Tipologia: CCNL
Data firma: 14 luglio 2011
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Fairo e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Ugl Trasporti
Settori: Trasporti, Compagnie di Trasporto Aereo, Fairo
Fonte: FILT-CGIL

Sommario:

Costituzione delle parti
Premessa
Lista compagnie aeree associate alla Fairo
Parte generale
Capo I- Relazioni industriali

Art. 1 Modello relazioni di informazione e consultazione
• Informazione e partecipazione
• Livello Fairo
• Livello complessivo di azienda
Art. 2 Articolazione della contrattazione collettiva
• Premessa

• Contratto Nazionale
• Contratto Aziendale o di secondo livello
Art. 3 Diritti sindacali (Agibilità sindacali)
Art. 3bis Diritti sindacali (Trattenute sindacali)
Art. 4 Assemblee
Art. 5 Affissioni e bacheche
Capo II - Tutele sociali
Art. 6 Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 7 Molestie sessuali
Art. 8 Mobbing
Art. 9 Lavoratori diversamente abili
Art. 10 Pari opportunità
Art. 11 Lavoratori Studenti
Art. 12 Tutela della maternità, congedi, assenze e permeasi
Capo III - Mercato del lavoro
Art. 13 Contratto a tempo parziale
Art. 14 Contratto a tempo determinato
Art. 15 Apprendistato
Art. 15bis Formazione Formale a Piano Formativo Individuale (P.F.I.)
Art. 16 Contratto di inserimento/reinserimento
Art. 17 Contratto di somministrazione
Capo IV - Il rapporto di lavoro
Art. 18 Visite di inventario e personali
Art. 19 Disposizioni e regolamenti aziendali
Art. 20 Applicazioni ed inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 21 Decorrenza e durata
Capo V - Previdenza complementare
Art. 22 Previdenza complementare
Parte specifica
Art. 1 - Assunzione & Documenti relativi
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Suddivisione del personale e declaratorie
Art. 4 - Mutamento di Mansioni
Art. 5 - Orarlo di lavoro
Art. 6 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 7 - Festività soppresse
Art. 8 - Lavoro straordinario diurno, festivo a notturno
Art. 9 - Stipendi minimi mensili
Art. 10 - Aumenti di anzianità
Art. 11 - Tredicesima e quattordicesima mensilità - indennità varie - E.D.F.
Art. 12 - Rimborso spese di trasporto
Art. 13 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 14 - Elemento integrativo di anzianità (E.I.A.)
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Missioni
Art. 17 - Trasferimento
Art. 18 - Divise e indumenti di lavoro
Art. 19 - Malattie e infortuni
Art. 19 Bis Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 20 - Infortuni ed assicurazioni
Art. 21 - Servizio militare
Art. 22 - Disciplina aziendale ed obblighi dei dipendenti
Art. 23 - Sanzioni disciplinare
Art. 24 - Preavviso e dimissioni
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Morte del lavoratore
Art. 26 bis Trasferimento dell'Azienda
Art. 27 - Condizioni di miglior favore
Art. 28 - Commissioni paritetiche
Art. 29 - Quadri

Contratto collettivo nazionale di lavoro 01 gennaio 2010 - 31 dicembre 2012

Costituzione delle parti
Addì 14 luglio 2011 in Roma, Fairo (Foreign Airlines Industriai Relations Organization) […], Filt/Cgil Nazionale, Regionali e Territoriali- Settore Trasporto Aereo […], Fit/Cisl Nazionale e Regionali - Settore Trasporto Aereo […], Uiltrasporti Nazionale e Regionali - Settore Trasporto Aereo […], Ugl Trasporti […] con la partecipazione delle rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per i quadri, gli impiegati ed operai dipendenti dalle Compagnie di Trasporto Aereo operanti in Italia ed aderenti alla Fairo

Premessa
Il presente contratto si articola in due parti:
Parte generale
Parte specifica
I trattamenti economici e normativi stabiliti dal presente contratto sostituiscono integralmente nella loro globalità quelli precedentemente in vigore per gli impiegati ed operai dipendenti delle Compagnie Aerea aderenti alla Fairo, come da lista allegata.
Il presente contratto è stato redatto in lingua italiana ad in lingua inglese ma si concorda che in caso di controversie sulla interpretazione, farà riferimento e fede il testo italiano.

