di disponibilità, da parte della Corporazione, di più navi destinate al servizio di pilotaggio, i marittimi assunti potranno essere, destinati ad una qualsiasi delle anzidette navi, senza alcuna modificazione delle condizioni di lavoro.
Ferma restando la disciplina dei contratti a termine prevista dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, si stabilisce, in relazione alla disciplina disposta dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che le ipotesi per l’apposizione di un termine alla durata del contratto individuale di lavoro sono, oltre a quelle previste dalla suddetta legge 230/62, le seguenti:
a) situazioni straordinarie e/o lavori temporanei nelle zone circostanti che richiedano un maggiore utilizzo delle pilotine per periodi brevi o determinati;
b) prolungate assenze del personale dipendente (permessi, malattie, infortuni, aspettativa);
c) sospensione dai titoli professionali, di uno o più dipendenti marittimi, derivante da eventi connessi con l’esercizio della professione.
Resta inteso che ai lavoratori assunti a tempo determinato sarà applicata la presente normativa, ovviamente ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 11 e 22.

Art. 3 - Condotta del personale
Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di eseguire ogni legittimo ordine del Capo pilota e di ogni altro pilota di guardia per ciò che concerne il servizio.
Nessuna persona dell’equipaggio potrà assentarsi dal posto di lavoro senza il consenso del Capo pilota o di chi lo rappresenti. Il personale ha il dovere di esercitare la più attiva sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, imbarco e/o favoreggiamento dei clandestini.

Art. 5 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore della retribuzione indicata all’art. 21 del presente contratto;
c) sospensione dal servizio per un periodo massimo di 10 giorni;
d) risoluzione del contratto di imbarco.
2. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano e al grado di colpa.
[…]
4. La risoluzione del rapporto di lavoro presuppone un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con il Corpo piloti e in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) recidiva ubriachezza in servizio;
b) reiterato comportamento che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
[…]
d) atti implicanti dolo o colpa grave;
e) reiterato comportamento verso i piloti o i compagni di lavoro che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
f) rissa o vie di fatto;
[…]

Art. 6 - Inquadramento e mansioni
I marittimi ai quali si applica il presente contratto collettivo nazionale […] devono essere in possesso dei titoli professionali previsti dal secondo comma dell’art. 99 del Reg. al CdN.
Le mansioni relative sono le seguenti:
a) nell’ambito di quanto previsto dall’art. 99 del Reg. CdN, conducono l’imbarcazione, effettuando tutti i controlli che ne garantiscano l’idonea navigazione, con cura altresì della pulizia e della manutenzione ordinaria;
b) assistenza agli interventi sulle imbarcazioni da parte di officine e/o ditte specializzate;
c) attiva collaborazione con il servizio del pilota di guardia anche in stazione, senza sostituzione del pilota nella responsabilità della guardia;
d) esecuzione di qualsiasi servizio necessario, a giudizio del Corpo piloti, per il salvataggio delle imbarcazioni e delle persone a bordo;
e) mantenimento della pulizia e dell’ordine nei locali officina e nei magazzini, salvo che le stesse mansioni siano effettuate da ditte esterne.
Qualora i lavori di cui sopra vengano eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro di cui al successivo art. 7, spetteranno ai marittimi in essi impegnati i compensi per lavoro straordinario.

Art. 7 - Orario di lavoro - Turni di servizio
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, 173 ore mensili e 2080 ore annue.
L’orario normale di lavoro è collegato alla turnistica definita in sede locale.
[…]
Nell’ipotesi di effettuazione di un servizio a turni, nell’ambito delle 40 ore settimanali, distribuite in più o meno di 5 giorni, il Corpo piloti potrà derogare dalle otto ore dell’orario giornaliero senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro straordinario, purché detto servizio si svolga nell’ambito delle predette 40 ore settimanali.

Art. 20 - Ferie
[…]
Il Corpo piloti dovrà accordare il periodo di ferie entro l’anno solare.
[…]

Art. 27 - Contrattazione di secondo livello
Le parti permettono che, tanto per i lavoratori che risultino assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, quanto per quelli assunti successivamente all’anzidetta data, in sede aziendale non si ripropongono le materie definite nel presente CCNL
Resta quindi inteso che le nuove pattuizioni locali, nel rispetto di quanto previsto in materia dal protocollo di intesa del 23 luglio 1993, potranno essere definite soltanto nell’ambito dei criteri di riferimento di cui all’allegato numero 5.

Art. 31 - Controversie sindacali
Le eventuali divergenze sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, non oltre il limite massimo di 30 giorni dall’insorgere della controversia.

Allegati
Allegato 1 - Protocollo di intesa fra Fedepiloti e Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto

La Fedepiloti incontrerà, di norma annualmente, le Organizzazioni sindacali stipulanti a livello nazionale per informare circa gli andamenti occupazionali del settore, le iniziative legislative o qualsivoglia materia che possa avere influenza sul personale dipendente.
Nel caso di iniziative o situazioni che possano avere particolare rilevanza sul personale, la Fedepiloti fornirà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto.

Allegato 2 - Formazione professionale
La Fedepiloti promuoverà, tramite anche le Corporazioni locali, iniziative volte alla riqualificazione ed all’aggiornamento del personale sia in relazione all’acquisizione dei titoli di abilitazione professionale che relativamente a corsi attinenti all’attività svolta (es. sopravvivenza in mare e salvataggio ecc.).

Allegato 3 - Ambiente di lavoro
I Corpi piloti qualora rilevino, anche su segnalazione delle OO.SS., eventuali elementi di rischio o nocività connessi all’ambiente di lavoro (pilotina o stazione), si impegnano ad eliminarli, in linea con le disposizioni previste dalle disposizioni legislative n. 626/94 e n. 242/96.