Categoria: Cassazione penale
Visite: 11579

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 giugno 2011, n. 23967 - Dirigente responsabile di un Comune e responsabilità per omissione di DPI


 

 

 

 

Responsabilità del dirigente responsabile del Settore Tecnico in materia di sicurezza e igiene sul lavoro perchè ometteva di munire i lavoratori impegnati in una lavorazione con specifici pericoli di punture, tagli e abrasioni alle mani, di manopole, guanti ed altri appropriati mezzi di protezione: in particolare i lavoratori P.P. e D.L.A. mentre erano intenti a sollevare una lastra di marmo, nel corso di lavori di manutenzione presso la scuola elementare "G. M.", sprovvisti dei predetti dispositivi di protezione, riportavano lesioni da contusioni alle mani.


Condannato, ricorre in Cassazione - Inammissibile.


"La sentenza impugnata ha fatto riferimento alla circostanza che l'imputato, dirigente responsabile LL.PP. presso il Comune di Benevento, fosse il dirigente del Settore Tecnico in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro e quindi fosse il soggetto responsabile per l'ente (nella specie il Comune) della fornitura dei dispositivi di protezione degli infortuni ai lavoratori. Pertanto non poteva che ricadere su di lui la responsabilità della verifica dell'utilizzo degli strumenti di protezione."


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
C.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22.3.2010 del tribunale di Benevento;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Amoroso Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la Corte osserva:

 

Fatto

 

 

1. C.F., nella qualità di dirigente responsabile del Settore Tecnico in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, era imputato del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 383 perchè nella qualità sopra indicata, ometteva di munire i lavoratori impegnati nella lavorazione con specifici pericoli di punture, tagli e abrasioni alle mani, di manopole, guanti ed altri appropriati mezzi di protezione: in particolare i lavoratori P.P. e D.L.A. mentre erano intenti a sollevare una lastra di marmo, nel corso di lavori di manutenzione presso la scuola elementare "G. M.", sprovvisti dei predetti dispositivi di protezione, riportavano lesioni da contusioni alle mani (in (OMISSIS)); con la recidiva specifica infraquinquennale.

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso il 12/02/2008 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento si è proceduto con decreto di giudizio immediato nei confronti di C.F. chiamato a rispondere, quale responsabile del Settore Tecnico in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro - Dirigente responsabile LL.PP. presso il Comune di Benevento, della contravvenzione a lui ascritta in rubrica.


All'udienza del 28 settembre 2009 sono stati acquisiti il verbale di ispezione redatto dai CC del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento del 26 aprile 2006 ed i referti medici attestanti le lesioni riportate dai lavoratori infortunati P.P. e D. L.A.. Inoltre, su accordo delle parti, veniva dichiarata l'utilizzabilità degli atti istruttori già espletati e segnatamente, della deposizione già resa dal P. all'udienza del 18.05.2009.
Escussi, di seguito, i testi D.L.A. e Maresciallo D.V.G., all'esito dell'istruttoria, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, in tribunale di Benevento pronunciava sentenza in data 22 marzo 2010 e dichiarava C.F. responsabile del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di Euro mille di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Dichiarava la pena estinta L. n. 241 del 2006, ex art. 1. 2.

 

Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

 

Diritto


1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'impugnata sentenza sotto il profilo dell'erronea applicazione della normativa di prevenzione degli infortuni, in particolare, con riferimento alla circostanza relativa a chi avrebbe dovuto fornire e verificare che i mezzi di protezione venissero indossati dai lavoratori.
Il secondo motivo di ricorso riguarda la valutazione della prova; in particolare il ricorrente rileva che i lavoratori infortunati avevano affermato in dibattimento di indossare entrambi i guanti di protezione.
Con il terzo motivo il ricorrente rileva che il reato contestato risulta commesso in data 4 ottobre 2005 e come tale va assoggettato all'art. 157 c.p. prima della riforma di tale disposizione; trattandosi di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto il termini stabiliti dall'art. 157 non potevano essere prolungati oltre la metà e quindi il reato si era prescritto in data 4 aprile 2010. 2.

 

Il ricorso è inammissibile.

 

2.1. Il primo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha fatto riferimento alla circostanza che l'imputato, dirigente responsabile LL.PP. presso il Comune di Benevento, fosse il dirigente del Settore Tecnico in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro e quindi fosse il soggetto responsabile per l'ente (nella specie il Comune) della fornitura dei dispositivi di protezione degli infortuni ai lavoratori. Pertanto non poteva che ricadere su di lui la responsabilità della verifica dell'utilizzo degli strumenti di protezione.

 

2.2. Il secondo motivo è inammissibile perchè il ricorrente pone una questione di fatto riservata alla valutazione del giudice di merito e non deducibile in questa sede di legittimità. Sul punto il tribunale ha osservato che la mancanza dei guanti di protezione si evinceva dal verbale ispettivo acquisito nonostante le incerte e contraddittorie dichiarazioni rese dal teste D.L. in udienza, il quale aveva dichiarato di non ricordare con certezza se avesse i guanti al momento dell'infortunio, benchè nel verbale di sommarie informazioni rese ai CC il 23 marzo 2006 e oggetto di specifica contestazione da parte del Pubblico Ministero costui avesse detto chiaramente che al momento dell'infortunio non indossava alcun dispositivo di sicurezza in quanto questi non venivano consegnati da più di tre anni.

 

1 Stante l'inammissibilità dei primi due motivi, non rileva l'eventuale decorrenza del termine prescrizionale dopo la sentenza impugnata (secondo il ricorrente la prescrizione sarebbe maturata il 4 aprile 2010 laddove la pronuncia del tribunale di Benevento è del 22 marzo 2010).

 

2 Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

 

P.Q.M.



la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.