Tipologia: CCNL
Data firma: 26 giugno 1997
Validità: 01.10.1995 - 30.09.1999
Parti: Consilp-Confprofessioni, Ancl, Inrc, Federnotai, Ucla, Adc, Fenasicl, Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, Snami, Federavvocati, Snubalp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali, Consilp

Sommario:

Premessa
Parte I Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1 - Esame quadro socio economico
Titolo II Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Art. 3 - Osservatorio nazionale
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 6 - Distribuzione del CCNL
Titolo III Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure
Art. 7 - Contributi finalizzati
Art. 8 - Procedura
Titolo IV Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro, della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 9
A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro

B) Della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
C) Della sicurezza sul lavoro
D) Della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Titolo V Mercato del lavoro
Art. 10
A) Formazione professionale
B) Contratti di formazione lavoro
C) Stages
Titolo VI Attività sindacale
Art. 11
Titolo VII Relazioni sindacali di secondo livello
Art. 12 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Art. 13 - Collegio arbitrale
Parte II Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione

Art. 14
Titolo II Classificazione del personale
Art. 15 - Esame quadro socio economico
Titolo III Assunzione
Art. 16
Art. 17
Titolo IV Periodo di prova
Art. 18
Titolo V Apprendistato
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Sfera di applicazione
Art. 21 - Età per assunzione
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 26 - Doveri dell’apprendista
Art. 27 - Trattamento normativo
Art. 28 - Trattamento economico
Art. 29 - Durata dell’apprendistato
Art. 30 - Durata dell’apprendistato nell’area professionale Medico-sanitaria
Art. 31 - Rinvio alla legge
Titolo VI Tempo parziale
Art. 32 - Rapporto a tempo parziale
Art. 33 - Genitori di portatori di handicap
Art. 34 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Riproporzionamento
Art. 36 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 37 - Quota oraria della retribuzione
Art. 38 - Festività
Art. 39 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 40 - Ferie
Art. 41 - Lavoro supplementare
Art. 42 - Mensilità supplementari - Tredicesima e premio ferie
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo IX Riposo settimanale e festività
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Titolo XI Ferie
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 61 bis - Congedi non retribuiti
Art. 62
Art. 62 bis - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 62 ter - Congedi e permessi per handicap
Titolo XII Chiamata alle armi
Art. 63
Art. 64
Titolo XIII Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 65
Art. 66
Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Titolo XVI Sospensione del lavoro
Art. 79
Titolo XVII Anzianità di servizio
Art. 80
Titolo XVIII Anzianità convenzionale
Art. 81
Titolo XIX Passaggi di qualifica
Art. 82
Titolo XX Scatti di anzianità
Art. 83
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 84
Art. 84 bis
Art. 84 ter - Minimi tabellari
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Titolo XXII Mensilità supplementari
Art. 88
Art. 89
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Titolo XXV Divise e attrezzi
Art. 103
Titolo XXVI Condizioni di miglior favore
Art. 104
Titolo XXVII Decorrenza e durata del contratto
Art. 105
Titolo XXVIII Archivio contratti
Art. 106
Allegati
Allegato n. 1 - Modulo di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle relazioni sindacali
Allegato n. 2 Protocollo aggiuntivo 12 febbraio 1998
Allegato 1 - Programma formativo per il raggiungimento del I e II livello
Allegato 2 - Programma formativo per il raggiungimento finale dei Livelli III Super, III e IV Super
Allegato 3 - Programma per cfl di inserimento professionale per tutti i livelli escluso il V livello
Allegato 4 - Fac simile (da riprodurre su carta intestata dello Studio)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da studi professionali (Consilp)

Il giorno 26 giugno 1997, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, partecipano, alla riunione, convocata per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi professionali: Consilp - Confprofessioni, Ancl (Ass. Nazionale Consulenti del Lavoro), Inrc (Istituto Nazionale Revisori Contabili), Federnotai, Ucla (Unione Consulenti del Lavoro Nazionale), Adc (Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario), Fenasicl (Federazione Nazionale Sindacati Consulenti del Lavoro), Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, Snami (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), Federavvocati, Snubalp (Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti) e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
In ordine alla vicenda contrattuale in esame, le parti confermano le risultanze delle trattative condotte in sede sindacale, contenute nel testo che fa parte integrante del presente verbale.
Pertanto, le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Parlamento nazionale ha definitivamente approvato l’insieme delle norme in materia di promozione dell’occupazione, noto come "Pacchetto Treu" e, nella considerazione dei riflessi che potrebbero ripercuotersi sulle clausole contrattuali, si impegnano a pubblicazione avvenuta della nuova legge, ove fosse necessario, ai conseguenti adeguamenti, così come previsto nella parte prima, Titolo V, art. 10, III comma.
Le dizioni, Ufficio del lavoro e Ispettorato del lavoro, riportate nel testo contrattuale, sono sostituite da "Direzione del lavoro".
Le clausole del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non diversamente disposto, confermano quelle contenute nel precedente CCNL del 10 dicembre 1992.

