Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1999
Validità: 01.01. 1998 - 31.12.2001
Parti: Agidae e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca
Settori: Servizi, Istruzione privata, Agidae

Sommario:

Parte I Il sistema delle relazioni sindacali
I - Relazioni sindacali
II - Ente Bilaterale Nazionale
III - Commissione Paritetica Nazionale
IV - Commissione Paritetica Regionale
V - Secondo livello di contrattazione
VI - Igiene e sicurezza del lavoro
VII - Contratto a termine
VIII - Contratti a causa mista
IX - Contratti di riallineamento
X - Tirocini formativi
XI - Lavoro interinale
XII - Costituzione RSU
XIII - Pari opportunità
Parte II Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità
Art. 4 - Ambito del rapporto
Art. 5 - Contrattazione decentrata
II - Diritti sindacali
Art. 6 - Rappresentanza sindacale
Art. 7 - Ritenute sindacali
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti sindacali
Art. 10 - Affissioni
III - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione
Art. 12 - Tirocinio
Art. 13 - Insegnanti statali
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Contratti formazione lavoro
Art. 16 - Apprendistato
Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 18 - Part-time
Art. 19 - Lavoro interinale
IV - Trattamento economico

Art. 20 - Retribuzione mensile
Art. 21 - Paga base
Art. 22 - Indennità di contingenza
Art. 23 - Salario di anzianità
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Gite scolastiche e servizio fuori sede
V - Mansioni e qualifiche

Art. 26 - Classificazione
Art. 27 - Trasferimento di istituzioni scolastiche
Art. 28 - Mutamenti di qualifica
Art. 29 - Mansioni promiscue
Art. 30 - Composizione delle sezioni
Art. 31 - Attività integrative e parascolastiche
Art. 32 - Commissione d’esame
Art. 33 - Supplenza personale docente
Art. 34 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 35 - Prospetto-paga
Art. 36 - Trattamento previdenziale
VI - Orario di lavoro
Art. 37 - Orario di lavoro
Art. 38 - Autonomia didattica
Art. 39 - Completamento orario
Art. 40 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 41 - Riposo settimanale
Art. 42 - Vitto e alloggio
Art. 43 - Ferie
Art. 44 - Permessi retribuiti
Art. 45 - Permessi brevi e recuperi di ritardi
Art. 46 - Permessi non retribuiti
Art. 47 - Permessi elettorali
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 48 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 51 - Servizio militare
Art. 52 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
Art. 53 - Aspettativa
Art. 54 - Diritto allo studio
VIII - Norme disciplinari
Art. 55 - Regolamento interno
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Art. 57 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 58 - Licenziamento per mancanze
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 61 - Licenziamento per causa di forza maggiore
Art. 62 - Licenziamenti collettivi
Art. 63 - Formulazione delle graduatorie
Art. 64 - Reimpiego
Art. 65 - Chiusura degli istituti
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 67 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 68 - Decesso del lavoratore
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 70 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 71 - Tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato
Art. 72 - Rinvio alle leggi
Allegati
Allegato 1 Accordo tra Agidae e OO.SS. di categoria sui contratti di solidarietà difensivi (art. 5, L. n. 236/1993)
Allegato 2 - Accordo nazionale tra le OO.SS. Scuola e l’Agidae sui contratti di riallineamento
Allegato 3 - Accordo nazionale Agidae e OO.SS. di categoria su la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche DLgs n. 626/1994 - DLgs n. 242/1996
Allegato 4 - Accordo quadro nazionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al DLgs n. 626/1994
Allegato 5 - Accordo tra Agidae e OO.SS. di categoria sull’apprendistato

