Tipologia: CCNL
Data firma: 21 gennaio 2002
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Fiis - Confcommercio e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Commercio, Terziario, Impianti sportivi
Note: Nel presente CCNL è ricompreso il contenuto dell'accordo 21 gennaio 2002 e dell'ipotesi di accordo 24 aprile 2002.

Sommario:

Premessa
Procedure per il rinnovo del CCNL
Validità e sfera di applicazione del contratto
Parte prima Sistemi di relazioni sindacali a livello nazionale
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Strumenti nazionali
Art. 3 - Tutela delle lavoratrici
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 5 - Osservatorio nazionale
Art. 6 - Commissione paritetica nazionale
Art. 7 - Commissione paritetica nazionale - Procedure
Art. 8 - Commissione paritetica nazionale per la classificazione
Art. 9 - Commissione paritetica nazionale per l'esame della classificazione
Art. 10 - Ente bilaterale
Art. 11 - Attività dell'Ente bilaterale
Titolo II Composizione delle controversie
Art. 12 - Procedure
Art. 13 - Tentativo di composizione per licenziamenti individuali
Titolo III Relazioni sindacali a livello aziendale
Premessa
Art. 14 - Materie di contrattazione aziendale
Titolo IV Diritti sindacali
Art. 15 - Diritti sindacali
Art. 16 - Assemblea
Art. 17 - Trattenuta contributi sindacali
Titolo V Delegato aziendale
Art. 18 - Delegato aziendale
Titolo VI Tutela dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 19 - Condizioni ambientali
Parte seconda Mercato del lavoro
Titolo I Mercato del lavoro

Premessa
Art. 20 - A - Contratti a tempo determinato
Art. 21 - B - Formazione e qualificazione professionale
Art. 22 - C - Contratti di formazione e lavoro - C.f.l.
Art. 23 - Procedure
Art. 24 - D - Lavoratori inabili
Titolo II
Art. 25 - Lavoro interinale
Titolo III Apprendistato
Premessa
Art. 26 - Limiti di età
Art. 27 - Sfera di applicazione
Art. 28 - Apprendistato - Assunzione
Art. 29 - Dichiarazione congiunta
Art. 30 - Periodo di prova
Art. 31 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 32 - Doveri dell'apprendista
Art. 33 - Trattamento normativo
Art. 34 - Trattamento economico
Art. 35 - Formazione e durata
Art. 36 - Formazione e contenuti
Art. 37 - "Tutor"
Art. 38 - Proporzione numerica
Art. 39 - Durata
Art. 40 - Rinvio alla legge
Parte terza Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Classificazione del personale

