DELIBERAZIONE N. 938 del 3 luglio 2006

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO STATO REGIONI D.LGS. 195/03. PRIME DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP E ASPP

Prot. n. (SSF/06/0020003)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 19 settembre 2004, n. 626  “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE 90/394/CEE90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE, 99//38/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19  settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo2002, n. 39" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003);
- l’“Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra ildecreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” del 26/01/2006, per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (inseguito convenzionalmente denominati “RSPP” e “ASPP”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;
 
Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza  delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e pertutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- n. 17 dell’1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10 febbraio 2003 “Direttive regionali in  ordine alle tipologie di azione e alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione  professionale”, in cui si definisce una nuova e articolata classificazione delle tipologie d’azione programmabili sui piani di formazione professionale regionali e provinciali;
- n. 778 del 26/04/2004 “Approvazione elenco degli  organismi accreditati secondo la normativa prevista dalla deliberazione di Giunta n. 177 del 10/02/2003 e successive integrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;
- n. 265 del 14 febbraio 2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 177/03”, in particolare la scheda “Responsabiledel servizio di prevenzione e protezione”, allegato C;
- n. 1434 del 12 settembre 2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
- n. 530 del 19 aprile 2006 “Il Sistema Regionale di  Formalizzazione e Certificazione delle competenze”;

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26 ottobre 2004, “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio2005-2006”;

Considerato che l’Accordo sopraccitato (in seguito convenzionalmente denominato “Accordo”), nella sua organicità considera le figure professionali di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni – RSPP, e di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni – ASPP, titolari di un ruolo e di una responsabilità di assoluto rilievo a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori;

Considerato inoltre che per la delicatezza della funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, gli interventi formativi devono necessariamente assumere le  caratteristiche di un reale momento di crescita culturale e professionale e le valutazioni intermedie e finali una funzione di effettiva certificazione dei livelli tecnico operativi raggiunti;

Rilevato che:

a) il punto 2.7 dell’Accordo citato, prevede che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviino una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, anche in vista di eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto dell’elevata differenza tematica tra la formazione prevista dal Dlgs. 626/94 e quella prevista dal Dlgs. 195/03, che comporta un processo di formazione specialistica che richiede una complessa organizzazione dei corsi;
b) la Regione Emilia-Romagna intende farsi parte attiva  nel promuovere la cultura della sicurezza e prevenzione e gestire attivamente la funzione, ponendo l’attenzione su alcuni ulteriori criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alleazioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee;
c) risulta inoltre indispensabile la messa a punto e sperimentazione, a livello regionale, di opportuni dispositivi per consentire alle Amministrazioni Provinciali la concessione della autorizzazione dei corsi, così come previsto dall’art. 34 della sopraccitata LR 12/03, e di indicazioni attuative per gli Organismi formatori per l’organizzazione delle attività relative e loro certificazione;
d) si rende necessario sviluppare, in dettaglio, la formazione “specialistica” riferita alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e correlati alle specifiche attività lavorative di cui alla classificazione in macrosettori ATECO riportata nel modulo B dell’Accordo;
e) è opportuno effettuare una analisi di fattibilità per la messa a punto di un “elenco regionale” dei lavoratori formati e/o aggiornati come RSPP e ASPP, ivi compreso il relativo database gestionale;

Rilevato che le attese dei settori interessati, in piùsedi manifestate, evidenziano l’urgenza della messa a punto delle indicazioni attuative e della progettazione dell’intero percorso formativo di cui trattasi per la nostra Regione;

Dato atto che sono in fase di definizione, nelle apposite sedi nazionali di confronto le “Linee interpretative dell’accordo relativo al Dlgs. 195/03”;

Ravvisata la necessità, d’intesa con la Direzione Sanità e Politiche Sociali già coinvolta anche a livello nazionale nel Coordinamento tecnico fra le Regioni sulla materia oggetto del presente provvedimento, tenuto conto della rilevanza che riveste la formazione per la qualificazione di Responsabile e Addetto, procedere con urgenza all’approvazione di prime disposizioni attuative alfine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e di aggiornamento per RSPPe ASPP;

