Cassazione Civile, Sez. 3, 13 luglio 2011, n. 15365 - Lavori di tinteggiatura ed infortunio: inammissibilità di un ricorso


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

MO. MA. , SP. AN. , S. A. , SP. PI. , SP. RO. , SP. FR. MA. , SP. EL. , SP. LO. , SP. DO. , SP. MA. , FO. IN. , TA. PI. , FO. MI. , F. M. , quali eredi di SP. MA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAPADIA MARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ARMENIO SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

LO. FA. SPA, MA. PI. ;

- intimati -

sul ricorso 15703-2006 proposto da:

HE. LO. AD. SRL, (Omissis), (quale società incorporante la Lo. Fa. s.p.a.), MA. PI. , (Omissis), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato LAURITA LONGO LUCIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGETTI ROBERTO giusti mandati speciali in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- ricorrenti -

e contro

SP. FR. MA. , SP. MA. , S. A. , SP. AN. , FO. IN. , SP. RO. , TA. PI. , SP. PI. , MO. MA. , FO. MI. , F. M. , SP. EL. , SP. LO. , SP. DO. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 503/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Sezione Seconda Civile, emessa il 19/01/2005, depositata il 23/02/2005; R.G.N. 3223/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato SANTARELLI STEFANO (per delega LAURITA LONGO LUCIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

 

Fatto



Con sentenza del 23/2/2005 la Corte d'Appello di Milano respingeva i gravami interposti nei confronti della pronunzia Trib. Milano 18/9/2000, che aveva, da un canto, rigettato la domanda proposta dai sigg.ri Sp.Fr. Ma. ed altri nei confronti del sig. Ma. Pi. e della società Lo. Fa. s.p.a. di condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto sig. Sp. Lu. all'esito di sinistro avvenuto il (Omissis), mentre effettuava lavori di tinteggiatura nello stabilimento di quest'ultima sito in (Omissis); e, per altro verso, non accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Lo. Fa. s.p.a. e dal Ma..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.ri Sp. Fr. Ma. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso la società He. Lo. Ad. s.r.l. (incorporante la Lo. Fa. s.p.a.) e il Ma. , che spiegano altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo.

I ricorrenti principali hanno presentato note d'udienza.

Diritto



Con unico complesso motivo i ricorrenti in via principale denunziano "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e "nullità della sentenza e del procedimento", in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che in contrasto con le emergenze processuali il giudice del gravame di merito abbia ritenuto non provata la responsabilità della società committente nella scelta dell'appaltatrice e in ordine alla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove il Ma. si era invero ingerito nell'attività lavorativa di quest'ultima.

Lamentano che sia stata esclusa l'applicabilità nel caso sia dell'articolo 2051 c.c., laddove "par fin troppo chiaro che al contrario la struttura di quell'immobile, col terrificante suo apparato folgorante, fu il primum - se non unicum - movens della sciagura e che quella contestazione rimonta alla citazione introduttiva, onde pare fuori luogo collocarla invece, molto più tardivamente, nella conclusionale d'appello"; sia dell'articolo 2087 c.c., laddove "l'ingerenza del Ma. si risolse sostanzialmente nell'esercizio di attività proprie di qualunque datore di lavoro sul piano della sicurezza ambientale, volta del resto a protezione anche dei terzi".

Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E' cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultane non osservati dagli odierni ricorrenti.

Va anzitutto sottolineato che la prescrizione contenuta nell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve a pena d'inammissibilità contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura", o come nella specie a riprodurre, nel corpo del motivo di ricorso (tutti o parte degli) atti o documenti del giudizio di merito, rimettendo all'iniziativa del giudice l'individuazione della materia del contendere, in contrasto con lo scopo della disposizione, volta ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza è infatti necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 ) .

Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un'attività materiale meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Trova a tale stregua ragione il tenore dell'articolo 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub indice, nonchè indicazione delle ragioni di critica nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'articolo 360 c.p.c., in un'ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Orbene, nel caso i ricorrenti principali, da un canto, si limitano a riprodurre nel corpo del motivo di ricorso atti o documenti del giudizio di merito (in particolare, la sentenza della corte di merito e l'atto di appello), e, per altro verso, a fare richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla "conclusionale del Ma. in prime cure", al fax al Gi. (Omissis) prodotto da quel difensore sub 5)", alla "espressa delega da parte delle Lo. e del Ma. alla Ca. de. co. del Gi. ", all'ordine dato dal " Ma. il mattino di quel (Omissis) ... al Ma. e allo Sp. di dare una seconda mano alla parte anteriore dell'edificio", alla "dichiarazione Ma. (Omissis) e (Omissis)", agli atti del giudizio penale, alle "risultanze istruttorie in punto ingerenza Ma. ", alla "simulazione Lo. - Gi. ", alla "citazione introduttiva", alla "confessione, addirittura, da parte del Ma. ", limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, e, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità ( v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Deve ulteriormente sottolinearsi che anche in relazione alla denunzia di vizio integrante error in procedendo il principio di autosufficienza va osservato, dovendo specificamente indicarsi l'atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività ( v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

è infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, i ricorrenti, attesa la rilevata violazione del principio di autosufficienza, non hanno posto questa Corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l'oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice di prime cure, quale sia stata la relativa pronunzia, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto.

Senza sottacersi che giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato non rimane violato allorquando il giudice esamini una questione non espressamente formulata laddove questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (v. Cass., 26/10/2009, n. 22595); ovvero allorquando la domanda risulti assorbita dall'accoglimento di altra (cfr. Cass., 19/5/2006, n. 11756; Cass., 25/1/2006, n. 1380; Cass., 19/3/2004, n. 5562); ovvero, ancora, ricostruisca e qualifichi l'azione diversamente da come prospettato, attenendo tale accertamento all'obbligo di esatta applicazione della legge (v. Cass., 28/1/2000, n. 961), o pronunzi in base a ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalie parti o in base a norme giuridiche diverse da quelle dalle medesime invocate (v. Cass., 30/8/1997, n. 8258), come nel caso dagli stessi ricorrenti in via principale invero prospettato.

I quali ultimi, va ulteriormente sottolineato, quanto alla genericamente formulata doglianza di "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" sostanzialmente non adducono a relativo sostegno argomenti in diritto idonei a consentire di pervenire ad una decisione diversa da quella oggetto dell'odierna impugnazione.

In ordine al pure genericamente denunziato vizio di motivazione, va ribadito che esso non può essere utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo a proporre un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Secondo un del pari risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può nemmeno imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e di tutte le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Al riguardo, vale infine porre in rilievo, i ricorrenti non muovono d'altro canto denunzia di violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..

Emerge dunque evidente, alla stregua di tutto quanto sopra osservato, come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'articolo 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'articolo 360 c.p.c., essi in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All'inammissibilità del motivo consegue l'inammissibilità del ricorso, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 


P.Q.M.

 



La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.000,00, di cui euro 4.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.