Tipologia: CCNL
Data firma: 17 ottobre 2002
Validità: 01.01. 2002 - 31.12.2005
Parti: Agidae e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca
Settori: Servizi, Istruzione privata, Agidae

Sommario:

Parte prima Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa
A. Relazioni sindacali
Art. 1 - Ente bilaterale nazionale
Art. 2 - Osservatorio nazionale
2.1. Ambiente, igiene e sicurezza
2.2. Formazione
2.3. Formazione e qualificazione professionale
2.4. Sezione mercato del lavoro
2.5. Norma transitoria
Art. 3 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Art. 4 - Composizione delle controversie
Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
B. Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Rappresentanza sindacale
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi ai dirigenti sindacali
Art. 10 - Affissioni
Art. 11 - Ritenute sindacali
Art. 12 - Pari opportunità
C. Livelli di contrattazione
Art. 13 - Secondo livello di contrattazione
Art. 14 - Contrattazione di istituto
Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione

Art. 15 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 16 - Decorrenza e durata
Art. 17 - Inscindibilità
Art. 18 - Ambito del rapporto
II - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Tirocinio
Art. 21 - Insegnanti statali
Art. 22 - Periodo di prova
III - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro
23.1. Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente
23.2. Divieti
23.3. Disciplina della proroga
23.4. Scadenza del termine
23.5. Successione dei contratti
23.6. Criteri di computo
23.7. Esclusioni
23.8. Principio di non discriminazione
23.9. Formazione
23.10. Diritto di precedenza e informazione
Art. 24 - Part-time
Art. 25 - Apprendistato
25.1. Assunzione
25.2. Qualifiche e mansioni
25.3. Il tutor
25.4. Durata del rapporto di apprendistato
25.5. Obblighi del datore di lavoro
25.6. Periodo di prova
25.7. La formazione dell'apprendista - Contenuti e modalità della formazione
25.8. Durata della formazione esterna
25.9. Trattamento economico
Art. 26 - Il lavoro interinale
Art. 27 - Contratto di lavoro ripartito - "Job sharing"
IV - Trattamento economico
Art. 28 - Retribuzione mensile
Art. 29 - Paga base
Art. 30 - Indennità di contingenza
Art. 31 - Salario di anzianità
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Servizio fuori sede
Art. 34 - Indennità di funzione
Art. 35 - Progressione orizzontale di carriera
V - Mansioni e qualifiche

Art. 36 - Classificazione
Art. 37 - Trasferimento di istituzioni scolastiche
Art. 38 - Mutamenti di qualifica
Art. 39 - Mansioni promiscue
Art. 40 - Composizione delle sezioni
Art. 41 - Attività integrative e parascolastiche
Art. 42 - Commissione esami
Art. 43 - Supplenza personale docente
Art. 44 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 45 - Prospetto-paga
Art. 46 - Trattamento previdenziale
VI - Orario di lavoro
Art. 47 - Orario di lavoro
Art. 48 - Autonomia didattica
Art. 49 - Completamento orario
Art. 50 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 51 - Riposo settimanale
Art. 52 - Vitto e alloggio
Art. 53 - Ferie
Art. 54 - Permessi retribuiti
Art. 55 - Permessi brevi e recupero ritardo
Art. 56 - Permessi non retribuiti
Art. 57 - Permessi elettorali
VII - Sospensione del rapporto di lavoro