Rilevata la necessità, in particolare per l’attività di sperimentazione di prevedere che con successivo apposito atto del Direttore Generale competente venga costituito un gruppo di lavoro interdirezionale per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimento coordinato così come previsto nell’Accordo e specificamente con funzioni di:
- definizione degli standard formativi;
- monitoraggio delle iniziative formative attivate nella fase sperimentale e loro modelizzazione;
- realizzazione e gestione dell’elenco RSPP e ASPP;

Ritenuto opportuno, infine, nel contempo sostituire la propria scheda relativa al “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, di cui al citato allegato “C” della propria deliberazione n. 265/05, con le schede di cui all’allegato 5b, che è allegato parte integrante del presente atto;

Acquisito, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 12/2003, il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale Tripartita il 22 giugno 2006;

Sentite le Amministrazioni Provinciali;

Sentito e acquisito agli atti il parere espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali – Dr. Leonida Grisendi;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 e ss.mm.;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate e qui integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Allegato 1 “PRIME DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP E ASPP – D.LGS. 195/03 E ACCORDO STATO – REGIONI” quale prima indispensabile messa a punto per l’attivazione della sperimentazione, aggiornamento e formazione a livello regionale;

b) di dare atto che con successivo apposito provvedimento del Direttore Generale competente venga costituito un gruppo di lavoro interdirezionale per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimento coordinato, così come previsto in narrativa;

c) di approvare inoltre, quali parti integranti del presente atto, i seguenti allegati tecnici:

Allegato 2: Modelli di attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento;

Allegato 2a: Attestato dell’apprendimento di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo A;

Allegato 2b: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento modulo B;

Allegato 2c: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento modulo C; 

Allegato 3: Modello di attestato di frequenza relativo al modulo di Aggiornamento;

Allegato 4: Modelli di verbali di verifica dell’apprendimento;

Allegato 4a: verbale di verifica dell’apprendimentomodulo A;

Allegato 4b: verbale di verifica dell’apprendimento modulo B;

Allegato 4c: verbale di verifica dell’apprendimento modulo C;

Allegato 5: Schede monografiche Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione;

Allegato 5a: scheda monografica Addetto del Servizio di Prevenzione e protezione;

Allegato 5b: scheda monografica Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione;

d) di dare atto infine che la scheda monografica relativa al “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, di cui al citato allegato “C” della propria deliberazione n. 265/05, viene sostituita con le schede monografiche “Addetto del servizio di prevenzione e protezione” e “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (Allegati 5a e 5b);

e) di prevedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 


 
Allegato 1
PRIME DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP E ASPP D.LGS. 195/03 E ACCORDO
STATO-REGIONI

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 195/03, con l’inserimento del nuovo articolo 8-bis nell’ambito del D.Lgs. 626/94, introduce capacità e requisiti professionali richiesti per i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno:
se, fino al 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03) per ricoprire tali ruoli erano previste “adeguate capacità ed attitudini”, ora è necessario il possesso di requisiti di qualificazione professionale identificabili in professionalità e competenze da acquisire tramite “corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” - art. 2, comma 2, D.Lgs. 195/03.
Il provvedimento 26 gennaio 2006 recante l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell’art. 2 del D.Lgs. 195/03 (in seguito denominato “Accordo”), che integra il D.Lgs. 626/94, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006, ha poi definito d’intesa il quadro della disciplina dei corsi di formazione.
Nelle more di approvazione delle Linee Guida interpretative dell’Accordo e condivise dalle Regioni, tenuto conto sia della rilevante importanza che riveste la formazione per la qualificazione di Responsabile e Addetto che dell’urgenza del provvedimento, La Regione Emilia-Romagna, emana, in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo, le seguenti prime disposizioni attuative al fine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e di aggiornamento per Responsabile ed Addetti del Servizio diPrevenzione e Protezione.

