Delibera n. 794 del 30/10/2006

Disposizioni attuative degli accordi tra Stato e Regioni/Province autonome attuative dei D.LGS. 195/2003 e D.LGS 235/2003 per l`attuazione e realizzazione dei percorsi di formazione per Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione, Addetti Servizi Prevenzione e Protezione e lavoratori e preposti addetti all`uso di attrezzature di lavoro in quota.


LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 26/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 44/03 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione”;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge regionale 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all'art. 31 della L.R. 32/02, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 settembre 2006, n. 93;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 347/2004 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la costruzione di un “sistema regionale delle competenze nel quadro degli standard minimi nazionali (progetto competenze)”;

Richiamata la DGR 903/05 con la quale si è provveduto ad approvare il “Disciplinare per la gestione del Repertorio dei profili professionali” e successiva integrazione approvata con DGR 1017 del 17.10.2005;

Richiamato il decreto 4768/05 con il quale si è proceduto all'approvazione della revisione dei profili contenuti nel Repertorio regionale;

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195  “Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 626/94 per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39”;

Richiamato l’Accordo tra Governo e le Regioni e Province autonome, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 195/03 del 26 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.02.2006, n. 37;

Richiamato il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (GU 27 agosto 2003) che modifica il D.lgs. 626/94;

Richiamato l’Accordo Stato - Regioni e Province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23.02.2006 , n. 45, in attuazione degli articoli 36-quater, commi 8, e 36 quinques, comma 4 del D.Lgs. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal D.lgs 235/03;

Richiamate le "Linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni in materia di D.lgs 195/03" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;

Ritenuto con il presente atto di dettare disposizioni in riferimento ai suddetti accordi per la realizzazione di corsi di formazione per Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori e per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, specificando per quanto di competenza modalità di attuazione dei suddetti accordi coerenti con le normative regionali in materia di attività formative (allegato A e allegato B);

Dato atto che il presente atto ed i relativi allegati sono adottati di concerto con l’Assessorato alle politiche della salute;

Dato atto che si provvederà con successivo atto del dirigente del Settore Fse e sistema della Formazione e Orientamento ad approvare le schede relative ai percorsi formativi nel Repertorio regionale;

Sentiti il Comitato interistituzionale e la Commissione regionale Tripartita di cui alla LR 32/02 e sue modifiche, nelle sedute del 27 luglio e del 11 ottobre 2006 ;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, le disposizioni attuative degli Accordi tra Stato e Regioni/ Province autonome attuative dei D.lgs. 195/03 e D.lgs 235/03, per la realizzazione di corsi di formazione per Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori e per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui agli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;
di dare atto che si provvederà con successivo atto del dirigente del Settore Fse e sistema della Formazione e Orientamento ad approvare le schede relative ai percorsi formativi nel Repertorio regionale;


Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41 della L.R. 9/95 e se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente agli allegati A e B sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

LUCIANO FALCHINI
MARCO MASI

IL DIRETTORE GENERALE
UGO CAFFAZ

IL DIRETTORE GENERALE
ALDO ANCONA


ALLEGATO A)

RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STATO REGIONI / PROVINCE AUTONOME DEL 26.1.2006 PER LA REALIZZAZIONE DI:

PERCORSI DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (D.lgs. 195/03)

Con il presente atto la Regione Toscana attua l'Accordo Stato-Regioni per la realizzazione delle attività formative per RSSP e ASSP di cui al D.lgs. 195/03, adottando ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.

Si chiarisce che i soggetti erogatori sotto elencati, con le condizioni e modalità indicate per ciascun gruppo, sono gli unici soggetti abilitati alla realizzazione dei moduli A, B, C per RSSP e ASSP, compresi gli aggiornamenti.

1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi (moduli A, B, C e Aggiornamenti)

L’art. 8 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003 ed il paragrafo 4 dell'Accordo Stato-Regioni/Province autonome conducono alla individuazione di 4 gruppi di soggetti deputati alla realizzazione di corsi per RSSP e ASSP.