Art. 58 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 59 - Congedo matrimoniale
Art. 60 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 61 - Servizio militare
Art. 62 - Congedi ed eventi per cause particolari
Art. 63 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
Art. 64 - Aspettativa
Art. 65 - Diritto allo studio
VIII - Norme disciplinari
Art. 66 - Regolamento interno
Art. 67 - Provvedimenti disciplinari
Art. 68 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 69 - Licenziamento per mancanze
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 71 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 72 - Licenziamento per causa di forza maggiore
Art. 73 - Licenziamento collettivo
Art. 74 - Formulazione delle graduatorie
Art. 75 - Reimpiego
Art. 76 - Chiusura degli istituti
Art. 77 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 78 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 79 - Decesso del lavoratore
Art. 80 - Trattamento di fine rapporto - T.f.r.
Art. 81 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 82 - Tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato
Art. 83 - Rinvio alle leggi
Allegati
Allegato 1 - Accordo tra Agidae e OO.SS. di categoria sui contratti di solidarietà difensivi (art. 5, L. n. 236/1993)
Allegato 2 - Accordo nazionale tra le OO.SS. Scuola e l'Agidae sui contratti di riallineamento
Allegato 3 - Accordo nazionale Agidae e OO.SS. di categoria su: La sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche - D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996
Allegato 4 - Accordo quadro nazionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994
Allegato 5 - Accordo sindacale per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro L. n. 863/1984, L. n. 407/1990, L. n. 451/1994, L. n. 196/1997
Allegato 6 - Istituzioni scolastiche: verbale di accordo per la costituzione delle Commissioni provinciali di conciliazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dagli istituti scolastici-educativi gestiti da enti ecclesiastici

Addì, 17 ottobre 2002, tra Associazione gestori istituti dipendenti dall'Autorità ecclesiastica (Agidae), Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal e Sinasca è stato stipulato il presente CCNL per il personale dipendente dagli istituti scolastici-educativi gestiti da enti ecclesiastici.

Parte prima Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli accordi interconfederali; in particolare le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto degli istituti da essi rappresentati aderenti al contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione-aggiornamento.
La Agidae conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
Le OO.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo promuovere un contributo allo sviluppo dell'occupazione anche mediante il ricorso a norme introdotte e novate dalla legislazione del lavoro quali l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale, il lavoro ripartito ("job sharing") e a tempo determinato, il lavoro interinale e il telelavoro nonché di intensificare, nella vigenza del presente contratto, uno schema di relazioni sindacali come successivamente specificate.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli istituti e dei sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
- concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli istituti e le Organizzazioni sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
Le OO.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

A. Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle scuole non statali e dei sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente bilaterale;
- l'Osservatorio;
- la Commissione paritetica-bilaterale.

Art. 1 - Ente bilaterale nazionale
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. e l'Agidae firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
L'Ente bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale religiosa.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente bilaterale nazionale della scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti bilaterali.
L'attività dell'Ente bilaterale nazionale è regolamentata da Statuto e per contratto.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente bilaterale nazionale.
L'Ente bilaterale nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli Osservatori regionali;
d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale e regionale;
g) promuovere forme di previdenza complementare.

Art. 2 - Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale, l'Osservatorio nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli Osservatori sono costituite le seguenti Sezioni.

2.1. Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale.
A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli istituti, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.

2.2. Formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali regionali.

2.3. Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con le regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici e privati.

2.4. Sezione mercato del lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

2.5. Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione paritetica bilaterale nazionale di cui al successivo art. 3a).

Art. 3 - Commissione paritetica nazionale e regionale
a) Nazionale
La Commissione paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei contratti di formazione-lavoro;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
- verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai contratti formazione-lavoro come previsto ai capitoli successivi;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione paritetica ha sede presso l'Agidae o presso altra sede accettata dalle parti.
L'Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Agidae o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
b) Regionale
La Commissione paritetica regionale costituisce l'Organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione paritetica regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'Agidae;
- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall'Agidae.
Compiti della Commissione paritetica regionale:
- verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione delle leggi n. 428/1990 e n. 223/1991 e delle relative procedure;
- verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di istituto in applicazione dell'art. 74 e del CCNL
La Commissione paritetica regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL

Art. 4 - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive, relative all'applicazione del presente contratto, riguardanti rapporti di lavoro negli istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l'Agidae con l'assistenza:
- per i datori di lavoro, della stessa Agidae, attraverso i suoi rappresentanti;
- per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati nazionali scuola Cgil-Cisl-Uil, dello Snals e del Sinasca.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale, che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia all'Agidae.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del lavoro competente per territorio - e una copia all'Agidae - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 cod. proc. civ. e art. 2113 cod. civ. come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro ivi compreso il D.Lgs. n. 80/1998.

Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle previsioni degli accordi nazionali dell'11 aprile 1997 e dell'8 ottobre 1997 allegati e parte integrante del presente CCNL

B. Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l'Agidae e le scuole/istituti favoriscono una costante informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL sugli atti che riguardano il rapporto di lavoro del personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

Art. 7 - Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite negli istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, Rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:
- in istituti fino a 15 dipendenti: una RSI;
- in istituti con oltre 15 dipendenti: una RSI per ogni Organizzazione sindacale.
[…]

Art. 8 - Assemblea
I dipendenti degli istituti potranno riunirsi all'interno dell'istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione.
L'assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro potranno tenersi nelle ultime due ore di scuola ed i docenti dipendenti dovranno comunque garantire, a turno, l'assistenza dei minori.
[…]
Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il gestore in caso di utilizzo dei locali dell'istituto.

Art. 10 - Affissioni
Le RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili ed accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

C. Livelli di contrattazione
Art. 13 - Secondo livello di contrattazione

Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.
Tra le Agidae e le OO.SS. firmatarie del presente contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare:
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio.
Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all'Agidae di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto e alla Agidae nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL
Gli accordi raggiunti a livello decentrato determineranno anche la durata degli stessi, rimanendo comunque in vigore fino alla successiva contrattazione decentrata.

Art. 14 - Contrattazione di istituto
È prevista la contrattazione integrativa e decentrata in istituti con più di 15 dipendenti, con le modalità e per le seguenti materie:
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- distribuzione delle ferie per il personale non docente;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto.
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSI/RSU se presenti o le OO.SS. territoriali, firmatarie a livello nazionale del presente contratto.

Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione
Art. 15 - Sfera di applicazione del contratto

Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'Agidae, in Italia e all'estero.
Le istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- asili nido;
- micro-nido;
- scuola materna
- scuola primaria;
- scuola secondaria di ogni ordine e grado;
- accademie;
- conservatori musicali;
- istituzioni scolastiche post secondarie;
- scuole interpreti e traduttori;
- scuole speciali per minori;
- corsi di doposcuola;
- centri sportivi ludici e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 18 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL è istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico-formative svolte in una determinata sede.
L'istituto è retto dal Superiore o Direttore della casa che ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell'istituto nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell'ambito dell'indirizzo dell'istituto i docenti partecipano con la Direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative.

II - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione

[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
d) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
e) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
[…]
g) libretto sanitario, ove richiesto;
[…]

Art. 20 - Tirocinio
Ogni forma di tirocinio, effettuata negli istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

III - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle scuole e dagli istituti aderenti alla Agidae è a tempo indeterminato.
È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.

23.1. Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente
A) È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
- per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (campi scuola, colonie, ecc.);
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informatiche e di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, anche didattici, non curriculari, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l'attività di sostegno;
- per la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;
- per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Inoltre è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
- nuove assunzioni di personale docente abilitato. In questa ipotesi, se il rapporto di lavoro inizia prima del 31 dicembre il termine è fissato al 31 agosto; nel caso di assunzione dopo il 31 dicembre il rapporto si estingue al termine delle lezioni. In caso di conferma del rapporto di lavoro, al docente dovrà essere inviata comunicazione entro il 15 di luglio; in questo caso il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il periodo pregresso sarà conteggiato in tutti gli istituti contrattuali;
- personale docente non abilitato. In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici scolastici regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell'attività didattica, non possono essere richieste le 70 ore annue di cui al successivo art. 47.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'istituto con numero minimo di 3.
B) È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/1962, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
È, inoltre, consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'istituto stesso.
La apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lett. A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di cui alla lett. B) il nominativo del lavoratore assente.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

23.2. Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

23.6. Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

23.7. Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti di lavoro interinale;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di "stages" e tirocinio;
- i contratti di formazione e lavoro.

23.9. Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.

Art. 25 - Apprendistato
L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla legge n. 25/1955, dal D.P.R. n. 16/1956, dalla legge n. 196/1997 e dall'art. 68 della legge n. 144/1999 e relativo regolamento.

25.1. Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 e 5b del reg. CEE n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.

25.2. Qualifiche e mansioni
Le scuole/istituti aderenti all'Agidae possono assumere giovani con contratto di apprendistato esclusivamente per i livelli e le funzioni appartenenti all'area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al successivo art. 36.