DESTINATARI
La formazione, così come definita dall’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dall’Accordo, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 195/03 si rivolge a:

• Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente denominati “RSPP” e “ASPP”) designati dal datore di lavoro e per i quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi – Tabelle A4 e A5 dell’Accordo;

• Aspiranti all’esercizio del ruolo di Responsabile o Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione in possesso:
- di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
- di Lauree triennali quali:
• Ingegneria della Sicurezza e Protezione
• Scienze della Sicurezza e Protezione
• Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
(gli aspiranti in possesso di tali lauree triennali sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B)

LE FASI DI MESSA A REGIME DELL’ACCORDO
L’Accordo, in vigore dal 14 febbraio 2006 implica quali conseguenze immediate:
- la fissazione del termine di un anno dalla data di pubblicazione dell’Accordo per l’attivazione dei corsi;
- la cessazione della disciplina transitoria entro un termine vincolato alla data di attivazione dei corsi.

PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è articolato in tre moduli secondo gli standard orari e di contenuti definiti dall’Accordo, che costituisce riferimento ufficiale con cui occorre sempre confrontarsi.

MODULO A
Il modulo è inteso come formazione di base propedeutica, finalizzata alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento in tema di igiene e sicurezza del lavoro, nonché della identificazione dei pericoli e classificazione dei rischi necessaria per la redazione del documento di valutazione dei rischi e a garantire una buona organizzazione e gestione del Sistema di Prevenzione e Sicurezza.

Caratteristiche

• Durata complessiva:
ore 28 + una quota di ore per la verifica finale (quota da stabilire in relazione alle tipologie della verifica finale);

• Obbligatorio:
per RSPP e ASPP;

• Frequenza:
obbligo di frequenza in misura non inferiore al 90% del monte ore complessivo;

• Valutazione:
test di accertamento delle conoscenze acquisite. Per l’elaborazione del test si rimanda alle competenze del Soggetto Formatore e in particolare del gruppo docente e del Coordinatore/Tutor del corso;

• Certificazione:
il processo di certificazione consiste nel rilascio dell’Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e, se riscontrata, della relativa dichiarazione d’idoneità alla prosecuzione del corso (moduli B e C);

• Credito Formativo Permanente (valevole per qualunque percorso successivo):
tale prerogativa è riconosciuta sia all’idoneità che alla frequenza;

• Contenuti:
i contenuti di riferimento sono quelli minimi di cui all’art.3 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro della Sanità 16 gennaio 1997 per la formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, integrati secondo il dettaglio previsto dall’Accordo – Allegato A1 –

• Casi di esonero dalla frequenza del modulo A nella fase transitoria:
sono esonerati dalla frequenza di questo modulo i RSPP e gli ASPP nelle condizioni previste dalle Tabelle A4 e A5 di cui all’Accordo: in particolare RSPP e ASPP che possono documentare un’esperienza lavorativa e/o una formazione pregressa identificabile con i seguenti casi:
caso 1:
a) Esperienza lavorativa superiore a 3 anni
b) Già designati alla data del 14 febbraio 2003
c) Attivi alla data del 13 agosto 2003
d) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell’accordo
e) Senza vincoli di titolo di studio
caso 2:
a) Esperienza lavorativa maturata inferiore ai 3 anni e maggiore di 6 mesi
b) Già designati alla data del 14 febbraio 2003
c) Attivi alla data del 13 agosto 2003
d) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell’accordo
e) Senza vincoli di titolo di studio
caso 3:
a) Designati dopo il 14 febbraio 2003
b) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell’accordo
c) In possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore
d) In possesso di attestazione dell’avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997
caso 4:
a) Nuova nomina
b) In possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore
c) In possesso di attestazione dell’avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997

MODULO B
Tale modulo, che esprime “la filosofia di fondo” del D.Lgs. 195/03, rappresenta la formazione tecnica specialistica adeguata alla specificità lavorativa e di rischio di ogni singolo comparto produttivo.
L’Accordo nell’impossibilità di declinare, nel dettaglio, i contenuti della formazione riferita all’universo dei settori produttivi e rischi correlati, ha utilizzato la classificazione europea delle attività produttive “Nace”, adottata dalla CEE e recepita in Italia con la classificazione ATECO utilizzata dall’ISTAT.
Il modulo, quindi, contempla N. 9 macrosettori individuati sulla base dell’analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla suddetta classificazione ATECO.