Art. 41 - Evoluzione della classificazione
Art. 42 - Classificazione
Titolo II Quadri
Art. 43 - Formazione e aggiornamento
Art. 44 - Assegnazione della qualifica
Art. 45 - Polizza assicurativa
Art. 46 - Orario
Art. 47 - Trasferimenti
Art. 48 - Indennità di funzione
Art. 49 - Cassa Assistenza Sanitaria "Quas"
Art. 50 - Investimenti formativi
Titolo III Assunzione
Art. 51 - Assunzione
Art. 52 - Documentazione
Titolo IV Periodo di prova
Art. 53 - Periodo di prova
Titolo V Orario di lavoro
Art. 54 - Orario normale settimanale
Art. 55 - Articolazione dell'orario settimanale
Art. 56 - Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
Art. 57 - Flessibilità dell'orario
Art. 58 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 59 - Fissazione dell'orario
Art. 60 - Disposizioni speciali
Art. 61 - Lavoratori discontinui
Titolo VI Part-time
Art. 62 - Premessa
Art. 63 - Rapporto a tempo parziale
Art. 64 - Lavoro supplementare
Art. 65 - Genitori di portatori di handicap
Art. 66 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 67 - Riproporzionamento
Art. 68 - Quota oraria della retribuzione
Art. 69 - Ferie
Art. 70 - Mensilità supplementari - 13ª e 14ª
Art. 71 - Preavviso
Titolo VII Lavoro straordinario notturno
Art. 72 - Norme generali lavoro straordinario
Art. 73 - Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 74 - Lavoro ordinario notturno
Titolo VIII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 75 - Riposo settimanale
Art. 76 - Festività
Art. 77 - Retribuzione prestazioni festive
Art. 78 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Art. 79 - Permessi retribuiti
Titolo IX Ferie
Art. 80 - Ferie
Art. 81 - Funzioni pubbliche elettive
Art. 82 - Determinazione periodo di ferie
Art. 83 - Normativa retribuzione ferie
Art. 84 - Normativa per cessazione rapporto
Art. 85 - Richiamo lavoratore in ferie
Art. 86 - Irrinunciabilità
Titolo X Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 87 - Congedi retribuiti
Art. 88 - Congedo matrimoniale
Art. 89 - Diritto allo studio
Art. 90 - Aspettativa per tossicodipendenza
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile
Art. 91 - Chiamata alle armi
Art. 92 - Richiamo alle armi
Titolo XII Missioni
Art. 93 - Missioni
Art. 93 bis - Trasferimenti
Art. 93 ter - Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 94 - Malattia
Art. 95 - Normativa
Art. 96 - Obblighi del lavoratore
Art. 97 - Periodo di comporto
Art. 98 - Trattamento economico di malattia
Art. 99 - Infortunio
Art. 100 - Trattamento economico di infortunio
Art. 101 - Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 102 - Festività
Art. 103 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 104 - Tubercolosi
Art. 105 - Rinvio alle leggi
Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 106 - Astensione dal lavoro
Art. 107 - Permessi per assistenza
Art. 108 - Normativa
Titolo XV Sospensione del lavoro
Art. 109 - Sospensione
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 110 - Decorrenza anzianità di servizio
Art. 111 - Computo anzianità frazione annua
Titolo XVII Passaggi di qualifica
Art. 112 - Mansioni del lavoratore
Art. 113 - Mansioni promiscue
Art. 114 - Passaggi di livello
Titolo XVIII Scatti di anzianità
Art. 115 - Scatti di anzianità
Titolo XIX Trattamento economico
Art. 116 - Normale retribuzione
Art. 117 - Retribuzione di fatto
Art. 118 - Retribuzione mensile
Art. 119 - Quota giornaliera
Art. 120 - Quota oraria
Art. 121 - Paga base nazionale
Art. 122 - Aumenti retributivi mensili
Art. 123 - Assorbimenti
Art. 124 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 125 - Prospetto paga
Titolo XX Mensilità supplementari (13a e 14a )
Art. 126 - Tredicesima mensilità
Art. 127 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso

Art. 128 - Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Art. 129 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Art. 130 - Normativa
Art. 131 - Nullità del licenziamento
Art. 132 - Nullità del licenziamento per matrimonio
Art. 133 - Licenziamento simulato
B) Preavviso
Art. 134 - Preavviso
Art. 135 - Indennità sostitutiva del preavviso
C) Trattamento di fine rapporto
Art. 136 - Trattamento di fine rapporto
Art. 137 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 138 - Fallimento dell'azienda
Art. 139 - Decesso del dipendente
Art. 140 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
D) Dimissioni
Art. 141 - Dimissioni
Art. 142 - Dimissioni per matrimonio
Art. 143 - Dimissioni per maternità
Titolo XXII Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 144 - Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 145 - Divieti
Art. 146 - Giustificazione delle assenze
Art. 147 - Rispetto orario di lavoro
Art. 148 - Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 149 - Provvedimenti disciplinari
Art. 150 - Codice disciplinare
Art. 151 - Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXIII Responsabilità civili e penali
Art. 152 - Assistenza legale
Art. 153 - Normativa sui procedimenti penali
Titolo XXIV Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 154 - Coabitazione, vitto e alloggio
Titolo XXV Divise e attrezzi
Art. 155 - Divise e attrezzi
Titolo XXVI Appalti
Art. 156 - Appalti
Titolo XXVII Decorrenza e durata del contratto
Art. 157 - Decorrenza e durata
Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese ed enti di gestione di impianti sportivi

