Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 giugno 2011, n. 25663 - Responsabilità per infortunio mortale


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) CA. GI. , N. IL (Omissis);

2) VE. AN. MA. , N. IL (Omissis);

3) DE. CO. LO. , N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2337/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Ca. e Ve. e l'annullamento con rinvio nei confronti di De. Co. .

udito, per la Ca. , l'avv. Prozzo Roberto, del foro di Benevento, che chiede l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore avv. Cancellario Camillo, del foro di Benevento, per il Ve. , che chiede l'accoglimento del ricorso.

Fatto


Con sentenza in data 20.2.2007 il Tribunale di Benevento, tra l'altro, affermava la penale responsabilità e condannava, con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alle rispettive pene di giustizia Ca. Gi. , Ve. An. Ma., De. Co. Lo. oltre ad In. Br. non appellante, in ordine al delitto di cui all'articolo 113 c.p., articolo 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, nelle rispettive qualità appresso indicate, ciascuno con condotta imprudente, negligente, imperita e violatrice delle specifiche disposizioni, sotto indicate, dettate per la sicurezza sui luoghi di lavoro, concorrevano a cagionare la morte di In. Pa. (dipendente di In. Br.). In particolare:

De. Co. Lo., appaltatore dei lavori, nella qualità di legale rappresentante della "Edilizia CO. DE. s.r.l.", per aver omesso di redigere il piano operativo di sicurezza relativo a tutti i lavori ricevuti in appalto - Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 13, comma 3: Ve. An. Ma. , sub-appaltatore dei lavori, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, per aver omesso di predisporre un ponteggio, o comunque adeguate opere provvisionali necessarie per garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro, anche in relazione ai lavori specifici per la realizzazione di opere in c.i.s.a. - Decreto Legislativo n. 164 del 1956, articoli 16, 68 e 69, Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 12, comma 3 e articolo 13, comma 3; Ca. Gi. , coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996), per aver omesso la dovuta vigilanza sul cantiere, necessaria al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 12 del (redatto dalla stessa Ca. ) - Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera a), e), f).

Per effetto congiunto delle condotte colpose sopra descritte, In. Pa. , mentre era intento a collocare delle tavole per la casseratura del balcone della trave in c.l.s.a. del 2 solaio del fabbricato in costruzione, precipitava al suolo da un'altezza di circa otto-nove metri, decedendo sul colpo per effetto dei traumi riportati (il (Omissis)), non essendo stato predisposto alcun ponteggio od opera provvisionale per attività che si svolgevano a notevole altezza.

Il cantiere concerneva la costruzione di un opificio industriale in (Omissis) commissionato in data (Omissis) dalla s.a.s. Sa. Ma. di. Co. Ri. &. C. all'impresa CO. s.r.l. Il cui rappresentante unico è De. Co. Lo. .

All'ingegnere Ca. Gi. risultava attribuita la qualità di direttore dei lavori (come da contratto di appalto) e di coordinatore della sicurezza. Con scrittura privata del 15/12/2000.

Il De. Co. subappaltava all'impresa individuale di Ve. An. Ma. l'esecuzione dei lavori concernenti la parte strutturale; nell'ambito di tale attività, in corso al momento del verificarsi del sinistro, emergeva che il Ve. si avvaleva della prestazione di servizi dell'impresa di In. Br. alle cui dipendenze lavorava In. Pa. .

Il Tribunale riteneva di escludere che il C. (originariamente coimputato) si fosse in alcun modo ingerito nella gestione del cantiere, desumendo dal contratto di appalto stipulato con il De. Co. che quest'ultimo fosse stato individuato come responsabile dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 2, Lett. C), con espressa attribuzione dell'impegno "al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro e di quanto previsto nel Piano di sicurezza e di Coordinamento".

Tale sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza in data 30.3.2010, riduceva la pena inflitta alla Ca. , confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso detta sentenza della Corte napoletana ricorrono per cassazione, con distinti atti, i rispettivi difensori di fiducia di Ca. Gi. , Ve. An. Ma. e De. Co. Lo. .

Nell'Interesse della Ca. si deducono i seguenti motivi.

1.1 La violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 69 c.p. per il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione e tanto, sebbene la Corte avesse riconosciuto che la ricorrente aveva provveduto al risarcimento del danno e perciò ridotto la pena inflitta.

2.1 La violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, assumendo che la Ca. non aveva compiti di quotidiano e costante presidio del cantiere e che avrebbe dovuto intervenire solo in caso di riscontro di violazione delle misure di sicurezza; non si poteva pertanto imputare alla Ca. la omessa vigilanza in relazione all'impresa dell' In. introdotta del tutto arbitrariamente nella esecuzione dei lavori.