Parte prima Caratteristiche del contratto di apprendistato
1. Assunzione
2. Qualifiche e mansioni
3. Il tutor
4. Durata del rapporto di apprendistato
5. Obblighi del datore di lavoro
6. Periodo di prova
Parte seconda La formazione dell’apprendista
2.1. Contenuti e modalità della formazione
2.2. Durata della formazione esterna
Parte terza Trattamento economico
3.1. Trattamento economico
Allegato 6 - Accordo sindacale per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro L. n. 863/1984, L. n. 407/1990, L. n. 451/1994, L. n. 196/1997
1. Destinatari del C.f.l.
2. Durata del C.f.l.
3. Stipulazione del C.f.l.
4. Inquadramento e retribuzione
5. Formazione minima

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti all’Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica)

Il giorno 1 luglio 1999, dopo la siglatura del 19 maggio 1999, presso la sede nazionale dell’Agidae, in via V. Bellini 10, tra Associazione Gestori istituti dipendenti dall’Autorità ecclesiastica (Agidae) e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca

Parte I Il sistema delle relazioni sindacali
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l’impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

I - Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione e d’intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
L’Agidae conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell’occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni dell’Associazione.
Cgil-Cisl-Uil-Scuola, Snals e Sinasca ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l’azione dei propri rappresentati e nell’intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell’occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardanti i contratti di formazione-lavoro, l’apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, Commissione paritetica nazionale, Commissioni paritetiche regionali.

II - Ente Bilaterale Nazionale
Nell’ottica di favorire l’evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil-Scuola, Snals e Sinasca e l’Agidae hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribandendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L’Ente bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale religiosa.
Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente bilaterale nazionale della scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti bilaterali.
L’attività dell’Ente bilaterale nazionale, regolamentata da Statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità:
1) Osservatorio nazionale
- esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore della scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro e/o di apprendistato;
- verificare il livello di applicazione del CCNL sul territorio;
- verificare la conformità dei progetti allo schema dell’accordo nazionale relativo ai contratti di formazione e lavoro come previsto nei successivi capitoli;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’attuale classificazione;
- monitorare la situazione previdenziale e assistenziale della categoria.
2) Gestione del Fondo di previdenza complementare
3) Regolamentazione e gestione del Fondo degli ammortizzatori sociali
4) Formazione e qualificazione professionale
- promuovere ed eventualmente gestire, a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le istituzioni dell’Unione europea, con le regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
5) Attività nei confronti delle Commissioni paritetiche regionali
- rappresentanza del sistema nei confronti delle istituzioni nazionali e comunitarie nell’ambito di quanto demandato dalle parti sociali;
- erogazione di servizi per la promozione e il consolidamento delle strutture bilaterali su tutto il territorio nazionale.

III - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione paritetica costituisce, a tutti i livelli, l’Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
1) esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei contratti di formazione-lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) verificare la conformità dei progetti allo schema dell’accordo nazionale relativo ai contratti formazione-lavoro come previsto ai capitoli successivi;
4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’attuale classificazione;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
6) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La segreteria della Commissione paritetica ha sede presso l’Agidae o presso altra sede accettata dalle parti.
L’Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dalla Associazione Agidae o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL
La data della convocazione sarà fissata, d’accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.

IV - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione paritetica regionale costituisce l’Organo preposto a garantire:
a) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
b) l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
c) la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione paritetica regionale, le parti convengono quanto segue:
- l’Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall’Agidae;
- l’Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall’Agidae.
Compiti della Commissione paritetica regionale:
1) verificare l’esatta applicazione dell’art. 17 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/1990 e n. 223/1991 e delle relative procedure;
3) verificare, in caso di conflitto, l’esattezza delle graduatorie di istituto in applicazione degli artt. 61 e 63 del CCNL
La Commissione paritetica regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all’art. 5 del presente CCNL
Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive, relative all’applicazione del presente contratto, riguardanti rapporti di lavoro negli istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l’Agidae con l’assistenza:
1) per i datori di lavoro, della stessa Agidae, attraverso i suoi rappresentanti;
2) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati nazionali scuola Cgil-Cisl-Uil, dello Snals e del Sinasca.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Organizzazione sindacale, che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia all’Agidae. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all’Ufficio del lavoro competente per territorio - e una copia all’Agidae - per gli effetti dell’art. 411, 3° comma, e art. 412 cod. proc. civ. e art. 2113 cod. civ. come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro ivi compreso il DLgs n. 80/1998.