Lista compagnie aeree associate alla Fairo

Aegean Airlines
Aerolinbas Argentinas
Air Algerie
Air Canada
Air France
Air India
Air Malta
Air Mauritius
Air Seychelles
American Airlines
All Nippon Airways
Austrian Airlines
Biman Bangladesh Airlines
British Airways
Cargolux
Cathay Pacific Airways
China Airlines
China Eastern
Continental Airlines
Csa - Czech Airlines
Cyprus Airways
Cubana De Aviacion
Delta Airways
Egyptair
El Al - Israel Airlines
Emirates
Ethiopian Airlines
Etihad
Finnair
Iran Air
Jat Airways
Klm - Royal Dutch Airlinss
Korean Air
Kuwait Airways
Libyan Arab Airlines
Lot Polish Airlines
Mea - Middle East Airlines
Malaysia Airlines
Nippon Cargo Airlines
Pia- Pakistan Intl Airlines
Qantas Airways
Qatar Airways
Royal Air Maroc
Royal Jordanian Airlines
Sas - Scandinavian Airlines
Saudia -Saudi Arabian Airlines
Singapore Airlines
Sn Brussels Airlines
Syrian Arab Airlines
Swiss International
Taag Angola Airlines
Taam Lineas Aereas S/A
Tap - Air Portugal
Tarom
Tma - Trans Mediterranean Airways
Tunis Air
Thy - Turikish Airlines
United Airlines
Usair


Parte generale
Capo I - Relazioni industriali
Art. 1 Modello relazioni di informazione e consultazione

Si individuano quali valori di riferimento per il presente contratto la centralità dell’autonomia nella gestione delle problematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo di processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise, in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese, garantendo al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse umane agli obiettivi di qualità. Con particolare riferimento alla totale comune e complessiva soddisfazione del modello di relazioni industriali, si fa riferimento ad un assetto relazionale che sia fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto, con particolare riguardo alla funzionalità dell'assetto contrattuale ed ad una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di politica dei redditi e dell’occupazione stabiliti da Governo e Parti Sociali ed al perseguimento di una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore.

Informazione e partecipazione
Partendo dalla condivisa esigenza di realizzare, quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di partecipazione improntato sulla trasparenza e sulla tempestività nonché sul ruolo propositivo delle OO/SS, si individuano i seguenti obiettivi:
• Rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità dei servizi, della produttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse immane;
• Le parti, su reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, intendono assicurare lo sviluppo della capacità competitiva delle compagnie quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con la concorrenza nella progressiva globalizzazione dei mercati.
Tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, in tutti i suoi livelli, del sistema di relazioni sindacali, per la gestione dei flussi di informazione, si ravvisa l'opportunità di dotarsi di un modello relazionale articolato su due livelli: Fairo e aziendale.

Livello Fairo
Con particolare riferimento al quadro generale del Trasporto Aereo, ai suoi mutamenti ed alle implicite dinamiche evolutive, l’associazione Fairo, in un contesto di efficienti relazioni industriali qualora si verificassero nel corso dell'anno aggiornamenti significativi di tali programmi riferiti al mercato italiano ed a richiesta delle OO/SS dai lavoratori, trasferirà alle OO/SS nazionali firmatarie del CCNL le informazioni relative a:
• Evoluzione del mercato, con particolare riferimento agli indicatori macro-economici rilevanti per il settore e le eventuali implicazioni sull'occupazione;
• Andamento e previsione del rapporto domanda-offerta di trasporto passeggeri e merci;
• Analisi della struttura del mercato nazionale, internazionale e intercontinentale, comprensivi dei volume di mercato presidiati.
[…]

Livello complessivo di azienda
A tal proposito, le compagnie esporranno nel corso dell'anno solare alle OO/SS nazionali e regionali/ territoriali stipulanti:
• L'andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree di interesse strategico.
• Le prospettive di sviluppo delle attività anche con riferimento ad acquisizioni e/o accordi commerciali con altre compagnie/imprese.
• L'andamento della produttività, del livello di efficienza e della qualità del servizio correlato all'anno precedente ed in rapporto, ove possibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze di mercato.
• Le prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimenti, nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibili implicazioni su occupazione, condizione di lavoro, condizioni ambientali/ecologiche e sicurezza sul lavoro.