1. Il primo gruppo è direttamente individuato dall'articolo 8 bis comma 3 del D.lgs 626/94 e comprende i seguenti soggetti:
-Università
-ISPESL
-INAIL
-Istituto italiano medicina sociale
-Dipartimento vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile
-Amministrazione della Difesa
-Scuola superiore Pubblica Amministrazione
-Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
-Organismi paritetici
Tali soggetti realizzano direttamente i corsi, oppure possono avvalersi delle proprie strutture formative (ovvero strutture di diretta ed esclusiva emanazione dei soggetti legittimati ope legis, totalmente o prevalentemente partecipate) o di strutture formative che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui al terzo gruppo di soggetti.

2. Il secondo gruppo di soggetti, individuato al paragrafo 4 dell'Accordo, è dato da Amministrazioni pubbliche che possono erogare formazione al proprio personale, anche tramite le proprie strutture periferiche:
-Ministero del lavoro
-Ministero della salute
-Ministero attività produttive
-Ministero Interno: Dipartimento affari interni e territoriali e Dipartimento Pubblica sicurezza
-Formez.

Possono formare il proprio personale e quello delle Istituzioni scolastiche:
-Istituti tecnici industriali
-Istituti tecnici aeronautici
-Istituti professionali per industria e artigianato
-Istituti tecnici agrari
-Istituti professionali per agricoltura
-Istituti tecnici nautici
-Istituti professionali per attività marinare.

Possono formare i propri iscritti:
-Ordini e collegi professionali.

I soggetti del secondo gruppo possono realizzare direttamente i corsi oppure avvalersi di strutture formative in possesso degli stessi requisiti di cui al terzo gruppo di soggetti.

3. Il terzo gruppo di soggetti, come individuato al paragrafo 4.2 dell'Accordo Stato-Regioni/province autonome, operanti sul territorio regionale è dato da:
a) soggetti accreditati dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche nell'ambito di servizi formativi per la macrotipologia C;
b) in possesso di esperienza almeno biennale nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia;
c) che dispongano ed utilizzino docenti con esperienza almeno biennale nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia.

Tali soggetti - in possesso dell'accreditamento regionale di cui alla DGR 436/03 e modifiche dovranno realizzare i corsi per RSSP e ASSP ai sensi della LR 32/02 articolo 17, di norma con ricorso alla lettera b).
Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il possesso delle condizioni di cui alle lettere b) e c) sopra indicate. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dalla Amministrazione pubblica competente almeno a campione.

4. Ai sensi dell'articolo 8 bis comma 3 del D.lgs 626/94 che individua le Regioni e Province Autonome fra i soggetti deputati ope legis alla realizzazione dei corsi RSSP e ASSP e del punto 4.1.4 dell'accordo Stato-Regioni, la Regione Toscana può realizzare i corsi per RSSP e ASSP anche mediante le strutture tecniche regionali operanti nel settore della prevenzione, ossia mediante i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL toscane (nel presente atto identificate convenzionalmente come quarto gruppo di soggetti).

5. Nei casi in cui i soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi ope legis si avvalgano di proprie strutture formative o di strutture formative esterne accreditate (così come indicato e specificato ai punti 1, 2 e 4 del presente paragrafo 1) la piena titolarità e responsabilità sulle attività formative realizzate rimane in capo ai soggetti legittimati ope legis.


2. Applicazione della normativa sulle attività di formazione professionale e procedura semplificata.

Le attività formative di RSSP e ASSP realizzate dai soggetti di cui al terzo gruppo sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa in materia di attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e sue modifiche, DGR 569/06, DGR 903/05).
Per la realizzazione delle attività formative per RSSP e ASSP a cura dei soggetti di cui al primo, secondo e quarto gruppo non è richiesta l'acquisizione del riconoscimento del corso di cui alla LR 32/02 art. 17 lettera b). Tali soggetti hanno tuttavia facoltà di richiedere il riconoscimento ed in tal caso le attività sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa in materia di attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e sue modifiche, DGR 569/06, DGR 903/05).