Caratteristiche

• Durata complessiva:
variabile in relazione all’entità e natura dei rischi, compresa tra un minimo di 12 ore e un massimo di 68 ore a cui vanno aggiunte le ore previste per la verifica finale da quantificare in relazione alla tipologia di verifica;

• Obbligatorio:
per RSPP e ASPP e diversificato per Macrosettori di attività.

• Frequenza:
obbligo di frequenza in misura non inferiore al 90% del monte Ore complessivo;

• Valutazione:
verifiche obbligatorie, così articolate:
- intermedie tramite test, soluzioni di casi
- finali tramite:
a) simulazione obbligatoria finalizzata a misurare le competenze tecnico-professionali in situazione lavorativa;
b) colloquio o test finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.
Le due tipologie obbligatorie di verifica previste in fase finale possono svolgersi anche in forma integrata;

• Certificazione:
il processo di certificazione consiste nel rilascio dell’Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento;

• Credito Formativo:
la frequenza del modulo B ha validità quinquennale per tutte le attività dello stesso macrosettore di attività (ATECO);

• Contenuti:
i contenuti di riferimento, di semplice valore orientativo, sono quelli riportati nell’Allegato A2 di cui all’Accordo.
Tuttavia poiché l’Accordo prevede un anno di sperimentazione, i progetti formativi, elaborati durante tale fase transitoria, costituiranno un contributo altamente qualificato all’elaborazione definitiva dei progetti-tipo regionali.
In tale fase è possibile sperimentare aggregazioni settoriali fra i vari macrosettori ATECO con rischi assimilabili tra loro, anche con moduli formativi comuni, nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori.

• Casi di esonero dalla frequenza del modulo B nella fase transitoria:
Sono esonerati dalla frequenza di questo modulo:
- i RSPP e gli ASPP che si trovano nella specifica situazione di possesso dei seguenti requisiti (tabelle A4 e A5 dell’Accordo):
a) Esperienza lavorativa superiore a 3 anni
b) Già designati alla data del 14 febbraio 2003
c) Attivi alla data del 13 agosto 2003
d) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell’accordo
e) Senza vincoli di titolo di studio
- i RSPP e gli ASPP in possesso delle seguenti lauree triennali:
• Ingegneria della Sicurezza e Protezione
• Scienze della Sicurezza e Protezione
• Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

MODULO C
Tale modulo è inteso come formazione integrativo-specialistica mirata a sviluppare il ruolo di Responsabile della gestionecoordinamento delle figure professionali di riferimento con cui intrattiene le relazioni al fine di supportare il datore di lavoro e concorrere al buon funzionamento del “sistema sicurezza”.

Caratteristiche

• Durata complessiva:
ore 24 + una quota di ore per la verifica finale (quota da quantificare in rapporto al numero dei candidati e alla durata minima della verifica individuale);

• Obbligatorio:
soltanto per RSPP. Non sono previsti esoneri

• Frequenza:
obbligo di frequenza in misura non inferiore al 90% del monte ore complessivo;

• Valutazione:
verifiche obbligatorie, così articolate:
- intermedie (anche riferite ai contenuti dei moduli A e B nel caso in cui i Partecipanti siano esonerati dalla frequenza di tali moduli) tramite test, soluzioni di casi, simulazioni di riunioni di lavoro;
- finali tramite: colloquio obbligatorio per la valutazione della consapevolezza del ruolo e delle competenze relazionali, organizzative, gestionali e di coordinamento;

• Certificazione:
il processo di certificazione consiste nel rilascio dell’Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento;

• Credito Formativo Permanente:
valevole per qualsiasi macrosettore di attività (ATECO);

• Contenuti:
i contenuti di riferimento sono quelli riportati nell’Allegato A3 di cui all’Accordo e già coerenti con quanto indicato al comma 4 dell’Art. 2 D.Lgs. 195/03.

Corsi di aggiornamento
L’art. 8 bis, comma 5, del D.Lgs. 626/94 introdotto dal D.Lgs.195/03, prevede sia per Responsabili che Addetti corsi di aggiornamento finalizzati a mantenere costantemente alto il livello professionale delle figure che operano nel Sistema Sicurezza.