3.1 L'omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione del cit. Decreto Legislativo, articolo 5, assumendo che l'infortunio si era verificato non perchè la Ca. non era intervenuta tempestivamente (in quanto aveva tempestivamente ordinato il rispetto delle norme in materia di sicurezza, laddove la Corte di appello aveva sostenuto che avrebbe dovuto sospendere i lavori), ma perchè l'impresa aveva disatteso l'ordine di servizio la cui attuazione sarebbe stata idonea ad evitare l'infortunio.

4.1 La motivazione apparente e l'illogicità manifesta, in ordine alla ritenuta assenza di data certa dell'effettuazione del sopralluogo da parte della Ca. e della spedizione della raccomandata dell'ordine di servizio prima dell'infortunio, mentre invece la data certa viene esclusa con motivazione attinente alla idoneità del mezzo per dare una tempestiva comunicazione, non tenendo nemmeno conto del fatto che il registro di coordinamento, ov'era annotato il sopralluogo, era stato rinvenuto in cantiere nell'Immediatezza del fatto e non ex post.

5.1 Ancora la violazione del Decreto Legislativo cit., articolo 5, poichè la Corte aveva ritenuto che essendovi un pericolo imminente la Ca. avrebbe dovuto ordinare subito la sospensione dei lavori, mentre secondo una valutazione ex ante dell'Idoneità dell'azione, se l'impresa avesse ottemperato all'ordine di servizio l'infortunio non si sarebbe verificato.

Nell'interesse del Ve. si deducono i seguenti motivi.

1.2 L'inosservanza ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 16, 18, e 69, nonchè del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 12, comma 3, articolo 13, comma 3.

Assume che il primo gruppo di norme attiene a lavori edili di cui la ditta, subappaltante, non era investita (lavori ad altezza superiore a 2 mt. in cui era impegnata la ditta In. ai momento dell'infortunio), bensì incaricata di lavorazioni inferiori al 5% del totale e relativi alla realizzazione delle fondazioni conclusasi nel (Omissis). Ed anzi il Ve. al momento del fatto non era più subappaltatore ma solo mero fornitore di materiali.

2.2 Contraddittorietà della motivazione.

Poichè la ditta In. stava eseguendo i lavori con i propri dipendenti, non si comprende a quale titolo s'imputasse la responsabilità al Ve. che non era datore di lavoro dell'operaio deceduto, nè responsabile del cantiere; invero l'appaltatore principale De. Co. aveva affidato solo alcune opere, attinenti alle fondazioni e ad eccezione dei solai, alla ditta Ve. .

3.2 La manifesta illogicità della motivazione, attesa la scadenza del contratto al (Omissis) e la ultimazione dei lavori affidati alla ditta Ve. , lamentandosi l'omessa esauriente risposta del Giudice a quo alle deduzioni difensive in ordine al contratto sotto il profilo giuridico.

4.2 La contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine al trasferimento del rischio, poichè questo era rimasto in capo al De. Co. per effetto del contatto di appalto da parte del committente C. .

5.2 L'erronea applicazione delle statuizioni relative al giudizio di comparazione essendo stata confermato il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti senza alcuna differenziazione soggettiva, tenuto conto della posizione marginale del Ve. . Nell'Interesse del De. Co. si deducono i seguenti motivi.

1.3 Il vizio motivazionale in ordine alla superficiale valutazione del legittimo impedimento dedotto dall'imputato e non riconosciuto dal giudice di primo grado all'udienza del 20.2.2007.

2.3 l'inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 420 ter c.p.p., in relazione alla valutazione del contenuto del certificato medico prodotto ritenuto carente ai fini della certa documentazione dell'impedimento.

3.3 La violazione di legge in relazione alle norme in tema di nesso di causalità nei reati omissivi, riproponendo le argomentazioni rappresentate in appello secondo le quali nessun rilievo di colpa nè specifica nè generica si poteva imputare al De. Co. al quale non poteva ascriversi un'ingerenza nell'esecuzione del lavoro appaltato, non avendo alcuna gestione del cantiere nè controllo sulla zona dei lavori al momento dell'infortunio.

 

Diritto



Il ricorso di De. Co. Lo. è fondato e va accolto.

In particolare, sono fondati i primi due motivi, il cui accoglimento esime dalla valutazione dell'ulteriore censura proposta.

Invero, è chiaro come la decisione della Corte in ordine al dedotto e documentato impedimento a comparire dell'imputato si ponga in netto contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite penali di questa Suprema Corte peraltro resa in identica situazione fattuale (n. 36635 del 27.9.2005, Rv. 231810) secondo la quale "In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andava disposta al domicilio dell'imputato)".