Per il riconoscimento dei corsi per RSSP e ASSP le Amministrazioni provinciali applicano la procedura semplificata, consentendo il riconoscimento di prototipi di corso a validità pluriennale, secondo specifiche modalità operative trasmesse dal Settore Fse e sistema della Formazione e Orientamento.

3. Articolazione dei percorsi.

Il Modulo A è propedeutico agli altri moduli e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi.
Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C. Ha validità quinquennale. Alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo di aggiornamento.
Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP.
Il modulo C ha validità per qualsiasi macrosettore in modo permanente e deve essere frequentato dai soli RSSP (art. 2 comma 4 D.lgs 195/03).
Deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all’art. 2 comma 6 del d.lgs. 195/03, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l’esonero solo dalla frequenza dei Moduli A e B (comma 2 del medesimo articolo: “specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”).

Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento del modulo sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

4. Certificazione esiti

I moduli A, B, C dei percorsi formativi per RSSP e ASSP si concludono con una verifica dell'apprendimento che viene effettuata a cura di una commissione interna composta dai docenti.

I corsi riconosciuti per RSSP e ASSP realizzati dai soggetti del gruppo 3 nonché i corsi realizzati da soggetti dei gruppi 1, 2 e 4 che abbiano acquisito il riconoscimento ai sensi della LR 32/02 art. 17 lett. b) si concludono con il rilascio dell'attestato regionale di percorso dovuto per legge rilasciato ai sensi della LR 32/02.

I corsi per RSSP e ASSP organizzati da soggetti dei gruppi 1, 2 e 4 che non abbiano acquisito il riconoscimento ai sensi della LR 32/02 art. 17 si concludono con il rilascio di una attestazione che riporti almeno i seguenti elementi: dati anagrafici del corsista, soggetto legittimato ope legis responsabile della formazione, soggetto effettivamente erogatore della formazione in caso di avvalimento così come previsto al paragrafo 1 punto 5 del presente atto, sede e periodo svolgimento del corso, normativa di riferimento, specifica del modulo e monte ore (per il modulo B anche il macrosettore), modalità di verifica dell'apprendimento ed esito positivo, firma del soggetto che rilascia attestazione. Nei casi di avvalimento il soggetto responsabile del rilascio dell’attestazione rimane il soggetto legittimato ope legis.

I soggetti di cui ai gruppi 1, 2 e 4 che non abbiano acquisito il riconoscimento dei corsi ai sensi della LR 32/02 art. 17 lett.b) sono tenuti ad inviare alla Amministrazione provinciale (Servizio Formazione professionale) competente per territorio di svolgimento del corso i "verbali di esame e valutazione finale dei corsisti".
Tale invio viene operato per opportuna conoscenza finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati e dei corsisti formati.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute e raccogliere e registrare i suddetti verbali.

Una volta che il libretto formativo del cittadino (Decreto interministeriale del 10 ottobre 2005, pubblicato su G.U. n° 256 del 3 novembre 2005) - dispositivo attualmente in sperimentazione in Toscana - sarà entrato a regime nel sistema regionale, la frequenza ai moduli A, B, C nonché gli aggiornamenti potranno essere registrati anche in tale dispositivo secondo specifiche disposizioni e modalità operative che saranno approvate con successivi atti dal Settore regionale Fse e sistema
della Formazione e Orientamento, competente in materia di processi di attestazione delle competenze.

5. Corsi di aggiornamento di cui all’art. 8bis, comma 5, del d.lgs. 626 del 1994

Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.
Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo dell’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza. La data del 14/2/2012 costituisce riferimento per la decorrenza di tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

Per coloro che non usufruiscono dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B, la decorrenza del quinquennio di aggiornamento inizia dalla data di conclusione del modulo B. Per coloro che conseguiranno la laurea triennale che consente l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B, la decorrenza del quinquennio di aggiornamento partirà da tale data.