V - Secondo livello di contrattazione
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’istituto.

VI - Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RSL, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna, si fa espresso rinvio alle previsioni degli accordi nazionali dell’11 aprile 1997 e dell’8 ottobre 1997 allegati e parti integranti del presente CCNL

VII - Contratto a termine
La grave crisi occupazionale, che si è manifestata in questi ultimi anni negli istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell’obiettivo di favorire l’occupazione, ipotesi per le quali è consentita l’assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987.
Le parti, nell’art. 17 dell’articolato contrattuale, hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. n. 230/1962 è consentita la stipula di contratti a termine.
Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni paritetiche regionali sono competenti a verificare la corretta applicazione dell’art. 17.

VIII - Contratti a causa mista
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione degli istituti contrattuali dell’apprendistato e del contratto di formazione e lavoro e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell’occupazione nel settore della scuola non statale religiosa. La regolamentazione di detti istituti contrattuali è rimessa agli accordi specifici, allegati e parti integranti del presente CCNL

X - Tirocini formativi
Qualora se ne riscontri l’opportunità, con separati accordi collettivi, le parti firmatarie del presente contratto potranno disciplinare l’applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages, borse di lavoro.

XI - Lavoro interinale
Al fine di favorire l’occupazione nel settore della scuola non statale è consentita agli istituti la stipulazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo secondo quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal presente CCNL

XII - Costituzione RSU
Le Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil-Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di Rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle Rappresentanze sindacali di istituto.
Le Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil-Scuola si impegnano a emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL
Le Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil-Scuola sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all’adesione di altre Organizzazioni sindacali che vogliano perseguire l’obiettivo che precede.
L’Agidae si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal Protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare, con idonea predisposizione di mezzi, la elezione della Rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle Rappresentanze sindacali dei Sindacati firmatari del presente Protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.

XIII - Pari opportunità
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali.

Parte II Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall’autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all’Agidae, in Italia e all’estero.
Le istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- asili nido;
- scuola materna e micro-nido;
- scuola primaria;
- scuola secondaria di ogni ordine e grado;
- scuole interpreti e traduttori;
- scuole speciali per minori;
- corsi di doposcuola;
- centri sportivi ludici e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Dichiarazione congiunta delle parti
In riferimento all’art. 1 - Sfera di applicazione - del presente accordo che esclude gli istituti universitari ecclesiastici e gli istituti parauniversitari, le parti convengono sulla necessità di regolamentare dette istituzioni con una contrattazione specifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla firma del presente contratto, con le OO.SS. del comparto dell’università.
In via transitoria ed in attesa della nuova disciplina al personale occupato nella citate istituzioni sarà riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL è istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico-formative svolte in una determinata sede.
L’istituto è retto dal Superiore o Direttore della casa che ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell’istituto nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell’ambito dell’indirizzo dell’istituto i docenti partecipano con la Direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative.

Art. 5 - Contrattazione decentrata
È prevista la contrattazione integrativa e decentrata in istituti con più di 15 dipendenti, con le modalità e per le seguenti materie:
- distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- distribuzione delle ferie per il personale non docente;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
[…]
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d’istituto le RSI/RSU se presenti o le OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello nazionale e/o territoriale.

II - Diritti sindacali
Art. 6 - Rappresentanza sindacale

Possono essere costituite negli istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, Rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:
- in istituti fino a 15 dipendenti: una RSI;
- in istituti con oltre 15 dipendenti: una RSI per ogni Organizzazione sindacale.
[…]

Art. 8 - Assemblea
I dipendenti degli istituti potranno riunirsi all’interno dell’istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
L’assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 8 ore nell’anno scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro potranno tenersi nelle ultime due ore di scuola ed i docenti dipendenti dovranno comunque garantire, a turno, l’assistenza ai minori.
[…]
Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 8 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore.

