Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136
Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
(G.U. 10 agosto 2011, n. 185 - s.o. n. 187)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare, gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e successive modificazioni, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003, con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ad adottare misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguati;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, recante regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle sue articolazioni centrali individuate secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211;
b) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 2, del codice della navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) autorità marittima: gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;
d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed è in possesso di un certificato, se richiesto dall'abilitazione posseduta, conforme ai requisiti riportati nell'allegato I;
e) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
f) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
g) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformità al capitolo II dell'allegato I;
h) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non è in grado di esercitarlo;
i) allievo ufficiale di coperta: un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
l) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
m) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformità al capitolo III dell'allegato I;
n) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non è in grado di esercitarla;
o) allievo ufficiale di macchina: un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
p) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
q) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;
r) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;
s) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;
t) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
u) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
v) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa, in base al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC code);
z) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
aa) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code);
bb) nave da passeggeri: la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;
cc) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;
dd) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali od in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
ee) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
ff) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
gg) norme radio: le norme radio, relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
hh) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
ii) Convenzione STCW: la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;
ll) annesso alla Convenzione STCW: il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
mm) codice STCW: il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
nn) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
oo) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
pp) certificato adeguato: un certificato rilasciato e convalidato, di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo, che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;
qq) attestato di addestramento conseguito: qualsiasi documento valido, diverso da un certificato adeguato, rilasciato dall'amministrazione italiana competente o da istituti, enti e società autorizzate dall'amministrazione italiana competente, che dimostri l'avvenuto addestramento prescritto;
rr) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
ss) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
tt) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformità delle disposizioni del presente decreto;
uu) Paese terzo: il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;
vv) convalida: il documento di riconoscimento emesso dall'autorità competente di uno Stato membro;
zz) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorità italiana competente del certificato adeguato o del certificato rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;
aaa) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato o di un altro certificato;
bbb) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera , in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
ccc) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;
ddd) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
eee) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.

Art. 3 Autorità competenti

1. Le autorità marittime rilasciano, secondo il riparto di competenze di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, i certificati adeguati, redatti su carta valori, con oneri a carico del richiedente, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Le autorità marittime di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), rilasciano, sulla base della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, presentata dal lavoratore marittimo, l'attestato di addestramento conseguito in conformità al punto 6 dell'allegato IV.
3. Il Ministero della salute rilascia gli attestati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati adeguati di cui al capo IV dell'allegato I.
5. Le rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la convalida, redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Le autorità competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 provvedono altresì al rinnovo dei certificati adeguati.

Art. 4 Certificato

1. Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 7 ed ai requisiti di cui all'allegato I.

Art. 5 Formazione ed abilitazione

1. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.
2. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, siano in possesso di un certificato o di un certificato adeguato.
3. L'Amministrazione assicura che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.
4. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano alla Commissione europea le disposizioni adottate nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 6 Disposizioni generali in materia di addestramento

1. L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione, con uno o più decreti, disciplina:
a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato adeguato;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.
3. I decreti di cui al comma 2, lettera b), stabiliscono, altresì:
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che è formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed ha maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione è composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione, maturare, se l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione;
d) la conoscenza da parte di ciascun istruttore del programma e degli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento nonché, qualora l'addestramento sia effettuato con l'ausilio di simulatori, l'obbligo di formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori, oltre al possesso di sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
e) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico;
f) che la commissione sia composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste;
g) che prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore riceva un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione ed abbia maturato, se l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
4. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1 rilasciano l'attestato dell'addestramento conseguito a chi ha superato l'esame di cui al comma 3, lettera c).
5. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
6. L'Amministrazione controlla che le attività di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui al comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
7. Ai fini di cui al comma 6, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
8. Ad intervalli non superiori a cinque anni, l'Amministrazione effettua una valutazione della gestione del sistema di addestramento, al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualità e dei relativi controlli.
9. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 8, l'Amministrazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
10. Le spese derivanti dalle attività espletate dall'Amministrazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di controllo.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di versamento.
12. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

