Tipologia: CCNL
Data firma: 9 luglio 2002
Validità: 09.07.2002 - 31.12.2005
Parti: Federippodromi, Uni, Trenno spa e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Ippica, Corse dei cavalli

Sommario:

Premessa
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione e documenti di lavoro
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Art. 6 - Lavoro interinale
Art. 7 - Limiti numerici
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 9 - Contratti a tempo parziale
Art. 10 - Handicappati ed invalidi
Capo II Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione del personale
Art. 12 - Quadri
Capo III Orario di lavoro Riposi Festività Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Flessibilità degli orari di lavoro
Art. 15 - Banca ore individuale
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo - Maggiorazioni
Art. 17 - Festività
Art. 18 - Ferie
Capo IV Trattamento economico
Art. 19 - Retribuzione
Art. 20 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 21 - Mensilità aggiuntive
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 - Indennità di cassa
Art. 24 - Indennità in caso di morte
Art. 25 - Assicurazione integrativa
Art. 26 - Previdenza integrativa
Capo V Mutamento, interruzione, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 28 - Servizio militare
Art. 29 - Malattia ed infortunio
Art. 30 - Aspettative
Art. 31 - Tossicodipendenza Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione
Art. 32 - Tutela della maternità
Capo VI Assenze permessi
Art. 33 - Lavoratori studenti
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Art. 36 - Assenze e permessi
Art. 37 - Permessi per cure mediche
Capo VII Utensili e materiale - Indumenti di lavoro

Art. 38 - Utensili e materiale
Art. 39 - Indumenti di lavoro
Capo VIII Norme disciplinari
Art. 40 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti
Art. 41 - Molestie sessuali
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Ammonizioni scritte Multe Sospensioni
Capo IX Licenziamenti
Art. 44 - Licenziamento per giusta causa
Art. 45 - Licenziamenti individuali
Art. 46 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Capo X Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto
Capo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 48 - Sistema di informazioni
Art. 49 - Formazione professionale
Art. 50 - Ambiente di lavoro
Art. 51 - Procedure di raffreddamento sindacale
Art. 52 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 53 - Permessi sindacali
Art. 54 - Contributi sindacali
Art. 55 - Appalti
Art. 56 - Osservatorio paritetico
Art. 57 - Commissione paritetica
Capo XII Clausole particolari
Art. 58 - Trasferimento o trasformazione dell'azienda
Art. 59 - Condizioni di miglior favore
Art. 60 - Reclami e controversie
Art. 61 - Mense aziendali
Art. 62 - Trasferte
Art. 63 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 64 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Azioni positive per le pari opportunità
Allegato B

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società di corse dei cavalli

Addì 9 luglio 2002, tra Federippodromi, Uni, Trenno spa e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil è stato stipulato il seguente CCNL per i dipendenti delle Società di corse di cavalli.

Premessa
Si conferma l'adesione delle parti all'accordo 23 luglio 1993 fra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Visita medica

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.

Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio. Esso è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2° e 3° livello, con le seguenti esclusioni:
a) lavori di mera scrittura, archivio, centralino telefonico;
b) lavori di dattilografia, purché il soggetto sia in possesso del relativo diploma, rilasciato da scuola legalmente riconosciuta;
c) lavori per i quali è richiesta la patente di abilitazione;
d) possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età e non il 24° anno, salvo le deroghe di legge.
L'apprendistato avrà la seguente durata:
- 2° livello 2 anni
- 3° livello 3 anni.
La durata massima del periodo di prova è fissata in 30 giorni di calendario.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento e successive modifiche, compreso l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Con riferimento alla nuova disciplina legislativa di cui al D.Lgs. n. 368/2001, le parti concordano di incontrarsi entro 12 mesi, per definire norme attuative della legge.
Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi sostitutivi, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale caratteristica contrattuale.
Il ricorso al contratto a tempo determinato dovrà avere carattere aggiuntivo rispetto agli organici in atto e non dovrà in nessun caso pregiudicare il rinnovo del "turnover" previsto dagli accordi aziendali.

