Raccomandazione 199
RACCOMANDAZIONE RELATIVA AL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA
 

Ginevra, 14 giugno 2007

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 30 maggio 2007 per la sua novantaseiesima sessione;
Notando la Raccomandazione (n. 126) sulla formazione professionale dei pescatori del 1966;
Tenendo conto della necessità di sostituire la Raccomandazione (n. 196) sul lavoro nel settore della pesca del 2005 recando revisione della Raccomandazione (n. 7) sulle ore di lavoro (pesca) del 1920;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro nel settore della pesca, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione allegata alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (di seguito «la Convenzione») e in sostituzione della Raccomandazione (n. 196) sul lavoro nel settore della pesca del 2005,
adotta, oggi quattordici giugno duemilasette, la seguente raccomandazione che verrà denominata Raccomandazione sul lavoro nella pesca del 2007.
 

PARTE I. CONDIZIONI DI LAVORO A BORDO DEI PESCHERECCI
Protezione dei giovani

1. I Membri dovrebbero fissare le condizioni richieste in materia di formazione previa all’imbarco delle persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni chiamate a lavorare a bordo dei pescherecci, tenendo conto degli strumenti internazionali relativi alla formazione al lavoro a bordo di queste navi, in particolare per quanto riguarda le questioni di salute e di sicurezza sul lavoro come il lavoro notturno, le mansioni pericolose, l’utilizzo di macchinari pericolosi, la movimentazione e il trasporto di carichi pesanti, il lavoro effettuato a latitudini elevate, l’orario di lavoro eccessivo e altre questioni rilevanti identificate con la valutazione dei rischi esistenti.
2. La formazione delle persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni potrebbe essere assicurata attraverso l’apprendistato o la partecipazione a programmi di formazione approvati, che andrebbero condotti secondo regole stabilite con la supervisione delle autorità competenti e non dovrebbero precludere la possibilità per le persone interessate di seguire i programmi dell’istruzione generale.
3. I Membri dovrebbero prendere misure per garantire che, a bordo dei pescherecci che imbarcano giovani minori di 18 anni, i dispositivi di sicurezza, di salvataggio e di sopravvivenza siano adatti alla loro misura.
4. I pescatori minori di 18 anni non dovrebbero lavorare più di otto ore al giorno né più di 40 ore a settimana e non dovrebbero effettuare orari straordinari a meno che ciò sia imprescindibile per ragioni di sicurezza.
5. Ai pescatori minori di 18 anni dovrebbero essere assicurata una pausa sufficiente per ogni pasto e una pausa di almeno un’ora per il pasto principale.
 

Esame medico

6. Per determinare la natura dell’esame, i Membri dovrebbero tener conto dell’età dell’interessato e della natura del lavoro da svolgere.
7. Il certificato medico andrebbe firmato da personale medico approvato dall’autorità competente.
8. Andrebbero prese disposizioni per permettere alla persona che, dopo l’esame, sia stata dichiarata non idonea al lavoro a bordo di un peschereccio o di determinati tipi di pescherecci, o allo svolgimento di determinate mansioni a bordo, di chiedere di essere riesaminata da uno o più arbitri medici indipendenti da ogni armatore alla pesca o da ogni organizzazione degli armatori alla pesca o dei pescatori.
9. L’autorità competente dovrebbe tener conto delle direttive internazionali relative all’esame medico e al certificato di idoneità fisica delle persone che lavorano in mare, come le Direttive relative allo svolgimento degli esami medici di idoneità prima dell’imbarco e degli esami medici periodici dei marittimi (ILO/OMS).
10. L’autorità competente dovrebbe prendere misure adeguate per fornire ai pescatori esenti dall’applicazione delle disposizioni relative all’esame medico stabilite dalla Convenzione un controllo sanitario ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro.


Competenza e formazione

11. I Membri dovrebbero:
a) prendere in conto le norme internazionali generalmente riconosciute in materia di formazione e di qualifica dei pescatori determinando le competenze richieste per esercitare le funzioni di comandante, di ufficiale di coperta, di macchinista e per esercitare le altre funzioni a bordo di un peschereccio;
b) esaminare le questioni seguenti relative alla formazione professionale dei pescatori: organizzazione e amministrazione nazionale, ivi compresa il coordinamento; finanziamento e norme di formazione; programmi di formazione, ivi compresa la formazione pre-professionale come pure i corsi di breve durata per i pescatori in attività; metodi di formazione; e cooperazione internazionale;
c) garantire che non esista discriminazione per quanto riguarda l’accesso alla formazione.
 