Art. 7 Certificati e convalide

1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina, i radioperatori e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, deve essere in possesso di un certificato adeguato rilasciato o di un certificato convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
2. Il certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, è rilasciato al lavoratore marittimo in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.
3. Il certificato adeguato riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW relativa alla abilitazione prevista dal decreto di cui al comma 2, posseduta dal lavoratore marittimo e le eventuali limitazioni.
4. In applicazione delle modalità di rinnovo di cui all'allegato IV, al lavoratore marittimo è rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII.
5. L'attestato di addestramento conseguito è parte integrante del certificato adeguato e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni alle abilitazioni conseguite come riportate sul certificato di cui al comma 3.
6. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4.
7. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge funzioni del comandante, sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo.
L'accesso a tali funzioni è disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione.
8. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati.
9. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina non sono soggetti a scadenza.
10. I certificati di convalida di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, hanno la validità del certificato adeguato riconosciuto o fino a quando lo stesso non è revocato, sospeso od annullato e comunque non superiore a sessanta mesi.
11. I certificati di convalida di riconoscimento indicano la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unità battenti bandiera italiana.
12. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 5.
13. Per i radioperatori, il Ministero dello sviluppo economico rilascia un certificato adeguato separato nel quale è indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
14. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato adeguato o della convalida è ammesso ricorso gerarchico.

Art. 8 Requisiti della formazione

1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilità pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.
2. La formazione di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione della materie di rispettiva attribuzione.

Art. 9 Viaggi costieri

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti dell'Amministrazione possono essere determinate disposizioni più favorevoli in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. I relativi provvedimenti sono comunicati alla commissione europea.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato parte della Convenzione STCW adibite a viaggi costieri, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti per i marittimi italiani.
4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, devono soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.

Art. 10 Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1. I certificati di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.
2. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza:
a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri ed ai Paesi terzi con i quali hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate;
b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticità dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.

Art. 11 Norme di qualità

1. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza, istituiscono con propri provvedimenti un sistema di norme di qualità che comprendono:
a) le modalità di controllo dell'attività di rilascio e rinnovo dei certificati adeguati e di convalida degli stessi, condotta da enti od agenzie indipendenti dalla pubblica amministrazione;
b) la gestione del sistema di abilitazione, i corsi ed i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli stessi o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;
c) le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti;
d) una valutazione indipendente, ad intervalli non superiori a cinque anni, condotta da esperti nel settore della certificazione di qualità non aventi interessi nell'attività di cui al comma 1, sulle conoscenze, le capacità di comprensione, le abilità e le competenze acquisite.
2. L'attività di valutazione e della gestione del sistema di abilitazione di cui al comma 1, prevede che:
a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c) siano intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.
3. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 2, l'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico, della salute, ciascuno per le materie di propria competenza, trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.

Art. 12 Norme sanitarie, rilascio e registrazione dei certificati

1. Per il rilascio di uno dei certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, hanno:
a) età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato adeguato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;
c) effettuato servizio di navigazione e le attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.
2. Per il rilascio degli attestati di addestramento di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono, l'esame teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario, dopo la frequenza di corsi, definiti con decreto del Ministero della salute.
3. Il decreto di cui al comma 2, viene adottato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e disciplina i contenuti, metodi, mezzi di insegnamento, procedure di qualificazione dei docenti dei corsi e le relative norme di qualità.
4. Per il rilascio dei certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 4, i lavoratori marittimi devono possedere i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
5. Presso l'Amministrazione opera il registro, anche elettronico, dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:
a) il numero progressivo;
b) le generalità del titolare;
c) il codice fiscale del titolare;
d) la data del rilascio;
e) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
f) la scadenza, se prevista;
g) il rinnovo, se previsto;
h) eventuali limitazioni;
i) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
l) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
m) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
6. Presso l'Amministrazione, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17.
7. L'Amministrazione comunica le informazioni concernenti i certificati adeguati, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.