Per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i Macrosettori ATECO. Tali ore di aggiornamento possono essere anche distribuite nel quinquennio.
Per i RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.
Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti ad entrambi i due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi complessivamente pari a 100 ore complessive.
In tutti i casi l'aggiornamento previsto può essere realizzato da RSSP e ASSP nell'arco dei 5 anni in più moduli distribuiti nel periodo di riferimento.

Al termine di ogni modulo il soggetto attuatore dovrà rilasciare apposita attestazione di frequenza.

6. Validità dei corsi RSSP e ASSP tenutisi antecedentemente al presente atto

Si dispone la validità della frequenza ai percorsi formativi - tenutisi antecedentemente all'approvazione del presente atto -realizzati nel corso dell'anno 2005 e nell'anno 2006 se coerenti con le seguenti caratteristiche:
-realizzati da soggetti formatori in possesso dei requisiti indicati dal D.lgs. 195/03 e dall'Accordo Stato-Regione del 26.01.2006;
-realizzati nel rispetto di contenuti, monte ore, caratteristiche docenti ed altre condizioni coerenti con il D.lgs. 195/03 e l'Accordo Stato-Regioni. Tali condizioni devono essere documentate.

7. Inserimento dei percorsi per RSSP e ASSP nel Repertorio regionale dei profili professionali

I contenuti dei moduli componenti i percorsi formativi per RSSP e ASSP ed il relativo monte ore fanno riferimento a quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni.
Il Settore Fse e sistema della Formazione e Orientamento provvede alla redazione delle schede dei moduli formativi A, B, C al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale- sezione riservata ai percorsi formativi regolati da norma. Nella predisposizione di tali schede il Settore FSE e sistema della Formazione e Orientamento si raccorda e recepisce le indicazioni tecniche del Settore regionale Prevenzione e Sicurezza. In particolare si specificano - con più puntuale dettaglio e
precisione rispetto ai contenuti standard dell'Accordo Stato-Regione - l'articolazione delle UF ed i relativi contenuti per i moduli formativi B relativi ai diversi macrosettori.

8. Formazione a distanza

Per l'erogazione dei moduli A, B e C per RSSP e ASSP è fatto divieto di ricorrere alla FAD, così come specificato nell'Accordo.

9. Sperimentazione sul percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni 26.01.2006

La Regione Toscana, previo accordo con le altre Regioni e tramite modalità concordate, ritiene di partecipare alla fase di sperimentazione in riferimento ai moduli formativi contenuti nell’Accordo Stato-Regioni 26.01.2006, così come previsto nelle Linee interpretative dell'Accordo, approvate in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006.
Tale sperimentazione dovrà essere mirata a testare l’impianto complessivo predisposto con l’Accordo ed essere mirata anche all’individuazione e definizione di eventuali unità formative appartenenti al modulo B i cui obiettivi di apprendimento e i cui contenuti possono essere comuni a più macrosettori.
I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi fra le Regioni e con i Ministeri sottoscrittori dell’Accordo per eventuali adeguamenti da assumere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

10. Rinvio Accordo Stato-Regione 26.01.2006

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni relativo ai percorsi formativi RSSP e ASSP del 26.1.2006.


ALLEGATO B)

RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STATO REGIONI / PROVINCE AUTONOME DEL 26.1.2006 PER LA REALIZZAZIONE DI:

PERCORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA (D.lgs 235/03)

Con il presente atto la Regione Toscana attua l'Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 per la realizzazione delle attività formative per lavoratori e preposti addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e delle attività formative per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui al D.lgs 235/03, adottando ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.

Si chiarisce che i soggetti erogatori sotto elencati, con le condizioni e modalità indicate, sono gli unici soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi, compresi gli aggiornamenti.

1- SOGGETTI FORMATORI

A - Soggetti formatori dei percorsi formativi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi ed aggiornamenti

L’art. 36-quater, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e s.m.i., così come introdotto dal decreto legislativo n. 235 del 2003 e art. 38, commi 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e l'Accordo Stato-Regioni/Province autonome del 26.1.2006 (elenco soggetti lettera A) costituiscono i riferimenti per l’individuazione dei gruppi di soggetti deputati alla realizzazione dei corsi.

