Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 28 giugno 2011
Validità: 01.11.2010 - 31.10.2013
Parti: Unic e Filctem-Cgil - Femca-Cisl - Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Concia, Industria
Fonte: FILCTEM-CGIL

Sommario:

Parte economica
Aumento contrattuale
Una tantum
Parte normativa
1) Titolo I - Relazioni industriali
1.1.
1.2 Sezione ambiente e sicurezza
1.3
1.4
1.5 C - Livello territoriale
1.6 Titolo IV - Volontariato
2) Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro
2.1 Art. 3 - Periodo di prova
2.2 Art.4 - Disciplina dell'apprendistato
2.3 Sistema classificatorio
3) Parte I - Orari e riposi
3.1 Art. 8 - Orario di lavoro - Part-Time
A - Orario di lavoro.

4) Parte III - Trattamento economico

4.1 Art. 16
4.2 Art. 20 - 13a Mensilità
5) Parte V - Ambiente e prevenzione
5.1 Art. 42 - Ambiente di lavoro
5.2 Art. 44 - Formazione
Nuova formulazione della lettera C) art..44
5.3 Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
6)
7)
8) Art.71 - Decorrenza e durata
Tabella retribuzioni
Allegato
Codice di condotta e di responsabilità sociale social accountability

Ipotesi di accordo

In data 28 giugno 2011, a Milano tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria e Filctem-Cgil - Femca-Cisl - Uilcem-Uil

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 ottobre 2010 - per i dipendenti delle aziende conciarie

Parte normativa
1) Titolo I - Relazioni industriali

1.1. Al punto A, dopo "Osservatorio nazionale" si aggiunge "e osservatori distrettuali"
Si inserisce dopo l'ultimo comma: "Si istituiscono nell'ambito dell'osservatorio nazionale 3 osservatori distrettuali, composti da un delegato di ciascuna organizzazione firmataria, per l'osservazione della situazione locale e il coordinamento delle consultazioni e delle azioni comuni.

1.2 Sezione ambiente e sicurezza
Le parti concordano nella stesura del contratto di eliminare le dizioni CA/RLS sostituendole con RLSA (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente);
Al 3° comma dopo "improntati alla partecipazione" si aggiunge: "e al miglioramento continuo".
Si aggiunge dopo l'ultimo comma: "Le parti firmatarie emettono annualmente un "Rapporto ambientale e sociale", sulle dinamiche settoriali, verificate attraverso i report ambientali d'azienda e di Unic in cui si evidenziano le evoluzioni di:
- consumi di risorse ed energia
- emissioni in atmosfera e scarichi idrici
- produzione di rifiuti
- infortuni e malattie professionali
- rapporti con il territorio
- adozione di codici etici o di condotta
- adozione e certificazione di sistemi di gestione ambientale e responsabilità sociale
- turnover del personale"

1.3 Si modifica il titolo " Sezione mercato del lavoro, rapporti sociali e problematiche settoriali" con " Sezione mercato del lavoro" eliminando la sottosezione "Mercato del lavoro".

1.4 Si eliminano le sottosezioni "Rapporti sociali" e "Problematiche settoriali" e si introduce la 4° sezione intitolata "Responsabilità sociale di settore"
- Le frasi successive vengono così integrate:
Dopo il 1° comma si inserisce: "Le aziende che si dotano di un codice di condotta (es. emananda ISO 26000) oppure etico (es. SA 8000 ), nel quale valgono i principi della responsabilità sociale, del rispetto e tutela dei dipendenti, della riduzione dell'impatto ambientale (es. ISO 14001/Emas), del risparmio energetici possono addivenire ad accordi interni che, per adottare o conservare i codici suddetti, valorizzino efficienza, flessibilità, partecipazione dei lavoratori (ex art. 16)".
-dopo " (ISO 14001, SA 8000," si aggiunge "ISO 26000 in via di emanazione, risparmio energetico ecc).";
-si modifica la dicitura "organizzazioni internazionali competenti" con: “'istituzioni nazionali o internazionali competenti ";
-dopo "(per es. in tema di tracciabilità," si introduce: "difesa dei consumatori e supporto alle loro associazioni soprattutto se vicine alla tutela della pelle e sua lavorazione in Italia )
- dopo: " a favorire le prospettive dell'occupazione" si aggiunge: "In proposito le parti riconoscono e perseguono il ruolo dell'integrazione nel lavoro e nella società dei lavoratori immigrati, con particolare riferimento al settore conciario. Le parti promuoveranno congiuntamente la formazione continua degli addetti.
Ogni violazione del principio di pari opportunità sul luogo di lavoro viene verificata congiuntamente dalle parti nazionali e sottoposte ad iniziative comuni."