Art. 13 Rinnovo dei certificati adeguati

1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano, secondo le modalità stabilite dall'allegato IV, il certificato adeguato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. I radioperatori, titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 4, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), è soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o più periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
5. Con provvedimenti dei soggetti di cui all'articolo 3, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
a) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonché di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
b) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.

Art. 14 Uso di simulatori

1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:
a) a tutte le attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneità prescritta dalla parte A del codice STCW.

Art. 15 Responsabilità delle compagnie di navigazione

1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato adeguato ovvero un certificato munito di convalida, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) l'equipaggio sia formato in conformità alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all' articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;
c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, e tenuti a disposizione ed includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio su una nave, familiarizzino con i loro compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.
2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della nave.
3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice, che indicano le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei suoi compiti, prima che essi gli siano demandati.
Tali strategie e procedure includono la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere:
a) l'equipaggiamento specifico che utilizzerà o farà funzionare;
b) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave è le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;
c) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.

Art. 16 Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia

1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia in macchina fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non più di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore.
2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo è riducibile a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non è inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive è sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita dall'Amministrazione. Il comandante può delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, è effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108.
6. Gli orari di guardia sono affissi in un luogo facilmente accessibile.
7. Il comandante può disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.
8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non è stato possibile eseguire tali attività in precedenza, il comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.

Art. 17 Dispensa

1. In caso di straordinaria necessità, anche dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorità consolare, se ciò non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.
2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato, la dispensa è rilasciata a lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.
3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, è sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento dell'Amministrazione a dimostrazione che la dispensa può essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorità consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione.
4. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo.
5. La dispensa non è concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

Art. 18 Comunicazioni a bordo

1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite.
2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti o dirette ad un porto di uno Stato membro, è stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita è riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonché riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, deve essere facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacità di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri:
a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
b) capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) capacità di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali;
d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.
5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in conformità al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.
6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori, controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro osservino il presente articolo.

Art. 19 Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea

1. I certificati adeguati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.
2. Il riconoscimento dei certificati adeguati è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento dell'Amministrazione possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 9, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 7, con provvedimento dell'Amministrazione sono stabilite modalità per accertare che i lavoratori marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo posseggano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.

Art. 20 Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi

1. I lavoratori marittimi che non possiedono il certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, sono autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera italiana, se è stata adottata, secondo la procedura di cui all'allegato II, lettera B), una decisione in merito al riconoscimento del loro certificato.
2. Ai certificati di convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
3. I Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, per le materie di competenza, che intendono riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un Paese terzo per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presentano alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento.
4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di una Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, lettera A), entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
5. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l'allegato III, lettera B).
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, i lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonché da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalle normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 12, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati adeguati di cui al comma 6, è custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 21 Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1, sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori, per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo abbiano un certificato adeguato o ne siano stati debitamente dispensati.
2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che:
a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato ai sensi della Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati o che siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento oppure forniscano prova documentale di aver presentato domanda di riconoscimento del certificato all'autorità dello Stato di bandiera;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.
3. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneità dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:
a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento od in un incaglio;
b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave è stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
e) un certificato è stato ottenuto con la frode od il possessore di un certificato non è la persona a cui questo è stato originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.
4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori valutano se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacità di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze.
5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.

Art. 22 Fermo

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorità competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente:
a) il lavoratore marittimo non possiede il certificato adeguato ovvero il certificato nè fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera o non è stato validamente dispensato;
b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave dallo Stato di bandiera;
d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;
e) non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell'inquinamento;
f) non è possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.

Art. 23 Illeciti amministrativi

1. L'armatore ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178 del codice della navigazione.
2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 1.
3. L'armatore ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 900 euro.

Art. 24 Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati.
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55;
d) gli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 253-bis, 256, 266, 267, 268, 270, comma 5, numero 1), lettere a) e b), e numero 2, lettere a), b) e d), 270-bis, comma 6, numero 1), lettere a), b) e c), 271, numero 1, lettera a), e numero 2, lettera b), 272, 298, commi 1 e 3, 299 e 300 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2008, n. 141.
2. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e del decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.