PARTE II. CONDIZIONI DI SERVIZIO
Stati di servizio

12. Alla fine di ogni contratto, un attestato di servizio relativo a questo contratto andrebbe messo a disposizione del pescatore interessato oppure registrato sul libretto di lavoro del pescatore.

Misure speciali

13. Per i pescatori esclusi dall’ambito di applicazione della Convenzione, l’autorità competente dovrebbe prendere misure che prevedano una protezione adeguata rispetto alle condizioni di lavoro e ai meccanismi di composizione delle controversie.

Pagamento dei pescatori

14. I pescatori dovrebbero avere diritto al versamento, a determinate condizioni, di un anticipo sui propri guadagni.
15. Per le navi di lunghezza pari o superiori a 24 metri, tutti i pescatori dovrebbero avere diritto ad un pagamento minimo, conformemente alla legislazione nazionale o ai contratti collettivi.
 

PARTE III. ALLOGGIO

16. Nello stabilire requisiti e direttive, l’autorità competente dovrebbe tener conto delle direttive internazionali applicabili in materia di alloggio, di alimentazione, e di salute e di igiene, riguardanti le persone che lavorano o che vivono a bordo delle navi, ivi compreso l’edizione più recente della Raccolta di regole di sicurezza per i pescatori e per i pescherecci (FAO/ILO/OMI), come pure le Direttive facoltative per la progettazione, per la costruzione e per l’equipaggiamento dei pescherecci di piccole dimensioni (FAO/ILO/OMI).
17. L’autorità competente dovrebbe lavorare con le organizzazioni e le agenzie rilevanti per elaborare e diffondere materiale didattico come pure informazioni e istruzioni di bordo relative agli alloggi e all’alimentazione sicura e sana a bordo dei pescherecci.
18. Le ispezioni dell’alloggio degli equipaggi stabilite dall’autorità competente andrebbero effettuate congiuntamente con le inchieste o le ispezioni iniziali o periodiche effettuate ad altri fini.

Progettazione e costruzione

19. Andrebbe prevista una adeguata coibentazione per i ponti esterni al disopra degli alloggi dell’equipaggio, per le paratie esterne dei dormitori e delle mense, per i cassoni dei motori e per le paratie che delimitano le cucine e gli altri locali nei quali si produce calore, e per evitare, se necessario, ogni condensa o temperatura eccessiva nei dormitori, nelle mense, nelle installazioni per lo svago e nei corridoi.
20. Andrebbe prevista una protezione per isolare le condutture di vapore e di acqua calda. Le condutture principali di vapore e di scarico non dovrebbero attraversare gli alloggi dell’equipaggio né i corridoi che vi danno accesso. Qualora ciò non si possa evitare, le condutture andrebbero adeguatamente isolate e racchiuse in una guaina.
21. I materiali e gli arredamenti utilizzati nell’alloggio dell’equipaggio dovrebbero essere impermeabili, facili da pulire e resistenti ai parassiti.

Rumori e vibrazioni

22. I livelli di rumore stabiliti dall’autorità competente per i luoghi di lavoro e per gli spazi abitativi dovrebbero essere conformi alle direttive dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro relative ai livelli di esposizione ai fattori ambientali sul luogo di lavoro come pure, se del caso, alle norme particolari di protezione raccomandate dall’Organizzazione Marittima Internazionale, e a ogni strumento relativo ai livelli accettabili di rumore a bordo delle navi adottato successivamente.
23. L’autorità competente, congiuntamente con gli organismi internazionali competenti e con i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori di pescherecci e dei pescatori, e tenuto conto, a seconda dei casi, delle norme internazionali rilevanti, dovrebbe esaminare in modo continuo il problema delle vibrazioni a bordo dei pescherecci per migliorare il più possibile la protezione dei pescatori contro gli effetti nefasti di tali vibrazioni.
(1) Questo esame dovrebbe portare sugli effetti sulla salute e sul benessere dei pescatori dell’esposizione a vibrazioni eccessive, e sulle misure da stabilire o da raccomandare per ridurre le vibrazioni sui pescherecci per proteggere i pescatori.
(2) Le misure da studiare per ridurre le vibrazioni o i loro effetti dovrebbero comprendere:
a) la formazione dei pescatori ai rischi per la propria salute dell’esposizione prolungata alle vibrazioni;
b) la fornitura ai pescatori, qualora necessario, di un equipaggiamento di protezione personale approvato;
c) la valutazione dei rischi e la riduzione dell’esposizione alle vibrazioni nei dormitori, nelle mense, nelle installazioni per lo svago e per il ristoro e negli altri ambienti abitativi per i pescatori, con misure conformi agli orientamenti contenuti nell’ultima versione riveduta della Raccolta di direttive pratiche sui fattori ambientali nei luoghi di lavoro (ILO), tenendo conto delle differenze tra esposizioni sui luoghi di lavoro e negli ambienti abitativi.