Art. 2 Articolazione della contrattazione collettiva
Premessa

l. Le Parti, in relazione alla fase transitoria in cui cadono i rinnovi dei CCNL, oggetto del presente rinnovo e per i quali le OO.SS. hanno attivato tavoli di confronto per la definizione della parte normativa, in considerazione della intervenuta nuova disciplina sulla riforma degli assetti contrattuali e delle disposizioni transitorie contenute negli accordi interconfederali del 22 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009, convengono sulla seguente articolazione:

Contratto Nazionale
2. Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi, definendo altresì funzioni, ambiti e tempi della contrattazione di secondo livello.
3. il contratto individua materie ed istituti propri del livello nazionale non derogabili a livello locale nonché materie ed istituti di competenza del livello aziendale diversi e non ripetitivi rispetto ai primi.
4.Nell'ambito dalle competenze fondamentali del livello nazionale rientrano in particolare:
• Le relazioni industriali
• I diritti sindacali
• Le declaratorie dell'inquadramento
• Orario di lavoro
• Il sistema retributivo

Contratto Aziendale o di secondo livello
5. Nell'ambito dalla disciplina quadro stabilita dal CCNL ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi disciplinata, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
• Aspetti applicativi in materia di orario di lavoro (ad es. turni, flessibilità della prestazione e regimi d'orario)
• Aspetti applicativi riguardanti le tipologie contrattuali
• Inquadramento
• Effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro o settoriali/aziendali, ambiente di lavoro per gli aspetti specificatamente connessi a particolari situazioni settoriali/aziendali.
• Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Sociale
• Banca delle ore - che sarà possibile istituire e destinare ad ogni singolo dipendente, con i criteri e le modalità stabilite in ogni Compagnia tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo ed in accordo con le OO.SS.
• Ambiente di lavoro/Visite mediche (con richiamo alla specifica di legge nazionale)
• Indennità di certificazione brevetto, ovvero riconoscimento di altra natura per i lavoratori che svolgono attività di manutenzione aerea (nell'ambito delle direttive di Casa Madre)
• Indennità non trattate nel CCNL
6. Per assicurare l'effettività nonché l'esigibilità della diffusione della contrattazione di secondo livello in favore dei lavoratori di aziende prive di tale strumento, le parti firmatarie il presente contratto, in armonia con le finalità convenute, si attiveranno per un monitoraggio congiunto al fine di verificare le compagnie carenti della contrattazione aziendale o di secondo livello e porre in essere le iniziative atte ad uniformare correttamente gli elementi decretati nel CCNL Fairo, entro i 12 mesi dalla stipula del presente contratto. La disdetta degli accordi di secondo livello dovrà essere presentata entro i termini previsti dagli stessi.
[…]

Art. 4 Assemblee di lavoratori
1. Per la assemblea dei lavoratori si applica la disciplina di cui all'art. 20 della legge n. 300/70 e quella che segue.
2. Le assemblee devono essere comunicate alla Compagnia con un preavviso minimo di 24 ore e compete agli organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee stesse.
3. Le assemblee saranno tenute in luoghi messi a disposizione dalla Compagnia, tenendo conto dalla disponibilità dei locali e delle eventuali esigenze aziendali.
4. Le assemblee, nel rispetto di tutto quanto stabilito al punto 5 che segue, potranno essere effettuate anche fuori dai locali della compagnia, durante l'orario di lavoro alle seguenti condizioni:
a) per un massimo di tre ore alla fine della giornata lavorativa;
b) in occasione di rinnovi contrattuali a carattere nazionale.
[…]

Art. 5 Affissione bacheche sindacali
1. Le Aziende, presso le sedi delle direzioni generali e presso le altre sedi di lavoro, collocheranno un albo a disposizione di ciascuna delle OO.SS stipulanti il presente contratto, per l’affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive organizzazioni.
2. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare la materia sindacale.

Capo II - Tutele sociali
Art. 7 Molestie sessuali (salvaguardia dalla dignità dai lavoratori)

1. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dall’attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
2. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso che, di per sé, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, oppure sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Di particolare rilievo va considerata la molestia sessuale che produca atteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
3. La molestia o ricatto sessuale costituisce infrazione disciplinare, analogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di attenere vantaggi sul lavoro.
Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale secondo guanto convenuto nel quarto capoverso del presente articolo, le Aziende hanno l’obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi per assistenza e consulenza anche dei C.P.O. aziendali. Le Aziende provvederanno altresì alla diffusione di campagne di informazione e valuteranno l'adozione di specifici codici di condotta.