Premessa
Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, s'impegnano ad intervenire perché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le parti s'impegnano ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo-previdenziale, così come previsto per le erogazioni della contrattazione aziendale dal Protocollo 23 luglio 1993.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni Imprenditoriali e delle OO.SS., consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti, infine, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità l'utilizzo di un impianto sportivo ed il relativo personale dipendente, assunto successivamente al 30 giugno 1992.
Per il personale dipendente in forza alla data del 30 giugno 1992, l'applicazione del presente contratto avverrà alle scadenze naturali di ogni singolo CCNL, previa armonizzazione definita dalla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 6, Parte prima.
Si indicano di seguito, a titolo di esempio, gli impianti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
1. Centri sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura tra quelli di seguito elencati.
2. Palestre: con svolgimento di attività motorie, competitive o non, come ad esempio body building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere, ecc.
3. Centri fitness: strutture dedicate allo svolgimento di attività finalizzate prevalentemente alla prevenzione ed al mantenimento del benessere psico-fisico della persona.
4. Centri natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.
5. Campi da tennis.
6. Campi da squash.
7. Campi da golf e minigolf.
8. Campi da calcio, calcetto, rugby e baseball.
9. Campi da pallavolo, basket e pallamano.
10. Maneggi e centri ippici, dove, oltre alle tradizionali attività si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia.
11. Piste da pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di hockey.
12. Campi da bowling e bocce.
13. Sferisteri.
14. Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo.
15. Laghetti per pesca sportiva.
16. Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.
17. Centri finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountainbyke.
18. Centri per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine.
19. Centri per biliardo e tennis da tavolo.
20. Centri per le attività di volo.
21. Centri nautici.
Le parti si danno atto che la suindicata elencazione ha carattere esemplificativo ed e quindi suscettibile di ampliamenti e modifiche.
Pertanto, sin d'ora si conviene che possono essere incluse nella sfera di applicazione del presente contratto altre realtà, (imprese ed enti) che, attualmente già esistenti o nel futuro emergenti, si caratterizzino o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.

Parte prima Sistemi di relazioni sindacali a livello nazionale
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Diritti di informazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Fiis e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984 e con la legge n. 125/1991;
b) la formazione e riqualificazione professionale;
c) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
d) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.

Art. 2 - Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sulla opportunità di istituire:
1) il gruppo di lavoro per le pari opportunità;
2) l'Osservatorio nazionale;
3) la Commissione paritetica nazionale;
4) l'Ente bilaterale;
L'Osservatorio nazionale e la Commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Fiis e tre designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 3 - Tutela delle lavoratrici
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della risoluzione CEE 29 maggio 1990, misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, a fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il gruppo di lavoro per le Pari opportunità, di cui all'art. 2, Parte prima, è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.

Art. 5 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1, Parte prima;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, dati territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) svolge le funzioni previste dall'art. 22, Parte seconda (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo III, Parte seconda (apprendistato) e dall'art. 20, Parte seconda (Contratti a tempo determinato).

Art. 6 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
Inoltre la Commissione paritetica nazionale procederà all'armonizzazione del presente CCNL con i CCNL di cui all'Allegato 1 alle scadenze naturali degli stessi, secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 7, Parte prima, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall'art. 8, Parte prima;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9, Parte prima.

Art. 7 - Commissione paritetica nazionale - Procedure
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 6, Parte prima, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata R.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti egli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma cod. civ., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

Art. 8 - Commissione paritetica nazionale per la classificazione
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 6, Parte prima, lett. b.1), la Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione della classificazione.
La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL

Art. 9 - Commissione paritetica nazionale per l'esame della classificazione
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 6, Parte prima, lett. b.2), annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Art. 10 - Ente bilaterale
Le parti convengono di istituire l'Ente bilaterale nazionale, regolato da apposito statuto.
L'Ente bilaterale nazionale si avvale dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 5, Parte prima.
Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 11 - Attività dell'Ente bilaterale
L'Ente bilaterale promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire a miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore.
Svolge, inoltre, attraverso apposite Commissioni paritetiche, composte da almeno 3 membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dall'art. 20, Parte seconda (Contratti a tempo determinato), dall'art. 22, Parte seconda (Contratti di formazione e lavoro), dal Titolo III, Parte seconda (Apprendistato).

