Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 giugno 2011, n. 13147 - Affezione oculare e origine non professionale


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

SA. AN. , già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato MARINO ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PELLICANò FILOMENA, MORABITO GIUSEPPE, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 03/04/07, rep. 73196;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 827/2 006 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/12/2006 R.G.N. 243/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 12-19/12/06 la Corte d'Appello di Reggio Calabria accolse l'appello proposto l'1/2/01 dall'Inail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale del capoluogo reggino, con la quale era stato condannato a corrispondere a Sa. An. la rendita per inabilità da infortunio sul lavoro del (Omissis), e per l'effetto riformò la sentenza impugnata, rigettando la domanda dell'assistito del 15/5/97.

La Corte territoriale motivò tale decisione sulla base del ragionamento che erano condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente d'ufficio, incaricato in quella sede di espletare gli opportuni accertamenti sanitari, sul fatto che i dati clinici deponevano nel senso che vi era una convincente presunzione dell'origine non professionale della riscontrata affezione oculare.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso Sa. An., il quale affida l'impugnazione a tre motivi di censura. Resiste l'Inail con controricorso.

Diritto



1. Col primo motivo di doglianza il ricorrente denunzia il vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5 per incompleta ed incoerente indicazione delle ragioni in base alle quali sono state disattese le valutazioni medico-legali del CTU nominato in primo grado e sono state, invece, recepite integralmente quelle del secondo CTU, nonchè per mancata indicazione delle ragioni del dissenso dal convincimento espresso dal primo giudice, oltre che per illogicità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale. In pratica il ricorrente tenta di evidenziare la bontà delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio di primo grado, a suo giudizio fondate su dati scientifici molto più puntuali rispetto a quelli forniti dal consulente nominato nel giudizio d'appello, basati, invece, in massima parte, su semplici presunzioni e sulla erronea interpretazione della documentazione presente in atti, per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto indicare in modo coerente e logico le ragioni che l'avevano condotta a disattendere le prime risultanze peritali favorevoli al riconoscimento dell'origine professionale, per infortunio sul lavoro, dell'affezione oculare, sulla base della quale gli era stata riconosciuta in prime cure la rendita da inabilità permanente nella misura del 30%.



2. Col secondo motivo si censura la insufficiente motivazione per l'erronea valutazione della C.T.U espletata nel primo grado del giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

Attraverso tale censura l'appellante punta l'attenzione sul valore, a suo giudizio eccessivo, dato dalla Corte d'appello alla TAC eseguita ad oltre un mese dall'infortunio, dalla quale era emersa l'assenza di anomalie tali da giustificare una paralisi oculomotoria. In pratica il ricorrente sostiene che se la Corte d'appello avesse esaminato correttamente le valutazioni medico-legali del primo consulente si sarebbe accorta che al trauma da lui subito, sufficiente a determinare il danno funzionale (paralisi del muscolo oculare), non doveva necessariamente seguire il danno anatomico, che il secondo Ctu pretendeva, invece, di rilevare attraverso la lettura della TAC.

3. Con l'ultimo motivo si segnala l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di omesso esame di un atto decisivo del processo, vale a dire la relazione dello specialista prof. Fe.Gi. dalla quale la Corte d'appello avrebbe potuto cogliere elementi utili a comprendere le gravi manchevolezze della relazione del Ctu di secondo grado, anzichè adagiarsi acriticamente sulle conclusioni di quest'ultimo, il quale non era nemmeno specializzato in oculistica.

Osserva la Corte che tutti e tre i motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo tutti contraddistinti dalla medesima censura diretta a contestare la condivisione da parte del giudice d'appello delle risultanze peritali del secondo grado di giudizio.

Ebbene i suddetti motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni: in effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, perchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e delle valutazioni diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. Orbene, sotto questo specifico aspetto, non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, poichè in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004).

Oltretutto, non è affatto vero che le conclusioni del Ctu di secondo grado, dalle quali il giudice d'appello ha mutuato il proprio convincimento sulla mancanza di prova dell'origine professionale della patologia posta a base dell'invocata rendita, erano basate su dati meno scientifici rispetto a quelli esaminati dal perito d'ufficio di prime cure: infatti, nella sentenza impugnata emerge che furono tenuti in debita considerazione il certificato redatto il giorno dell'incidente dall'oculista di fiducia del Sa. e la TAC eseguita dopo l'infortunio, mentre nella consulenza d'ufficio di primo grado si era fatto cenno solo alla generica potenzialità dei traumi nella determinazione della diplopia per paralisi dei muscoli oculari. Nè va dimenticato che, come già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse". Infine, non può non evidenziarsi che tutti e tre i motivi si concludono senza la formulazione di un momento di sintesi omologo al quesito di diritto di cui all'articolo 366-bis c.p.c.

Si è, infatti, chiarito (Cass. sez. lav. n. 4556 del 25/2/2009) che "l'articolo 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, dai numeri 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall'articolo 384 cod. proc. civ., all'enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione".

Per tutte queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 326 del 2003, atteso che il ricorso introduttivo fu depositato il 15/5/1997.

P.Q.M.



LA CORTE

dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.