Art. 8 Mobbing
1. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità, ed inviolabilità della persona e ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di situazioni di mobbing, nonché di prevenire il verificarsi, di possibili conseguenze pericolose par la salute fisica e mentale della lavoratrice e del lavoratore interessati e, più in generala, migliorare la qualità, il clima, e la sicurezza dell'ambienta di lavoro.
2.Un costituendo Osservatorio Nazionale, si insedierà dopo la firma del presente CCNL con i seguenti compiti:
a) raccolta dai dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
b) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare 1'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misura di tutela della/del dipendente interessata/o;
d) formulare un codice quadro di condotta

Art. 9 Lavoratori diversamente abili
l. Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori diversamente abili su attività confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le Aziende ai adopereranno anche per individuare interventi atti a superare le c.d. "barriere architettoniche".
2. Le Parti inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia, confermano la particolare attenzione verso 1'evoluzione del quadro normativo e dei conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca dei possibili ambiti di intervento tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive disposizioni legislative in materia, da realizzarsi con opportune verifiche tra le parti stipulanti.

Art. 10 Pari opportunità
1. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislativa italiane ed europee in vigore in tema di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azione positive e ad individuare eventuali situazioni che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo donna nel lavoro.
2. In relazione a ciò si fa riferimento alla necessità di:
- esaminare l'andamento dell’occupazione femminile nella società sulla base di dati qualitativi e quantitativi forniti dalla stessa nell'ambito del sistema informativo che verrà adottato e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 9 della legge n. 125 del 1991;
- proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- predisporre schemi di progetti di "azioni positive" nel quadro dagli obiettivi contenuti nell'art. l della legge n. 125 del 1991.
Ognuna delle Parti, se necessario, potrà formulare richiesta di una riunione con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 12 Tutela della maternità /congedi; Assenze e permessi
l. Alla maternità ed ai congedi parentali, nonché alle assenze ed ai permessi, si applica la disciplina vigente di cui alla legge 53/00 e al d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, anche regolamentari.
[…]

Capo III - Mercato del lavoro
Art. 14 Contratto a tempo determinato

1. L'assunzione potrà avvenire con contratto a tempo determinato solo nei casi e nei limiti previsti dal D.lgs n. 368/2001, riconducibili a ragioni tecniche, organizzative e produttive o sostitutive.
Le ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine dovranno risultare, a pena di invalidità, per iscritto nella lettera di assunzione.
2. Alle Compagnie aeree è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per gli altri mesi e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati.
[…]
L'Azienda informerà le RSA delle OO.SS. stipulanti, sulle opportunità dei posti vacanti e sulle dimensioni quantitative del ricorso all'istituto del contratto a termine.
[…]

Art. 15. Contratti di Apprendistato
1. Ai contratti di apprendistato professionalizzante, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e 1'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali, si applica la disciplina di cui agli artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo quanto previsto dal comma 2 art. 49 d.lgs, 276/2003, e non superiore ai ventinove anni.
3. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 0-2 (Ordine seconda classe) alla C-l (Concetto di prima classe) di cui all'art. 3 della Parte Specifica del presente contratto.
4. La durata del contratto di apprendistato in ogni caso non può essere superiore a 4 (quattro) anni.
5. Il numero complessivo degli apprendisti in azienda non può superare il 40% del personale specializzato e/o qualificato con contratto a tempo indeterminato, fatti salvi eventuali accordi con percentuali diverse da stipulare a livello locale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL solo per le Compagnie che non superano i 20 dipendenti sul territorio nazionale.
[…]
7. I periodi di apprendistato professionalizzante svolti presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durate massime di cui al precedente comma, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine, nel caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare 1'esperienza di apprendistato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell’assunzione, par ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.
8. Nella lettera di assunzione, oltre le indicazioni di cui all'art. 1 della Parte Specifica del presente contratto collettivo nazionale, saranno precisata la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito, la categoria di ingresso e la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto.
Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale di cui all'articolo seguente.
[…]