25.3. Il tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Le scuole che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell'art. 4, del decreto ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o Ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il 4° livello limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico.
Nel caso in cui il tutoring sia inquadrato nel 4° livello ha diritto ad una indennità pari a euro 20,50 mensili.

25.4. Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18 mesi per tutte le qualifiche e mansioni relative ai livelli 2° e 3° e di 24 mesi per le qualifiche relative al livello 4° di cui al precedente art. 25.1.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente articolo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni.

25.5. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
L'istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

25.7. La formazione dell'apprendista - Contenuti e modalità della formazione
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda in applicazione del decreto del Ministero del lavoro così come previsto dal D.M. 8 aprile 1998 e dalla circ. del 16 luglio 1998, n. 93.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal decreto del Ministero del lavoro dell'8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna all'azienda, secondo le previsioni del citato D.M. e la percentuale di personale da avviare.

25.8. Durata della formazione esterna
Nelle ipotesi di formazione esterna all'azienda, pari a 130 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Art. 26 - Il lavoro interinale
Al fine di favorire l'occupazione nel settore della scuola non statale è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo secondo quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dall'accordo interconfederale dell'aprile 1998 sul lavoro temporaneo e dal presente CCNL e successivi rinnovi.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge n. 196/1997, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1, lett. b) e c) della stessa, può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella scuola.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impegnate/i per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'istituto.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo hanno diritto a tutte le erogazioni derivanti dai livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL
La Agidae comunica preventivamente alle RSA/RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
Annualmente, l'istituto utilizzatore delle prestazioni di lavoro temporaneo è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro temporaneo conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si incontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il presente testo.
È vietata l'utilizzazione dei lavoratori temporanei negli istituti:
1) che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
2) nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura.

Art. 27 - Contratto di lavoro ripartito - "Job sharing"
Le parti intendono rendere applicativo, in via sperimentale, il rapporto di lavoro ripartito, così come previsto dalla circ. Min. lav. 7 aprile 1998, n. 43, ai lavoratori inquadrati nell'area prima dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.
Con tale contratto due o più lavoratori assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica obbligazione.
[…]
Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per stabilire le modalità applicative del rapporto di lavoro ripartito in relazione ad alcuni istituti contrattuali quali le assenze, le ferie, i diritti sindacali.

V - Mansioni e qualifiche
Art. 40 - Composizione delle sezioni

Le sezioni di scuola materna saranno costituite con un numero massimo di 25 (venticinque) alunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e di particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al 25% di alunni in più.
In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare il numero massimo di 20 alunni e deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno che può essere assunto anche a tempo parziale.

Art. 41 - Attività integrative e parascolastiche
Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, anche non avente carattere straordinario o occasionale, potranno essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo quanto previsto dall'art. 23 "Contratto a tempo determinato", Parte seconda, del presente CCNL
L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione o dell'attribuzione dell'incarico.
Per quanto riguarda la retribuzione, si fa riferimento a quella prevista per i docenti laureati (5° livello) nel caso di attività che richiedono il possesso del diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 39.
Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell'orario scolastico, non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività stessa del doposcuola venisse meno.

