Cassazione Civile, Sez. 3, 09 giugno 2011, n. 12701 -  Responsabilità dell'amministratore unico di una srl per infortunio: risarcimento danni e richiesta di rimborso alla società


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

FA. SE. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RONDELLI Carlo giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ST. SO. TR. SP. TR. SRL (Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Vi. Cl. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato LAURENTI LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERNICOLA TREDOZI, GIOVANNI FONTANA giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1964/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Sezione Seconda Civile, emessa il 17/10/2008, depositata il 13/02/2009; R.G.N. 741/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato DI PIERRO NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto



Il (Omissis) Pe.Al. , dipendente EN., rimase ferito ad una gamba a seguito dello scoppio di una manichetta flessibile mentre Ca. Ez., conducente di una autocisterna di proprietà della ditta Pi., eseguiva l'operazione di scarico di acido nitrico dalla autocisterna.

Dalle indagini risultò che Fa.Se., amministratore unico della S.T.S., TR. s.r.l., aveva commissionato alla ditta Pi. due trasporti di prodotti chimici e che lo scoppio della manichetta era dovuto alla mancata bonifica dell'autocisterna stessa prima del secondo trasporto.

Nel giudizio penale, Fa. , Pi. e Ca. patteggiarono la pena ex articolo 444 c.p.p..

Pe.Al. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna Fa. , Pi. e Ca. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. Con sentenza n. 777/98, divenuta definitiva, il Tribunale di Ravenna dichiarava i convenuti responsabili dell'infortunio occorso al Pe. A. condannandoli, in solido, al risarcimento dei danni.

Fa.Se. pagò al Pe. A. la somma di lire 45.200.000 oltre la somma dovuta all'INAIL per l'importo di lire 29.000.000.

Successivamente Fa.Se. conveniva in giudizio la S.T.S. TR. s.r.l. davanti il Tribunale di Ravenna per sentirla condannare a rimborsargli le somme pagate in esecuzione della suddetta sentenza ed a risarcirgli i danni ai sensi dell'articolo 2043 c.c..

Il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda e la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata il 26-11-2008.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Fa. Se. sorretto da due motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la S.T.S. TR. s.r.l.

 

Diritto



1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 18 e 1703 c.c. e difetto di motivazione sul punto in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di Appello di Bologna ha affermato che all'amministratore delle società di capitali sono applicabili le norme che disciplinano il mandato, mentre avrebbe dovuto ritenere che il rapporto che lega l'amministratore unico alla società a responsabilità limitata è un rapporto immedesimazione organica in virtù del quale all'ente debbono riferirsi tutte le obbligazioni, lecite ed illecite, sorte dal comportamento dell'amministratore nello svolgimento dell'attività societaria.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1720 c.c., comma 2 - articolo 2031 c.c., comma 1 - articolo 2234 c.c. - articolo 3 Cost., comma 1 - articolo 12 preleggi, comma 2 e dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; in via subordinata il ricorrente chiede che, anche se si volesse ritenere che gli amministratori delle società di capitali siano mandatari dell'ente, in tal caso al mandatario dovevano essere rimborsate le spese e, comunque,il ristoro dei danni sopportati nella gestione dell'interesse altrui.



3. I due motivi di ricorso vengono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logico giuridica.

3.2. La Corte di Appello ha posto a fondamento della sua decisione la sentenza n. 10680 del 1994 con la quale le Sezioni Unite hanno chiarito che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale; hanno rilevato che vige nel nostro ordinamento un generale principio legislativo di rimborsabilità delle spese, o comunque di ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell'interesse altrui e che l'assenza di giuridica tutela dell'amministratore della società di capitali, priva di giustificazione, può essere colmata attraverso l'applicazione analogica dell'articolo 1720 c.c.; hanno affermato "come l'articolo 1720 c.c., cpv, cit., lungi dal costituire una norma eccezionale e quindi non applicabile a simili ex articolo 14 preleggi, costituisce indice rivelatore del divieto generale di locupletatio curri aliena iactura, espresso in numerose norme codicistiche e di cui l'articolo 2041 c.c. costituisce disposizione di chiusura".

3.3. Al principio posto dalle Sezioni Unite la Corte di Appello ha dichiarato di volersi uniformare, con una precisazione consistente nel rilievo che il diritto del mandatario, e quindi dell'amministratore, al rimborso delle spese affrontate ed al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico presuppone non solo che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata dell'espletamento dell'incarico, ma anche che il mandatario abbia operato con la dovuta diligenza e senza colpa nella causazione dell'evento dannoso.

Di conseguenza la Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione sul rilievo che il Fa. S. non aveva diritto al rimborso delle somme pagate al Pe. A. in quanto aveva eseguito il suo incarico di mandatario senza la dovuta diligenza (articolo 1710 c.c.), come accertato dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 777/98.

3.4. Risulta corretto quindi l'inquadramento della natura giuridica dei rapporti interni fra amministratore e società di capitali nell'ambito del rapporto di mandato, da cui consegue anche l'obbligo per l'amministratore di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia secondo la previsione dell'articolo 1710 c.c..

Risulta che il Fa. S. fu citato in giudizio dal danneggiato Pe. A. e che la sua colpa in sede civile, dopo il patteggiamento della pena, è stata accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 777/98.

Di conseguenza egli non ha diritto al rimborso di quanto pagato per risarcire i danni al Pe. A. , poichè si tratta del risarcimento dei danni da lui procurati con un'attività colposa che, secondo un accertamento non più modificabile, è personalmente addebitatagli, risultando che egli non ha eseguito con la dovuta diligenza l'incarico di amministratore.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del grado.