Accordo
della Conferenza Stato Regioni di attuazione del D.Lgs. 195/03 per la formazione ed aggiornamento dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Indicazioni operative.


A tutti gli Organismi interessati
E p.c. Direzione Regionale Formazione
Loro Sedi

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative utili all'interpretazione dell'accordo in oggetto, concordate con la Direzione Regionale Formazione e conformi agli orientamenti condivisi dalle Regioni e di prossimo recepimento da parte della Conferenza Stato Regioni-Province autonome.

Ulteriori puntualizzazioni verranno fornite in relazione all'emergere di nuove richieste od esigenze di carattere funzionale od organizzativo derivante dal carattere sperimentale di questa prima fase attuativa dell'Accordo a livello nazionale e regionale.

Certi dell'utilità delle informazioni contenute in allegato e confidando nella disponibilità delle SS. LL. a trasmetterle a quanti possano essere interessati, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

DIREZIONE PER LA PREVENZIONE IL DIRIGENTE REGIONALE
- Dr.Alfonsino Ercole -



Formazione ed aggiornamento dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Indicazioni operative interpretative dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni di attuazione del D.Lgs. 195/2003.

1) SOGGETTI FORMATORI

I soggetti deputati alla realizzazione dell'attività formativa si distinguono in due tipologie:

A) soggetti individuati dall'art. 8 bis, comma 3, D.Lgs. 195/03, legittimati "ope legis" a svolgere la formazione nei confronti di ogni tipologia di utenza:
• Regioni e Province Autonome
• Università
• ISPESL
• INAIL
• Istituto italiano di medicina sociale
• Dipartimento dei W.F., del soccorso pubblico e della difesa civile
• Amministrazione della Difesa
• Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
• Organismi paritetici.

Tali soggetti, istituzionalmente abilitati a formare, valutare ed attestare direttamente l'attività formativa, non necessitano di percorsi di accreditamento particolari per la realizzazione dei corsi e il conseguente rilascio dei relativi attestati.

Nel caso delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli Organismi paritetici l'attività formativa potrà essere erogata direttamente o avvalendosi di altre strutture formative per le quali non sono richiesti ulteriori requisiti se non quello di rappresentarne strutture di diretta ed esclusiva emanazione.

Negli altri casi, le strutture esterne di cui i soggetti sopra evidenziati intendano avvalersi, devono possedere i requisiti di accreditamento e di esperienza formativa e professionale indicati al punto 2 della presente nota.

Il possesso dei requisiti è accertato dall'ente titolare del corso che se ne assume la responsabilità e che rilascia i relativi attestati.

B) I soggetti formatori individuati direttamente dall'Accordo e cioè:
a. i soggetti pubblici, che possono erogare la formazione, anche tramite le proprie strutture periferiche, limitatamente al proprio personale (sia esso collocato a livello centrale che periferico):

• Ministero del lavoro e delle politiche sociali
• Ministero della Salute
• Ministero delle attività produttive
• Ministero dell'Interno: Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali e Dipartimenti di Pubblica Sicurezza
• Formez.

b. le Istituzioni scolastiche, riconducibili alle seguenti tipologie di istituti che possono erogare la formazione limitatamente al personale (proprio e delle altre istituzioni scolastiche):

• tecnici industriali, aeronautici, agrari, nautici,
• professionali per industria e artigianato, per l'agricoltura, per le attività marinare.

c. gli Ordini e collegi professionali di cui all'art. 10 commi 1 e 2 del D. Lgs. 494/96 che possono erogare la formazione limitatamente ai propri iscritti.

Tali soggetti (a, b, c) sono ritenuti idonei a formare, valutare ed attestare direttamente l'attività formativa svolta per i destinatari sopra specificati e non necessitano di percorsi di accreditamento particolari per la realizzazione dei corsi e il conseguente rilascio dei relativi attestati.

Il personale docente impiegato per l'attività formativa deve essere in possesso di esperienza professionale e/o formativa almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Qualora i suddetti soggetti intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono possedere i requisiti di accreditamento e di esperienza formativa e professionale indicati al punto 2 della presente nota.