Art. 10 - Affissioni
Le RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili, e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

III - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione

[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
d) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
g) libretto sanitario, ove richiesto;
[…]

Art. 12 - Tirocinio
Ogni forma di tirocinio, effettuata negli istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, nessun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

Art. 15 - Contratti formazione lavoro
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità dell’accordo, parte integrante del presente CCNL
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.

Art. 16 - Apprendistato
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare contratti di apprendistato ai sensi delle normative vigenti, nei casi e secondo le modalità previste dall’allegato accordo, parte integrante del presente CCNL

Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la legge n. 230/1962 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e aspettativa e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della legge n. 230/1962, l’assunzione a tempo determinato con l’indicazione del nominativo del lavoratore assente, della motivazione dell’assenza e della data di presunta scadenza del rapporto.
[…]
Le parti concordano che, in applicazione dell’art. 23 della L. n. 56/1987, possano essere assunti lavoratori a tempo determinato:
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, anche didattici, non curriculari, definiti o predeterminati nel tempo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’istituto chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto stesso;
- per la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili.
In applicazione dell’art. 23 della L. n. 56/1987, le parti concordano, inoltre, che le nuove assunzioni di personale docente nel numero massimo previsto, possono essere effettuate a tempo determinato. […]
Nelle ipotesi indicate, applicative della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’istituto con un numero minimo di 3.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo e decentrato, stipulato con le RSI/RSU e/o con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, a norma della legge n. 56/1987, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell’istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. n. 638/1983.
[…]

Art. 19 - Lavoro interinale
Il contratto di fornitura del lavoro temporaneo disciplinato dalla L. n. 196/1997, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell’art. 1, lettere b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’istituto utilizzatore con rapporto di lavoro indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’istituto.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lettera a), della L. n. 196/1997 è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle non rientranti tra le professionalità intermedie di cui all’art. 26 del presente contratto.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di istituto ai sensi dell’art. 5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L’istituto comunica preventivamente alle RSI/RSU, od in loro assenza alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l’istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si rincontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il testo in questione.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento a quanto contemplato dall’accordo interconfederale dell’aprile 1998 sul rapporto di lavoro temporaneo/interinale.

V - Mansioni e qualifiche
Art. 31 - Attività integrative e parascolastiche

Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, anche non avente carattere straordinario o occasionale, potranno essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo quanto previsto o dalla L. 18 aprile 1962, n. 230 o dal DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963, dalla legge n. 863/1984 oppure dalla L. n. 56/1987.
L’orario di lavoro sarà determinato all’atto dell’assunzione o dell’attribuzione dell’incarico. Per quanto riguarda la retribuzione, si fa riferimento a quella prevista per i docenti laureati (V livello) nel caso di attività che richiedono il possesso del diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 29.
[…]

