Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo
Data firma: 27 aprile 2010
Parti: Sezione Edili di Confindustria Pesaro Urbino - Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Pesaro-Urbino
Fonte: cpt-ps.it

Sommario:

Premessa
1 - Ambito di attività del RLST
2 - Designazione e durata dell'incarico
3 - Compiti ed attribuzioni del RLST
4 - Accesso ai luoghi di lavoro
5 - Incompatibilità ed obbligo di riservatezza
6 - Formazione
7 - Controversie
8 - Finanziamento dell'attività del RLST
9 - Consultazione tra le Parti firmatarie

Verbale di accordo sindacale

Il giorno 27 aprile 2010, presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino tra la Sezione Edili di Confindustria Pesaro Urbino, aderente ad Ance, rappresentata dal Presidente Alberto Roscini e da una delegazione imprenditoriale composta da Giuseppe Mulazzani, Costanzo Perlini, Gianfranco Santilli, con l'assistenza dei funzionari Stefania De Regis e Daniele Tanoni; e Fillea-Cgil, nella persona di Fausto Vertenzi, Filca-Cisl, nella persona di Giovanni Giovanelli, Feneal-Uil, nella persona di Vito Adragna;

premesso
- che l'art. 47 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo e che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori tale rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale;
- che l'art. 87 del vigente CCNL 18.6.2008, così come integrato dall'Allegato XII di cui all'accordo di rinnovo del 19.4.2010, prevede che "in mancanza di elezione diretta dei lavoratori al loro interno., il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità"
- che le Parti in epigrafe intendono dare attuazione alla disposizione contrattuale prevedendo l'istituzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito territoriale (RLST), stabilendone criteri di designazione, compiti e modalità di rapporto con le aziende del settore.

Tanto premesso, si conviene stipula quanto segue:

1 - Ambito di attività del RLST
A titolo sperimentale, per la durata di un triennio è istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, di seguito RLST.
Tale figura svolgerà la propria funzione in rappresentanza dei lavoratori delle imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Pesaro che non abbiano provveduto a nominare al loro interno un proprio Rappresentante per la sicurezza.

2 - Designazione e durata dell'incarico
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori le quali ne comunicheranno il nominativo al Collegio Costruttori della provincia di Pesaro Urbino ed al Comitato Paritetico Territoriale.
Il soggetto designato come RLST dovrà possedere specifiche competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione di infortuni e malattie professionali nel settore edile.
Il RLST permane in carica per un triennio con possibilità di rinnovo della designazione.

3 - Compiti ed attribuzioni del RLST
Il RLST esercita il ruolo e svolge i compiti previsti dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008 ed in particolare deve:
a) - essere consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
b) - essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alle emergenze, nonché sulla designazione del medico competente;
c) - ricevere dalle imprese, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, comunicazione della messa a disposizione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza;
d) - partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008;
e) - sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi ai fini di attribuzione di data certa allo stesso.
La comunicazione di cui alla lettera c) va effettuata tramite raccomandata a/r indirizzata al RLST presso la sua sede.
Con l'invio della suddetta raccomandata si intende adempiuto ogni obbligo di comunicazione in capo alle imprese.

4 - Accesso ai luoghi di lavoro
Il RLST ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008.
Ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, il RLST dovrà effettuare previa comunicazione all'impresa, la quale, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, prenderà contatto con il RLST per concordare data ed ora dell'accesso, da fissarsi nei sette giorni successivi.
Tale procedura non opera nel caso di infortunio per il quale siano previsti almeno 40 giorni di prognosi: in questo caso, il RLST potrà accedere al luogo di lavoro in cui si è verificato l'infortunio, previa segnalazione al Comitato Paritetico Territoriale.
In occasione dei propri accessi ai luoghi di lavoro, il RLST potrà prendere visione del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni e dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento. Durante l'accesso del RLST al luogo di lavoro questi sarà accompagnato dal responsabile o da un addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Sarà cura del RLST redigere verbale della visita effettuata, controfirmato da un rappresentante dell'azienda.

5 - Incompatibilità ed obbligo di riservatezza
Durante lo svolgimento del proprio incarico, il RLST non potrà ricoprire ruoli sindacali, né svolgere attività di carattere sindacale a qualunque titolo.
Il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a tutte le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico; le suddette informazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge e fermo il rispetto del segreto industriale e della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

6 - Formazione
Il RLST riceve adeguata formazione per lo svolgimento del suo incarico, frequentando un apposito corso di formazione erogato dal Comitato Paritetico Territoriale in collaborazione con la Scuola Edile.

7 - Controversie
Eventuali controversie tra imprese e RLST, aventi ad oggetto lo svolgimento di compiti ed attribuzioni dello stesso o il suo accesso ai luoghi di lavoro, saranno sottoposte all'attenzione del Comitato Paritetico Territoriale.
Il Comitato Paritetico Territoriale potrà richiedere il pronunciamento delle Parti firmatarie del presente accordo.

8 - Finanziamento dell'attività del RLST
Le Parti prendono atto del disposto di cui all'Allegato XII dell'accordo di rinnovo del CCNL del 19.4.2010 e concordano che a livello locale, nel corso del primo anno, l'attività del RSLT verrà finanziata in forma mutualizzata dal Comitato Paritetico Territoriale.
Entro la scadenza del primo anno e di ciascuno dei due anni successivi, le Parti si incontreranno per stabilire nuovamente le modalità di finanziamento dell'attività del RLST, valutando la situazione finanziaria degli Enti paritetici, la generale situazione economica del settore e le eventuali norme contrattuali nazionali nel frattempo intervenute al riguardo.

9 - Consultazione tra le Parti firmatarie
Alla scadenza di ogni anno, le Parti valuteranno l'andamento dell'attività del RLST, adottando gli eventuali correttivi necessari per garantire l'efficacia e la correttezza del suo operato.

Letto, confermato e sottoscritto