A1. Il primo gruppo di soggetti formatori indicati nell'ambito dell'elenco di cui alla lettera A dell'Accordo, è il seguente:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
b) ISPESL
c) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
d) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
e) Scuole edili.

Tali soggetti realizzano direttamente i corsi, oppure possono avvalersi delle proprie strutture formative (ovvero strutture di diretta ed esclusiva emanazione dei soggetti legittimati ope legis, totalmente o prevalentemente partecipate) o di strutture formative che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui al successivo gruppo A2. In ogni caso, anche in caso di avvalimento la piena titolarità e responsabilità sulle attività formative rimane in capo ai soggetti legittimati ope legis.

A2. Il secondo gruppo di soggetti, individuato con riferimento all'elenco di soggetti di cui alla stessa lettera A dell’Accordo (punto 1 dell'elenco) è il seguente:
a) Strutture formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche nell’ambito dei servizi formativi per la macrotipologia C;
b) che dispongano ed utilizzino docenti con esperienza documentata almeno biennale nell’ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia ed in possesso di esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.

Tali soggetti – in possesso dell’accreditamento regionale di cui alla DGR 436/03 e modifiche – dovranno realizzare i corsi ai sensi della LR 32/02 articolo 17, di norma con ricorso alla lettera b).
Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il possesso della condizione di cui alla lettera b) sopra indicata. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dalla Amministrazione pubblica competente almeno a campione.

A3. Con riferimento all'elenco di soggetti di cui alla stessa lettera A dell'Accordo (punto 1 dell'elenco) possono altresì realizzare i corsi:
-le strutture regionali di prevenzione e sicurezza, ossia i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Regione Toscana.

B - Soggetti formatori dei percorsi formativi per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ed aggiornamenti.

L’art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e s.m.i., così come introdotto dal decreto legislativo n. 235 del 2003 e art. 38, commi 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e l'Accordo Stato-Regioni/Province autonome del 26.1.2006 (elenco soggetti lettera B) costituiscono i riferimenti per l' individuazione dei gruppi di soggetti deputati alla realizzazione dei corsi.

B1. Il primo gruppo di soggetti formatori indicati nell'ambito dell'elenco di cui alla lettera B dell'Accordo, è il seguente:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
b) ISPESL
c) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
d) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
e) Scuole edili.
f) Ministero dell’Interno “Corpo dei VV.F.”
g) Collegio Nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione della guida alpina”.

Tali soggetti realizzano direttamente i corsi, oppure possono avvalersi delle proprie strutture formative (ovvero strutture di diretta ed esclusiva emanazione dei soggetti legittimati ope legis, totalmente o prevalentemente partecipate) o di strutture formative che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui al successivo gruppo B2. In ogni caso, anche in caso di avvalimento la piena titolarità e responsabilità sulle attività formative rimane in capo ai soggetti legittimati ope legis.

B2. Il secondo gruppo di soggetti, individuato con riferimento all'elenco di soggetti di cui alla lettera B dell’Accordo (punto 1 dell'elenco) è il seguente:
a) Strutture formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche nell’ambito dei servizi formativi per la macrotipologia C;
b) che dispongano ed utilizzino docenti con esperienza documentata almeno biennale nell’ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia ed in possesso di esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale nelle tecniche per l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ed il loro utilizzo in ambito lavorativo.

Tali soggetti – in possesso dell’accreditamento regionale di cui alla DGR 436/03 e modifiche – dovranno realizzare i corsi ai sensi della LR 32/02 articolo 17, di norma con ricorso alla lettera b).
Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il possesso della condizione di cui alla lettera b) sopra indicata. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dalla Amministrazione pubblica competente almeno a campione.

B3. Con riferimento all'elenco di soggetti di cui alla lettera B dell'Accordo (punto 1 dell'elenco) possono altresì realizzare i corsi:

-le strutture regionali di prevenzione e sicurezza, ossia i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Regione Toscana.