Il possesso dei requisiti è accertato dall'ente titolare del corso che se ne assume la responsabilità e che rilascia i relativi attestati.

2) STRUTTURE FORMATIVE ESTERNE

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli Organismi paritetici (si veda punto 1A), potranno realizzare l'attività formativa direttamente oppure avvalendosi di strutture di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso non è richiesto il rispetto dei requisiti di cui al punto 4.2.2. dell'Accordo.
In tutti gli altri casi, i soggetti di cui al punto 1A e 113 che non intendono gestire direttamente le attività formative, devono avvalersi di strutture formative esterne in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco regionale ai sensi della L. R. 19/02 per l'ambito della Formazione Superiore e/o Continua;
b) dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale e/ o formativa almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte della amministrazione regionale.
c) utilizzo di docenti in possesso di un'esperienza professionale e/o formativa almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte della amministrazione regionale.

Il possesso dei suddetti requisiti è accertato dall'ente titolare del corso che se ne assume la responsabilità e che rilascia i relativi attestati.

3) BANDO REGIONALE

La Regione del Veneto, in qualità di soggetto formatore compreso nel punto 1A, sta procedendo attraverso la competente Direzione Formazione, all'approvazione del bando che definirà le modalità di presentazione di progetti formativi e a cui potranno partecipare soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 lett. a,b,c.

4) PERCORSI FORMATIVI

Il percorso formativo individuato per RSPP e ASPP, è articolato in moduli secondo gli standard orari e di contenuti minimi definiti dall'Accordo:

- il modulo A costituisce la formazione di base, comune alle due figure di RSPP e ASPP, indipendentemente dai macro settori ATECO nell'ambito dei quali si assume (o si intende assumere) l'incarico.

Il modulo è propedeutico agli altri e l'idoneità conseguita rimane valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.

Si rimanda all'Accordo per l'individuazione di contenuti, durata, modalità di valutazione e di attestazione.

- il modulo B rappresenta la formazione tecnica e specialistica adeguata alla specificità lavorativa e di rischio di ogni comparto produttivo ed è comune alle due figure di RSPP e ASPP.

I contenuti del modulo sono individuati facendo riferimento alla classificazione ATECO individuando, sulla base dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti, n. 9 macrosettori.

Il modulo ha validità quinquennale: alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento.

Il Modulo B non è propedeutico al modulo C e va frequentato per ogni macrosettore ATECO di attività per il quale si assume (o si intende assumere) l'incarico di RSPP o ASPP.

Si rimanda all'Accordo per l'individuazione di contenuti, durata, modalità di valutazione e di attestazione.

- il modulo C costituisce la formazione integrativo-specialistica per il RSPP, è comune a tutti i macro settori ATECO e costituisce credito formativo permanente.

Si rimanda all'Accordo per l'individuazione di contenuti, durata, modalità di valutazione e di attestazione.

Per i moduli A, B, C è da escludersi, nella fase attuale, il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con la fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.

5) PERCORSI DI AGGIORNAMENTO

I corsi di aggiornamento quinquennali sono obbligatori sia per RSPP che per ASPP.

La decorrenza del quinquennio per i corsi di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale o dalla data di conseguimento dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento del modulo B

L'obbligo di aggiornamento ha decorrenza immediata (dal 14.02.2007 con conclusione entro il 14.02.2012), per

- RSPP e ASPP esonerati dalla frequenza dei moduli A e B in quanto in possesso di esperienza lavorativa superiore a 3 anni; già designati alla data del 14 febbraio 2003; attivi alla data del 13 agosto 2003; in esercizio alla data del 14 febbraio 2006 (data di pubblicazione dell'accordo);senza vincoli di titolo di studio
- Laureati esonerati dalla frequenza dei moduli A e B e cioè in possesso di laurea triennale di cui all' art. 2, comma 6, D.Lgs. 195/03 conseguita da più di cinque anni.

In tali situazioni, il RSPP o ('ASPP deve frequentare entro il 14.02.2008 almeno il 20% del monte ore complessivo di aggiornamento relativo al macrosettore di attività pertinente e diluire nel quinquennio la quota oraria restante.

