Tipologia: CCNL
Data firma: 17 maggio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Avis e Fp-Cgil, Fist-Cisl, Uil-Sanità, Cgil-Medici, Cisl-Medici, Uil-Medici, Snabi-Sds
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Avis

Sommario:

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 6 - Contrattazione
Art. 7 - Garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 9 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 11 - Attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 13 - Assemblea
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Aspettativa sindacale
Art. 16 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione del personale
Art. 18 - Documenti di assunzione
Art. 19 - Visite mediche
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Rapporti di lavoro part-time
Art. 22 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Lavoro temporaneo
Art. 25 - Apprendistato
Art. 26 - Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
Art. 27 - Preavviso
Art. 28 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 29 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Indennità in caso di decesso
Art. 31 - Mobilità
Art. 32 - Trasferimento
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 33 - Ritardi ed assenze
Art. 34 - Doveri del personale
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Patrocinio legale delle dipendenti e dei dipendenti per fatti connessi all’espletamento dei compiti di ufficio
Art. 37 - Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei rapporti con l’utenza
Art. 38 - Ritiro patente
Art. 39 - Copertura assicurativa nell’utilizzo di mezzi propri di trasporto
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 40 - Declaratoria delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Art. 41 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 42 - Cumulo delle mansioni
Art. 43 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 44 - Orario di lavoro
Art. 45 - Riposo settimanale
Art. 46 - Paga giornaliera e oraria
Art. 47 - Pronta disponibilità
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 48 - Festività
Art. 49 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 50 - Permessi e recuperi
Art. 51 - Congedo matrimoniale
Art. 52 - Tutela della maternità
Art. 53 - Donazione sangue o suoi componenti
Art. 54 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 55 - Aspettativa non retribuita
Art. 56 - Permessi per gravi motivi
Art. 57 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 58 - Trattamento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Art. 59 - Permessi per cariche elettive
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 60 - Diritto allo studio
Art. 61 - Corsi finalizzati
Art. 62 – Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 63 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 64 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 65 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 66 - Superamento delle barriere architettoniche
Titolo XII Retribuzione
Art. 67 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 68 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 69 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
Art. 70 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore
Art. 71 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 72 - Indennità
Art. 73 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 74 - Tredicesima mensilità
Art. 75 - Mensa e vitto
Art. 76 - Abiti di servizio
Art. 77 - Missioni e trasferte
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto
Art. 79 - Premio di incentivazione
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 80 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 81 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell’ufficio del lavoro
Art. 82 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Art. 83 - Facoltà delle parti di adire all’autorità giudiziaria
Art. 84 - Commissione paritetica nazionale
Norma programmatica
Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Avis - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Il giorno 17 maggio 1999 tra l’Avis Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sede nazionale e la Fp-Cgil nazionale, la Fist-Cisl nazionale, la Uil-Sanità nazionale, la Cgil - Medici nazionale, la Cisl - Medici nazionale, la Uil - Medici nazionale, la Snabi - Sds nazionale si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell’Avis

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che fa parte del settore associazionistico e socio-sanitario-assistenziale-educativo si applica a tutto il personale assunto alle dipendenze dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) in ogni sua struttura organizzativa. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
Le prestatrici e i prestatori d’opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalla Associazione Nazionale, ove esistenti, di cui all’art. 1 e dalle singole strutture purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, nel rispetto della legislazione vigente, che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l’autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- assumere le opportune iniziative presso gli organi competenti dello Stato affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l’applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte agli organi competenti dello Stato finalizzate a formare la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente di norma entro l’anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti degli organi competenti dello Stato affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell’attività di volontariato.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant' altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché aziendale.

Art. 6 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- regionale o aziendale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dall’accordo 23 luglio 1993 e dall’accordo 22 dicembre 1998.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione regionale o aziendale quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme contrattuali integrative regionali o aziendale.
La contrattazione regionale o aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione regionale o aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui la Associazione dispone, nonché ai risultati legati all’andamento economico della stessa.
La contrattazione regionale o aziendale si svolge in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL. Per la vigenza del presente CCNL non potrà avvenire prima del 1 giugno 1999.
La parte datoriale convocherà la parte sindacale per l’avvio del confronto di merito entro un mese dalla data di ricevimento della specifica piattaforma contrattuale integrativa.
In mancanza di tale convocazione potrà essere richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all’art. 84, la convocazione delle parti per l’avvio del negoziato entro il termine perentorio di 15 giorni.