1.5 C - Livello territoriale
- Il primo comma nella prima parte viene così modificato: "Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale vengono costituite sezioni territoriali, con riferimento ai comprensori di Arzignano, Santa Croce sull'Arno, Solofra ed altri eventualmente individuati dalle parti stipulanti tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende...etc."
- Nell'elenco dei compiti dei Comitati paritetici si aggiunge all'inizio: "la situazione del lavoro a cottimo (ex art. 17)"

1.6 Titolo IV - Volontariato
L'articolo viene così modificato: "A i sensi della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal ceni vigente, compatibilmente con l'organizzazione aziendale".

3) Parte I - Orari e riposi
3.1 Art. 8 - Orario di lavoro - Part-Time
A - Orario di lavoro.
L'articolo viene cosi modificato:
- L'orario di lavoro è: (a) normale, (b) straordinario. L'orario di lavoro definito normale viene suddiviso a sua volta in due parti: al e a2.
al) "L'orario settimanale del singolo omissis tra direzione e RSU"
a2) "L'orario normale di lavoro omissis e dei flessi relativi"
- Si toglie: "Le quantità minime omissis ore 1928"
- Si aggiunge dopo "L'orario straordinario ..omissis contrattato con la RSU": "Aziende ed RSU possono concordare l'istituzione di un conto ore individuale in cui confluiscono le prestazioni straordinarie effettuate da recuperare sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui sono state effettuate, fissando: numero massimo di ore cumulabili, periodo (numero mesi) entro cui possono essere godute o retribuite, il limite percentuale (indicativamente il 3% ) di personale con diritto di assenza per tale titolo, il rinvio del godimento nei momenti di oggettive necessità aziendali in relazione alla insostituibilità delle mansioni svolte. Le ore di straordinario per manutenzione e inventario sono escluse dall'istituto del conto ore."

5) Parte V - Ambiente e prevenzione
A seguito degli interventi legislativi in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008), le parti recepiranno tali norme nella stesura del CCNL.

5.1 Art. 42 - Ambiente di lavoro
-Vengono eliminati gli ultimi due commi e se ne istituiscono due nuovi così articolati: "L'azienda che predispone un report ambientale tendenzialmente analogo a quello recepito e aggiornato nell'ambito del Dialogo sociale comunitario, deve indicare:
1) i sistemi adottati per la riduzione, il controllo e la gestione degli effetti ambientali
2) i programmi e/o le verifiche su impatto interno ed esterno
3) consumi di risorse ed energia, produzione di fanghi, rifiuti, emissioni
Ove certificato da apposito ente (ICEC) e condiviso dalla RSU, il report ambientale d'impresa può dar luogo ad intese interne su organizzazione del lavoro e raggiungimento di premi ad obiettivi ex art. 16 CCNL vigente."

5.2 Art. 44 - Formazione
-Si aggiungono agli obiettivi principali delle premesse:
"agevolare i lavoratori stranieri nell'apprendimento della lingua italiana professionale";
"definire azioni comuni per l'impiego dei fondi comunitari e nazionali, interprofessionali (Fondimpresa) a beneficio della formazione di operai ed impiegati nella concia";
"rafforzare, anche congiuntamente, la comunicazione e la formazione dei singoli lavoratori per migliorare i livelli di tutela della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro".

-Nuova formulazione della lettera C) art..44:
C. "L'azienda che predispone un piano formativo in coerenza con la premessa dell'art. 44 che riguardi almeno il 10% dei dipendenti e che comprenda la loro partecipazione nelle ore extra-lavorative, deve prevedere:
1) fabbisogno e destinatari
2) contenuti, metodologia, tempi
3) modalità di realizzazione e registrazione dei risultati
4) verifica e certificazione delle competenze acquisite dagli interessati
Il piano viene presentato alle RSU e, ove avallato da istituto di certificazione (ICEC) ed accompagnato da un libretto formativo (addestramento, corsi, specializzazioni, titoli professionali acquisiti) del lavoratore, può dare luogo ad accordi interni per garantire comunque programmi certi di lavoro e partecipazione dei lavoratori, per ottimizzare la formazione generale e ridurre le eventuali forme di assenteismo".

5.3 Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Le parti introducono dopo il penultimo comma: "I provvedimenti disciplinari vanno applicati, decorsi i 5 giorni della contestazione scritta, entro un massimo di 30 giorni."

6) Le parti nella fase di stesura del contratto cercheranno di semplificare ed eliminare le parti obsolete e superate.

7) Viene recepito il codice di condotta allegato.

Allegato
Codice di condotta e di responsabilità sociale social accountability


Premessa
L'azienda per essere conforme al codice di condotta c di responsabilità sociale Unic (volontario) deve rispettare i requisiti minimi contenuti nel presente documento, estratti dalle Convenzioni internazionali ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) in materia di "responsabilità sociale" e trasposti per i produttori di beni e servizi nell'area pelle.
Il presente codice è condiviso da Filctem-Cgil, Femca-Cisi Uilcem-Uil.
Per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti ai fini del rilascio di attestazione di conformità al codice Unic di Responsabilità sociale, sono previsti per le aziende controlli periodici a mezzo di visite ispettive effettuate da un ente terzo qualificato (ICEC), incaricato da Unic. Sono inoltre possibili controlli sui fornitori/terzisti circa il rispetto delle clausole a loro relative.