Caratteristiche

• Durata complessiva:
rapportata ai macrosettori ATECO di appartenenza e ai ruoli:
• Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione:
  - Macrosettori 3, 4, 5, 7: ore 60 complessive anche se l’incarico è riferito a più settori;
  - Macrosettori 1, 2, 6, 8, 9: ore 40 complessive anche se l’incarico è riferito a più settori
• Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione:
  - Macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: ore 28 complessive valevoli per qualunque macrosettore

• Obbligatorio:
per RSPP e ASPP con cadenza quinquennale: lo svolgimento dell’aggiornamento può avvenire in un’ unica soluzione entro il 5° anno oppure diluito in singole quote orarie annuali nell’ambito del quinquennio e nel rispetto del monte ore complessivo. Non sono previsti esoneri.

• Limitato:
ai macrosettori ATECO e pertanto al Modulo B.

• Frequenza:
in analogia con quanto stabilito per i Moduli A, B e C l’obbligo di frequenza è in misura non inferiore al 90% sia del monte ore complessivo che delle singole quote orarie annuali su cui l’aggiornamento viene eventualmente diluito.

• Valutazione:
riferita alla verifica del livello d’interazione del Partecipante con il gruppo-classe in un’ottica di sinergia operativa intesa come capacità di confronto reciproco sia delle esperienze lavorative individuali che delle conoscenze acquisite nell’ambito di un “seminario” allo scopo organizzato.

• Certificazione:
il processo di certificazione consiste nel rilascio dell’Attestato di frequenza;

• Contenuti:
oltre a fare riferimento ai contenuti del/i macrosettore/i di riferimento è fondamentale privilegiare gli elementi riportati al punto 3 dell’Accordo, lettere a), b), c) e cioè:
a) Settore produttivo di riferimento
b) Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia
c) Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione

Decorrenza corsi di aggiornamento
Nella fase di disciplina transitoria l’obbligo di aggiornamento ha decorrenza immediata per RSPP e ASPP che si trovano nelle seguenti situazioni:
 
Situazione 1:
a) Esperienza lavorativa superiore a 3 anni
b) Già designati alla data del 14 febbraio 2003
c) Attivi alla data del 13 agosto 2003
d) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell’accordo
e) Senza vincoli di titolo di studio
           
Situazione 2:
Laureati esonerati dalla frequenza dei moduli A e B e cioè in possesso di laurea triennale di cui all’art. 2, comma 6, D.Lgs. 195/03 conseguita da più di cinque anni.
In tali situazioni in cui vige l’obbligo dell’immediato aggiornamento, il RSPP o l’ASPP deve contestualmente frequentare almeno il 20% del monte ore complessivo di aggiornamento relativo al macrosettore di attività pertinente e diluire nel quinquennio la quota oraria restante.
In alternativa, può optare per la frequenza del modulo B, sempre riferito al macrosettore di attività.
In tutti gli altri casi la decorrenza del quinquennio può essere così individuata:
• Dalla data di conclusione del modulo B;
• dalla data di conseguimento della laurea di cui a quelle individuate all’art. 3, comma 6, D.Lgs. 195/03;
• dalla data di conclusione del primo aggiornamento obbligatorio (per tutti coloro rientranti nella situazione di decorrenza immediata)

Suggerimenti ed indicazioni metodologiche
Premesso che la metodologia didattica va sempre considerata in rapporto alle caratteristiche del contesto nel quale si opera e ai fattori che lo determinano si suggerisce di adottare, al fine di una migliore qualità della formazione, quelle metodologie didattiche che, privilegiando , quando possibile , le esperienze lavorative dei Partecipanti favoriscano lo sviluppo di un processo di analisi, riflessione e concettualizzazione delle esperienze: lezioni frontali, analisi di casi, simulazionni, confronto tra esperienze personali, produzione di elaborati individuali e di gruppo costituiscono gli strumenti più adeguati, così come indicato anche nell’Accordo.
E’ possibile ricorrere alla Formazione a Distanza – FAD, per il modulo A, si sconsiglia invece la FAD per i moduli B e C, poiché nell’attuale fase sperimentale di avvio del sistema, tale metodologia risulterebbe scarsamente efficace ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, obiettivo primario del dettato legislativo.
Al contrario nei corsi di aggiornamento l’utilizzo della FAD è sempre possibile ed è facilitato dalla generalità delle tematiche da affrontare.

