Corte Costituzionale, 08 giugno 2011, n. 60 - Legge Regionale 04 aprile 2011, n. 4: tutela della salute e della sicurezza nelle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici


 

 

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO EX ART. 127 COST.


Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma via dei Portoghesi, 12

nei confronti


Regione Marche

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Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 04.04.2011, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 14.04.2011, recante criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale: art. 2, commi 4 e 5.

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I commi sopra epigrafati dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2011 della Regione Marche prevedono che gli atti afferenti alle procedure contrattuali in tema di lavori ed opere pubblici stabiliscano una soglia minima di ammissibilità delle offerte in punto di valutazione inerente alla tutela della salute e della sicurezza nel cantiere, specificando che la soglia minima non può essere superiore al 20 per cento del punteggio massimo attribuibile.
Dette disposizioni si rivelano costituzionalmente illegittime per i seguenti

motivi


violazione art. 117 Cost., D.Lgsvo n. 163/2006;
Direttive CEE 2004/17 e 2004/18.
Si premette che, in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 303/2003, l'assenza dei "lavori pubblici", tra le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, elencate nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, non determina affatto l'automatica attrazione di essi nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al comma 4 dell'articolo 117, della Costituzione, ma "al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e, pertanto, possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti".
Inoltre, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la materia della disciplina dei lavori pubblici rientra nella potestà esclusiva statale, per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici, individuati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 o Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Quest'ultimo attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato: la qualificazione e selezione del concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; i criteri di aggiudicazione; subappalto; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le attività di progettazione e i piani di sicurezza; la stipulazione e 1'esecuzione dei contratti, compresa la direzione dell'esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità e il collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; il contenzioso; i contratti relativi alla tutela dei beni culturali; i contratti nel settore della difesa; i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi e forniture. Tali materie, come affermato della Corte Costituzionale, nella sentenza 401/2007, essendo riconducibili alle nozioni di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed I), della Costituzione, richiedono una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale. Quindi sono vincolanti per i legislatori regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo n, 163/2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
Sulla scorta di tali argomentazioni, risultano censurabili le norme regionali contenute nell'articolo 2, commi 4 e 5, che, rispettivamente, stabiliscono "che gli atti posti a base delta procedure contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza del cantiere" e che "la soglia minima di cui al comma 4 non può essere superiore al 20% del punteggio massimo attribuito all'elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi".
Dette norme, individuando la soglia minima di ammissibilità delle offerte nelle procedure di aggiudicazione, contrastano con l'articolo 73, del D.lgs 163/2006, il quale stabilisce che siano le stazioni appaltanti a richiedere gli elementi prescritti dal bando e quell' necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
Le medesime norme contrastano altresì con l'art. 83 dello stesso che riserva al bando, e quindi alle stazioni appaltanti, i criteri relativi all'offerta.
Pertanto, considerato che, come detto, sono vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006, in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 4, comma 3, dei d.Lgs. 163/2006, in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale, esse sono riconducibili alle nozioni di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", le sopra descritte norme regionali, che attengono alla qualificazione e selezione dei concorrenti e alle procedure di affidamento, risultano invasive della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e I), della Costituzione.
Al riguardo non può, d'altronde, sottacersi che la Corte Costituzionale aveva già avuto modo con le decisioni n. 14 e 272, entrambe del 2004, di chiarire la"portata " della "tutela della concorrenza", riconoscendo una natura dinamica all'intervento statuale in detto ambito, con la possibilità, perciò per lo Stato di praticare in termini trasversali le occorrenti iniziative legislative nei vari comparti dell'ordinamento giuridico, purché diretti a perseguire interessi pubblici di rilievo macroeconomico.
Ed allora, alla stregua di tali principi statuiti dal Giudice delle leggi, il legislatore con l'art. 4 del D.Lgsvo n. 163/2006 ha correttamente inteso procedere ad una compiuta disciplina dei ruoli statale e regionale, lasciando allo Stato la potestà di nomare la procedura di gara e la relativa esecuzione, onde garantire la piena soddisfazione dell'ineludibile esigenza di omogeneità alla disciplina di che trattasi.
Sulla base di tali motivi le disposizioni regionali qui censurate, siccome incostituzionali, meritano di essere annullate.

 

P.Q.M.

Si conclude


Affinché la Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi i commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge della Regione Marche n. 4 del 04.04.2011.
Si produce l'estratto del deliberato del Consiglio dei Ministri.
Roma, lì 8 Giugno 2011

AVVOCATO DELLO STATO
(Ettore Figliolia)