Orientamento, questo, del tutto consolidato e più volte ribadito in passato. Infatti, con precedente pronuncia, è stato affermato che "il certificato medico prodotto in udienza, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie faringite, con uno stato febbrile a 39 gradi), è atto idoneo a comprovare l'impossibilità a comparire dell'imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice (nella specie il giudice del dibattimento aveva escluso l'assoluta impossibilità a comparire in quanto "con comuni fermaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore") (Sez. 1, n. 3550 del 26.1.2004 Rv. 227499). E dà anche qualora, come nel caso di specie, l'Imputato già contumace abbia tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'articolo 420 quater c.p.p., comma 2, esternato la sua volontà di comparire per rendere spontanee dichiarazioni con la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, avendo, se legittimamente impedito, perimenti diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza ex articolo 420 ter c.p.p. (Cass. pen. Sez. 3, n. 22048 del 19.5.2006, Rv. 234642 e successive conformi).

Ma, a fronte di siffatti enunciati, non è possibile ritenere immune da vizi logici la motivazione, addirittura sovrapponile a quella censurata dalle Sezioni Unite n. 36635/2005, addotta sul punto dalla Corte territoriale che si è limitata a confermare la decisione di rigetto del giudice di primo grado per la quale non era necessario alcun accertamento in presenza di sindrome influenzale a 39 gradi con certificato del giorno precedente a quello dell'udienza e prognosi di 5 giorni per cura essendo sufficiente una valutazione di non assoluto impedimento della malattia date le condizioni suddette.

Onde s'impone l'annullamento dell'impugnata sentenza e di quella di primo grado limitatamente alla posizione di De. Co. Lo. con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio.

Sono, invece, infondati gli altri ricorsi che vanno, pertanto, rigettati. Giova inoltre puntualizzare, in via preliminare, come anche rilevato dal Giudice a quo, che "in tema di omicidio colposo da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali d si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Ciò deve ritenersi sia quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a maggior ragione, allorchè esse non siano di pari grado ..." (Cass. pen. Sez. 4, n. 38810 del 19/04/2005, Rv. 232415).

Ora, quanto alla Ca. , che rivestiva il ruolo di coordinatore non solo per la progettazione ma anche per l'esecuzione dei lavori, la sua figura è stata più volte oggetto dell'attenzione di questa Corte che ha affermato la sua titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente Individuati già dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatati delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 38002 del 9.7.2008, Rv. 241217) precisando da ultimo che "Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

(Fatto commesso, come nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e del Decreto Legislativo n. 106 del 2009 che ne hanno ridefinito la figura) (Sez. 4, n. 18149 del 21.4.2010, Rv. 247536; v. anche: Sez. 4, n. 27442 del 4.6.2008, Rv. 240961; Sez. 4, n. 17502 del 13.3.2008, Rv. 239524).

Ma è stato anche evidenziato che (Sez. 4, n. 17502 del 13.3.2008, Rv. 239524) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente (e ciò con riferimento ad una fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).

Peraltro, non può nemmeno ritenersi che se la ditta destinataria dell'intimazione della Ca. (di tardiva effettuazione) si fosse attenuta alle prescrizioni imposte, probabilmente l'infortunio sarebbe stato scongiurato, poichè è innegabile che la ricorrente, come correttamente osservato dalla Corte d'appello, non poteva riporre alcun affidamento "sull'adempimento di esse, attesa l'enormità della violazione realizzata (pur a fronte di un dettagliato piano operativo)".

Ne discende che la condotta principale tralasciata alla quale era direttamente e certamente collegabile la verificazione dell'evento letale fu proprio l'omissione dell'ordine di sospensione dei lavori di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, lettera f) che la prevenuta avrebbe dovuto risolversi ad imporre senza indugio, proprio a seguito del rappresentato sopralluogo del (Omissis), non essendo comunque sufficiente a ritenerla adempiente ai doveri inerenti la sua posizione di garanzia la mera spedizione di un ordine di servizio (per giunta il giorno stesso dell'Infortunio) che, del resto, è appena il caso di osservare incidentalmente, avrebbe potuto, attesa la gravità della situazione, essere inviato con altro e più celere e più moderno mezzo di comunicazione (telex, fax, e-mail, etc).

Peraltro, l'omessa intimazione di immediata sospensione dei lavori addebitata in sentenza dal Tribunale alla Ca. , alla quale nel capo d'imputazione si contestava l'omissione della dovuta vigilanza sul cantiere, non implica l'attribuzione di un fatto diverso, tanto più che il predetto profilo di colpa generica (evidenziata dalle dichiarazioni dell'operaio In. Se. che riferiva di non aver mai visto la Ca. sul cantiere) ricomprendeva di per sè la contestazione della colpa specifica ed articolata nei profili sopra enunciati.

