Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 agosto 2006, n. 17960


 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. Ciciretti Stefano - Presidente - 
Dott. Lupi Fernando - Consigliere - 
Dott. Celentano Attilio - Consigliere - 
Dott. Di Nubila Vincenzo - Consigliere - 
Dott. De Matteis Aldo - rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

s e n t e n z a

sul ricorso proposto da: 
SE.RI.ZOO. S.R.L., nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Dott. C.P. e D.I.D.,  elettivamente domiciliati in Roma via Cassiodoro, 9, presso lo studio dell'avvocato [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato [omissis], giusta delega in atti; 

- ricorrenti -

contro  I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale 2006, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via IV novembre, 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [omissis], giusta delega in atti; 

- controricorrente -

e contro 
D.G.A., R.A.; 

- intimati -

avverso la sentenza n. 971/03 della Corte d'Appello di L'Aquila, depositata il 09/09/03 R.G.N. 797/01; 
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 09/05/06 dal Consigliere Dott. De Matteis Aldo; 
udito l'Avvocato [omissis] per delega [omissis]; 
udito l'Avvocato [omissis]; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Fatto

L'Inail ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Teramo la SE.RI.ZOO s.r.l., il sig. D.I.D., il sig. R. A. e la sig.ra D.G.A. per ottenere il rimborso di L. 335.520.584 erogate in occasione di un infortunio collettivo accaduto ad otto lavoratrici dipendenti della società, proprietaria del trattore con rimorchio sul quale il giorno 15 settembre 1983 viaggiavano le lavoratrici rimaste gravemente ferite a causa del ribaltamento del mezzo.
Il Tribunale adito ha preliminarmente ritenuto ammissibile l'azione di regresso (il processo penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela). Nel merito, rilevato che i convenuti avevano contestato i diritti riconosciuti dall'istituto assicuratore agli infortunati, ha accertato tramite consulenza medico legale che non erano residuati postumi permanenti per una lavoratrice, mentre per altre tre il grado di inabilità era inferiore a quanto riconosciuto dall'Inail. Per effetto di tale accertamento, ha accolto la domanda nella minor misura di L. 24.297.715. La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 24 ottobre 2002/9 settembre 2003 n. 971, ha ritenuto passata in giudicato la statuizione del primo Giudice sull'ammissibilità dell'azione di regresso, stante la mancanza di un motivo di appello specifico. Nel merito, ha ritenuto contrario a diritto il principio posto a base della verifica peritale e della decisione del primo Giudice, e cioè che il datore di lavoro possa contestare i diritti degli infortunati.
Ha pertanto, accolto integralmente la domanda dell'Inail e condannato in solido la società, il D.J. ed il R. a pagare all'Inail L. 335.520.584, secondo l'aggiornamento al 9 maggio 2000, oltre agli automatici miglioramenti delle rendite ex lege ed accessori.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la Se.ri.zoo s.r.l. ed il sig. D.J.D., con due motivi.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo.
Il R. e la D.G. sono rimasti intimati.

