Cassazione Civile, Sezione Lavoro - Sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1179.


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ianniruberto Giuseppe - Presidente -
Dott. Lupi Fernando - Consigliere -
Dott. Battimiello Bruno - rel. Consigliere -
Dott. Vidiri Guido - Consigliere -
Dott. Stile Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [omissis], giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
T.G., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [omissis], giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 434/04 della Corte d'Appello di Genova, depositata il 18/05/04 r.g.n. 815/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/11/06 dal Consigliere Dott. Bruno Battimiello;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d'appello di Genova, respingendo l'appello dell'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato affermato il diritto di T.G. alla rivalutazione contributiva prevista in favore dei lavoratori esposti all'amianto dalla L. n. 257 del 1992 art. 13, comma 8. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte d'appello ha ritenuto che al riconoscimento del beneficio non fosse di impedimento l'assicurazione del T. all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) e non all'INAIL, giacchè anche il personale marittimo, seppure non iscritto all'INAIL, è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ed è quindi destinatario della disposizione di cui all'art. 13 cit., come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 127 del 2002.
Avverso questa decisione l'INPS ricorre per cassazione con un motivo, cui T.G. resiste con controricorso.

Diritto

Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992 art. 13, comma 8, l'Istituto sostiene che presupposto per il riconoscimento del beneficio in questione è l'esistenza di un rapporto assicurativo con l'INAIL, nella specie insussistente. Né vale il richiamo alla sentenza costituzionale n. 127/2002, perché essa è specifica per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la cui assicurazione, prima gestita dall'azienda, è ora affidata all'INAIL. Il motivo è infondato. La L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 , comma 8 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come sostituito dal  D.L. 5 giugno 1993, n. 169 , art. 1 convertito nella L. 4 agosto 1993, n. 271 , stabilisce che "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Il richiamo ad un'assicurazione gestita dall'INAIL non esprime un requisito essenziale per l'attribuzione del beneficio. Esso si spiega con l'originaria formulazione del citato comma 8, che circoscriveva il diritto alla rivalutazione contributiva ai dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, per i quali era normale l'assicurazione all'INAIL. Ma, come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000, dopo la modifica apportata dal D.L. n. 169 del 1993, questo riferimento ha perso di significato, assumendo essenziale rilievo l'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto. Nella successiva sentenza n. 127 del 2002, cui si richiama la sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha precisato che una interpretazione del comma 8 cit.
costituzionalmente orientata impone di valorizzare "plurimi elementi esegetici, i quali portano a ritenere che la disposizione sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa".
Ciò posto, sarebbe irrazionale ritenere che i lavoratori marittimi, concorrendo ogni altro requisito, siano esclusi dal beneficio sol perchè la loro assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, regolata anch'essa dal T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è esercitata, secondo la previsione dell'art. 127 T.U., anzichè dall'INAIL dall'IPSEMA (e prima di questo dalle Casse marittime). Nè in contrario avviso può indurre il rilievo che la sentenza n. 127/2002 cit. riguarda i ferrovieri, i quali sono passati, con decorrenza 1 gennaio 1996, sotto la gestione assicurativa INAIL, il quale è tenuto alla erogazione delle prestazioni economiche anche per gli eventi anteriori a tale data ma non ancora definiti (art. 2 di n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996), perchè nell'economia della sentenza n. 127 tale considerazione costituisce argomento aggiuntivo ma non decisivo per l'illustrazione della vera ratio della decisione, come risulta evidente da quella parte della motivazione nella quale la Corte costituzionale sottolinea che il beneficio contributivo spettava al personale ferroviario ancor prima del passaggio all'INAIL, in forza "di una tutela assicurativa contro gli infortuni corrispondente a quella contemplata dallo stesso Decreto n. 1124 del 1965". Il che equivale a dire che ciò che rileva per il diritto alla rivalutazione contributiva è la sussistenza di un rischio morbigeno (qualificato) e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, e non pure la soggettività dell'ente - FS, Poste, Casse marittime, IPSEMA o INAIL - che gestisce l'assicurazione.
Questi principi trovano conferma nel del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326, che nell'innovare la disciplina recata dalla L. n. 257 del 1992, art. 13 non contiene più il riferimento all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, sebbene a questo siano conservate alcune competenze. Si tratta di una regola (peraltro non applicabile al caso in esame in virtù della riserva contenuta nell'art. 6 bis della Legge di Conversione n. 326 citata) che si adegua ad un criterio di razionalità scevro da ingiustificate discriminazioni, secondo le indicazioni rinvenibili nelle citate sentenze costituzionali.
Il ricorso va pertanto rigettato. Stimasi di giustizia compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007