Art. 6 - Lavoro interinale
L'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro interinale è consentita nelle stesse ipotesi stabilite dalle norme di legge per il contratto a tempo determinato, oltre che per coprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento del corrispondente personale a tempo indeterminato.
Per l'identificazione delle qualifiche e mansioni per le quali può essere fatto ricorso al lavoro interinale si fa riferimento alle norme di legge.
Anche per questa tipologia di contratti si applica il 2° comma dell'art. 5.
Il ricorso al lavoro interinale dovrà essere inoltre oggetto di comunicazione all'Osservatorio di cui al successivo art. 56.
Si applica la legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il ricorso al lavoro interinale avviene nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Limiti numerici
Il numero complessivo di contratti di lavoro interinale e di contratti a termine per il periodo più impegnativo del calendario di corse, contemporaneamente in essere, non potrà superare: il 12% degli organici (con il massimo dell'8% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con oltre 100 giornate di corse, ed il 24% degli organici (con il massimo del 16% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con non più di 100 giornate di corse, con il minimo di 1 contratto. Tali limiti percentuali sono elevabili rispettivamente a 18 e 30 (con il massimo di 12 e 24 per ciascuna tipologia), con accordo aziendale.
Nota a verbale
La normativa del presente articolo sarà rivista in occasione delle definizione di cui al precedente art. 5, entro il 30 giugno 2003, data in cui essa perderà ogni efficacia.

Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro
È consentito il ricorso al contratto di formazione e lavoro, di cui all'art. 3, legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modifiche ed integrazioni, compreso l'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 10 - Handicappati ed invalidi
Le parti stipulanti convengono sull'obbiettivo di ricercare, nell'ambito delle aziende, tutte le opportunità per un attivo inserimento di lavoratori portatori di handicap, riconosciuti tali ed avviati al lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; convengono inoltre, nell'intento di facilitarne l'inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione-lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico - organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSU saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall'Ente regione, senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
Lo studio circa le modalità di attuazione delle ricerche di cui al 1° comma viene demandato all'Osservatorio di cui al successivo art. 56.
Dichiarazione a verbale
Le parti riconoscono equo che il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio, sia computato nella quota di legge. Ritengono altresì equa l'integrale fiscalizzazione degli oneri sociali degli handicappati ed invalidi, assunti o mantenuti in servizio a termine di legge.
Le parti concordano di intervenire presso gli Organi di Governo per l'emanazione a tal fine di appositi provvedimenti di legge.
Qualora per i lavoratori, tutori di handicappati ed invalidi, sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.

Capo II Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione del personale

[…]
Note a verbale
Le parti si impegnano ad inserire nei vari profili eventuali nuove figure professionali, che dovessero essere evidenziate a seguito di innovazioni tecnologiche, a mezzo dell'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 56.
[…]
Le parti convengono di costituire una apposita Commissione paritetica, formata da 12 componenti in rappresentanza di Federippodromi e di Uni, da una parte, e delle OO.SS. dei lavoratori, dall'altra, firmatarie del presente contratto, la quale, entro 6 mesi dalla data di stipula del presente CCNL, definisca i profili professionali relativi a tutte le declaratorie di livello, al fine di consentire inquadramenti più aderenti alla effettiva realtà operativa dell'azienda. Tale Commissione definirà anche le informazioni necessarie in merito al funzionamento della struttura aziendale, anche a seguito di innovazioni tecnologiche o mutate esigenze organizzative.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo, nell'arco della giornata, del videoterminale, le parti ricercheranno in sede aziendale idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro, prevedendo anche, ove necessario, l'alternanza di mansioni equivalenti.

Capo III Orario di lavoro - Riposi - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite in 5 giorni di 8 ore ciascuno, intervallate da una pausa per il pasto della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore.
Previo accordo tra le parti, a livello aziendale, potrà essere concordata una diversa distribuzione dell'orario di lavoro e una diversa durata della relativa pausa, tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo, nel rispetto della professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
Fermo restando quanto previsto ai comma precedenti, le parti si impegnano a definire nella contrattazione aziendale una utilizzazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale funzionale all'espletamento in orario ordinario di tutte le operazioni di preparazione e produzione dello spettacolo e quant'altro connesso all'insieme della gestione dell'attività.
Il giorno di riposo di legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in sede aziendale, previa intesa tra le parti direttamente interessate. Le prestazioni lavorative effettuate nei giorni di domenica, quand'anche svolte in regime normale di orario di lavoro settimanale, saranno retribuite con la maggiorazione del 60% da applicare con le modalità indicate alla tabella allegata al testo contrattuale.
In sede aziendale, le parti potranno fissare, nell'ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del secondo giorno di non lavoro. Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l'obbiettivo dell'efficienza aziendale e di migliorare il servizio all'utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di prestazioni effettuate nella seconda giornata di non lavoro, i relativi corrispettivi economico-normativi, anche forfettari.
[…]