Art. 25 Modifiche

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministri dello sviluppo economico e della salute si può procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere z), aa), dd), gg) ed mm), che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nella direttiva 2008/106/CE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento CE n. 2099/2002.

Art. 26 Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fazio, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano


Allegato I
(previsto dall'articolo 2, comma 1)

REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI DALLA CONVENZIONE STCW

Capo I Disposizioni generali

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
2. Qualsiasi riferimento ad un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
3. I lavoratori marittimi devono possedere le adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera italiana.
4. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della Convenzione STCW. Le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
a) navigazione;
b) maneggio e stivaggio del carico;
c) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
d) macchine e motori marini;
e) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
f) manutenzione e riparazioni;
g) radiocomunicazioni, ai seguenti livelli di responsabilità:
1) livello direttivo;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
5. Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.

Capo II Comandante e sezione di coperta

Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT.

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiore a 500 GT deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore ad un anno nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti conformemente alle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.

Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 500 GT.

1) Comandante e Primo ufficiale di coperta di navi pari o superiori a 3000 GT:
1. ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima pari o superiore a 3000 GT devono possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 3000 GT.
2) Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra 500 e 3000 GT:
1. ogni comandante e primo ufficiale di coperta di n avi adibite alla navigazione marittima tra 500 e 3000 GT deve possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT;
2.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra 500 e 3000 GT.

Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardi di navigazione e di comandanti di navi inferiori a 500 GT.

1) Navi non adibite a viaggi costieri:
1. ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi pari o superiori a 500 GT;
2. ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra 500 e 3000 GT.
2) Navi adibite a viaggi costieri:
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione:
1. ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall'amministrazione; oppure
2.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
2.2.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio definiti conformemente alle norme radio;
2.2.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lordo inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri;
Comandante:
1. ogni comandante che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
2.1. avere almeno 20 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;
2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti ed avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri;
3. l'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti inattuabili, può nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione.

1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 500 GT, che non sia un comune che stia compiendo la formazione o un comune i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve avere:
2.1. almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di guardi di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a 6 mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.

Capo III Reparto macchine

Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato.

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 KW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine conformemente alla sezione A-III/1 del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.

Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttor e di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione di potenza pari o superiore a 3000 KW.

1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina e:
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36 mesi, di cui non meno di 12 mesi prestati in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW.

1. Ogni direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di responsabile della guardia in macchina e:
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, aver prestato servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 KW purché abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina a livello direttivo e il certificato attesti tale circostanza.

Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato.

1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di potenza pari superiore a 750 KW, che non sia un comune che stia compiendo la formazione o un comune i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazioni, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato.

Capo IV Personale addetto alle radiocomunicazioni e ai servizi radio

Nota esplicativa: le disposizioni obbligatorie relativa alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale.

Regola IV/1
Applicazione.

1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla SOLAS 74, nella versione modificata.
2. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della SOLAS 74, non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale addetto ai servizi radio su tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.

Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS.

1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della SOLAS 74, nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiatura radio, deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

Capo V Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi

Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna.

1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1 e devono:
1.1. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza; oppure
1.2. aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.
Tuttavia l'amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al punto 1.1 purché sussistano le seguenti condizioni:
1.2.1. il periodo non sia inferiore a un mese;
1.2.2. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;
1.2.3. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;
1.2.4. le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico e sovraintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2. devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;
2.2. aver seguito cono esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla nave petroliera, nave chimichiera o nave gasiera su cui prestano servizio.
3. L'amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui al punto 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni comune avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.

Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri ro-ro.