Tipologie dei Soggetti Formatori
Sulla base del D.Lgs. 195/03 e del successivo Accordo i Soggetti Formatori si distinguono in due gruppi:
A.  Soggetti riconosciuti “ope legis” e così articolati:
a1) soggetti previsti dal D.Lgs. 195/03 art. 2, comma 3, ritenuti idonei a realizzare la  formazione nei confronti di ogni tipologia di utenza;
a2) soggetti previsti dall’Accordo al punto 4.1, ma con precise limitazioni;
B.  Soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia Autonoma

Requisiti dei Soggetti Formatori
I Soggetti Formatori rientranti nel gruppo A, in quanto istituzionalmente abilitati a formare, valutare e attestare nei confronti di ogni tipologia d’utenza o del personale dipendente o degli iscritti non necessitano né di autorizzazione né di accreditamento per la realizzazione diretta dei corsi che, nel caso di Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e di Organismi Paritetici, può avvenire anche mediante Strutture Formative di loro diretta emanazione.

I Soggetti Formatori identificati come gruppo B possono candidare i progetti formativi, che non usufruiscono di contributo pubblico, all’interno dei Piani di formazione provinciali, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

• Accreditamento da intendersi ai sensi delle disposizioni previste dalla Delibera di G.R. n. 177/03 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole
per l’accreditamento degli Organismi di formazione professionale” e successive integrazioni, rafforzato dai seguenti ulteriori requisiti anche autocertificati:
   - Identificarsi in Strutture in possesso di esperienza formativa almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza;
   - Disporre di docenti con esperienza professionale almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.

Gli stessi requisiti di accreditamento e di esperienza formativa/professionale riferiti sia alla Struttura che ai Docenti sono richiesti anche agli Organismi di formazione esterni coinvolti nella realizzazione dei corsi dai Soggetti Formatori sia abilitati “ope legis” (già denominati gruppo A) che da quelli “accreditati” (già denominati gruppo B).
Autorizzazioni e riconoscimento delle attività: inoltre sulla base del regime autorizzativo previsto dalla L.R. 12/03, art. 34 anche gli Organismi, privi di accreditamento, ma autorizzati potranno operare, in analogia con i Soggetti Formatori accreditati (già denominati gruppo B).
Tale specifica autorizzazione sarà rilasciata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio a seguito di presentazione degli idonei documenti comprovanti il rispetto dei seguenti requisiti:
1. Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto
2. Capacità logistiche (Disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente - D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, normativa incendi, normativa infortunistica -)
3. Capacità organizzative: Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente
b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative
Agli organismi che richiedono l’autorizzazione verranno richiesti i seguenti  documenti:
- Copia dello Statuto o dell’atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell’organismo;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3A), autodichiarazione attestante il possesso della Certificazione ISO 9001 o di eventuali altre certificazioni europee, entrambe riferite ai processi inerenti la formazione;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3B), curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni, che evidenzino le attività attinenti la formazione;
- Dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.
I requisiti sopra indicati sono integrati da quelli previsti dall’Accordo per i Docenti e cioè il possesso di un’esperienza professionale almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.

