Cassazione civile , Sezione Lavoro, 27 luglio 2006 , n. 17165

 


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. Senese Salvatore - Presidente - 
Dott. De Renzis Alessandro - Consigliere - 
Dott. Picone Pasquale - Consigliere - 
Dott. De Matteis Aldo - rel. Consigliere - 
Dott. Morcavallo Ulpiano - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

s e n t e n z a 

sul ricorso proposto da: 
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via IV novembre 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [omissis], [omissis], giusta delega in atti; 

- ricorrente -

contro 
L.P., elettivamente domiciliato in Roma p.zza Martire di Belfiore 2, presso lo studio dell'avvocato [omissis], che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; 

- resistente -

avverso la sentenza n. 597/2003 della Corte d'Appello di Torino, depositata il 06/05/2003 - R.G.N. 2022/2002; 

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 23/05/2006 dal Consigliere Dott. Aldo De Matteis; 
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso inammissibile o, in subordine, manifestamente infondato. 

Fatto e Diritto 

Con sentenza 26 giugno 2002 il Tribunale di Vercelli, Giudice del lavoro, ha respinto la domanda di rendita presentata dal Sig. L.P., avendo accertato tramite C.T.U. che l'evento denunciato aveva prodotto lesioni ("listesi L5-S1") con postumi molto inferiori all'11%.
Il L. ha proposto appello, senza impugnare la statuizione relativa al grado di inabilità, ma chiedendo semplicemente l'accertamento della natura professionale dell' infortunio ("in data (omissis) il Sig. L., pavimentista industriale, titolare dell'omonima ditta individuale, mentre scaricava da un furgone una fratassatrice (macchinario del peso di 80-90 kg.), cadeva a terra, urtando violentemente la schiena contro un muretto").
La domanda è stata accolta dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza 30 aprile/8 maggio 2003, n. 497, la quale ha rilevato che il primo Giudice ha non solo negato il diritto alla rendita, sulla scorta della C.T.U., ma altresì che nel fatto del (omissis) sia ravvisatile un infortunio sul lavoro escludendo la sussistenza di una causa violenta. Ha pertanto statuito: dichiara la natura professionale dell'infortunio accaduto a L.P. il (omissis).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'INAIL, dolendosi della inammissibilità della pronuncia di accertamento di un evento che non costituisce fondamento di alcun diritto.
L'intimato ha depositato procura.
Il ricorso è stato rimesso a questa sezione lavoro perchè sia deciso con sentenza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., come modificato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, in quanto la sentenza impugnata non incide in alcun modo nella sfera degli interessi dell'INAIL relativi alla costituzione della rendita, o ad altri profili di diversi interessi dell'ente, il cui contenuto non risulta sviluppato nel ricorso medesimo.
Questa Corte, ove ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11 giugno 2005 n. 12384).
Il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato.
Costituisce jus receptum che non può formare oggetto di domanda l'accertamento di un fatto nocivo, come di una malattia, di grado tale da non costituire presupposto sufficiente per la nascita di un diritto previdenziale (Cass. sez. un. 29 novembre 1988 n. 6468). La sentenza impugnata non doveva perciò essere emessa per difetto di interesse della parte ricorrente.
Ciò posto, non si può negare l'interesse della controparte ad impugnare e rimuovere una sentenza, che non aveva cittadinanza nell'ordinamento processuale, contenente una statuizione che comunque la riguarda, quale che ne sia il contenuto immediatamente lesivo.
Diversa è infatti, sotto il profilo dell'interesse ad agire, la posizione delle due parti.
La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza.
Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto.
La domanda di mera qualificazione del fatto come infortunio è inammissibile, perchè si risolve in una domanda di accertamento di mero fatto e non di un diritto.
Ma una volta che una sentenza inammissibile sia stata in concreto emessa, la parte affetta dalla sua statuizione ha non solo un interesse qualificato dall'interesse generale a ristabilire la ortodossia dell'ordinamento processuale, secondo la dottrina tedesca, ma anche un interesse personale acchè sia affermato che il Giudice non poteva emettere nei suoi riguardi una sentenza contenente una statuizione che comunque la riguarda, quale che ne sia il contenuto immediatamente lesivo.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto la norma innovativa trova applicazione ai procedimenti iniziati con ricorso introduttivo del giudizio depositato dal 1 ottobre 2003 (Cass. sez. un. 24 febbraio 2005 n. 3814).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006