Cassazione Penale, Sez. 3, 23 giugno 2011, n. 25205 - Sanzioni penali a carico dei lavoratori


 


 

Responsabilità di un lavoratore dipendente di una snc per aver effettuato lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale gpl, senza adottare preventivamente idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme.

 

Condannato, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

"E' vero che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi.

Il medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo". E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza. Vi è quindi "continuità normativa"."


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

Pe. Gi. nato il (Omissis);

avverso la sentenza del 14.5.2009 del Tribunale di Ferrara;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;

sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchà il fatto non è previsto come reato.

 

Fatto



1) Con sentenza in data 14.5.2009 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, condannava Pe. Gi., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 34, lettera b) e articolo 392, lettera a) perchè, nella qualità di lavoratore dipendente della società " Be. Im. di. Be. Al. &. C. snc", avente sede in (Omissis), effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale gpl, senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme. Riteneva il Tribunale che la responsabilità dell'imputato emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali, avendo egli agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, pur svolgendosi l'attività di saldatura nelle vicinanze di un serbatoio di GPL.



2) Ricorre per cassazione il Pe., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 c.p. e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 304.

Il Tribunale non ha tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la violazione contestata non costituisce per i lavoratori subordinati un'ipotesi di reato. Tale Decreto Legislativo ha infatti abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e la condotta di cui all'imputazione è sanzionata penalmente solo se attribuibile a soggetti diversi dal lavoratore subordinato (all. 4 Testo Unico Salute e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 63 e 68).

Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34 nonchè la mancanza ed illogicità della motivazione, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato non aveva usato fiamme libere e tanto meno manipolato materiali incandescenti. Le cause dell'infortunio occorso al collega di lavoro esulavano completamente dall'oggetto della contestazione. Il Tribunale ha omesso di accertare se la saldatura elettrica sia sussumibile nell'ipotesi prevista dall'articolo 34 contestata. Tale norma non vietava l'uso di scintille ma l'uso di fiamme libere. In motivazione non viene spiegato perchè l'utilizzo di scintille o la saldatura elettrica siano sussumigli nella ipotesi contravvenzionale contestata.


3) Come ha evidenziato lo stesso ricorrente, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, prevede all'allegato 4 una disposizione identica a quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34, lettera b) richiamata nella contestazione ("4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza"). Non è esatto pera che tale norma sia sanzionata penalmente solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro.

E' vero che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi. Il medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo". E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza. Vi è quindi "continuità normativa". 3.1)

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

La norma sanziona penalmente l'uso di "apparecchi a fiamma libera" e la "manipolazione di materiali incandescenti". Il Tribunale, senza minimamente accertare se l'apparecchio per la saldatura elettrica adoperato rientrasse tra quelli previsti e se, comunque, vi fosse stata la manipolazione di materiali incandescenti, si è limitato ad affermare apoditticamente che la condotta posta in essere era connotata da grossolana imprudenza e che essa aveva cagionato l'evento. Ma, come rilevato correttamente dal ricorrente, in relazione ai reato di pericolo contestato bisognava accertare se la saldatura elettrica potesse essere sussunta nelle ipotesi previste dalla norma.

Si imporrebbe, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nel frattempo però è maturata la prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la previsione piu' favorevole di cui al previgente articolo 157 c.p., è infatti maturato in data (Omissis), essendo stato il reato commesso il (Omissis).

Va emessa, pertanto, immediata declaratoria di estinzione del reato ex articolo 129 c.p.p.. Come ribadito anche dalle sezioni unite, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr - sent. n. 35490/2009).

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.