Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 29 settembre 1994
Parti: Cispel e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Servizi pubblici degli Enti Locali
Fonte: FEDERAMBIENTE

Sommario:

Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
2. Composizione
3. Numero dei componenti
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
5. Compiti e funzioni
6. Durata e sostituzione nell’incarico
7. Decisioni
8. Clausola di salvaguardia
9. Disposizione transitoria
10. Disposizioni finali
Regolamento per la elezione della RSU
1. Modalità per indire le elezioni
2. Quorum per la validità delle elezioni
3. Elettorato attivo e passivo
4. Presentazione delle liste
5. Commissione elettorale
6. Compiti della Commissione
7. Affissioni
8. Scrutatori
9. Segretezza del voto
10. Schede elettorali
11. Preferenze
12. Modalità della votazione
13. Composizione del seggio elettorale
14. Attrezzatura del seggio elettorale
15. Riconoscimento degli elettori
16. Compiti del Presidente
17. Operazioni di scrutinio
18. Attribuzione dei seggi
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
20. Comitato dei garanti
21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
22. Adempimenti della Direzione aziendale

Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

L’anno 1994, il giorno 29 del mese di settembre la Cispel, […] e la Cgil, la Cisl e la Uil, nelle persone dei Segretari Confederali […] convengono di procedere ad una regolamentazione generale per la costituzione nelle imprese di servizi pubblici degli enti locali di rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori dalle stesse dipendenti, con riferimento al protocollo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993 nei termini che seguono

Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Nelle aziende di maggiori dimensioni, ferma restando la unicità della RSU, la stessa può articolarsi in relazione ad entità organizzative e operative autonome da individuarsi a livello negoziale decentrato.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione di liste elettorali ai sensi del regolamento che segue a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al presente accordo e agli accordi di categoria sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge n. 146/1990.
L’iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo salvo impedimenti oggettivi.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

2. Composizione
Alla costituzione della RSU si procede, per i due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e con sistema proporzionale tra le liste concorrenti.
Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalie associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle articolazioni organizzative dell’azienda e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti al fine di garantire un’adeguata composizione della rappresentanza anche con riguardo alla categoria dei quadri.
Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.

3. Numero dei componenti
Il numero dei componenti la RSU non può essere inferiore a:
a) 3 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle aziende che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle aziende di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b) per gli ulteriori dipendenti rispetto ai 3000.
Le integrazioni del numero dei componenti sono definite esclusivamente a livello negoziale di settore.

4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.
Nelle sedi negoziali di categoria, nell’ambito della verifica degli istituti in materia di diritti, permessi e libertà sindacali, è definita la entità da riconoscere ai componenti la RSU.
In occasione del negoziato di cui ai commi precedenti le parti definiranno in via prioritaria le soluzioni per permettere alle organizzazioni sindacali destinatarie dei suddetti istituti di mantenere una specifica agibilità sindacale.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell’azienda i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, legge n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.

5. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le corrispondenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, possono stipulare accordi a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti che saranno stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’azienda.

6. Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni dall’incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario o il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali a termini del precedente punto 2 sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse in base a criteri definiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo e comunicati alla Direzione aziendale.

8. Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta attraverso la partecipazione alle elezioni della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge n.300/1970.
Le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.

9. Disposizione transitoria
Entro il 28 febbraio 1995 le parti confederali si incontreranno per una verifica sullo stato applicativo del medesimo con specifico riguardo alle partizioni demandate alla sede negoziale di categoria.

10. Disposizioni finali
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi.
Le RSU restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
Le parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.

Regolamento per la elezione della RSU
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda ovvero dell’accordo interconfederale per la costituzione della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

2. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono impegnate a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali assumeranno le iniziative di competenza.

3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti i lavoratori non in prova in forza all’azienda alla data delle elezioni.
Hanno diritto di votare anche i lavoratori in prova trascorsi 6 mesi dall’assunzione.
Ferma restando l’eleggibilità dei lavoratori non in prova in forza all’azienda, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

4. Presentazione delle liste
All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda e dell’accordo interconfederale per la costituzione delle RSU;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione, nonché gli accordi di settore sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge n. 146/1990, e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’azienda pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole aziende viene costituita una commissione elettorale.
La commissione elettorale è composta da lavoratori dell’azienda, non candidati, designati in modo paritetico dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste.

6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste.

7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera ne per interposta persona.

10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

11. Preferenze
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8 del presente regolamento e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

15. Riconoscimento degli elettori
Coli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui all’art.14, la firma accanto al suo nominativo.

17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida - della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito secondo il criterio proporzionale alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda.
Nell’ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.

19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.

20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello territoriale da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante dell’associazione datoriale locale ed è presieduto dal Direttore dell’Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione per il tramite della organizzazione datoriale d’appartenenza a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.