Art. 15bis Formazione Formale a Piano Formativo Individuale (P.F.I.)
1. Per formazione formale deve intenderai il processo formativo volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali nell'ambito delle quali l'apprendimento si realizza.
La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda nel rispetto della normativa vigente.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo secondo la normativa vigente.
2. Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120, così ripartite:
- 35% del monte ore annuo per formazione relativa a contenuti di base e trasversali;
- 20% del monte ore annuo per formazione relativa all'acquisizione di competenze professionali settoriali;
- 45% del monte ore annuo per formazione relativa all'acquisizione di competenze professionali specifiche.
3. Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor che deve possedere i seguenti requisiti:
- livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista potrà conseguire al termine del periodo di apprendistato;
- svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- minimo 2 (due) anni di esperienza lavorativa.
Il tutor contribuisce alla definizione del PFI e attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa.
4. Il Piano Formativo Individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualifica da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor.

Art. 16 Contratti di inserimento / reinserimento
1. Ai contratti di inserimento, diretti a realizzare l'inserimento od il reinserimento di alcune categorie di lavoratori nel mercato del lavoro, si applica la disciplina di cui agli artt. 54 e segg, del d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La durata del contratto di inserimento non potrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto.
3. Nella sola ipotesi di contratti stipulati con lavoratori affetti da disabilità grave, fisica, mentale o psichica, il termine può essere elevato si a trentasei mesi. Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata del contratto non potrà eccedere i 10 mesi, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento, in tale caso la formazione teorica non potrà essere inferiore a 16 ore.
4. Il contratto di inserimento è connotato dalla previsione di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Il progetto è definito con il consenso del lavoratore e deve essere specificato nel contratto, da stipularsi per iscritto a pena di nullità. In mancanza di forma scritta il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
7. Ai soggetti assunti con le disposizioni dell'art. 54 del D.lgs 276/03 si applicano i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale.
8. Le compagnie forniranno annualmente alle RSA delle OO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di inserimento /reinserimento.

Art. 17 Somministrazione di lavoro
1. La somministrazione di lavoro è disciplinata dagli artt. 20 e segg. del d.lgs. n. 276/2003.
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito quando ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche per assenze per ferie, oltre che nelle seguenti ipotesi:
- incrementi temporanei di attività, anche di carattere non straordinario od occasionale, cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- esecuzione di un’ opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, anche se privi di carattere straordinario od occasionale;
- temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi, ma temporaneamente scoperte per il periodo necessario al reperimento del personale occorrente e comunque per un periodo massimo di sei mesi;
- svolgimento di attività nuove e sperimentali per un massimo di sei mesi, ove non esistano in azienda professionalità adeguate;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione e/o al ripristino delle funzionalità o sicurezza degli impianto e/o degli aeromobili;
- adempimenti di pratiche o attività contabili, amministrative o tecnico procedurali a carattere saltuario che non sia possibile esperire con l'organico in servizio.
2. La percentuale dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, non potrà superare, per ciascun trimestre, la misura dell'8% di quelli a tempo indeterminato e di inserimento.
A livello di accordi aziendali potranno essere individuate maggiori percentuali per motivate esigenze tecnico produttive ed organizzative.
3. Le compagnie informeranno preventivamente le RSA sulle dimensioni quantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e sulle motivazioni. Ove peraltro ricorrono motivate ragioni di urgenza, tale informativa dovrà avvenire entro 1 sette giorni successivi.
4. L'associazione comunicherà annualmente, alle OO.SS. nazionali, regionali o territoriali, aderenti alle associazioni sindacali che hanno stipulato il presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati e le relative ragioni.
5. Alla somministrazione a tempo determinato si applica la disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, in quanto compatibile, ad eccezione dell'art. 5, commi 3, 4 e 4 bis.

Capo IV - Il rapporto di lavoro
Art. 19 Disposizioni e regolamenti aziendali

1. Oltre al presente contratto collettivo, i dipendenti dovranno osservare le disposizioni ed i regolamenti che sono stabiliti dall'azienda entro i limiti della legge e del presente contratto collettivo.
2. I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale mediante affissione nei luoghi di lavoro ed anche, in via aggiuntiva e facoltativa, attraverso consegna, con firma per ricevuta. I regolamenti aziendali emessi dalle Case Madri verranno resi accessibili ai dipendenti tramite il sito internet e intranet aziendale.