Art. 14 - Flessibilità degli orari di lavoro
Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di cercare di realizzare obiettivi di maggiore funzionalità operativa e di incremento dell'occupazione, a livello aziendale, previo accordo con la RSU, assistita dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, potranno essere raggiunte intese in merito a diversi regimi di flessibilità degli orari di lavoro, con il superamento dell'orario contrattuale di cui al 1° comma del precedente art. 13, sino ad un limite di 45 ore settimanali e 9 giornaliere.
Il regime di flessibilità potrà riguardare l'intera azienda o singoli reparti e/o unità produttive. Contestualmente alla programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale e/o giornaliero, saranno programmate e temporalmente fissate le settimane con minore orario, che potranno essere previste anche in periodi precedenti l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale di lavoro.
Gli accordi inerenti regimi di flessibilità dell'orario di lavoro dovranno prevedere che il consuntivo tra il periodo di maggiore e di minore prestazione di orario di lavoro determini un orario medio di 38 ore settimanali, riferite al solo periodo di applicazione del regime di flessibilità, e senza assorbimenti della riduzione di orario di cui ai comma 7 ed 8 del precedente art. 13.
Gli accordi sulla flessibilità avranno una specifica durata e al loro scadere non potranno rinnovarsi automaticamente, se non con un successivo accordo.
[…]

Art. 15 - Banca ore individuale
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di effettuare la scelta, in alternativa alla retribuzione spettante per le prestazione di lavoro straordinario, o supplementare per i lavoratori a tempo parziale, per l'accantonamento delle ore stesse in una speciale "banca ore individuale", dalla quale successivamente attingere per fruire di riposi supplementari o per l'utilizzo di ore di recupero, concordano sulla istituzione, a livello sperimentale per la durata di un anno e mezzo, della suddetta banca ore individuale.
I criteri e le modalità applicativi saranno oggetto di successivo accordo nazionale, da stipulare entro il 31 marzo 2003. In tale accordo sarà previsto che le modalità di fruizione delle ore accantonate possano essere definite a vari livelli contrattuali, compreso quello aziendale.

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo - Maggiorazioni
Ferme restando le disposizioni di legge, si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario giornaliero stabilito aziendalmente ed oltre le 40 ore settimanali, o il diverso orario contrattuale stabilito negli accordi di flessibilità raggiunti ai sensi del precedente art. 14.
Viene fissato un tetto annuo di ore straordinarie pari a 180 ore per ogni lavoratore, per le aziende che superino le 100 giornate di attività, e pari a 160 ore per lavoratore per le aziende che non superino le suddette 100 giornate di attività. In caso di constatata necessità derivante da eventi od occasioni imprevedibili o eccezionali, e da particolari contingenze stagionali, in sede aziendale potrà essere consentito il superamento del tetto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 6 del mattino.
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge e con il rispetto dei tetti di cui al 2° comma del presente articolo, può esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Capo V Mutamento, interruzione, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Tutela della maternità

Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al divieto di adibimento a mansioni pesanti (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri e relativo regolamento approvato con D.P.R. 25 dicembre 1976, n. 1026).
[…]

Capo VI Assenze - Permessi
Art. 37 - Permessi per cure mediche

Al lavoratore potranno essere concessi, previa presentazione di idonea certificazione medica, permessi retribuiti per un massimo di 32 ore annue, per sottoporsi a necessarie cure ambulatoriali.
Nel rispetto della legge n. 675/1996, nel certificato medico dovrà essere precisato:
a) la necessità di sottoporsi a cure ambulatoriali;
b) il tempo occorrente per l'effettuazione della cura;
c) la durata della cura.
Il lavoratore dovrà inoltre attestare l'Istituto prescelto, nonché gli orari nei quali la cura deve essere effettuata, coincidenti con l'orario di lavoro risultante dal turno assegnato al lavoratore stesso.
Al termine della cura il lavoratore dovrà presentare all'azienda una documentazione, rilasciata dal sanitario, comprovante l'avvenuta integrale effettuazione della prescrizione, che è condizione necessaria per la retribuzione dei permessi fruiti.