Titolo II Composizione delle controversie
Art. 12 - Procedure

Per tutte le controversie individuali singole relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso la Associazione imprenditoriale, con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Associazione imprenditoriale;
b) per i prestatori d'opera, dell'Associazione sindacale facente parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Associazione imprenditoriale ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, l'Associazione imprenditoriale provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalla Associazione imprenditoriale all'Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 cod. proc. civ. e art. 2113 cod. civ. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Titolo III Relazioni sindacali a livello aziendale
Premessa

Le parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa generale al presente contratto si danno reciprocamente atto che la contrattazione aziendale, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, che s'intende integralmente richiamato, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni della contrattazione aziendale sono variabili, non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
In occasione della contrattazione aziendale, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a 2 mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

Art. 14 - Materie di contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 25 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- determinazione di turni feriali ai sensi dell'art. 57, Parte terza;
- part-time;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità uomo-donna secondo quanto previsto all'art. 4, Prima parte;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL
La presentazione delle relative piattaforme non potrà avvenire prima dell'1 gennaio 1997 e gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ve già non siano previste nel presente contratto, la eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure d'interesse aziendale, sempreché non siano previste nella classificazione di cui all'art. 42, Parte terza, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 6, Parte I, le parti riporteranno nell'apposita Commissione di cui all'art. 6.b), Parte I, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
La contrattazione dovrà svolgersi con le RSU, con l'intervento, per i lavoratori, delle Associazioni sindacali facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione imprenditoriale competente.

Titolo IV Diritti sindacali
Art. 15 - Diritti sindacali

In materia di diritti sindacali, si fa riferimento a quanto disposto dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 e successive disposizioni vigenti nonché all'Accordo sottoscritto il 22 marzo 1996 tra Fiis-Confcommercio e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil per la costituzione delle RSU allegato al presente CCNL

Art. 16 - Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacali e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Associazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Titolo V Delegato aziendale
Art. 18 - Delegato aziendale

Nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Titolo VI Tutela dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 19 - Condizioni ambientali

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il consiglio dei delegati, e in mancanza la rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9 legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale (sicurezza lavoro)
Le parti, considerata l'adozione della direttiva n. 89/391 CEE del 12 giugno 1989 e l'emanazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di recepire integralmente in sede di stesura i contenuti dell'accordo interconfederale sulla sicurezza, in corso di stipula tra Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil del settore terziario, distribuzione e servizi il cui testo sarà riportato in allegato al presente CCNL

Parte seconda Mercato del lavoro
Titolo I Mercato del lavoro
Premessa

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori. A tal fine, le parti confermano la validità dell'Istituto del C.F.L. apportando ad esso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

Art. 20 - A - Contratti a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23, legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le assunzioni con richiesta nominativa ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge n. 230/1962.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis, legge n. 79/1983.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per cinque lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (legge n. 230/1962; D.L. n. 876/1977 convertito nella legge n. 18/1978 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro."
Dichiarazione a verbale
La presente modifica decorre dal mese di febbraio 2002.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della comunicazione di assunzione di cui al presente punto, l'azienda dovrà allegare un attestato dal quale risulti l'iscrizione alla Fiis, nonché una dichiarazione d'impegno relativa all'applicazione del presente CCNL, nonché all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati.

Art. 21 - B - Formazione e qualificazione professionale
In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico Europeo, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività.
Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata all'attività dell'Ente bilaterale a livello territoriale per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
- formazione nel settore della comunicazione sociale;
- formazione sulle problematiche del settore, sul ruolo dello stesso nell'economia, sulla struttura d'impresa;
- formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza;
- formazione sul ruolo e sull'utilizzazione di nuove tecnologie;
- studio di una lingua della comunità in aggiunta alla lingua madre.
Inoltre coerentemente con le finalità sopra rappresentate;
- visti gli artt. 15-ter e 16-quater della legge n. 479/1978;
- visto l'art. 14 della legge n. 56/1987;
le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli Uffici provinciali del lavoro e M.O. e le Sezioni circoscrizionali per l'Impiego per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire all'Ente bilaterale il compito di provvedere adeguatamente in merito.
Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire altresì all'Ente bilaterale le attività di studio e ricerca per le azioni positive.

