REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido 
Dott. BANDINI Gianfranco
Dott. NAPOLETANO Giuseppe
Dott. ZAPPIA Pietro
Dott. CURZIO Pietro

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11302-2009 proposto da:
D.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA SCARANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARINCI LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale - rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, PUGLISI LUCIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1620/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 02/12/2008 R.G.N. 14/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l'Avvocato CARINCI LUCIANO;
udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Chieti, depositato in data 16.7.1992, D.L.E., premesso di aver subito in data *** presso la società datrice di lavoro G.S. s.p.a. un infortunio sul lavoro consistente in uno schizzo di sostanza rovente (catrame) sul volto, esponeva che l'Inail, pur avendo riconosciuto il diritto di esso ricorrente all’indennità per inabilità temporanea, aveva poi negato - a fronte di domanda di aggravamento per l'esistenza di una maculopatia cicatriziale all'occhio - il riconoscimento della rendita per postumi permanenti. Chiedeva pertanto la condanna dell'Istituto predetto alla corresponsione della prestazione richiesta stante l'origine professionale della patologia denunciata.
Con sentenza n. 862 in data 22.12.1993 il Pretore adito, effettuata consulenza medico legale, accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Inail lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Chieti, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza medico legale, pur rilevando la riconducibilità causale della maculopatia cicatriziale all'infortunio lavorativo, rigettava la domanda originariamente proposta dal lavoratore.
A seguito di ricorso per cassazione dell'originario ricorrente, questa Corte, con sentenza n. 3129 del 13.2.2007, cassava la sentenza impugnata rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di L'Aquila.
Procedutosi alla riassunzione del giudizio, la Corte di rinvio, con sentenza in data 30.10/2.12.2008, rigettava la domanda proposta dal lavoratore.
In particolare la Corte di Appello rilevava la carenza di prova in ordine alla eziologia lavorativa della malattia denunciata.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione D.L.E. con cinque motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l'Istituto intimato.

