Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2011, n. 13863 - Invalidità pensionabile e aggravamento della malattia


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA


sul ricorso 14160-2010 proposto da:

CA. SE. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato MAFFEI ROSA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO, GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5018/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 17.6.08, depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

 

FattoDiritto



La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380-bis c.p.c.:

"Con ricorso notificato il 18-19 maggio 2010, Ca. Se. chiede, con un unico motivo, relativo alla violazione dell'articolo 149 disp. att. c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3 e al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 12 giugno 2009, con la quale la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio da questa Corte, aveva accertato il suo diritto ad una rendita per malattia professionale commisurata ad una riduzione della capacità generica di lavoro del 34% dal 24 marzo 1993, data di presentazione della domanda in via amministrativa, così ribadendo la pronuncia di primo grado dell'11 giugno 1997.

Tale ultima pronuncia era stata a suo tempo appellata dall'INAIL per sostenere l'origine non professionale della inabilità accertata e l'appello era stato accolto dal Tribunale di Roma, quale giudice di appello, con sentenza del 2003.

Su ricorso dell'assistito, questa Corte aveva cassato tale sentenza, censurando il mancato accertamento dell'origine della inabilità, richiesto in giudizio attraverso una C.T.U., rinviando la causa alla Corte di appello di Roma.

Qui la causa era stata riassunta il 23 maggio 2005 dal Ca. che aveva chiesto la conferma della pronuncia del Pretore.

Nel corso di tale giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva disposto C.T.U., condividendone poi le conclusioni nel senso di ritenere sussistente il nesso causale dell'inabilità del 34% dal 24 marzo 1993, ma escludendo di potere attribuire in questa sede al Ce. incremento di rendita corrispondente al 50% di inabilità dal gennaio 2007, come valutato dal C.T.U., e cio' in quanto la richiesta del ricorso in riassunzione era stata limitata alla conferma della sentenza di primo grado.

Quest'ultima affermazione è appunto investita dalle censure di cui all'attuale ricorso per cassazione.

Resiste alle domande l'INAIL con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall'articolo 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo citato.



Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

A norma dell'articolo 149 disp. att. c.p.c.. "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti nel complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

La norma è applicabile anche all'ipotesi di inabilità conseguente ad infortuni o a malattie professionali (cfr. ad es. Cass. 22 agosto 2003 n. 12369) e, per effetto di essa, la proposizione in giudizio di una domanda "in materia di invalidità pensionabile" implica comunque anche la richiesta che il relativo l'accertamento venga spinto oltre la data della domanda amministrativa o di quella giudiziaria e fino alla sentenza di merito definitiva.

Parallelamente, anche la richiesta formulata in appello o nell'atto di riassunzione avanti al giudice di rinvio contiene implicitamente, accanto, in ipotesi, alla richiesta di conferma della percentuale di invalidità accertata alla data della sentenza di primo grado, anche la domanda di estendere l'accertamento, ai sensi dell' articolo 149 disp. att. c.p.c., agli aggravamenti e alle ulteriori infermità verificatesi successivamente.

Nè tale conclusione può essere posta in dubbio da quanto rilevato dall'INAIL relativamente al fatto che gli aggravamenti, per essere riconosciuti giudizialmente, devono preventivamente percorrere la via del procedimento amministrativo, attivato dalla domanda all'ente previdenziale dall'interessato.

Tale regola è infatti riferibile unicamente alle inabilità già riconosciute, che abbiano dato luogo all'erogazione di una rendita da parte dell'INAIL e non anche alle situazioni tuttora sub iudice, per essere in corso l'accertamento giudiziario cui è applicabile la regola suddetta."

E' seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all'avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, affermando il seguente principio di diritto:

L'articolo 149 disp. att. c.p.c. - applicabile anche ai giudizi aventi ad oggetto l'invalidità conseguente a infortunio o malattia professionale - secondo il quale "nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti nel complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario trova applicazione nel giudizio di appello o in quello di rinvio, nei quali l'interessato abbia genericamente chiesto la conferma della sentenza di primo grado, la quale aveva accertato a quella data una percentuale di invalidità inferiore a quella accertata nel giudizio di appello o di rinvio.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nei termini di cui al dispositivo, che regola altresì le spese dell'intero processo in conformità alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di Ca.Se. alla rendita per malattia professionale commisurata ad una riduzione della capacità pari al 34% dalla data della domanda amministrativa e del 50% dal gennaio 2007, con la condanna dell'INAIL alle spese dell'intero processo, nella misura indicata nella sentenza ora cassata per i giudizi precedenti, oltre ad euro 30,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari (oltre accessori di legge) relativamente al presente giudizio di cassazione, con distrazione all'avv. Rosa Maffei.