Tipologia: CCNL
Data firma: 12 luglio 1999
Validità: 01.07.1999 - 30.06.2003
Parti: Anip-Confartigianato, Assopulizie-Cna, Casa, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi di igiene, Artigianato

Sommario:

Clausole di salvaguardia
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Rapporti sindacali
• Premessa

• Osservatori di settore
• Governo del mercato del lavoro
Art. 5 - Accordo interconfederale
• Accordo interconfederale 21 luglio 1988
Art. 6 - Sistema contrattuale
• Livello nazionale di categoria
• Livello decentrato di categoria
Art. 7 - Delega sindacale
Art. 8 - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione
Art. 9 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 10 - Diritto di assemblea
Art. 11 - Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Art. 12 - Molestie sessuali
Art. 13 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 14 - Diritto allo studio
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Inquadramento del personale
Art. 17 - Assunzione
Art. 18 - Esclusione delle quote di riserva
Art. 19 - Consegna e restituzione dei documenti di lavoro
Art. 20 - Orario di lavoro
Art. 21 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 23 - Ricorrenze festive ed ex festività
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Rapporto a tempo parziale
Art. 26 - Lavoro supplementare
Art. 27 - Contratto a tempo determinato
Art. 28 - Banca ore individuale
Art. 29 - Gestione dei regimi di orario
Art. 30 - Riposo settimanale
Art. 31 - Retribuzione
Art. 32 - Riproporzionamento della retribuzione
Art. 33 - Ex indennità di contingenza
Art. 34 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 35 - Incrementi retributivi
Art. 36 - Valori della paga base
Art. 37 - Indennità speciale
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 42 - Mense aziendali
Art. 43 - Cessazione d’appalto
Art. 44 - Malattia
Art. 45 - Gravidanza e puerperio
• Astensione dal lavoro

• Permessi per assistenza al bambino
• Normativa
Art. 46 - Doveri del lavoratore
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Art. 48 - Sospensione del lavoro
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Impiegati
Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
Art. 52 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 53 - Alloggio al personale
Art. 54 - Indumenti di lavoro
Art. 55 - Servizio militare
Art. 56 - Assenze, permessi
Art. 57 - Congedo matrimoniale
Art. 58 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 59 - Formazione professionale
Art. 60 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 61 - Indennità in caso di morte
Art. 62 - Previdenza complementare
Art. 63 - Indennità varie
• Indennità lavoro disagiato

• Indennità per maneggio denaro
• Indennità rimozione scorie e polverino altoforno
• Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
• Indennità pulizia ambienti radioattivi
• Indennità per lavori nel sottosuolo
• Indennità aeroportuale
Allegati
Allegato A - Apprendistato - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle imprese artigiane del settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata del tirocinio e relativo inquadramento
Art. 5 - Apprendisti impiegati
Art. 6 - Retribuzione
Art. 7 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni e fino a 29 anni compiuti
Art. 8 - Malattia e infortuni
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Gratifica natalizia
Art. 11 - Insegnamento complementare
Art. 12 - Attribuzione della qualifica
Art. 13 - Decorrenza e durata
Allegato B

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

In data 12 luglio 1999, tra Associazione Nazionale Imprese di Pulizia - Confartigianato, Assopulizie - Cna, Casa, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil Trasporti è stato stipulato il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Rispetto del contratto
Le parti si impegnano a fare inserire nei contratti di appalto clausole che garantiscono il rispetto del presente contratto ed ogni accordo sindacale.

Art. 4 - Rapporti sindacali
Premessa

Le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le Organizzazioni artigiane e Fisascat-Filcams-Uiltrasporti concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l’obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell’artigianato.