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. La gente di mare che è tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7 e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti, nei cinque anni precedenti.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, punto 1, del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 2, del codice STCW.
6. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 3, del codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 4, del codice STCW.
8. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 5, del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

Regola V/3
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. La gente di mare che è tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7 e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti, nei cinque anni precedenti.
4. Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, punto 1, del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, punto 2, del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificatamente indicati alla sezione A-V/3, punto 3, del codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, punto 4, del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato nella sezione A-V/3, punto 5, del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

Capo VI Funzioni relative alle situazioni d'emergenza, alla sicurezza sul lavoro, all'assistenza medica e alla sopravvivenza

Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutti i lavoratori marittimi.

1. Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.

Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza).

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:
1.1. avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;
1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, punti da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, punti da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.

Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio deve aver superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e deve avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato adeguato, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica.

1. La gente di mare addetta al servizio di pronto soccorso a bordo di navi deve avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, punti da 1 a 3, del codice STCW.
2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi hanno una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, punti da 4 a 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato adeguato, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.

Capo VII Certificati alternativi

Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi.

1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III del presente allegato, le amministrazioni competenti di cui all'art. 3 rilasciano o autorizzano il rilascio di certificati diversi da quelli sopra menzionati, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso rientrano tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che sono attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità alle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati a norma dell'articolo 12 del presente decreto e delle disposizioni del capitolo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che l'amministrazione competente abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

Regola VII/2
Abilitazione della gente di mare.

1. Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.

Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi.

1. L'amministrazione competente che decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.
2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. la gente di mare abilitata ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quella abilitati ai sensi del capo VII sia in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato alternativo ai sensi del presente capo non deve essere finalizzato:
3.1. a ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.2. ad abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure
3.3. a consentire l'assegnazione, nell'arco di un solo turno di guardia, di compiti misti di guardia in macchina e di guardia in coperta al possessore di un unico certificato.
4. Alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
5. I principi di cui ai punti 1 e 2 del presente capitolo devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.


Allegato II
(previsto dall'articolo 20, comma 1)

A) Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati o certificati emessi da un Paese terzo.

1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.
2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.
3. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW.
4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, sarà tempestivamente notificato.
5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello direttivo che sono autorizzati a svolgere.
6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.

B) Procedure per il riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo.

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvedere a raccogliere le informazioni di cui al punto 3, lettera A), del presente allegato e procedere ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW, e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
3. Se entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III.
4. Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti 4 e 5.
5. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005.
6. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'allegato IV.
7. La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

C) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.

I. Un istituto, ente o società di formazione marittima, al fine di ottenere l'idoneità a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve:
1. aver assunto insegnanti che:
1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;
1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;
1.3. se sono utilizzati simulatori:
1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie;
1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, ente o società, che hanno una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;
3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;
3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;
3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e,
3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, hanno maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;
4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o società contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ente o società, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto, ente o società, sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
II. Un programma o corso di formazione, per essere riconosciuto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve:
1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti adeguato;
2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.


Allegato III
(previsto dall'articolo 20, comma 4)



A) Procedura del Comitato.

1. La Commissione europea è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. La Commissione europea nel decidere in merito al riconoscimento di un Paese terzo applica gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo cono delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in otto settimane.

B) Mancata conformità.

1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, lettera A), quando uno Stato membro, ovvero la Commissione europea, ritiene che un Paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione europea, ovvero gli Stati membri, precisando i motivi.
2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui al punto 1. della lettera A) del presente allegato.
3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese terzo ne informa immediatamente la Commissione europea e tutti gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione europea, assistita dalla Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW.
5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della Convenzione STCW la Commissione europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese è revocata entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per il assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.
6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di regolamentazione di cui alla lettera A) del presente allegato, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro.
7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
8. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.

C) Rivalutazione.

1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti, compresi quelli indicati nell'allegato II, lettera B), punto 4, secondo la procedura ai sensi dell'articolo 20, comma 4, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II, lettera A) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.
2. La Commissione europea definisce i criteri di priorità per la valutazione di detti Paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 21 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.
3. La Commissione europea presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

D) Controllo periodico dell'adempimento.

1. La Commissione europea, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'art. 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla direttiva 2008/106/CE.