Riscaldamento

24. Il sistema di riscaldamento dovrebbe permettere di mantenere la temperatura nell’alloggio dell’equipaggio a un livello soddisfacente, stabilito dall’autorità competente, nelle condizioni normali di tempo e di clima che la nave dovrebbe incontrare nel corso della navigazione. Il sistema dovrebbe essere progettato in modo da non costituire un rischio per la salute o per la sicurezza dei pescatori né per la sicurezza della nave.

Illuminazione

25. I sistemi di illuminazione non devono mettere in pericolo la salute o la sicurezza dei pescatori né la sicurezza della nave.

Dormitori

26. Ogni cuccetta dovrebbe essere provvista di un materasso comodo con fondo imbottito o di un materasso combinato, appoggiato su un supporto elastico, o di un materasso a molle. L’imbottitura utilizzata deve essere di un materiale approvato. Le cuccette non dovrebbero essere collocate una accanto all’altra in modo tale che non si possa accedere a una cuccetta senza passare al disopra di una altra. Qualora le cuccette siano sovrapposte, la cuccetta inferiore non dovrebbe essere collocata a meno di 0,3 metro al disopra del pavimento e la cuccetta superiore dovrebbe essere provvista di un fondo impermeabile alla polvere e collocata approssimativamente a mezza altezza tra il fondo della cuccetta inferiore e il lato inferiore dei bagli del soffitto. Andrebbe vietata la sovrapposizione di più di due cuccette. Nel caso in cui le cuccette siano collocate lungo il fianco della nave, dovrebbe essere vietato sovrapporre le cuccette laddove un oblò si trovi al disopra di una cuccetta.
27. I dormitori andrebbero provvisti di tende davanti agli oblò, di uno specchio, di armadietti per gli articoli di toilette, di un ripiano per i libri e di un numero sufficiente di attaccapanni.
28. Per quanto possibile, le cuccette dei membri dell’equipaggio andrebbero ripartite in modo da separare le guardie e da evitare che un pescatore di giorno condivida un dormitorio con un pescatore di guardia.
29. Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri dovrebbero essere provviste di dormitori separati per uomini e per donne.

Impianti sanitari

30. Gli spazi destinati agli impianti sanitari dovrebbero comportare:
a) pavimenti rivestiti di un materiale resistente approvato, facile da pulire e impermeabile, e essere provvisti di un efficace sistema di scolo;
b) paratie in acciaio o in ogni altro materiale approvato, impermeabili su una altezza di almeno 0,23 metro al disopra del livello del ponte.
c) una ventilazione, una illuminazione e un riscaldamento sufficiente;
d) tubi di caduta e tubi di scarico di dimensioni adeguate, installati in modo da ridurre al minimo i rischi di otturazione e da facilitarne la pulizia; questi tubi non dovrebbero attraversare i serbatoi di acqua dolce o di acqua potabile né, se possibile, correre lungo i soffitti delle mense o dei dormitori.
31. I servizi sanitari dovrebbero essere di un modello approvato e provvisti di uno sciacquone energico, in stato di funzionare ad ogni momento e con azione individuale. Laddove ciò sia possibile, i servizi sanitari dovrebbero essere collocati in un posto facilmente accessibile a partire dai dormitori e dai locali riservati alla cura personale. Se diversi servizi sanitari sono installati nello stesso locale, essi dovrebbero essere sufficientemente separati per preservare la riservatezza.
32. Andrebbero previste installazioni sanitarie separate per uomini e per donne.