Art. 9 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Alle lavoratrici ed ai lavoratori per le quali o per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
La fruizione dei permessi di cui ai commi 2, 3 dell’art. 33 della stessa non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie

Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette sulla base dell’apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse.
[…]

Art. 13 - Assemblea
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all’art. 12 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
[…]

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 18 - Documenti di assunzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla Legge 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore, all’atto dell’assunzione, sono tenute/i a presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- libretto sanitario, ove richiesto, a norma di Legge;
[…]

Art. 19 - Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all’atto della ricezione del nulla osta da parte dell’ufficio di collocamento e della presentazione in servizio della lavoratrice e del lavoratore), l’Associazione potrà accertare la idoneità fisica della prestatrice e del prestatore d’opera e sottoporla/o a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Successivamente alla assunzione la lavoratrice ed il lavoratore, nel rispetto della legislazione vigente, potranno essere sottoposte/i ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla Legge vigente non ricadranno a carico della dipendente e del dipendente.

Art. 22 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n. 863 e della Legge 29 dicembre 1990 n. 407 e della Legge 19 luglio 1994 n. 451, dell’art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle Associazioni/e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentano un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C1 - C2 - D1, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D2 - D3 - D4.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della lavoratrice e del lavoratore o per fatto a loro imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di pari qualifica assunte/i a tempo indeterminato per quanto spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per la assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori della qualifica di riferimento assunte/i a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di riferimento assunte/i a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di Legge e dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
[…]
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrice e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia alla lavoratrice ed al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.

Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell’ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell’art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, all’art. 12 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Associazione ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e all’art. 8 Bis del DL. 29 gennaio 1993 n.17 convertito nella legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all’art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali della Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l’effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con ASL, Province, Regioni, Comuni, o Ministeri, ed inoltre per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici e/o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall’Amministrazione;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice e del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice e del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.).
Ulteriori casistiche potranno essere definite nell’ambito del confronto tra le parti in sede decentrata.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunte/i con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 10% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito al punto a.
Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 24 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell’Associazione.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all’art. 22 del presente CCNL.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell’art. 6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L’Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l’Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.

Art. 25 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l’apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per i profili compresi nelle posizioni economiche A1, A2, A3 e A4 e di 24 mesi per i profili delle posizioni economiche B1 e B2.
Agli apprendisti e alle apprendiste sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione.
[…]
Nota
Le Parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato.
Le parti si impegnano, in tale contesto, a definire anche quanto relativo alla tipologia del telelavoro.

Art. 26 - Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
L’Associazione fornirà alle rappresentanze sindacali, semestralmente, copia dei dati dallo stesso trasmessi all’Ufficio Provinciale del Lavoro relativamente al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni.
Sulla base di tali dati ed al fine della piena copertura delle percentuali d’obbligo previste dalla legislazione vigente, le parti concorderanno, anche in raccordo con la Commissione Circoscrizionale e/o le Commissioni Provinciali per l’impiego ed i servizi degli enti locali (Comuni, ASL, Province, ecc.) e le Commissioni Regionali per l’Impiego, la predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo mirato. Tali progetti potranno essere supportati dall’utilizzo di risorse economiche, formative o di altra natura discendenti dal quadro legislativo vigente o da interventi diretti anche degli Enti Locali, promossi anche congiuntamente dalle parti.
Al rapporto tra le parti in sede locale è demandata anche la attivazione di progetti di inserimento lavorativo mirato per le persone con handicap e per i soggetti del cosiddetto "svantaggio sociale" (tossicodipendenze, alcolismo, detenute/i in regime di misure alternative alla carcerazione o ex detenute/i, ecc. ...) utilizzando al riguardo quanto previsto dall’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e più in generale dalla legislazione vigente.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 34 - Doveri del personale

Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad un corretto comportamento nell’espletazione delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore:
1) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell’interesse dell’utenza;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro:
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell’igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente alle preposte ed ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell’ambito delle competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l’autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall’ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza della lavoratrice e del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
3) uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di Legge.

Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, la lavoratrice ed il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell’art. 32 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite: non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
[…]
f) compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso l’utenza, il pubblico e le altre o altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio 1966 n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
[…]
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno;
[…]
e) introduzione di persone estranee nell’azienda stessa senza permesso dell’amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
i) per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Amministrazione;
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 43 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Le amministrazioni nel caso in cui la dipendente o il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidonea/o in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall’ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il loro recupero, dietro loro richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali della lavoratrice e del lavoratore.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice ed il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica rivestita conservando le eventuali differenze a titolo di condizione di miglior favore fino ad esaurimento.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 44 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro ordinario settimanale, per tutte le dipendenti e tutti i dipendenti è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. Per i dipendenti inquadrati nelle qualifiche dirigenziali l’orario settimanale ordinario è di 38 ore.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’amministrazione con l’osservanza delle norme di Legge in materia, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l’organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell’assistenza dell’utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo 45 del presente contratto.
[…]