DIRITTO

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del giudicato interno, ex articolo 360 c.p.c., n. 4.
In particolare rileva che erroneamente il giudice di rinvio aveva affermato la non sussistenza del nesso causale tra la patologia di esso ricorrente e l'infortunio occorsogli sebbene sul punto si fosse formato il giudicato interno, prontamente eccepito nel giudizio di rinvio, per mancata proposizione di impugnazione incidentale da parte dell'Inail.
Ed invero, avendo la sentenza del Tribunale di Chieti - pronunciata in grado di appello - addotto una motivazione di accoglimento della tesi del ricorrente in merito alla sussistenza del nesso causale tra infortunio ed aggravamento della patologia, l'Inail avrebbe dovuto, seppure in presenza di un (contraddittorio) dispositivo favorevole, proporre in sede di legittimità ricorso incidentale finalizzato alla cassazione in parte qua della decisione in oggetto.
In assenza di siffatta impugnazione, quei fatti favorevoli al ricorrente e consacrati nella predetta motivazione del giudice di secondo grado, dovevano considerarsi come definitivamente accertati stante l'intervenuta formazione del giudicato interno.
Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa pronuncia e violazione dell'articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4.
In particolare rileva che, sebbene nel giudizio di rinvio avesse eccepito la formazione del giudicato interno in ordine all'esistenza della suddetta eziologia lavorativa, la Corte di L'aquila aveva omesso di pronunciarsi sul punto.
Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
In particolare rileva che il mancato esame, da parte del giudice di rinvio, dell'eccepito giudicato interno, comportava altresì un vizio della decisione impugnata per violazione delle norme sopra indicate, atteso che la Corte di rinvio, statuendo direttamente sul merito della vicenda con assorbimento della questione pregiudiziale preliminare in oggetto, aveva ritenuto erroneamente non applicabili le regole di diritto concernenti la cosa giudicata per mancata proposizione delle impugnazioni di rito.
I tre motivi, da trattare congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, non sono fondati.
Ed invero, per come correttamente evidenziato dal giudice di rinvio, la sentenza di appello era stata cassata da questa Corte per "contraddittorietà'" della motivazione.
Orbene, in proposito questa Corte ha avuto modo di rilevare che il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. sez. lav., 12.8.2004 n. 15693; Cass. sez. lav., 27.4.2005 n. 8718; Cass. sez. lav. (6.3.2008 n. 6064).
È pertanto insito nella previsione del suddetto motivo di cassazione (per "contraddittorietà'" della motivazione) l’impossibilità che su alcuna delle proposizioni collidenti si possa formare giudicato interno per mancata impugnazione sul punto, atteso che la contraddittorietà della motivazione non consente appunto, per la mancanza di coerenza fra le ragioni esposte, di ritenere la intangibilità (in conseguenza di un ipotetico giudicato) di alcuna di esse.
Per tale motivo correttamente la Corte di rinvio, preso atto dell'intervenuta cassazione della sentenza di appello per contraddittorietà della motivazione e ritenuto quindi implicitamente - l’impossibilità di poter in alcun modo ravvisare la formazione del giudicato su nessuna della contrastanti affermazioni contenute nell'impugnata sentenza, ha proceduto ad un riesame globale della controversia.
I suddetti motivi non possono pertanto trovare accoglimento.
Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che lo stesso non avesse assolto all'onere, ex articolo 2697 c.c., di provare che l'infortunio patito avesse provocato il danno denunciato; ciò in quanto esso ricorrente aveva chiesto l'effettuazione di consulenza medico legale al fine di accertare la dedotta eziologia lavorativa dei postumi denunciati, assolvendo in tal modo all'onere probatorio posto a carico dello stesso, e pertanto la ritenuta inattendibilità degli apporti probatori forniti non consentiva di ritenere l'inadempimento processuale della parte onerata in ordine alla prova posta a carico della stessa.
Il motivo non è fondato ove si osservi che l'onere probatorio non va inteso in senso puramente formale, come deduzione di una prova su un determinato punto, bensì in senso sostanziale, come raggiungimento della prova sul punto; e la circostanza che il giudice di merito, al quale è devoluta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, abbia ritenuto non conducenti gli apporti probatori dedotti dal ricorrente, evidenzia il mancato assolvimento da parte dello stesso dell'onere probatorio che grava sul soggetto che allega i fatti posti a fondamento della domanda.
Col quinto motivo ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione per acritica adesione del giudice di rinvio alle risultanze peritali delle consulenze medico legali espletate nel giudizio di appello, pur in presenza di altra relazione di consulenza d'ufficio di segno opposto espletata in primo grado.
In particolare rileva che il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva evidenziato che la maculopatia denunciata dal lavoratore si era istaurata in modo graduale e progressivo, di talché prescindeva dall'esistenza di una causa traumatica di tipo immediato essendo ben riconducibile all'infortunio sul lavoro in precedenza subito; tale circostanza era stata del tutto ignorata dai consulenti nominati nel secondo grado del giudizio che avevano ricostruito il nesso eziologico (ritenendone la inesistenza) senza valutare il fattore dell'aggravamento nel tempo di un pregiudizio diverso dall'originaria lesione ma comunque riconducibile all'evento lesivo verificatosi.
Ed inoltre la Corte di rinvio aveva erroneamente ritenuto la derivazione della patologia in questione da infezione da toxoplasma sebbene uno dei due consulenti nominati in grado di appello (analogamente a quanto ritenuto dal CTU nominato nel giudizio di primo grado) avesse escluso siffatta origine infettiva.
Il motivo è inammissibile.
Come è noto, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l'esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all'esame degli atti. Orbene, nel caso di specie il giudice di rinvio ha aderito alle conclusioni dei CTU nominati nel secondo grado del giudizio, indicandole quali fonti del suo convincimento laddove ha precisato che "come riferiscono i due consulenti del secondo grado, non è possibile che un danno all'epitelio pigmentato, sito all'interno dell'occhio, sia stato causato da una ustione, e cioè da un infortunio consistente in uno schizzo di sostanza rovente (catrame), che ha provocato lesioni esterne e superficiali (alla pelle del volto del lavoratore), ma non poteva penetrare sino a raggiungere un organo interno, senza concomitanti lesioni gravi ad altre parti anatomiche, che avrebbero dovuto essere state colpite prima ancora dell'epitelio pigmentato, e sono rimaste invece indenni".
Parte ricorrente nel rilevare che i predetti CTU non avevano in alcun modo tenuto conto delle argomentazioni svolte dal CTU nominato nel primo grado del giudizio, e quindi non avevano in alcun modo replicato a tali conclusioni avrebbe dovuto, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, indicare con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentivano di controllare l'esistenza del denunciato vizio, e quindi avrebbe dovuto riportare (ovvero allegare al proposto ricorso) il contenuto sia delle relazioni effettuate nel secondo grado del giudizio sia della relazione effettuata in primo grado (Cass. sez. 1, 9.1.2009 n. 282), onde consentire a questa Corte di valutare l'esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli - d'ufficio o di parte - che a tali atti facciano riferimento.
Ulteriori rilievi attinenti alla valutazione da parte del giudice di rinvio delle conclusioni dei CTU attengono al merito della vicenda e sono, anche sotto questo profilo, inammissibili in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso va di conseguenza rigettato.
Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese di giudizio, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero del soccombente dal rimborso a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile al presente giudizio la modificazione introdotta dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, u.c., convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.