Capo VII Utensili e materiale - Indumenti di lavoro
Art. 38 - Utensili e materiale

Gli utensili, attrezzi e materiale occorrenti allo svolgimento delle prestazioni, dovranno essere forniti dall'azienda. Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrenti, il personale deve farne richiesta alla Direzione.
Il lavoratore è responsabile degli oggetti datigli in consegna. La perdita e la rottura degli oggetti in consegna e il loro deterioramento per ragioni di uso non costituiscono motivi di addebito, salvo che ciò sia avvenuto per colpa del lavoratore.

Art. 39 - Indumenti di lavoro
A cura dell'azienda, i lavoratori con qualifica operaia, addetti ai lavori all'aperto, dovranno essere forniti di stivaloni di gomma, di impermeabili e di tute, adeguate sia alla stagione invernale che a quella estiva. La fornitura di cui sopra potrà essere sostituita con accordo aziendale da una speciale indennità annua.
Gli indumenti di cui al precedente comma saranno assegnati dall'azienda individualmente ai singoli lavoratori, e dovranno essere usati con la massima cura solo durante le ore di servizio.

Capo VIII Norme disciplinari
Art. 40 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti

Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni da questo impartite. Durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore.
Il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nell'Ippodromo e nei luoghi ove l'azienda esercita la sua attività senza il permesso della Direzione.
È assolutamente proibita l'introduzione di bevande alcoliche nell'azienda senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 41 - Molestie sessuali
Le parti stipulanti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona ed una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Convengono di demandare all'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 56 il compito di studiare le relative problematiche e suggerire le misure più appropriate per la prevenzione e repressione del fenomeno.

Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni dei lavoratori alle norme contenute nel presente contratto potranno dar luogo, a seconda della loro gravità, alla irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[…]

Art. 43 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
Incorre nell'ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge 30 maggio 1970, n. 300, il lavoratore che:
a) abbandoni temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
e) sia trovato addormentato;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza e al normale andamento del lavoro;
h) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
i) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale della azienda;
j) commetta altre mancanze di gravità consimile.
L'ammonizione scritta va applicata per le mancanze più lievi.
La multa va applicata per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle del comma precedente e non può superare l'importo di tre ore di retribuzione.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione va applicata per le mancanze più gravi o nei casi di recidiva e non può superare il limite di tre giorni.
[…]

Capo IX Licenziamenti
Art. 44 - Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, può essere intimato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione grave;
b) omissioni o negligenze implicanti dolo o colpa grave, siano seguite o meno da danneggiamenti;
c) vie di fatto o risse sul luogo di lavoro;
d) lavoro o costruzioni di oggetti per proprio uso o per terzi;
e) introduzione nell'Ippodromo di persone estranee, senza il regolare permesso della Direzione;
f) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni. Non potrà tuttavia tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione;
g) furti, danneggiamenti gravi al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'azienda;
[…]

Capo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 48 - Sistema di informazioni

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) a livello nazionale, su richiesta di una delle parti ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, Federippodromi ed Uni si impegnano ad informare preventivamente, a livello globale, le OO.SS. su prospettive produttive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione, su articolazioni di calendari di corse, su processi di riconversione e ristrutturazione, su nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) Federippodromi ed Uni confermano la propria disponibilità a fornire strumenti atti alla identificazione dei soggetti contrattuali, ad ogni livello;
c) viene allegato sub "B" il regolamento quadro, adottato da Federippodromi ed Uni, per l'assunzione di iniziative comuni con le OO.SS., nei confronti dei competenti Ministeri e dell'Unire, tendenti alla risoluzione delle problematiche relative al lavoro nero nelle scuderie, mediante la adozione di efficaci strumenti di controllo degli accessi agli ippodromi, demandando la relativa regolamentazione agli Enti competenti;
d) a livello territoriale ed aziendale, ogni volta che si renda necessario e su richiesta di una delle parti, i confronti avverranno su problemi attinenti alla formazione professionale, alla organizzazione del lavoro, alle dinamiche occupazionali ed ai livelli di occupazione;
e) saranno previsti incontri fra le parti sociali, a livello nazionale e, ove richiesto, anche a livello territoriale o aziendale, per la definizione di progetti formativi e di aggiornamento professionale, utilizzando anche i supporti legislativi, nonché tutte le possibili forme di finanziamento;
f) le società effettueranno, con periodicità quadrimestrale, comunicazione non preventiva circa gli appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1° cpv. del 4° comma del successivo art. 55.