VI - Orario di lavoro
Art. 47 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello:
- 38 ore settimanali.
2° livello:
- 38 ore settimanali;
- 32 ore settimanali per i modelli viventi.
3° livello:
- 38 ore settimanali;
- 30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
- 24 ore settimanali di docenza per i lettori di lingua madre in compresenza con il docente.
4° livello:
- 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;
- 37 ore per educatrici di asilo nido e micro-nido;
- 31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna e per gli insegnanti di sostegno;
- 24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare e per quelli di sostegno della scuola elementare;
- 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici.
5° livello:
- 38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili C.E.D.;
- 22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi e d'istruzione professionale;
- 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno.
6° livello:
- 38 ore settimanali, comprese quelle di docenza che, in istituti con un numero di classi fino a 9, non potranno essere superiori a ore 9 settimanali.
I dipendenti inquadrati ai livelli 1°, 2°, 3°, 4° e 5° a 37 e 38 ore settimanali usufruiscono di 26 ore annuali di permesso retribuito.
I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.
[…]
A) Personale docente
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 28.3, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei docenti, è impegnato in attività accessorie connesse con il funzionamento della scuola per un massimo di:
Punto 1) 100 ore annue che possono essere richieste per:
Scuola materna ed elementare:
a) ricevimento dei genitori;
b) Consigli di classe e di interclasse e di istituto;
c) Consigli di intersezione;
d) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) Collegio dei docenti;
g) scrutini trimestrali o quadrimestrali limitatamente alla scuola elementare;
h) progettazione e applicazione e gestione del piano dell'offerta formativa.
Scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) colloqui con i genitori;
b) Consigli di classe e di istituto;
c) scrutini trimestrali o quadrimestrali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) Collegio dei docenti;
g) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;
h) progettazione, applicazione e gestione del piano dell'offerta formativa.
Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un orario individuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all'orario contrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a 30 ore annue.
Le ore dedicate alle attività di cui al presente punto 1) rientrano nella retribuzione di cui all'art. 28.3 del presente CCNL nel numero massimo previsto per ogni docente.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente, saranno retribuite in un'unica soluzione, calcolate secondo l'art. 44 con la retribuzione del mese di giugno.
Punto 2) 70 ore annue che possono essere richieste per:
a) attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari, programmate dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami o altre attività deliberate dal Collegio dei docenti proprie della funzione e del livello;
b) per eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico.
Il personale docente, in mancanza di programmazione del Collegio dei docenti e/o del Consiglio di classe, può richiedere all'istituto di svolgere le 70 ore annue in attività proprie della funzione e del livello.
Le ore di cui al presente punto 2) sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell'orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell'orario settimanale contrattuale.
Le ore di cui al presente punto 2) e al precedente comma vanno recuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore effettivamente svolte.
Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per malattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno liquidate con la retribuzione del mese di agosto, calcolate sulla base di quanto previsto dall'art. 44.
Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è tenuto a svolgere le ore di cui al presente punto 2).
Le ore per partecipazione ai corsi di aggiornamento, professionale e didattico, promossi dalla scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, possono essere recuperate secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti;
b) in aggiunta alle ferie nel periodo estivo.
La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti ai docenti a part-time.
Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi di insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell'ambito della scuola media inferiore o superiore e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell'istituto di norma entro il mese di luglio.
In assenza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di cui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione. Tali attività vanno programmate, a livello annuale, dal Collegio docenti.
Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si riconosce l'unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le parti si incontreranno per adeguare ad esse la presente normativa.
La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla Direzione dell'istituto in ambito di contrattazione decentrata in accordo con le RSI/RSU
Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze dell'istituto, nel rispetto della propria professionalità.
Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.
Qualora intervenissero modifiche strutturali dell'orario di lavoro nell'arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per l'adeguamento alle nuove normative.
Norma transitoria
Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data del 1° ottobre 1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore.
In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il gestore dell'istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4/34 della retribuzione mensile lorda.

Art. 50 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario, previo accordo fra le parti, potrà:
1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
2) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro salvo i casi previsti dal presente contratto.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 51 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva.

Art. 52 - Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

Art. 53 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Tutela della maternità e della paternità

A) Norme di carattere generale
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria "post-partum".
[…]
B) Riposi giornalieri
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10, legge n. 1204/1971) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[…]
D) Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

VIII - Norme disciplinari
Art. 66 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 67 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
[…]

Art. 68 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'istituto;
[…]
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 69 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[…]
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
[…]
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 68, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 67, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 67.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso al materiale dell'istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno dell'istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[…]

IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 82 - Tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato

In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 412 e seguenti cod. proc. civ., così come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 80/1998, le parti dovranno esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione generale del lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti.

Art. 83 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.
[…]
Nota 3
Le parti precisano che il personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l'istituto e i sacerdoti diocesani di cui all'art. 74, comma 10, non è assoggettato alla normativa contrattuale.
Per i soggetti di cui al precedente comma, dispensati temporaneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione e/o diocesi, l'istituto potrà procedere all'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 del presente CCNL
[…]