Riconoscimento Formazione Pregressa
Per la fase transitoria e di parziale sanatoria fino alla data di messa a regime delle situazioni pregresse non conformi alla nuova normativa di cui al D.Lgs. 195/03, l’eventuale frequenza in data antecedente l’Accordo, di corsi attinenti le tematiche sulla sicurezza sul lavoro se debitamente documentata e certiticata, potrà costituire titolo per il riconoscimento di un credito per l’ammissione alla parte residuale dei percorsi di cui ai moduli A e B per il conseguente esercizio del ruolo di RSPP e di ASPP.
L’Accordo ha definito il quadro della disciplina dei corsi di formazione di cui all’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e la sua pubblicazione in G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37 implica, per il fatto stesso di essere entrato in vigore, la conseguenza che, entro il termine previsto dal decreto e vincolato alla data di attivazione dei corsi, viene meno la disciplina transitoria di cui al’art. 3 del D.Lgs. 195/03.
La decadenza della disciplina transitoria di cui sopra imporrà a tutti i RSPP e ASPP il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 626/94, art. 8 bis, fatti salvi soltanto gli esoneri di cui all’Accordo stesso. Con la fine della fase transitoria se non verranno completati i percorsi formativi previsti i RSPP e gli ASPP risulteranno automaticamente privati dei requisiti professionali specifici richiesti e prima riconosciuti.
Poiché all’art. 3 del D.Lgs. 195/03 (II capoverso), il legislatore ha affrontato il tema della validità dei corsi di formazione frequentati anteriormente all’entrata in vigore dell’Accordo, riferendosi esclusivamente a quelli previsti all’art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro della Sanità 16 gennaio 1997 e che per esplicito dettato normativo sono destinati ad esaurire la loro efficacia con “l’istituzione dei corsi di formazione di cui all’art. 2, I capoverso, comma 2” del  D.Lgs. 195/03, si ritiene di poter considerare comunque validi i corsi di formazione che rispondono ai requisiti soggettivi e di contenuto previsti all’art. 3 del D.Lgs. 195/03, indipendentemente dalla data del 13 agosto 2003 in virtù dei seguenti due fattori:
1. si tratta di corsi destinati a terminare la loro efficacia con l’esaurimento del periodo transitorio;
2. per avere efficacia oltre tale periodo dovrebbero rispettare tutti i canoni normativi fissati nell’Accordo per i corsi di cui all’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94, quadro d’insieme di difficile realizzazione ma che qualora si verificasse rispetterebbe la disciplina concordata fatto salvo anche il possesso dei requisiti obbligatoriamente
previsti per i Soggetti Formatori.
Occorre poi considerare che il D.Lgs. 195/03 rimanda la formazione all’Accordo e che, pertanto, il 14 febbraio 2006 rappresenta la data di prima applicazione della nuova disciplina dei corsi di formazione di cui all’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94; alla luce, quindi, del medesimo decreto per tutti i Soggetti interessati la formazione già effettuata è da ritenersi in generale non pienamente conforme alla nuova normativa.
Si dispone, pertanto, che la validità dei corsi realizzati nel rispetto della precedente disciplina normativa venga riconosciuta nell’ambito del regime di transitorietà e in un’ottica giuridica di cedevolezza dell’efficacia, in quanto gli stessi sono destinati a venir meno con l’entrata in vigore della nuova normativa e quindi si configura soltanto la possibilità di riconoscimento di eventuali crediti formativi, non escludendo la possibilità di validazione dell’intero percorso formativo nel rispetto dei criteri e dei contenuti fissati nell’Accordo.

I corsi effettuati dopo il 14 febbraio 2006, data di pubblicazione dell’Accordo, devono necessariamente rispettare quanto in esso previsto.

Riconoscimento crediti formativi
Modulo A
Per quanto riguarda il modulo A non si pone il problema di riconoscimento di crediti per coloro che rientrano nei casi di cui alle tabelle A4 e A5 dell’Accordo in quanto è previsto l’esonero dalla frequenza dell’intero modulo.
Per tutti coloro che non rientrano nei casi previsti per la sanatoria della fase transitoria e che quindi non sono abilitati all’esercizio del ruolo di RSPP o ASPP, ma vi aspirano è da considerare, per la valutazione di credito formativo, l’avvenuta frequenza di corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 o comunque orientati almeno in parte ai contenuti previsti dal sopracitato art. 3.
La formazione obbligatoria residuale sarà costituita dai contenuti e dall ore di frequenza mancanti rispetto agli standard previsti dall’allegato 1 dell’Accordo.