Installazioni per lo svago

33. Laddove siano richieste installazioni per lo svago, le attrezzature dovrebbero comprendere al minimo un mobile biblioteca e i mezzi necessari per leggere, scrivere e, se possibile, per giocare. Le installazioni e i servizi per lo svago dovrebbero essere oggetto di frequenti riesami in modo da essere adatti ai bisogni dei pescatori, tenuto conto dell’evoluzione delle tecniche, delle condizioni di funzionamento come pure di ogni altro sviluppo. Qualora realizzabile, occorrerebbe anche considerare di fornire gratuitamente ai pescatori:
a) una sala fumatori;
b) la possibilità di guardare la televisione o di ascoltare la radio;
c) la possibilità di guardare film o video, il cui stock dovrebbe essere sufficiente per la durata del viaggio e, se necessario, rinnovato a intervalli ragionevoli;
d) articoli sportivi, in particolare materiale di cultura fisica, giochi da tavolo e giochi da ponte;
e) una biblioteca contenente volumi di carattere professionale o altro, in quantità sufficiente per la durata del viaggio, e il cui stock andrebbe rinnovato a intervalli ragionevoli;
f) mezzi per realizzare lavori artigianali ricreativi;
g) apparecchi elettronici quali radio, televisori, videoregistratori, lettori di CD/DVD, computer e software, e registratori a cassette.

Alimentazione

34. I pescatori impiegati come cuochi dovrebbero essere formati e avere le qualifiche necessarie al loro posto a bordo.
 

PARTE IV. CURE MEDICHE, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SOCIALE
Cure mediche a bordo

35. L’autorità competente dovrebbe stabilire una lista delle forniture mediche e del materiale medico che si dovrebbe trovare a bordo dei pescherecci, tenuto conto dei rischi corsi. Questa lista dovrebbe includere prodotti di protezione igienica per le donne e contenitori discreti, innocui per l’ambiente.
36. A bordo dei pescherecci che imbarcano 100 pescatori o più, dovrebbe essere presente un medico qualificato.
37. I pescatori dovrebbero ricevere una formazione di base sul pronto soccorso, conformemente alla legislazione nazionale e tenuto conto degli strumenti internazionali rilevanti.
38. Andrebbe creato un modulo di rapporto medico tipo, appositamente fatto per facilitare lo scambio confidenziale di informazioni mediche e di altre informazioni connesse relative ai pescatori tra il peschereccio e la terra ferma in caso di malattia o di infortunio.
39. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, oltre le disposizioni dell’articolo 32 della Convenzione, occorrerebbe tener conto dei seguenti elementi:
a) nello stabilire il materiale medico e le forniture mediche da conservare a bordo, l’autorità competente dovrebbe tener conto delle raccomandazioni internazionali in materia, come quelle previste nell’edizione più recente della Guida medica internazionale di bordo (ILO/OMI/OMS) e della Lista dei farmaci essenziali (OMS), come pure dei progressi realizzati nelle conoscenze mediche e nei metodi di trattamento approvati;
b) il materiale medico e le forniture mediche dovrebbero essere oggetto di ispezione almeno ogni 12 mesi; l’ispettore dovrebbe assicurarsi che siano verificate le date di scadenza e le condizioni di conservazione di tutti i farmaci, che il contenuto della farmacia di bordo sia riportato su una lista e che esso corrisponda alla guida medica utilizzata a livello nazionale, che le forniture mediche siano provviste di etichette recando, oltre la marca del farmaco, anche il nome generico, la data di scadenza e le condizioni di conservazione;
c) la guida medica dovrebbe spiegare il modo di utilizzo del materiale medico e delle forniture mediche, e essere concepito in modo da permettere a persone che non siano medici di dispensare cure ai malati e ai feriti a bordo, con o senza consultazione medica via radio o via satellite; la guida dovrebbe essere preparata tenendo conto delle raccomandazioni internazionali in materia, in particolare quelle contenute nell’edizione più recente della Guida medica internazionale di bordo (ILO/OMI/OMS) e della Guida delle cure mediche di emergenza da dare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose (OMI);
d) le consultazioni mediche via radio o via satellite dovrebbero essere assicurate gratuitamente a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera.