3. Applicazione della normativa sulle attività di formazione professionale e procedura semplificata.

Le attività formative per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e le attività formative per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi realizzate dai soggetti formatori accreditati (gruppi A2 e B2) sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa in materia di attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e sue modifiche, DGR 569/06, DGR 903/05).
Per la realizzazione delle attività formative a cura dei soggetti di cui ai gruppi A1 e A3 e ai gruppi B1 e B3, non è richiesta l'acquisizione del riconoscimento del corso di cui alla LR 32/02 art. 17 lettera b). Tali soggetti hanno tuttavia facoltà di richiedere il riconoscimento ed in tal caso le attività sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa in materia di attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e sue modifiche, DGR 569/06, DGR 903/05).

Per il riconoscimento dei corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, le Amministrazioni provinciali applicano la procedura semplificata, consentendo il riconoscimento di prototipi di corso a validità pluriennale, secondo specifiche modalità operative trasmesse dal Settore Fse e sistema della Formazione e Orientamento.

4. Certificazione esiti

I percorsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi si concludono con una verifica dell'apprendimento che viene effettuata a cura di una commissione interna composta dai docenti.

I corsi riconosciuti realizzati dai soggetti formatori accreditati (gruppi A2 e B2), nonché i corsi realizzati da soggetti individuati nell’Accordo (gruppi A1, A3, B1 e B3) che abbiano acquisito il riconoscimento ai sensi della LR 32/02 art. 17 lett. b) si concludono con il rilascio dell'attestato regionale di percorso dovuto per legge rilasciato ai sensi della LR 32/02.

I corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi realizzati da soggetti individuati nell’Accordo (A1, A3, B1, B3) che non abbiano acquisito il riconoscimento ai sensi della LR 32/02 art. 17 si concludono con il rilascio di una attestazione che riporti almeno i seguenti elementi: dati anagrafici del corsista, soggetto legittimato ope legis responsabile della formazione (indicazione del soggetto effettivamente erogatore della formazione in caso di avvalimento di altre strutture), sede e periodo svolgimento del corso, normativa di riferimento, specifica del modulo e monte ore, modalità di verifica dell'apprendimento ed esito positivo, firma del soggetto che rilascia attestazione. Nei casi di avvalimento il soggetto abilitato al rilascio dell’attestazione rimane il soggetto legittimato ope legis.

I soggetti (A1, A3, B1, B3) che non abbiano acquisito il riconoscimento dei corsi ai sensi della LR 32/02 art. 17 lett.b) sono tenuti ad inviare alla Amministrazione provinciale (Servizio Formazione professionale) competente per territorio di svolgimento del corso i "verbali di esame e valutazione finale dei corsisti".
Tale invio viene operato per opportuna conoscenza finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati e dei corsisti formati.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute e raccogliere e registrare i suddetti verbali.

5. Validità dei percorsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi tenutisi antecedentemente al presente atto

Si dispone la validità della frequenza ai percorsi formativi - tenutisi antecedentemente all'approvazione del presente atto -realizzati nel corso dell'anno 2005 e nell'anno 2006 se coerenti con le seguenti caratteristiche:
-realizzati da soggetti formatori in possesso dei requisiti richiesti sulla base del D.lgs. 235/03, dell'Accordo Stato-Regione del 26.01.2006;
-realizzati nel rispetto di contenuti, monte ore, caratteristiche docenti ed altra condizione coerente con il D.lgs. 235/03, l'Accordo Stato-Regioni. Tali condizioni devono essere documentate.

6. Inserimento dei percorsi nel Repertorio regionale dei profili professionali

L'articolazione, i contenuti ed il relativo monte ore dei percorsi formativi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi fanno riferimento a quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006.
Il Settore Fse e sistema della Formazione e Orientamento provvede alla redazione delle schede dei percorsi formativi al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale- sezione riservata ai percorsi formativi regolati da norma.

7. Rinvio Accordo Stato-Regione

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto di recepimento si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni relativo ai percorsi formativi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi del 26.1.2006.