VI - Orario di lavoro
Art. 37 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
I livello:
- 38 ore settimanali.
II livello:
- 38 ore settimanali;
- 32 ore settimanali per i modelli viventi.
III livello:
- 38 ore settimanali;
- 30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
- 24 ore settimanali di docenza per i lettori di lingua madre in compresenza con il docente.
IV livello:
- 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, economi, segretari e responsabili amministrativi;
- 31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna e per gli insegnanti di sostegno;
- 24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare e per quelli di sostegno della scuola elementare;
- 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici.
V livello:
- 38 ore settimanali per psicologi e psicoterapeuti;
- 22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi e d’istruzione professionale;
- 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti.
VI livello:
- 38 ore settimanali, comprese quelle di docenza che, in istituti con un numero di classi fino a 9, non potranno essere superiori a ore 9 settimanali.
I dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV e V a 38 ore settimanali usufruiscono di 16 ore annuali di permesso retribuito a partire dal 1 gennaio 1999 e di 26 ore annuali di permesso retribuito a partire dal 1 gennaio 2000. I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.
[…]
La presenza del personale docente nell’intervallo delle lezioni è definita dal regolamento d’istituto.
[…]
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 20, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei docenti, è impegnato in attività accessorie connesse con il funzionamento della scuola per un massimo di:
A) 100 ore annue che possono essere richieste per:
Scuola materna ed elementare:
a) ricevimento dei genitori;
b) Consigli di classe e di interclasse;
c) Consigli di intersezione;
d) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) Collegio dei docenti;
g) scrutini trimestrali o quadrimestrali limitatamente alla scuola elementare.
Scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) colloqui con i genitori;
b) Consigli di classe;
c) scrutini trimestrali o quadrimestrali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) Collegio dei docenti;
g) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere.
Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un rapporto di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario contrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a 30 ore annue.
Le ore dedicate alle attività di cui alla presente lettera A) rientrano nella retribuzione di cui all’art. 20 del presente CCNL nel numero massimo previsto per ogni docente.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente, calcolate secondo l’art. 34, saranno retribuite, in un’unica soluzione, con la retribuzione del mese di giugno.
B) 70 ore annue che possono essere richieste per:
1) attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari in orario non curriculare ed il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami;
2) per eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico.
Le ore di cui alla precedente lettera B) sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell’orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell’orario settimanale contrattuale.
Le ore di cui alla precedente lettera B) e al precedente comma vanno recuperate con 26 giorni di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore effettivamente svolte.
Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per malattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno liquidate con la retribuzione del mese di agosto, calcolate sulla base di quanto previsto dall’art. 34.
Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è tenuto a svolgere le ore di cui alla precedente lettera B).
Le ore per partecipazione ai corsi di aggiornamento, professionale e didattico, promossi dalla scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, possono essere recuperate secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti;
b) in aggiunta alle ferie nel periodo estivo.
La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti ai docenti a part-time.
Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi di insegnamento nell’ambito dell’orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell’ambito della scuola media inferiore o superiore e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell’istituto di norma entro il mese di luglio.
In assenza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di cui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l’assunzione. Tali attività vanno programmate, a livello annuale, dal Collegio docenti.
Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si riconosce l’unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le parti si incontreranno per adeguare ad esse la presente normativa.
La distribuzione dell’orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla Direzione dell’istituto in ambito di contrattazione decentrata in accordo con le RSI/RSU.
Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell’attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze dell’istituto, nel rispetto della propria professionalità.
Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.
Qualora intervenissero modifiche strutturali dell’orario di lavoro nell’arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per l’adeguamento alle nuove normative.
Norma transitoria
Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data del 1 ottobre 1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore.
In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il Gestore dell’istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti l’orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4/34 della retribuzione mensile lorda.

Art. 40 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
2) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
[…]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 41 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva.

Art. 42 - Vitto e alloggio
La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di due mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

Art. 43 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente.
[…]
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di maturazione.
[…]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla L. n. 1204 del 30 dicembre 1971 e al DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e legge n. 903/1977.
In presenza di figli portatori di handicap, si fa riferimento alla L. n. 104/1992 e circolari applicative.
Non può essere richiesto l’orario flessibile/potenziato di cui agli artt. 37, lettera b), e 38, alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla legge n. 1204/1971.

VIII - Norme disciplinari
Art. 55 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga-base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
[…]

Art. 57 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’istituto;
[…]
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 58 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[…]
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
[…]
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 57, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 56, salvo quanto disposto al penultimo comma dell’art. 56.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso al materiale dell’istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno dell’istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[…]

IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 71 - Tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato

In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 412 e seguenti cod. proc. civ., così come modificati ed integrati dal DLgs n. 80/1998, le parti dovranno esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione generale del lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti.