Art. 20 Applicazioni ed inscindibilità delle norme contrattuali
[…]
2. Eventuali normative o accordi aziendali non devono essere in contrasto con le norme del presente contratto. In caso di controversia si farà ricorso alla Commissione Paritetica di cui all'art. 20 della Parte Specifica.

Parte specifica
Art. 5 Orario di lavoro

1. La durata normale dell’orario di lavoro è pari a 37 ore e 30 minuti alla settimana, distribuite su cinque giorni ed è fissata dalle direzioni.
2. All’orario di lavoro si applica la disciplina di cui al d.lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato ed integrato dal presente contratto.
3. La durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata su un periodo di riferimento di sei mesi, non può superare le 48 ore settimanali.
Ai fini del computo della media di cui al punto che precede, non vengono presi in considerazione i periodi di ferie e di malattia ed ogni altro periodo di assenza giustificata. Sono parimenti escluse dal computo della media, le ore di lavoro straordinario per le quali il dipendente abbia usufruito nello stesso arco temporale di riferimento di riposi compensativi.
4. […] Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuativo con l'interruzione di 30 minuti per la refezione.
5. Le compagnie fissano l'orario di lavoro sulla base di turni mensili che rispondano alle specifiche esigenze tecniche ed operative. Si specifica che i turni sono avvicendati quando si verifica un passaggio di consegne tra gli addetti al turno che precede e quelli al turno successivo.
6. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere interrotto ma deve avere carattere continuativo.
7. Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 66/03 il dipendente ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di durata non inferiore a 24 ore consecutive, da cumulare con dodici ore di riposo giornaliero, di regola in coincidenza con la domenica, fermo quanto previsto per i lavoratori turnisti.
[…]
11. Al personale impiegato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, operante in turni avvicendati giornalieri oltre le 16 ore, verrà concessa una giornata di riposo aggiuntiva per anno solare.
12. Per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi si potrà derogare, a fronte di situazioni di criticità, a quanto disposto dagli art. 7 e 8 del d.lgs. 66/03 con monitoraggio su tale materia previo accordo con le OO.SS. a livello locale.

Art. 8 Lavoro straordinario diurno, festivo a notturno
1. La Compagnia potrà richiedere ai dipendenti prestazioni di lavoro straordinario, da intendersi come quello che supera i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 5.1.
[…]
8. Il lavoro straordinario diurno, festivo e notturno deve avere carattere di eccezionalità e non può essere considerato nell'orario normale di lavoro né avere soluzione di continuità. Inoltre deve essere richiesto dalla compagnia al dipendente almeno un'ora prima della cessazione dell'orario di servizio.
9. Salvo giustificati motivi di impedimento, il dipendente non può rifiutare l'esecuzione di lavoro straordinario diurno, festivo o notturno.
[…]
12. In alternativa al trattamento economico del lavoro straordinario, il dipendente può usufruire di riposi compensativi.
A tal fine, nell'ambito della contrattazione aziendale e previo accordo con le OO.SS., potrà essere istituita e regolamentata una banca ore, che terrà conto delle diverse percentuali di maggiorazione.

Art. 18. Divisa ad indumenti di lavoro
1. I dipendenti sono tenuti ad indossare le divise fornite dalla compagnia o gli indumenti di lavoro, ovvero i dispositivi di protezione individuale, che siano richiesti dalla natura della prestazione lavorativa, anche ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e idoneità dei locali, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'inosservanza della condotta di cui al punto 1 che precede comporterà il diritto della Compagnia, previa contestazione del fatto e tenuto conto della sua gravità, ad adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore.

Art. 19 Bis Infortunio sul lavoro e malattia professionale
[…]
2. In caso di infortunio sul lavoro, di qualsiasi entità, ovunque avvenga, il dipendente colpito deve avvertire subito il proprio superiore diretto.
3. In caso di controversia sulla dipendenza della malattia da causa di servizio, è consentito ricorrere ad una commissione arbitrale composta da due medici nominati ciascuno da ogni parte e da un terzo medico, con funzioni di Presidente, designato d’accordo dai primi due o, in difetto, dall’Ordine Professionale dei Medici territorialmente competente.
[…]
Nota a verbale
Le parti stabiliscono che eventuali introduzioni di discipline di legge sulla materia saranno automaticamente recepite nelle presenti disposizioni.