Osservatori di settore
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi, nell’ambito del sistema bilaterale, di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all’acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali ed i reparti industriali servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell"'Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l’esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale, allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli Osservatori saranno l’acquisizione di informazioni e l’esame su:
- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l’andamento degli investimenti e delle commesse, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l’andamento del mercato con particolare riferimento al sistema dell’assegnazione delle gare d’appalto nel settore;
- l’andamento globale dell’occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d’età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai C.f.l., al part-time, all’occupazione femminile, all’apprendistato e ai contratti a tempo determinato;
- l’esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l’andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all’organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- l’evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d’innovazione tecnologica;
- l’attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con riferimento a quelle pubbliche.
L’Osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All’atto della prima riunione i componenti l’Osservatorio definiranno la programmazione dell’attività.
Le parti, inoltre, auspicano le istituzioni dell’Osservatorio nazionale delle imprese di pulizia presso il Ministero del lavoro, che veda il pieno coinvolgimento di tutte le parti imprenditoriali e delle parti sindacali firmatarie il presente contratto; coerentemente con quanto sopra si ritiene necessaria la partecipazione delle parti firmatarie il presente CCNL ai costituendi o costituiti Osservatori per l’artigianato presso le pubbliche amministrazioni.
Infine le parti si impegneranno ad individuare i necessari raccordi tra gli Osservatori di settore.
Le parti si impegnano a promuovere ed a favorire insediamenti di aziende artigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree del meridione identificate sulla base dei criteri suddetti; le Organizzazioni artigiane, in particolare, opereranno per lo sviluppo del settore.
Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo con le regioni meridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree individuate, delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli insediamenti produttivi, attraverso un contenuto costo delle aree, validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali.
Le parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto, a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le imprese artigiane.
L’incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.

Art. 5 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l’integrale recepimento della disciplina contenuta nell’accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Art. 6 - Sistema contrattuale
Con riferimento all’accordo interconfederale 3 agosto 1992 - 3 dicembre 1992, si richiamano le parti di competenza settoriale.

Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani, in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sulla istituzione di fondi regionali di categoria collocati all’interno degli Enti bilaterali.
A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa l’eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie il presente CCNL
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l’esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL
[…]
In base all’accordo interconfederale 3 agosto - 3 dicembre 1992, al fine di verificare "l’andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello, le parti in sede regionale, prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso.
Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell’andamento del settore pulizia.
Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale:
PIL regionale (fonte: Istituto G. Tagliacarne);
- Valore aggiunto per addetto nell’artigianato (fonte: Istituto G. Tagliacarne);
- Andamento occupazionale nel settore artigiano (fonte: Inps - Enti bilaterali);
- Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazione, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (fonte: Inps/Cciaa).
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell’andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore di pulizia, tesi ad accrescere la produttività e l’efficienza delle imprese e del sistema artigiano.

Art. 10 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 11 - Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l’occupazione femminile, ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive CEE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale, composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.), alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla L. n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
2. Resta salvo quanto previsto dall’accordo interconfederale del 21 luglio 1988, di cui all’art. 5 del presente CCNL, in materia di occupazione femminile.

Art. 12 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale s' intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi idonei.

Art. 13 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.

Art. 20 - Orario di lavoro
Per la durata dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25.
La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l’altro giorno di riposo può essere fruito nell’arco della settimana.
L’attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e RSU ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo.
A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e RSU ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali.
[…]
La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni.
[…]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
[…]

Art. 21 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell’anno.
[…]
Fermo restando la volontarietà, l’applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’impresa e i lavoratori o tra imprese e le RSU o RSA ove esistenti.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale l’impresa corrisponderà, entro un periodo di sei mesi dall’effettuazione della prestazione flessibile ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
L’attuazione della flessibilità riguarda tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che l’indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell’impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell’attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora, a decorrere dalla data dell’1 luglio 1999, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.

Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue.
[…]

Art. 24 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 27 - Contratto a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 23, 1° comma, della legge n. 56/1987, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’art. 8 bis della legge n. 79/1983, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:
a) casi di aspettativa previsti dal 2° comma dell’art. 2 del Capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell’accordo interconfederale del 21 luglio 1988, ai sensi dell’art. 5 del medesimo accordo;
b) incrementi di attività produttiva, in dipendenza di commesse eccezionali o progetti straordinari non prevedibili;
c) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
d) esigenze di alta professionalità e specializzazione diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
e) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse dall’art. 1, lettera d), legge 230/1962.
Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a tempo determinato.
Per le imprese con più di 4 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore a tempo determinato ogni 4 dipendenti in forza, così come sopra calcolati, con arrotondamento all’unità superiore.
Le assunzioni con contratto a tempo determinato, per i casi di cui alle lettere b), c) e d), non potranno essere stipulati per una durata superiore a 6 mesi rinnovabili.
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a tempo determinato sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti, a livello regionale, possono individuare ulteriori casistiche, che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a tempo determinato.
Le parti a livello regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull’andamento dell’istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali.