Salute e sicurezza sul lavoro Ricerca, diffusione di informazioni e consultazione

40. Per contribuire al continuo miglioramento della salute e della sicurezza dei pescatori, i Membri dovrebbero stabilire politiche e programmi di prevenzione degli infortuni a bordo dei pescherecci che prevedano la raccolta e la diffusione di informazioni, di ricerche e di analisi sulla salute e la sicurezza sul lavoro, tenendo conto del progresso tecnico e delle conoscenze nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro e degli strumenti internazionali rilevanti.
41. L’autorità competente dovrebbe prendere misure atte a assicurare la tenuta di consultazioni regolari sulle questioni di salute e di sicurezza sul lavoro, per garantire che tutte le persone interessate vengano adeguatamente informate delle evoluzioni nazionali e internazionali come pure degli altri progressi realizzati in questo ambito, e della loro possibile applicazione ai pescherecci battenti la bandiera del Membro.
42. Nel garantire che gli armatori di pescherecci, i comandanti, i pescatori e le altre persone interessate ricevano sufficienti direttive e materiale di formazione adeguato come pure ogni altra informazione rilevante, l’autorità competente dovrebbe tener conto delle norme internazionali, delle raccolte di direttive, degli orientamenti e di tutte le altre informazioni utili disponibili. Ciò facendo, l’autorità competente dovrebbe tenersi al corrente e fare uso delle ricerche e degli orientamenti internazionali in materia di salute e di sicurezza nel settore della pesca, ivi comprese le ricerche rilevanti nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro in generale che potrebbero essere applicabili al lavoro a bordo dei pescherecci.
43. Le informazioni relative ai pericoli particolari dovrebbero essere portate all’attenzione di tutti i pescatori e delle altre persone a bordo attraverso note ufficiali contenenti istruzioni o direttive, o attraverso altri mezzi adeguati.
44. Andrebbero stabiliti comitati paritari di salute e di sicurezza sul lavoro:
a) a terra; o
b) sui pescherecci, se l’autorità competente, in consultazione, decide che ciò sia realizzabile, tenuto conto del numero di pescatori a bordo.
Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
45. Nell’elaborare metodi e programmi relativi alla salute e alla sicurezza nel settore della pesca, l’autorità competente dovrebbe tener conto di tutte le direttive internazionali rilevanti relative ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi comprese le Linee guida relative ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, ILO-OSH 2001.

Valutazione dei rischi

46. (1) Andrebbero effettuate valutazioni dei rischi relativi alla pesca, a seconda dei casi, con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti; queste valutazioni dovrebbero includere:
a) la valutazione e la gestione dei rischi;
b) la formazione, prendendo in considerazione le disposizioni rilevanti del capitolo III della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, sulla certificazione e sulla tenuta della guardia per il personale dei pescherecci del 1995, adottata dall’OMI (convenzione STCW-F);
c) l’istruzione dei pescatori a bordo.
(2) Per dare effetto alle disposizioni del comma a) del sotto-paragrafo (1), i Membri, dopo consultazione, dovrebbero adottare una legislazione o altre misure richiedendo che:
a) tutti i pescatori partecipino regolarmente e attivamente al miglioramento della salute e della sicurezza attraverso l’individuazione permanente dei pericoli, la valutazione dei rischi e l’adozione di misure per ridurre i rischi grazie alla gestione della sicurezza;
b) venga stabilito un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, che può includere una politica relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro, disposizioni che prevedano la partecipazione dei pescatori, e disposizioni relative all’organizzazione, alla pianificazione, all’applicazione e alla valutazione di questo sistema, come pure alle misure da prendere per il suo miglioramento;
c) venga stabilito un sistema per facilitare l’applicazione di una politica e di un programma relativo alla salute e alla sicurezza sul lavoro e per dare ai pescatori un mezzo di espressione per poter esercitare una influenza sulle questioni di salute e di sicurezza; le procedure di prevenzione a bordo dovrebbero essere concepite in modo da associare i pescatori all’individuazione dei pericoli esistenti e potenziali e all’applicazione di misure volte ad attenuare o a eliminare questi pericoli.
(3) Nell’elaborare le disposizioni menzionate al comma a) del sotto-paragrafo (1), i Membri dovrebbero tener conto degli strumenti internazionali rilevanti relativi alla valutazione e alla gestione dei rischi.