Art. 45 - Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 47 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 48 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell’interessata/o. Non possono essere previste per ciascuna dipendente o ciascun dipendente più di 8 turni mensili di pronta disponibilità.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 49 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
[…]

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 50 - Permessi e recuperi

Alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi dall’azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all’art. 49 del presente CCNL.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice ed al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 52 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, alla legge 9 dicembre 1977 n. 903. L’Associazione integrerà, fino a concorrenza, l’eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente e la retribuzione di fatto prevista dal presente CCNL.

Art. 53 - Donazione sangue o suoi componenti
La lavoratrice ed il lavoratore che donano sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la normativa di Legge vigente.

Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 62 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e l’aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di risorse da destinarsi a iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La struttura nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di formazione e aggiornamento.
Al personale dell’area amministrativa, tecnica, socio-sanitaria-assistenziale-educativa, nella misura massima annua del 10% delle addette e degli addetti in servizio, competono permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 150 ore annue.
Al personale dell’area sanitaria competono permessi retribuiti fino ad un massimo di 94 ore annue.
Al personale dell’area medica competono permessi retribuiti fino ad un massimo di 110 ore annue.
Ove l’Amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche.
In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
Le lavoratrici ed i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 64 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

L’Amministrazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici ed i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di Legge vigenti.

Art. 65 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l’applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali e l’Avis in data 23 settembre 1997.

Art. 66 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell’art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n.104 le singole Avis valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell’ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.

Titolo XII Retribuzione
Art. 69 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell’ambito del confronto tra le parti in sede di struttura.
In tale contesto le parti potranno prevedere deroghe relative ai limiti individuali di cui al primo comma per le figure operanti a supporto degli organi direttivi dell’Associazione.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato rispettivamente oltre le 36 o le 38 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta della lavoratrice e del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro i successivi 90 gg […]
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall’Amministrazione.

Art. 75 - Mensa e vitto
[…]
Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e la interruzione va rilevata con i normali mezzi di controllo.
[…]

Art. 76 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell’amministrazione.
La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell’amministrazione.
Alle dipendenti ed ai dipendenti addette/i a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di Legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 80 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice ed il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori e della parte datoriale cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile (Legge 11 agosto 1973 n. 533).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 81 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell’ufficio del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l’Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l’Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile (Legge 11 agosto 1973 n. 533).

Art. 82 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla Legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell’altro la facoltà della lavoratrice e del lavoratore e della parte datoriale di adire l’Autorità Giudiziaria.
2) Per l’arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità.
Sempre per l’arbitrato rituale gli arbitri donne e uomini in numero di tre saranno nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell’Organizzazione Sindacale Territoriale a cui è iscritta/o la lavoratrice od il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) una o uno nominata/o dall’Amministrazione;
c) una terza o un terzo nominata/o consensualmente dalle prime o dai primi. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.
3) Per l’arbitrato irrituale, gli arbitri donne e uomini saranno nominate/i come segue:
a) una o uno su nomina dell’Organizzazione Sindacale Territoriale a cui è iscritta/o la lavoratrice od il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.
b) una o uno nominata/o dall’Amministrazione;
c) una terza o un terzo, eventualmente, che potrà essere nominato dai due di cui sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non si raggiungesse un accordo sulla nomina della terza arbitro o del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina della terza arbitro o del terzo arbitro ad un ordine professionale o alla Presidente o al Presidente del Tribunale;
d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall’accettazione dell’incarico da parte delle arbitro e degli arbitri;
e) le spese dell’arbitrato e di compenso delle arbitro o degli arbitri saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato le stesse e gli stessi.

Art. 83 - Facoltà delle parti di adire all’autorità giudiziaria
È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire all’Autorità Giudiziaria senza esperire le procedure di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 82.

Art. 84 - Commissione paritetica nazionale
L’Avis e le OO.SS. firmatarie del CCNL per le dipendenti e i dipendenti dell’Associazione, concordano la costituzione della Commissione Paritetica Nazionale, con sede presso l’Avis - Sede Nazionale - formata dai rappresentanti delle stesse con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall’applicazione in sede di struttura dei diversi istituti contrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di lettera raccomandata, la convocazione della Commissione Paritetica Nazionale che si riunirà entro 15 giorni dalla data della richiesta previo accordo con l’altra parte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. L’eventuale accordo sull’interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin dall’inizio della vigenza del contratto.