In alternativa, è valida l'opzione per la frequenza del modulo B, sempre riferito al macrosettore di attività.

L'obbligo di aggiornamento successivo decorrerà dalla data di conclusione del percorso di aggiornamento quinquennale (coincidente con la data di conseguimento dell'ultimo attestato)

Sono autorizzati alla realizzazione di corsi di aggiornamento gli stessi soggetti formatori autorizzati ad erogare i corsi di formazione (si veda punto 1 e 2).

Si rimanda all'Accordo per l'individuazione dei contenuti e per le metodologie di erogazione consentite.

Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è pari a 28 ore complessive per tutti i Macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.

Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.

Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.

Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è pari a 100 ore complessive.

L'obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento è in misura non inferiore al 90% sia del monte ore complessivo che delle singole quote orarie annuali su cui l'aggiornamento viene eventualmente diluito

6 ) PERCORSI DI FORMAZIONE INTEGRATA

Per un periodo di due anni a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo (14.02. 2006) è consentita la sperimentazione di modelli di formazione integrata mediante individuazione di unità formative tecniche i cui contenuti siano trasversali a diversi macrosettori ATECO , purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori.

I risultati della sperimentazione saranno oggetto di condivisione e valutazione in sede di Conferenza Stato -Regioni.

7) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

In ordine alla valutazione degli apprendimenti, si precisa che le verifiche intermedie rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

8) ATTESTATI

Al termine di ciascun modulo di formazione viene rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Il processo di certificazione relativo ai percorsi di aggiornamento consiste nel rilascio di attestati di frequenza.

Si precisa che:

- i soggetti formatori elencati ai punti 1A e 113 sono tenuti a rilasciare direttamente gli attestati anche quando i corsi siano realizzati attraverso soggetti esterni agli stessi;
- i soggetti che partecipano al Bando Regionale (si veda punto 1C) rilasciano un attestato regionale nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel Bando stesso.

Attestati con il logo della Regione Veneto saranno rilasciati unicamente a seguito dell'adesione dei soggetti formatori eroganti agli appositi bandi e la positiva conclusione dell'iter di approvazione dei progetti formativi presentati.

Al fine di favorire la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, tutti gli attestati, a prescindere dal soggetto rilasciante, devono essere redatti nel rispetto dei modellli forniti in allegato (allegato 1,2,3,4,5).

Nel caso di conclusione di percorsi formativi integrati consentiti nella fase di sperimentazione (si veda punto 6) si richiede il rilascio di tanti attestati quanti sono i macrosettori ATECO per i quali è stato frequentato il corso e sostenuta la verifica di apprendimento.

Per le dichiarazioni di verifica di apprendimento da rilasciare nell'ipotesi di riconoscimento di crediti professionali/formativi validi ai fini dell'esonero dalla frequenza a specifici moduli si veda n. 11.

9) DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALLA REGIONE

I soggetti formatori individuati ai punti 1A e 113 della presente nota, devono trasmettere con periodicità semestrale un documento di sintesi dell'attività formativa svolta, che sostituisce a tutti gli effetti l'invio del verbale (che dovrà essere conservato dal soggetto formatore ).

Per l'anno 2006 il documento va trasmesso entro il 31.01.2007 e riferito all'attività formativa svolta entro il 31.12.2006.

Il suddetto documento va inoltrato alla Direzione Regionale Prevenzione, Dorsoduro 3493, 30125 Venezia in vista della costituzione di un elenco regionale degli abilitati ai compiti di Responsabile o Addetto SPP, con le seguenti modalità:

- su originale cartaceo firmato dal rappresentante legale del soggetto formatore redatto nel rispetto del modello allegato (allegato 6)
- in formato elettronico tramite messaggio di posta elettronica specificando l'oggetto "(nome del soggetto formatore) - trasmissione sintesi dell'attività formativa svolta effettuato nel periodo (...... )" al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

10) TERMINE

Per quanto attiene al termine di un anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G. U fissato dall'Accordo, si precisa che lo stesso deve interpretarsi quale termine per l'attivazione dei percorsi formativi. Ne deriva che entro il 14/2/2007 dovranno essere completate le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi.