Specifiche tecniche

47. I Membri dovrebbero, per quanto possibile e per quanto adeguato al settore della pesca, esaminare le questioni seguenti:
a) navigabilità e stabilità dei pescherecci;
b) comunicazioni via radio;
c) temperatura, ventilazione e illuminazione dei posti di lavoro;
d) attenuazione della scivolosità della superficie dei ponti;
e) sicurezza di utilizzo dei macchinari, ivi compresi i dispositivi di protezione;
f) dimestichezza con il peschereccio dei pescatori o degli osservatori della pesca appena imbarcati;
g) equipaggiamento di protezione personale;
h) salvataggio e lotta contro gli incendi;
i) caricamento e scaricamento della nave;
j) apparecchi di sollevamento;
k) equipaggiamento di ancoraggio e di ormeggio;
l) salute e sicurezza nei luoghi di abitazione;
m) rumori e vibrazioni nei posti di lavoro;
n) ergonomia, ivi compreso ciò che riguarda l’attrezzatura dei posti di lavoro e il sollevamento e la movimentazione dei carichi;
o) equipaggiamenti e procedure per la cattura, la manipolazione, lo stoccaggio e il trattamento del pesce e delle altre risorse marittime;
p) progettazione e costruzione della nave e modifiche riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro;
q) navigazione e manovra della nave;
r) materiali pericolosi utilizzati a bordo;
s) sicurezza dei mezzi di accesso alle navi e di uscita dalle navi nei porti;
t) requisiti speciali in materia di salute e di sicurezza applicabili ai giovani;
u) prevenzione della stanchezza;
v) altre questioni legate alla salute e alla sicurezza.
48. Nell’elaborare una legislazione o altre misure relative alle norme tecniche relative alla salute e alla sicurezza a bordo dei pescherecci, l’autorità competente dovrebbe tener conto dell’edizione più recente della Raccolta di regole di sicurezza per i pescatori e i pescherecci, Parte A (FAO/ILO/OMI).

Determinazione di una lista di malattie professionali

49. I Membri dovrebbero stabilire la lista delle malattie riconosciute come risultanti dall’esposizione a sostanze o a condizioni pericolose nel settore della pesca.

Sicurezza sociale

50. Ai fini della progressiva estensione della sicurezza sociale a tutti i pescatori, i Membri dovrebbero tenere aggiornate le informazioni sui punti seguenti:
a) la percentuale dei pescatori coperti;
b) l’elenco delle evenienze coperte;
c) il livello delle prestazioni.
51. Ogni persona protetta in virtù dell’articolo 34 della Convenzione dovrebbe avere il diritto di fare ricorso nel caso in cui venisse negata la prestazione o in caso di decisione sfavorevole sulla qualità o sulla quantità della prestazione.
52. Le prestazioni di cui agli articoli 38 e 39 della Convenzione dovrebbero essere concesse durante tutta la durata dell’evenienza coperta.
 

PARTE V. ALTRE DISPOSIZIONI

53. L’autorità competente dovrebbe elaborare una politica di ispezione a l’intenzione dei funzionari autorizzati a prendere le misure di cui al paragrafo 2 dell’articolo 43 della Convenzione.
54. I Membri, per quanto possibile, dovrebbero cooperare gli uni con gli altri per l’adozione di linee guida, approvate a livello internazionale, relative alla politica di cui al paragrafo 53 della presente Raccomandazione.
55. Un Membro, nella sua qualità di Stato costiero, prima di accordare l’autorizzazione di pescare nella propria zona economica esclusiva, potrebbe esigere che i pescherecci rispettino i requisiti enunciati nella Convenzione. Nel caso in cui queste autorizzazioni vengono rilasciate dagli Stati costieri, questi Stati dovrebbero tener conto dei certificati o degli altri documenti validi indicando che la nave è stata ispezionata dall’autorità competente o a nome di essa, e che la nave è conforme alle disposizioni della Convenzione.


Note:
C188 Convention concerning work in the fishing sector, 14 giugno 2007
R7 Recommendation concerning the Limitation of Hours of Work in the Fishing Industry, 30 giugno 1920
R126 Recommendation concerning the Vocational Training of Fishermen, 21 giugno 1966

Fonte: ILO