Art. 22 - C - Contratti di formazione e lavoro - C.f.l.
Premessa
Fiis e OO.SS. stipulanti ravvisano nel C.f.l. uno strumento idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile.
Concordano inoltre nell'identificare l'attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell'aggiornamento professionale come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di fluidità del mercato del lavoro.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni delle leggi vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi un'adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.
Normativa
Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19 luglio 94 n. 451, C.f.l. mirati:
- C.f.l. di tipo a.1) all'acquisizione di professionalità intermedie: (3°, 4° e 5° livello), con una durata di 24 mesi;
- C.f.l. di. tipo a.2) all'acquisizione di professionalità elevate: (Quadri, 1° e 2° livello), con una durata di 24 mesi;
- C.f.l. di tipo b) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo delle imprese: (tutti i livelli escluso il 7°) con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del C.f.l.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del C.f.l.
Ai lavoratori assunti con C.f.l. si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall'art. 51, Parte terza, nonché il periodo di prova, nei termini previsti dall'art. 53, Parte terza.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1) e di 20 ore per i contratti di tipo b).
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla legge n. 451/1994 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello d'inquadramento.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 2 e il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 149 dell'1 aprile 1993.
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della comunicazione di assunzione.
Le aziende che abbiano già attivato C.f.l. attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con C.f.l., a comunicare alla Commissione paritetica l'esito dei precedenti contratti anche con riferimento al comma 6, art. 8, legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 16, D.L. n. 299/1994, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
Il parere deve essere emesso entro il limite massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi territoriali. In tal senso le organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificano gli accordi territoriali in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra.
Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro 3 mesi dalla data del parere di conformità.
All'atto della richiesta del "nulla osta" l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa alla Fiis.
Gli accordi in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del "nulla osta" alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali territorialmente competenti.

Art. 23 - Procedure
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare al Centro per l'Impiego territorialmente competenti l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano la formazione professionale compreso l'istituto dei contratti di formazione e lavoro può essere disciplinato da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 24 - D - Lavoratori inabili
Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con contratti di formazione e lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o delibere regionali in materia, di cui alla legge n. 56/1987.
Le parti allo scopo convengono di promuovere nelle regioni nelle quali non siano vigenti specifiche convenzioni in materia, l'adozione di strumenti equivalenti secondo i seguenti criteri:
a) i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali dalle Commissioni preposte dagli organi competenti e inseriti dalla Commissione provinciale (ex L. n. 68/1999) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa legge;
b) le offerte di lavoro - anche per le deroghe previste dalla legge n. 56/1987, art. 25 - devono riguardare:
1) soggetti, individuati dalla Commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti locali o, comunque, autorizzati dalle regioni;
2) che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all'offerta di lavoro proposta.
L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter:
- "stage" di preinserimento in azienda da effettuare con le modalità fissate dalle convenzioni e al termine dello stage, eventuale assunzione con ingresso nel livello iniziale del CCNL dello Sport: Imprese ed Enti di gestione di impianti sportivi, mediante contratti di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Titolo II
Art. 25 - Lavoro interinale

Casi di ammissibilità
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico - contabile - amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, manifestazioni ed iniziative legate alla pratica sportiva, nonché per le attività connesse;
punte di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari di clientela o commesse di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali. In tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma, legge n. 56/1987 e che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza;
necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.
Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 della legge n. 196/1997 è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al 6° e 7° livello della classificazione del personale.
Percentuale di lavoratori assumibili
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti nel paragrafo "casi di ammissibilità" del presente articolo, non potranno superare il 15% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i C.f.l. confermati anticipatamente, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.
Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente articolo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Titolo III Apprendistato
Premessa

Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n.196 in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Art. 26 - Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, 1° comma, della legge 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato 1° comma dell'art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.