Infatti, la sentenza impugnata ha spiegato l'insussistenza dei profili di difetto di correlazione tra accusa e sentenza essendo stato contestata nel capo d'imputazione la violazione del generale dovere di vigilanza dal quale scaturivano i doveri d'intervento sopra richiamati. E ciò ancora in perfetta linea con l'orientamento di questa Corte laddove ha affermato che quando nel capo di imputazione "siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa mossa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità del prevenuto per un'ipotesi di colpa diversa da quella di colpa specifica contestata ma rientrante in quella di colpa generica. Ed infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata. (Nella fattispecie, relativa al reato di lesioni colpose gravi in danno di un lavoratore, l'imputato aveva dedotto con il ricorso per cassazione la mancata corrispondenza tra l'accusa contestata e la decisione di merito per essere stata l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti fondata sulla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, che non gli era stata contestata, essendogli stati rimproverati altri specifici profili di colpa). (Sez. 4, n. 4968 dell'8.2.1996, Rv. 205266 ed altre successive conformi). Tra le più recenti si annovera quella, ancora di questa Sezione, n, 38818 del 4.5.2005 Rv. 232427), già richiamata dalla Corte territoriale, secondo la quale, "Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicchè questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti dei comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere".

Quanto al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante (motivi sub 1.1 per la Ca. e sub 5.2 per il Ve. ), è opportuno rammentare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p. (e sufficientemente motivato persino con riferimento ad uno solo di essi: Sez. 3, n. 1580 del 10.1.1986, Rv. 171951), sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento Illogico (Cass. pen. sez. 3, 16.6.2004 n. 26908 rv. 229298). E tale eventualità non ricorre nel caso di specie per alcuno dei ricorrenti. Va inoltre rilevato come non sia stata affatto riconosciuta per la Ca. l'ulteriore attenuante del risarcimento del danno (che, del resto, necessitava di ben più approfondita verifica circa l'integralità dello stesso) ma solo valutato il gesto dalla medesima compiuto, sotto il profilo del suo generale comportamento post factum ai fini del mero temperamento della pena inflitta.

Quanto alla posizione di Ve. An. Ma. , a parte la sopra rilevata infondatezza della censura sub 5.2, il suo ricorso ripropone ragioni di censura congruamente replicate in fatto dalla decisione impugnata, pretendendo dalla Corte un'inammissibile ripetizione cognitiva del giudice di merito.

è stato, così, spiegato ampiamente come il Ve. titolare della ditta appaltante che aveva affidato attività di sola manodopera alla ditta di In. Br. , ai fini del completamento del fabbricato in cemento armato, sicchè doveva escludersi una qualunque posizione di autonomia della ditta In. e comunque di estraneità al cantiere del Ve. , responsabile, in forza del contratto di subappalto stipulato con la CO. , della realizzazione del fabbricato. Inoltre, la sentenza impugnata ha tratto dal dato della costante presenza del Ve. sul cantiere (ed anzi, secondo le deposizioni dei testi Mu. ed In. , si era intromesso pesantemente nella gestione del cantiere, impartendo disposizioni ed indicando le modalità esecutive delle opere, come peraltro conseguente alla natura del rapporto tra le due ditte) il convincimento dell'essere il Ve. l'effettivo titolare e responsabile delle opere "e dunque appaltatore delle prestazioni di manodopera fornite dell' In. ". Ne consegue la corretta applicazione nel caso di specie dei principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali "In tema di infortuni sul lavoro, la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera ha come unica conseguenza che l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore quando sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talchè la responsabilità dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti" (Sez. 4, n. 14361 del 6.2.2002 Rv. 221378). Più specificamente, è stato affermato che "in tema di subappalto, se l'incidente è avvenuto per la mancata predisposizione di un'impalcatura, il subappaltante risponde delle lesioni subite dall'operaio del subappaltatore. Nella specie, infatti, ricorre la responsabilità penale per aver violato l'obbligo di cooperazione per l'attuazione delle misure di protezione, in quanto la mancanza di un'impalcatura rientra tra le opere cosiddette provvisionali per la messa in sicurezza del cantiere e, quindi, comuni a tutte le imprese operanti nello stesso, compresa la ditta subappaltante. In caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicchè non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro" (tratto da Cass. pen. sez. 4, 20.11.2009, n. 1490).

Vanno conclusivamente rigettati i ricorsi di Ca. Gi. e Ve. An. Ma. che, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Annulla l'impugnata e quella di primo grado nei confronti di De. Co. Lo. , con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio.

Rigetta i ricorsi di Ca. Gi. e Ve. An. Ma. , i quali condanna al pagamento delle spese processuali.