Premessa
Premesso
- che in data 29 maggio 1995 le OO.SS. nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno formalizzato alla Consilp-Confprofessioni ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (Andi - Aio) regolare disdetta del CCNL 10 dicembre 1992;
- che in data 31 luglio 1995 le OO.SS. Nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 10 dicembre 1992;
- che in data 1 aprile 1996 le stesse OO.SS. hanno illustrato, in sede Consilp-Confprofessioni, le richieste contenute in piattaforma;
- che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l’articolato del CCNL 10 dicembre 1992.
Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo Italiano di cui al "Protocollo" del 23 luglio 1993, per quanto compatibile con il settore degli Studi Professionali, e quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive U.E. richiamate nel CCNL 10 dicembre 1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che, così come di seguito formulato e sistematizzato, rinnova il precedente testo del 10 dicembre 1992.

Parte I Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio economico

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre, la Consilp-Confprofessioni e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l’esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato, con particolare riferimento all’occupazione giovanile, anche a seguito dell’introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e la legge n. 125 del 10 aprile 1991;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all’attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DL 27 gennaio 1992, n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1) la formazione e la riqualificazione professionale;
2) l’esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza - Job Sharing;
3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4) l’individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall’attuale classificazione (compreso lo studio dell’applicabilità della Legge 190/85);
5) l’esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6) l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 29 maggio 1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27 novembre 1991;
7) la costituzione degli strumenti bilaterali.

Titolo II Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente Contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento.
a) l’osservatorio nazionale
b) la commissione paritetica nazionale
c) il gruppo di lavoro per le pari opportunità
Tutti con sede in Roma presso la sede nazionale della Consilp-Confprofessioni.
Ciascuno di tali organismi è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente CCNL
Tale rappresentante (per il quale potrà essere indicato un supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva Organizzazione Sindacale e comunicato alla Consilp-Confprofessioni la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il Ministero del Lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.
La Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla Consilp-Confprofessioni.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto ed inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.

Art. 3 - Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali, strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte Prima, del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato, di contratti a termine nonché sulle intese relative a stages utilizzo della Legge 223/91;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l’analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone e organizza l’invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni Sindacali" così come previsto agli artt. 7 e 8 del presente CCNL

Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali ad essa facenti capo.
All’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
2) La data della convocazione, per l’esame della controversia, sarà fissata, d’accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
3) Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere alla Commissione Paritetica stessa con proprie deliberazioni.

Titolo IV Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro, della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 9
A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro

Per tale materia si fa riferimento alle norme di legge e alla Risoluzione CEE del 29 maggio 1990 e alla raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27 novembre 1991 così come richiamate al Titolo I, art. 1, punto 6).

B) Della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.

C) Della sicurezza sul lavoro
Le parti, vista la Legge [d.lgs.] 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al DLgs 242 del 19 marzo 1996, convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.

D) Della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Per tale materia si fa riferimento al successivo art. 62 ter del presente CCNL

Titolo V Mercato del lavoro
Art. 10

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli studi professionali e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
Al riguardo e con l’impegno di operare, nel corso di vigenza del presente CCNL, all’eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del Lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano e dalle parti sociali, si conviene:

A) Formazione professionale
Le parti, tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell’armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell’occupazione.
A tal fine si conviene di definire avvalendosi dell’Osservatorio Nazionale, programmi formativi, da svolgere anche tramite i fondi comunitari, finalizzati a:
1) analisi delle problematiche strutturali connesse all’esercizio della libera professione;
2) miglioramento delle sinergie tra l’esercizio della libera professione e sistema economico;
3) diffusione delle competenze tecnologiche;
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria;
5) valorizzazione delle risorse umane con particolare riguardo alla occupazione giovanile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un’applicazione a livello di singolo studio professionale.