Art. 28 - Banca ore individuale
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall’articolo 22 del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l’impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall’inizio dell’accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore straordinarie ha diritto al riconoscimento di un’ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l’importo corrispondente, ferma restando la volontà del lavoratore, verrà liquidato allo stesso sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative sull’andamento generale del fenomeno.

Art. 29 - Gestione dei regimi di orario
Le parti, a livello regionale, o su esplicito mandato a livello territoriale, potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell’attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in maniera complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello, a livello regionale, potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall’art. 21, quelli più idonei a determinare l’accantonamento in questione. Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d’anno.

Art. 30 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 45 - Gravidanza e puerperio
Astensione dal lavoro

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria "post-partum" è fissato in 7 mesi.
La lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatorio di cui sopra, ha la facoltà di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 6 mesi, durante i quali le sarà conservato il posto.
[…]

Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al 1o comma sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice/ore ad uscire dall’azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di leggi vigenti.

Art. 46 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di:
a) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall’impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
[…]
c) comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
d) avere la massima cura di tutti i macchinari ed attrezzature, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell’impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione, previa comunicazione scritta del relativo addebito secondo le modalità previste dall’art. 52 (consegna e conservazione degli utensili personali);
e) uniformarsi all’ordinamento gerarchico dell’impresa nei rapporti attinenti al servizio;
f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa.

Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a secondo della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni.
Incorre nel licenziamento con preavviso e con indennità di fine rapporto il lavoratore nei casi di ripetute gravi inosservanze delle disposizioni antinfortunistiche di cui all’art. 46, ovvero nel caso che sia incorso per almeno 3 volte nel corso di due anni per la stessa mancanza o per mancanze analoghe in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 10 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbia subito almeno 4 sospensioni per 18 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 46.
Il licenziamento senza preavviso e con indennità di fine rapporto viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
L’impresa può portare a conoscenza del personale, con apposito ordine di servizio, le sanzioni disciplinari inflitte. In tal caso sarà indicata la motivazione.
[…]

Art. 52 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro. Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 54 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute o due camiciotti o due pantaloni o due indumenti equivalenti.
L’impresa concorderà in sede aziendale con le Rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti, l’eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l’incolumità del lavoratore nelle prestazioni richieste.
L’impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]

Art. 58 - Contratto di formazione e lavoro
Il rapporto di lavoro instaurato con il contratto di formazione e lavoro è regolato dalla legislazione vigente e dall’accordo interconfederale 4 maggio 1995 stipulato tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Le parti concordano che non è possibile l’attivazione di C.f.l. per i lavoratori inquadrati al 6° livello.

Art. 59 - Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l’ente regione, o con l’ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all’anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati all’ente regione o all’ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della regione o dell’ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l’impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica.
L’attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della L. 14 novembre 1967, n. 1146.
Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall’accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

Art. 63 - Indennità varie
Indennità lavoro disagiato

Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l’impiego di bilancino o ponte o di scala area o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura che verrà concordata tra le parti a livello regionale.

Indennità rimozione scorie e polverino altoforno
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni, l’impresa corrisponderà una indennità di lire 95 per ogni ora di lavoro.

Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l’impresa corrisponderà una indennità di lire 70 per ogni ora di lavoro.
[…]
Precisazione a verbale
Le parti si danno atto che con la locuzione "pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni" hanno inteso riferirsi esclusivamente alla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge l’attività industriale vera e propria.
L’indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all’interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, eccetera.

Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (alfa-beta-gamma-raggi X) sarà corrisposta una indennità di Lire 240 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (reattori nucleari in funzione - trattamento radio - elementi, radioisotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie, anzianità, 13a mensilità e indennità speciale e indennità sostitutiva del preavviso.

Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta una indennità di lire 50 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.
Precisazione a verbale
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, ecc.) verrà corrisposta al personale un’indennità oraria di lire 60 non cumulabile con l’indennità per lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazioni della metropolitana o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all’aperto o sotto la pensilina.