Art. 72 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.
Nota a verbale
1. Le parti precisano che il personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l’istituto non è assoggettato alla normativa contrattuale. Per i soggetti di cui al precedente comma, dispensati temporaneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione, l’istituto potrà procedere all’assunzione di personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 17 del presente CCNL
2. Le istituzioni associate o aderenti all’Agidae, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore "Professione ed arti" e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli enti locali.
[…]

Allegati
Allegato 5 - Accordo tra Agidae e OO.SS. di categoria sull’apprendistato
Parte prima Caratteristiche del contratto di apprendistato
1. Assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081/1993 e successive integrazioni e modificazioni; qualora l’apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.

2. Qualifiche e mansioni
Gli istituti di istruzione aderenti all’Agidae possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
Livello II
- cuoco;
- cameriere specializzato;
- assistente ai non autosufficienti.
Livello III
- capo cuoco;
- capo sala.
Livello IV
- responsabile amministrativo.

3. Il tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta sia da un lavoratore dipendente sia da un religioso appartenente all’istituto, in possesso dei requisiti professionali richiesti. L’attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. La Commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.

4. Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18 mesi per tutte le qualifiche e mansioni relative ai livelli II e III e di 24 mesi per le qualifiche relative al livello IV di cui al precedente art. 2.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà computato al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni.

5. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato assume l’apprendista con contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
L’istituto ha l’obbligo di concedere all’apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

Parte seconda La formazione dell’apprendista
2.1. Contenuti e modalità della formazione

Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 del DM 8 aprile 1998.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal decreto del Ministero del lavoro del 6 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell’attività formativa esterna, secondo le previsioni del citato DM
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata agli interessati idonea certificazione di avvenuta formazione.

2.2. Durata della formazione esterna
La formazione esterna, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi del comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, l’insegnamento formativo è di 2 ore settimanali.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Parte terza Trattamento economico
3.1. Trattamento economico
L’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio […]

Allegato 6 - Accordo sindacale per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro L. n. 863/1984, L. n. 407/1990, L. n. 451/1994, L. n. 196/1997
Premesso che ai sensi di legge gli istituti aderenti alla Agidae intendono procedere alla formazione di giovani lavoratori relativamente alla qualifica docente di cui al livello V del vigente CCNL 1998/2001, le Organizzazioni stipulanti convengono sulla opportunità di realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché, di fissare uno schema-tipo di riferimento per una corretta attuazione di esso.

1. Destinatari del C.f.l.
Possono essere assunti con C.f.l. i giovani di ambo i sessi, di età non superiore ai 32 anni, forniti dei titoli minimi di studio per l’accesso alla qualifica.
Sono esclusi coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con l’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge n. 230/1962.
Il C.f.l. prosegue per tutta la durata prevista anche se nel corso del suo svolgimento il lavoratore supera il limite di età massima.

2. Durata del C.f.l.
Il contratto di formazione da stipularsi avrà durata massima di 24 mesi, al termine del quale il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato.
Il C.f.l. deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il giovane si intende assunto con un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Stipulazione del C.f.l.
I C.f.l. potranno essere stipulati da quegli istituti che nei 24 mesi precedenti non abbiano proceduto al licenziamento collettivo, plurimo ed individuale e/o abbiano proceduto a riduzioni di orario per riduzione di attività. Gli istituti non potranno licenziare per riduzione di personale altri lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, aventi la stessa qualifica durante la vigenza del C.f.l.
L’istituto potrà stipulare C.f.l. nella percentuale massima del 10% dei lavoratori in servizio assunti con contratto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, copia del C.f.l. e del relativo progetto.

5. Formazione minima
I C.f.l., la cui durata massima è di 24 mesi, sono finalizzati al conseguimento di professionalità docente di cui al IV e V liv. del CCNL Agidae 1998/2001. A tal fine sono previste un minimo di 150 ore annue di formazione.
Il progetto di formazione e lavoro per gli istituti aderenti all’Agidae sarà concordato entro sei mesi dalla stipulazione del CCNL.