Entro il 14/2/2008 tali percorsi dovranno obbligatoriamente concludersi con le verifiche finali.

11) CREDITI PROFESSIONALI e FORMATIVI

Per quanto concerne il riconoscimento dei crediti professionali (derivanti dall'esperienza lavorativa già maturata) e formativi (derivanti dalla frequenza di precedenti corsi di formazione) si richiamano le tabelle A4 e A5 dell'Accordo.

In particolare sono esonerati in toto dalla frequenza al modulo A:

a) RSPP o ASPP con un'esperienza lavorativa maggiore di sei mesi, già designati alla data del 14.02.03, attivi alla data del 13.08.03, in esercizio alla data del 14.02.06 (data di pubblicazione dell'Accordo), senza vincoli di titoli di studio;

b) RSPP o ASPP designati dopo il 14.02.2003, in esercizio alla data del 14.02.06 (data di pubblicazione dell'accordo), in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, in possesso di attestazione dell'avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all'art. 3 del D.M. 16.01.1997;

c) RSPP o ASPP designati dopo il 14.02.06 (data di pubblicazione dell'accordo), in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, in possesso di attestazione dell'avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all'art. 3 del D.M. 16.01.1997;

d) RSPP e gli ASPP in possesso delle seguenti lauree triennali: Ingegneria della Sicurezza e Protezione; Scienze della Sicurezza e Protezione, Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Sono riconosciuti quali crediti formativi validi ai fini dell'esonero dalla frequenza del modulo A:

- i corsi rientranti tra i progetti formativi presentati in conformità ai bandi regionali di cui alle DGR 748 del 19.03.2004 e DGR 1118 del 18.03.2005, approvati rispettivamente con i Decreti del Dirigente della Direzione Formazione n. 611 del 9.07.2004 e 596 del 6.09.2005
- i corsi attivati dopo la pubblicazione del D.Lgs. 195/03 e prima della pubblicazione dell'accordo (periodo dal 14.02. 2003 al 14.02.2006) se svolti con i contenuti minimi previsti all'art. 3 del D.M. 16.01.1997 da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione le caratteristiche previste nell'accordo (si veda punto 1 e 2).

Sono esonerati in toto dalla frequenza del modulo B:

a) RSPP e gli ASPP in possesso di esperienza lavorativa superiore a tre anni, già designati alla data del 14.02.03, attivi alla data del 13.08.03, in esercizio alla data del 14.02.06 (data di pubblicazione dell'accordo), senza vincoli di titoli di studio;

b) RSPP e gli ASPP in possesso delle seguenti lauree triennali: Ingegneria della Sicurezza e Protezione; Scienze della Sicurezza e Protezione, Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Per il modulo C, obbligatorio solo per RSPP, non sono previsti esoneri.

Gli esoneri dal modulo A e B non sono vincolanti, nel senso che il RSPP o ASPP che sia nella condizione di fruirne può comunque richiedere di frequentare i corsi.

Il possesso di crediti professionali e/o formativi deve essere dichiarato dall'interessato con apposito atto da presentare al soggetto formatore al momento dell'iscrizione ai corsi/moduli per cui rimane obbligatoria la frequenza (allegato 7).

Coloro (RSPP o ASPP) che sono esonerati dalla frequenza di specifici moduli sono tenuti comunque a sostenere presso il soggetto formatore titolare del corso presso cui hanno frequentato il/i modulo/i rimastoli obbligatori ed in occasione della prima verifica prevista, una specifica prova mediante somministrazione di test a risposta multipla chiusa sull'apprendimento delle conoscenze relative ai moduli su cui hanno goduto dell'esonero di frequenza .

In tale caso il soggetto formatore è tenuto al rilascio di specifiche dichiarazioni di verifica di apprendimento per i moduli non frequentati su cui è stata ottenuta una positiva valutazione sulle conoscenze possedute (almeno il 70% di risposte esatte). (allegato 5)

 


Allegato: Telefax della Direzione per la prevenzione del 9 ottobre 2003
Allegato: Modello per Sintesi dell'attività formativa svolta
Allegato: Modelli di attestati di frequenza
Allegato: Dichiarazione dei crediti professionali