B) Contratti di formazione lavoro
Le parti convengono sull’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in raccordo e non in antitesi con l’apprendistato al fine di promuovere la formazione e l’occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del contratto di formazione lavoro, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 451 del 19 luglio 1994.
Il progetto formativo elaborato da un sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere presentati dallo studio professionale ricorrendo alla modulistica da concordare.
Gli studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il CFL, a comunicare l’esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi sindacati nazionali di categoria sia all’Ufficio Provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11 art. 16 della legge 451 del 19 luglio 1994.
In tal caso le assunzioni tramite CFL non sono soggette all’autorizzazione delle CRI corrispondenti per territorio o in caso di progetto nazionale delle CCI.
La durata dei contratti di formazione lavoro non potrà superare i 24 mesi.
Al lavoratore in contratto formazione lavoro vanno applicati tutti gli istituti di cui al presente CCNL
Qualora all’interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione tecnica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro all’interno dello studio professionale.
Il presente Titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali competenti.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, secondo le disposizioni della Legge n. 451 del 19 luglio 1994 all’Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione Circoscrizionale territorialmente competente l’attività svolta ed i risultati conseguiti.

C) Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali di studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l’utilizzo dei progetti U.E.

Titolo VII Relazioni sindacali di secondo livello
Art. 12 - Conciliazione - Controversie - Procedure

Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108/1990.
Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici Territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o Sindacati delle Professioni e le Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le rispettive Organizzazioni Sindacali competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici Territoriali del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
[…]

Parte II Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 14

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente:
avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, medici, notai, ragionieri, revisori contabili.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente CCNL:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili, ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l’abilitazione all’esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.

Titolo II Classificazione del personale
Art. 15 - Esame quadro socio economico

Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dal 1 luglio 1992 su sei livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in tre aree professionali così definite:
A) Area amministrativa e giuridica
B) Area tecnica
C) Area medico-sanitaria
[…]

Titolo V Apprendistato
Art. 19 - Premessa

Al fine del rilancio dell’apprendistato le organizzazioni firmatarie nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione alla legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell’istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.

Art. 20 - Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello III, IV e IV super, con le seguenti eccezioni:
III Livello
- Analisti chimici - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici purché in possesso di specifico diploma - terapisti di riabilitazione - presentatori di cambiali ex lege n. 349/1973 - infermieri professionali - tecnici di laboratorio purché in possesso di specifico diploma - traduttori e interpreti - odontotecnici - tecnici radiologici - addetti alla elaborazione di computi metrico/estimativi - contabili di concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico diploma.
IV Livello Super
- Stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma.
IV Livello
- Dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma - autisti - infermieri generici - archivisti.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 21 - Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14 anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 22 - Assunzione
Ai sensi dell’art. 21 legge 28 febbraio 1987, n. 56, per l’assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi sarà computato presso il nuovo studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nel suo studio, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue;
[…]

Art. 26 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 27 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 29 - Durata dell’apprendistato
Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30 mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV livello super e nel IV livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

Art. 30 - Durata dell’apprendistato nell’area professionale Medico-sanitaria
Negli studi odontoiatrici, la durata dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica del III livello "assistente di studio odontoiatrico" è fissato in quarantadue mesi.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti afferenti:
1) le situazioni in atto;
2) i provvedimenti amministrativi autorizzatori già emessi.

Art. 31 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli studi professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
[…]

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 45

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello Studio, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest' ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A)-B).
A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
In questo caso, fermo restando l’orario normale settimanale di 40 (quaranta) ore, la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 o 4 ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi Professionali.
B) Orario settimanale su 6 (sei) giorni
In questo caso, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 (tredici) del Sabato, l’orario settimanale sarà di 38 (trentotto) ore e mezzo.
Per il raggiungimento di tale orario concorrono:
- 72 (settantadue) ore derivanti dalla riduzione annuale
- più l’utilizzo di 6 (sei) ore delle 32 (trentadue) derivanti dalle ex festività abolite.
Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 (ventisei) ore mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 (otto) ore o inferiori da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi professionali.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo:
il servizio militare e il richiamo alle armi, l’assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l’infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Art. 47
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora.
L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 48

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 50
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo IX Riposo settimanale e festività
Art. 51

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Titolo XI Ferie
Art. 58

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XI Assenze, congedi e permessi
Art. 62 ter - Congedi e permessi per handicap

[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
[…]

Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 70

Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 74
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
L’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall’art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 75
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 76

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 77
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro essi comportano il diritto dalla lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 78
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
degli scatti maturati in quel momento.

Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 97

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 98
È vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 101
Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall’art. 99 del presente contratto per i ritardi, l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del codice civile, e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’art. 60, dal primo e secondo comma dell’art. 97 e dal terzo comma dell’art. 99 del presente contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 del codice civile.

Titolo XXV Divise e attrezzi
Art. 103

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]
Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti.

Allegati
Protocollo aggiuntivo 12 febbraio 1998
Il giorno 12 febbraio 1998 in Roma nella sede del Ministro del Lavoro, che assiste alla sottoscrizione
tra la Consilp - Confprofessioni, la Confedertecnica
e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi Filcams Cgil, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Fisascat Cisl, la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Uiltucs Uil
si è definito il presente protocollo che sulla base dell’impegno richiamato all’articolo 10 del titolo V - prima parte dei CCNL annulla e sostituisce i rispettivi punti B) e C) "Contratti di Formazione e Lavoro" dello stesso articolo 10.
Al riguardo le parti, considerato il valore nazionale della intesa raggiunta dichiarano il comune giudizio sull’opportunità che la stessa venga sottoposta a verifica del Ministero del lavoro.
B) C) - Contratti di Formazione e Lavoro
Le parti:
- viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione e lavoro introdotte dall’articolo 15 della Legge 24 giugno 1997 n. 196;
- tenuto conto delle opportunità di utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con l’apprendistato al fine di promuovere la formazione e l’occupazione del comparto;
- nell’ottica di continuare a favorire l’inserimento di giovani negli studi professionali;
concordano quanto segue:
a) ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e gli istituti di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) i contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste dal V livello della classificazione del personale di cui all’articolo 15 del Titolo II - seconda parte - dei CCNL.
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
1. i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento finale dei livelli I e II, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
2. i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro, finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento finale dei livelli III super, III e IV Super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi dei 24 mesi di durata;
3. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l’inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento finale di tutti i livelli ad esclusione del V, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.
c) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi.
[…]
È consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a tempo pieno.
[…]
Il datore di lavoro alla scadenza del contratto di formazione e lavoro rilascerà un attestato sulla esperienza svolta ed i risultati conseguiti.
f) Il programma di formazione, per essere considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare:
1) il profilo professionale cui tende il progetto a livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;
2) numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a livello parziale;
3) livello iniziale di inquadramento;
4) livello finale di inquadramento;
5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato;
6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell’allegato dovrà svilupparsi l’iter formativo;
8) dipendenti in forza per livello;
9) dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;
10) dichiarazione di rispetto dei principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla Legge 10/4/91 n. 125 (Parità uomo - donna);
11) l’indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica, anche organizzata, ove possibile, dall’Osservatorio Nazionale del settore o internamente alla struttura lavorativa;
12) i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai CFL in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 16 comma 11 della Legge 451/94.
g) L’assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:
1. se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
2. livello iniziale di inquadramento;
3. livello finale di inquadramento;
4. durata del contratto e relativa decorrenza;
5. periodo di prova nei termini previsti dall’articolo 18 dei CCNL;
6. ore di formazione teorica e tecnico pratica.
Copia del programma formativo sarà consegnata dallo Studio al lavoratore interessato.
h) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l’arco di 24 mesi, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata minima complessiva di:
- 130 ore per l’acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli I e II. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 50 ore per la arte teorica;
- le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
La formazione teorica predetta dovrà concernere:
- legislazione del settore di appartenenza;
- legislazione del lavoro;
- prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro ed aziendale.
- 80 ore per l’acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli III Super, III e IV Super. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 20 ore per la parte teorica;
- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
- 20 ore per l’inserimento professionale a tutti i livelli escluso il Vo livello che concernerà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.
Qualora all’interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti, dedicato alla formazione pari al corrispettivo monte ore teorico di cui sopra, per partecipare a programmi esterni di formazione anche organizzati, ove possibile, dall’Osservatorio Nazionale così come previsto dal CCNL.
I presenti punti B) e C) e gli allegati verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro per i successivi eventuali procedimenti amministrativi.
Il titolare di Studio, entro 15 giorni dalla data di attivazione del CFL è tenuto a darne comunicazione all’Osservatorio Nazionale anche ricorrendo alla modulistica di cui agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4.
Le parti si impegnano ad incontrarsi per apportare modifiche al presente accordo nel caso intervenissero ulteriori cambiamenti nelle norme di legge che regolano la materia.
Le parti infine concordano che in occasione della stampa del prossimo testo contrattuale sia riportato il contenuto del presente protocollo.