Allegato IV
(previsto dall'articolo 3, comma 2)

MODALITÀ PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI

1. Validità dei certificati.

I certificati adeguati di cui all'articolo 2, lettera pp), rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ad eccezione di quelli di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina, sono soggetti a rinnovo da parte delle autorità marittime di iscrizione del marittimo, dopo sessanta mesi dal loro rilascio.

2. Condizioni di rinnovo.

L'autorità marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo è in possesso dei requisiti di idoneità fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validità, e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:
a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore;
b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;
c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato posseduto.
Il requisito di cui alla lettera a), è soddisfatto se il titolare del certificato da rinnovare è stato imbarcato a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unità in servizio di rimorchio, anche portuale, ovvero unità da diporto o da pesca di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, precedenti la scadenza del certificato stesso.

3. Navigazione utile ai fini del rinnovo.

Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a comandante e 1° Ufficiale su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, è considerata utile la navigazione effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW.
Fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso del punto 2, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, se più del cinquanta per cento (più di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo è rilasciato il certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW.

4. Navigazione parziale.

Al marittimo che non ha completato il prescritto periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che ha effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto stabilito dal punto 3, il certificato è rinnovato se supera, entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento, da sostenersi, a seconda della categoria di appartenenza, secondo le prescrizioni di cui al decreto dirigenziale 7 marzo 2007. Il periodo quinquennale di validità del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.
Al marittimo che ha effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi o che non ha effettuato alcun periodo di navigazione, il certificato è rinnovato qualora abbia frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e purché soddisfi uno dei requisiti previsti dal punto 2, lettere b) o c). Il periodo quinquennale di validità del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.
Il marittimo che non soddisfa i requisiti di cui al punto 2, lettere b) o c), ma che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottiene il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto.
Il marittimo in possesso di un certificato adeguato scaduto e mai rinnovato ovvero di un titolo professionale non convertito, può ottenere il rilascio di un nuovo certificato adeguato alle seguenti condizioni:
a) aver sostenuto con esito favorevole un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008, atto a confermare il mantenimento delle competenze professionali necessarie per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato ovvero al titolo posseduto;
b) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento previsti per l'abilitazione richiesta.

5. Equipollenze.

Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:
a) personale militare in S.P.E. del Corpo delle capitanerie di porto;
b) piloti del porto;
c) comandanti di ormeggio;
d) ispettori di organismi di classifica;
e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;
f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento.
Le occupazioni alternative, di cui al precedente capoverso, sono certificate a cura del datore di lavoro ovvero dall'ente presso cui il personale ha prestato la propria opera.
I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni alternative sopra citate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in possesso di un certificato adeguato scaduto, conseguono il certificato stesso, purché:
abbiano superato i corsi di formazione previsti per la certificazione richiesta;
abbiano svolto l'occupazione alternativa per non meno di trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta di rilascio del certificato adeguato.

6. Validità degli attestati di superamento dei corsi di addestramento.

Le attestazioni di addestramento conseguito, rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto sono conformi al modello di cui all'allegato VII, hanno validità quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato.
Il modello di cui all'allegato VII ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato.
Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del certificato adeguato non è in possesso dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V, il certificato è rilasciato con la limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante.
Analogamente, l'attestato dell'addestramento conseguito reca la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese.
Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello di cui all'allegato VII, l'autorità marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e «not required» in inglese.

7. Proroga di validità.

Il marittimo che, al momento della scadenza del certificato adeguato, è imbarcato all'estero si reca presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della validità del certificato adeguato da rinnovare.
Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorità marittima presso il porto di attracco dell'unità.
Il marittimo che abbia conseguito la proroga, al momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato.


Allegato V
(previsto dall’articolo 10, comma 1)

MODELLO CERTIFICATO ADEGUATO


Allegato VI
(previsto dall’articolo 10, comma 1)

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONVALIDA


Allegato VII
(previsto dall’articolo 7, comma 4)


MODELLO ATTESTATO DELL’ADDESTRAMENTO CONSEGUITO