Art. 20 Assicurazioni
1. Le compagnie sono tenute ad assicurare i propri dipendenti con l'Inail, alla stregua della normativa vigente in materia.
[…]

Art. 22 Disciplina aziendale ed obblighi dei dipendenti
[…]
2. Durante l'orario di lavoro il dipendente non può lasciare il luogo di lavoro senza l'autorizzazione del proprio superiore diretto. Analogamente non può trattenersi nel luogo di lavoro al di fuori dell'orario di servizio, salvo che non sia stato autorizzato in tal senso.
3. Il dipendente deve osservare un contegno disciplinato ed adempiere compiutamente i doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli. In particolare, è tenuto:
[…]
b) a fornire la prestazione lavorativa con diligenza ed assiduità, nel pieno rispetto del presente contratto e delle disposizioni aziendali, nonché adempiere agli ordini dei suoi superiori gerarchici;
[…]
d) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti affidatigli;
[…]
4. È fatto divieto al dipendente di:
a) utilizzare senza autorizzazione attrezzature, macchine o strumenti non affidatigli;
[…]
c) fumare nei locali aziendali, nelle aviorimesse, nelle officine, nei magazzini, negli aeromobili o in prossimità degli stessi;
[…]

Art. 23 Sanzioni disciplinari
1. L'inosservanza da parte del lavoratore agli obblighi derivanti dal presente contratto, dalla disciplina e dalla prassi aziendale, nonché dalle leggi e dalle norme codicistiche, sono sanzionate, in relazione alla loro gravità, coma segue:
A rimprovero verbale;
B rimprovero scritto;
C multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione;
D sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di 10 giorni;
E licenziamento con preavviso con trattamento di fine rapporto;
F licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
[…]
3. La sospensione e la multa sono adottate, oltre che per mancanze di adeguata gravità, anche in caso di recidiva in mancanze di minore rilievo che siano state altre volta punite nel corso di un anno, rispettivamente, con la multa o con il rimprovero verbale o scritto. A titolo esemplificativo, si indicano come punibili con la multa o con la sospensione le seguenti mancanze:
[…]
c) abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
[…]
e) ritardo nell'inizio del lavoro, anticipo nella cessazione o sospensione senza giustificato motivo;
f) negligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
g) danneggiamento colposo di beni della Compagnia, implicante un danno di lieve valore;
h) altre violazioni della disciplina aziendale di cui all'art. 22;
i) esecuzione, per conto proprio o di terzi, di attività lavorativa di lieve entità, anche se non per fini di lucro, nei locali della Compagnia, fuori dell'orario di lavoro.
l) lieve insubordinazione ai superiori.
4. Il licenziamento con preavviso è adottato in riferimento a mancanze di maggiore gravità rispetto a quelle di cui al punto 3) che precede, e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al punto 5). A titolo esemplificativo:
a) danneggiamento colposo ai beni della Compagnia implicante un danno non di lieve valore;
b) esecuzione nei locali della Compagnia di lavori per conto proprio o di terzi, di lieve entità e con impiego di materiale della Compagnia medesima;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro da parte di personale cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza e di controllo;
[…]
f) recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3) che precede, quando siano stati inflitti almeno due provvedimenti di sospensione negli ultimi 18 mesi.
5. Il licenziamento senza preavviso ovvero per giusta causa si applica nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro ovvero che provochino alla Compagnia grave nocumento morale o materiale o che compiano, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che configurino reati a termine di legge. A titolo esemplificativo:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario ai beni della Compagnia;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle presone ed alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione nei locali della Compagnia, senza permesso, di lavori per conto proprio o di terzi, non di lieve entità, con o senza l'impiego di materiale della Compagnia;
h) fumare in luoghi dove ciò possa provocare pregiudizio all’incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
i) gravi azioni che possano provocare un notevole danno finanziario o morale alla Compagnia.

Art. 28 Commissioni paritetiche
Viene riconfermata la Commissione Paritetica composta di 8 membri di cui 4 designati da Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e 4 dalla Fairo, La Commissione ha il compito di esaminare e definire soltanto le controversie interpretative che possano insorgere nell'applicazione del presente accordo contrattuale e per la durata dell'accordo stesso. L'esame delle controversie avverrà su istanza di una delle parti con semplice richiesta di incontro che deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e conclusa entro 30 giorni. Le OO.SS si impegnano a non adire le vie legali durante i tempi previsti per l'espletamento dei compiti della Commissione.