Indennità aeroportuale
In sede territoriale le parti stipulanti potranno concordare per i lavoratori che svolgono la propria attività esclusivamente nell’ambito aeroportuale un’indennità giornaliera il cui importo assorbirà fino a concorrenza eventuali altre indennità già erogate a qualsiasi titolo.

Allegati
Allegato A - Apprendistato - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle imprese artigiane del settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato del settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è regolata dalle norme di legge, dall’accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalle disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si accumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. […]

Art. 4 Durata del tirocinio e relativo inquadramento
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella di cui all’art. 6 (Retribuzione).
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio), dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
1° Gruppo (lavorazioni ad alto contenuto professionale):
durata 3 anni
- capisquadra;
- operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e santificazione;
- levigatori e vetrificatori pavimenti in legno;
- lamatori;
- lucidatori a piombo;
- conducenti di pale caricatrici;
- addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali.
2° Gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale):
durata 1 anno e 6 mesi.
- lavoratori addetti ad operazioni ausiliarie alla disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale;
- lavoratori addetti ai lavori di pulizia anche con l’uso di lucidatrici, lavasciuga, monospazzole ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri anche con uso delle scalette a libretto di comune uso lavorativo che non superi 1 metro d’altezza;
- addetti a lavori di manutenzione di giardini e di aree verdi;
- pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia (comprese le pulizie dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle macchine industriali;
- addetti ad operazioni di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale;
- conducenti.
I mestieri non indicati vengono di norma inseriti al 2° gruppo, collocazioni diverse potranno essere stabilite tramite accordo tra le parti a livello territoriale. A livello nazionale per armonizzare gli accordi raggiunti ai livelli territoriali, e per verificare la collocazione concordata nel presente CCNL, le parti si potranno incontrare a richiesta di una di esse.
Per gli apprendisti assunti a partire dall’1 luglio 1999 le predette durate vengono ridotte come segue:
1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata dell’apprendistato viene ridotta di mesi sei, secondo la tabella delle progressioni retributive di cui all’articolo 6;
2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata dell’apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;
3) tali riduzioni tuttavia non potranno determinare una durata dell’apprendistato inferiore a 18 mesi;
4) per i giovani in possesso del diploma di laurea, le parti si incontreranno entro i termini previsti al seguente articolo per definire i tempi e le modalità di applicazione del contratto di apprendistato.
Per gli apprendisti in forza al 30 giugno 1999 restano comunque in vigore le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

Art. 5 Apprendisti impiegati
La durata del periodo di apprendistato per gli impiegati è di 2 anni e sei mesi, le progressioni retributive sono riportate alla specifica tabella di cui all’art. 6 (Retribuzione).
La predetta durata viene ridotta come segue:
1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata dell’apprendistato viene ridotta di mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;
2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata dell’apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.

Art. 7 Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni e fino a 29 anni compiuti
Le parti, nel concorde intento di dare applicazione al 5° comma dell’art. 21 della legge n. 56/1987 e della legge n. 196/1997, pur riconoscendo indispensabili interventi organici, anche legislativi, che riformino e razionalizzino i meccanismi e gli strumenti attraverso i quali realizzare un’attenta e coerente gestione del mercato del lavoro, convengono quanto segue:
a) elevazione dell’età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni compiuti per le sottoelencate figure professionali:
- capisquadra;
- operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- levigatori e vetrificatori pavimenti in legno;
- lamatori;
- lucidatori a piombo;
- conducenti di pale caricatrici;
- addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali;
b) in sede regionale le parti, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, potranno identificare ulteriori figure professionali alle quali applicare l’elevazione dell’età di assunzione nei limiti definiti al capoverso di cui al punto a);
c) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al 1° gruppo (3 anni), per gli apprendisti assunti tra i 24 o 26 anni (secondo quanto previsto dalla legge n. 196/1997) ed i 29 anni compiuti, […]
Alla luce di quanto espresso in premessa, le parti concordano di procedere all’ingresso di lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al punto a), esclusivamente facendo ricorso all’apprendistato e non anche attraverso C.f.l.

Art. 11 Insegnamento complementare
Le parti recepiscono l’accordo interconfederale sull’apprendistato del 19 settembre 1998.

Art. 12 Attribuzione della qualifica
[…]
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.