Responsabilità sociale
1. Lavoro infantile
1.1 L'azienda non deve utilizzare o sostenere l'utilizzo del lavoro infantile (svolto da persona con meno di 16 anni di età).
1.2 L'azienda deve salvaguardare in modo particolare i minori da situazioni potenzialmente pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro, rispettando le indicazioni contenute nella normativa vigente.

2. Lavoro obbligato
2.1 L'azienda non deve utilizzare né sostenere, lavoro "obbligato" e non deve richiedere al personale di lasciare "depositi" o documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro. È "obbligato" ogni lavoro o servizio ottenuto sotto la minaccia di una penale o per il quale la persona non si è offerta volontariamente o che sia richiesto come pagamento di un debito.

3. Salute e sicurezza
3.1 L'azienda deve garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e deve adottare le misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute durante lo svolgimento del lavoro o in sua conseguenza.
3.2 L'azienda deve nominare un rappresentante della direzione che sia responsabile dell'implementazione dei fattori di sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
3.3 L'azienda deve assicurare che il personale riceva una regolare e documentato formazione in materia di salute e sicurezza, che tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo o riassegnato e verificarne l'efficacia.

4. Ambiente
4.1 L'azienda deve stabilire e mantenere attive procedure e/o prassi operative al fine di ridurre gli effetti ambientali connessi con le proprie lavorazioni.

5. Associazione e contrattazione
5.1 L'azienda deve rispettare il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati liberamente scelti e il diritto alla contrattazione collettiva.

6. Discriminazione
6.1 L'azienda non deve attuare la discriminazione nell'assunzione, nella remunerazione, nell'accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a genere, razza, origine nazionale, invalidità, religione, ceto, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età.

7. Orario di lavoro
7.1 L'azienda deve rispettare le leggi e quanto disposto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle aziende conciarie e dei settori collegati in materia di orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro settimanale, calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi, non deve di norma eccedere le 48 ore di lavoro effettivo. Al personale deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive nell'arco di un periodo di 7 giorni.

8. Retribuzione
8.1 L'azienda deve garantire che la retribuzione corrisponda sempre agli standard legali e ai parametri minimi stabiliti nel CCNL per i dipendenti delle aziende conciarie e dei settori collegati.
8.2 L'azienda deve garantire che la composizione della retribuzione e delle indennità sia indicata chiaramente e regolarmente.

9. Gestione
9.1 La direzione deve definire una politica aziendale in materia di responsabilità sociale e di condizioni lavorative per garantire:
a) l'impegno a conformarsi o a mantenere la conformità alle leggi vigenti e a rispettare gli accordi internazionali riconosciuti;
b) l'impegno al miglioramento continuo, in particolare del proprio sistema organizzativo;
c) la sua accessibilità in forma comprensibile a tutto il personale, inclusi gli amministratori, i dirigenti, il management;
d) la sua accessibilità al pubblico.
9.2 L'azienda deve nominare un rappresentante della direzione che, indipendentemente da altre eventuali responsabilità, assicuri il rispetto di tutti i requisiti del presente documento (si veda anche 3.2).
9.3 L'azienda deve garantire che il personale operativo scelga un rappresentante tra i propri membri col compito di facilitare le relazioni con la direzione in materie collegate al presente documento.
9.4 L'azienda deve stabilire e mantenere attive procedure appropriate per la valutazione e la selezione dei fornitori e dei terzisti sulla base della loro capacità di rispondere ai requisiti del presente documento e darne documentata evidenza.
9.5 L'azienda deve stabilire e mantenere attive procedure per comunicare regola mente a tutte le parti interessate i dati e le altre informazioni riguardanti la performance aziendale in relazione ai requisiti del presente documenti.
9.6 L'azienda deve mantenere appropriata documentazione attestante la conformità ai requisiti del presente documento.

10. Professionalità
10.1 L'Azienda deve depositale i bilanci di gestione sulla propria attività presso organismo pubblico, comunicare ed informare i terzi in modo veritiero.
10.2 L'azienda deve attenersi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza nell'assunzione del personale, comportandosi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori e favorendone la crescita professionale. Deve altresì praticare trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con istituzioni, clienti, fornitori, concorrenti, evitando atti sleali nella competizione di mercato che arrechino danni e violino i principi di questo codice. Deve inoltre garantire la qualità dei prodotti e la tutela del consumatore.
10.3 L'Azienda, in caso di contenziosi aperti sui temi oggetto del presente documento e ai fini della loro risoluzione, deve dimostrare con evidenze oggettive una loro adeguata gestione tramite azioni correttive. L'azienda deve inoltre predisporre azioni preventive al fine di evitare il ripetersi di tali contenziosi.