Modulo B
Per quanto riguarda il modulo B, non si pone il problema di riconoscimento di crediti per coloro che rientrano nelle situazioni già descritte per le quali è previsto l’esonero dalla frequenza dell’intero modulo – tabelle A4 e A5 dell’Accordo.
Per tutti coloro che rientrano nei casi previsti per la sanatoria nelle suddette tabelle dell’Accordo e già descritti al modulo A come casi 2, 3, 4 o che aspirano all’esercizio del ruolo di RSPP e ASPP e che hanno comunque frequentato a vario titolo corsi specifici sulla valutazione dei rischi rapportata a determinati ambienti di lavoro e relative attività, la formazione obbligatoria residuale sarà costituita dai contenuti e dalle ore di frequenza mancanti rispetto allo specifico progetto formativo di macrosettore approvato dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Modulo C
Relativamente al modulo C non sono riconoscibili crediti formativi in quanto nella formazione pregressa sembra non potersi riscontrare il taglio innovativo e psicosociale che caratterizza le moderne tecniche di comunicazione e organizzazione.
In qualunque caso di riconoscimento di crediti ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, il candidato dovrà superare le verifiche intermedie e finali previste dai singoli moduli.
Nella presente fase di avviamento sperimentale dei nuovi percorsi formativi e di attivazione di istruttorie, al fine di valutare la formazione pregressa, gli Enti gestori dei corsi potranno avvalersi del supporto di funzionari del Servizi Sanità Pubblica e Formazione Professionale della regione Emilia-Romagna, membri del gruppo di lavoro che si intende costituire e formalizzare.

Attestati da rilasciare
Moduli A, B, C:
al termine di ciascun modulo, nel rispetto del 90% di frequenza e della soglia minima di profitto prefissata per ogni verifica finale, viene rilasciato un Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

Moduli di aggiornamento:
al termine di ogni “tranche” (compresa la quota del 20%) annuale o unica di aggiornamento è rilasciato il relativo Attestato di frequenza nel rispetto del 90% di frequenza e di una verifica positiva del livello d’interazione del Partecipante con il gruppo-classe.
L’Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, da rilasciare al termine di ogni percorso formativo di cui ai moduli A, B, C e l’Attestato di frequenza da rilasciare al termine di ogni tranche annuale o unica di aggiornamento dovranno riportare i seguenti elementi minimi comuni:
• normativa di riferimento, attuativa del D.Lgs. 195/03
• specifica del modulo con monte ore (e per il modulo B specifica del macrosettore)
• periodo di svolgimento del corso
• soggetto formatore
• dati anagrafici del corsista
• firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato.

L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento riporterà anche le caratteristiche del percorso formativo e una descrizione sintetica delle verifiche finali e della loro tipologia.

Gli attestati sono rilasciati e registrati dal Soggetto Formatore che gestisce l’iniziativa e, a richiesta dell’interessato, potrà essere rilasciato un duplicato.

Sarà cura dell’Utente conservare sia gli Attestati con verifica dell’apprendimento che i singoli Attestati di frequenza del corso di aggiornamento al fine di documentare il rispetto dell’obbligo di formazione e di aggiornamento.

E’ auspicabile che anche i Soggetti Formatori abilitati “ope legis” si attengano agli stessi modelli di attestato.

Verbale di verifica dell’apprendimento
La Commissione di docenti interni, costituita per ogni modulo al fine di accertare il livello di apprendimento, al termine delle operazioni di valutazione delle prove di verifica finale procede a redigere il verbale predisposto secondo il modello allegato e che dovrà contenere i seguenti quadri riferiti a:
• dati identificativi dell’iniziativa formativa;
• realizzazione dell’iniziativa formativa;
• modalità delle verifiche finali
• elenco dei partecipanti con relativi dati anagrafici
• esito della valutazione finale

Nelle more dell’individuazione dei Soggetti istituzionalmente delegati alla loro conservazione, i verbali redatti sia dai Soggetti Formatori “abilitati ope legis” o accreditati e/o autorizzati rimangono, in tale fase transitoria, agli atti del Soggetto che gestisce l’iniziativa formativa.

Modelli di attestato:
Allegato 2: Modelli di Attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento
Allegato 2a: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento modulo A
Allegato 2b: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento modulo B
Allegato 2c: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento modulo C
Allegato 3: Modello di Attestato di frequenza rilasciato al termine del modulo di aggiornamento per RSPP e ASPP
Allegato 4: Modelli di verbali di verifica dell’apprendimento Allegato 4a: verbale di verifica dell’apprendimento modulo A
Allegato 4b: verbale di verifica dell’apprendimento modulo B
Allegato 4c: verbale di verifica dell’apprendimento modulo C


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