Art. 27 - Sfera di applicazione
L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dall'art. 35 (Formazione e durata) Parte seconda.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto e quinto livello della classificazione del personale. È inoltre ammesso per le seguenti qualifiche e mansioni appartenenti al sesto livello: caddie, conducente di motobarca, conducente di motofurgone.

Art. 28 - Apprendistato - Assunzione
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 29 - Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista.

Art. 31 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 32 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 33 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 31 (obblighi del datore di lavoro), Parte seconda, sono comprese nell'orario di lavoro.
[…]

Art. 35 - Formazione e durata
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

Titolo di studio Ore di formazione medie annue
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario 60
Diploma di laurea 60

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 36 - Formazione e contenuti
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della L. n. 196/1997, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A) del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel decreto ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B) del decreto del ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel decreto ministeriale 20 maggio 1999:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti.

Art. 37 - "Tutor"
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196/1997 e dell'art. 4, del D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.

Art. 38 - Proporzione numerica
Considerato che la legge 19 luglio 1997, n.196, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 39 - Durata
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2° livello 36 mesi
3° livello 36 mesi
4° livello 36 mesi
5° livello 24 mesi
6° livello 18 mesi
[…]
Sono fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione già vigente.

Art. 40 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione e lavoro ed i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'art. 45 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Parte terza Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo V Orario di lavoro
Art. 54 - Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 55 - Articolazione dell'orario settimanale
Le aziende del settore potranno ricorrere, anche per singole unità produttive, e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di due mezze giornate di riposo a turno settimanale. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in cinque giorni restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
a.2) 40 ore settimanali con opzione e utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso a sistema di flessibilità previsto dall'art. 57, Parte terza, il monte ore di permessi di cui al 2° comma dell'art. 79, Parte terza, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previsti dall'art. 79, Parte terza.
b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 2° comma dell'art. 79, Parte terza. Le rimanenti ore di cui all'art. 79, Parte terza, sono disciplinate con i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 57, Parte terza.
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito, delle quali 16 al 1° comma dell'art. 79, Parte terza, e 56 al 2° comma dell'art. 79, Parte terza. Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 79, Parte terza, ferma restando l'applicabilità dell'art. 59, Parte terza.

Art. 56 - Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 55, Parte terza, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata, entro il trenta novembre di ciascun anno, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati, secondo le modalità di cui al successivo art. 59, Parte terza, e contestualmente all'Osservatorio nazionale.
L'articolazione dell'orario settimanale prescelta avrà vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell'orario, avrà validità annua.

Art. 57 - Flessibilità dell'orario
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 14, Parte prima, le aziende, per far fronte a variazioni dell'intensità lavorativa potranno realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
[…]
L'azienda provvederà a comunicare ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma di flessibilità.

Art. 60 - Disposizioni speciali
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e di quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.

Art. 61 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi anche di magazzino;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri e inservienti;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
L'orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni, le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Titolo VII Lavoro straordinario notturno
Art. 72 - Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.

Titolo VIII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 75 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10% (dieci per cento) della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
[…]

Art. 78 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 118, Parte terza, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo IX Ferie
Art. 86 - Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 95 - Normativa

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 99 - Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 104 - Tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente del posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 105 - Rinvio alle leggi
Per quanto previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 106 - Astensione dal lavoro

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro, art. 16, D.Lgs. n. 151/2001:
a) per i due/uno mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre/quattro mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
e) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lett. d).
[…]

Art. 107 - Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. […]

Art. 108 - Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso
Art. 129 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al 1° comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
[…]

Titolo XXII Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 144 - Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

Art. 145 - Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 55, Parte terza, del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 149 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 116, Parte terza;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 144, Parte terza, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
- la recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Art. 150 - Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXII nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
[…]

Titolo XXV Divise e attrezzi
Art. 155 - Divise e attrezzi

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]

Titolo XXVI Appalti
Art. 156 - Appalti

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche: a tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle Associazioni provinciali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.