Diritto

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato la sentenza di primo grado passata in giudicato in punto di ammissibilità dell'azione di regresso, nonostante che il processo penale si fosse concluso con sentenza di non doversi procedere per assenza di querela. Il motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti rinviano al contenuto dell'atto di appello incidentale, senza riportarne le argomentazioni, così non consentendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, 11 e 74;
artt. 1223, 1227, 2043, 2056 e 2059 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il primo Giudice non avrebbe dovuto dare ingresso alla richiesta dal datore di lavoro di disporre una consulenza tecnica d'ufficio sul grado di inabilità conseguito ai lavoratori, non essendo il responsabile del danno legittimato ad opporre all'Inail la insussistenza dei presupposti di fatto per la erogazione della rendita. Questo secondo motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha colto solo uno dei due principi di diritto enunciati nella giurisprudenza di legittimità citata a base della decisione.
Delle due sentenze di questa Corte invocate nella sentenza impugnata, la n. 3667 del 1996 non è pertinente, perchè relativa non all'azione di regresso, bensì all'azione di surrogazione ex art. 1916 cod. civ., nei confronti del terzo responsabile, che, come è noto, costituisce una azione soggetta a principi diversi.
La seconda sentenza citata (Cass. 7 agosto 1998 n. 7772) riguarda una fattispecie di azione di regresso, nella quale l'Inail aveva riconosciuto una rendita dell'11%, mentre il ctu, su richiesta del datore di lavoro, aveva accertato un danno civilistico del 3%, sicchè il datore di lavoro sosteneva di nulla dovere, non sussistendo l'inabilità minima per la concessione della rendita.
In siffatta fattispecie la Corte ha enunciato due principi:
1. Il datore di lavoro non può contestare il fondamento dell'azione di regresso, perchè lo stesso è estraneo al rapporto tra l'infortunato e l'istituto assicuratore pubblico;
2. Egli tuttavia è obbligato nei confronti dell'Inail nei limiti del danno civilistico subito dal lavoratore.
Entrambi i principi sono conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, costituzionale, e all'unanime dottrina.
Il primo principio, secondo cui il responsabile del danno non è legittimato ad opporre all'I.N.A.I.L., che abbia corrisposto la rendita all'assicurato, l'inesistenza dei presupposti di fatto di tale erogazione, attenendo tale eccezione al contenuto, di rilievo pubblicistico, del rapporto assicurativo, cui è estraneo il soggetto responsabile dell'evento dannoso, risulta enunciato già sotto il regime del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e ribadito sotto quello del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Cass. 14 luglio 1972, n. 2437, Cass. 28 marzo 1984 n. 2050, Cass. 24 marzo 1987 n. 2865, Cass. 28 agosto 1987 n. 7098, Cass. 24 settembre 1991 n. 9938, Cass. 7772/1998 cit.).
Il secondo principio necessita di qualche maggiore spiegazione.
Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11, attribuisce all'istituto assicuratore un diritto jure proprio al rimborso delle somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili dell'infortunio o della malattia professionale, ed in questo suo carattere originario risiede la più profonda differenza con l'azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ., con la quale l'assicuratore fa valere, in via derivativa, contro il terzo responsabile dell'evento il diritto al risarcimento del danno spettante al lavoratore infortunato (ex plurimis Cass. 18 agosto 2004 n. 16141, Cass. 21 gennaio 2004 n. 970).
Questo carattere originario dell'azione, la sua appartenenza al rapporto di assicurazione sociale e non al sistema del risarcimento del danno, ed il tenore testuale dell'art. 11, che parla di diritto di regresso per le somme pagate", possono avere indotto la sentenza impugnata a ritenere che il datore di lavoro sia debitore per l'integrale importo delle prestazioni erogate, in forza del rapporto di assicurazione sociale.
Si deve in contrario osservare, sul piano sistematico, che l'art. 11 consente l'azione di regresso solo nei casi in cui, venendo meno la regola dell'esonero, a norma del precedente art. 10, rivive la responsabilità civile del datore di lavoro; egli perciò, diversamente che nel contratto di assicurazione privato, risponde, in forza della disciplina specifica del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, nonostante la copertura assicurativa ed il pagamento del premio, del debito originario nei confronti dell'istituto assicuratore nei limiti dei principi che informano la sua responsabilità civile. In questi termini sono, come cennato, le convergenti dottrina, giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Corollari e conferme di tali principi sono: a) in caso di concorso colposo del lavoratore nella produzione dell'evento infortunistico, il datore di lavoro non può applicare il grado di colpa direttamente alla pretesa in regressi dell'Inail, ma lo può far valere solo come limite del danno risarcibile e della propria responsabilità civile (Cass. 13 giugno 1975 n. 2398, Cass. 20 agosto 1996 n. 7669), con la conseguenza che se la pretesa dell'Inail non supera tale limite, il datore di lavoro sarà obbligato per l'intero, anche per la parte afferente alla colpa del lavoratore; b) nel caso che la rendita sia costituita per effetto del cumulo di più inabilità subite sotto diversi datori di lavoro, ciascuno di essi sarà obbligato nei confronti dell'istituto assicuratore nei limiti della propria responsabilità civile (Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 22).
Il calcolo che in concreto deve fare il Giudice del merito è il seguente: calcolare il danno civilistico (artt. 1221, 2056 cod. civ.) in relazione alla percentuale riconosciuta dal ctu, che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell'Inail, senza entrare nel merito della valutazione effettuata dall'Inail a mezzo dei suoi sanitari ai fini del danno infortunistico; quindi stabilire se l'importo richiesto dall'Inail rientra o meno nel predetto limite.
Va, pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di Roma, la quale deciderà la causa attenendosi ai due seguenti principi di diritto: 1. il datore di lavoro non può contestare il fondamento dell'azione di regresso, perchè lo stesso è estraneo al rapporto tra l'infortunato e l'istituto assicuratore pubblico; 2. Egli tuttavia è obbligato nei confronti dell'Inail nei limiti del danno civilistico subito dal lavoratore.
Il Giudice del rinvio provvedere anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2006