Art. 49 - Formazione professionale
Le Associazioni datoriali e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente CCNL riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale come mezzo necessario per l'incremento dell'occupazione ed il mantenimento della stabilità dell'occupazione esistente nel settore. A tal fine effettueranno incontri, con periodicità almeno annuale, a livello nazionale, e, ove richiesto, anche a livello territoriale, per valutare i fabbisogni formativi e dar luogo alla definizione di progetti formativi e di aggiornamento professionale.
A tale scopo verranno utilizzati tutti i supporti legislativi esistenti, nonché ogni possibile forma di finanziamento, pubblica e/o privata.

Art. 50 - Ambiente di lavoro
I lavoratori e le società di corse hanno un comune interesse all'applicazione delle vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene del lavoro e per l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro: pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'attività dei servizi di medicina del lavoro delle ASL trovi sviluppo anche nei confronti dei dipendenti delle società di corse, fatte salve le realtà aziendali nelle quali siano già in atto analoghi servizi.
I lavoratori hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene sul lavoro e per tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Tale attività si esplica attraverso la RSU.

Art. 52 - Rappresentanze sindacali aziendali
Valgono le norme della legge 30 maggio 1970, n. 300. Per le società con meno di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali potranno designare un loro delegato al quale verranno assicurati permessi retribuiti per lo svolgimento della propria attività per un massimo di 20 ore all'anno. […]
Le parti concordano sul riconoscimento delle RSU.

Art. 55 - Appalti
Le parti stipulanti concordano che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 che detta norme relative alla intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di mera mano d'opera, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che siano strettamente e direttamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le società di corse appaltanti dovranno esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico di attività propria delle aziende appaltatrici stesse, nonché quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tale scopo sarà inserita nei capitolati di appalto un'apposita clausola, il cui testo sarà comunicato per iscritto alla RSU, o, in assenza, alle OO.SS. territoriali.
Le parti riaffermano la comune volontà di dar luogo alla massima utilizzazione della forza lavoro esistente all'interno delle aziende, nell'ottica di garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e lo sviluppo delle professionalità, nonché di consentire la migliore utilizzazione e gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti nell'azienda, in funzione di un corretto svolgimento della produzione dello spettacolo.
Qualora l'introduzione di appalti per opere e servizi, non strettamente e direttamente pertinenti all'attività propria dell'azienda, comunque autonomamente ritenuti necessari e decisi dalle singole società di corse, dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante o modifiche nella utilizzazione delle professionalità individuali esistenti, o determinanti variazioni nella organizzazione del lavoro, l'azienda stessa sarà tenuta a darne informazione alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, nonché alle strutture sindacali aziendali, ai fini di un preventivo confronto sulla materia. L'esecuzione di appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1° cpv. del presente comma, sarà oggetto delle comunicazioni di cui alla lett. f) del precedente art. 48.
Il comma precedente si applica alle società di corse con più di 15 dipendenti e che non svolgono attività stagionale.
Nota a verbale
In caso di emanazione di nuove norme in materia di appalti e/o di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di mano d'opera, le parti si incontreranno per le conseguenti determinazioni.

Art. 56 - Osservatorio paritetico
È costituito un Osservatorio, paritetico fra le parti, con lo scopo di individuare e conoscere l'andamento del settore, con particolare riferimento a:
a) appalti;
b) orario di lavoro;
c) molestie sessuali;
d) pari opportunità;
e) portatori di handicap;
f) previdenza integrativa;
g) costo del lavoro;
h) ricorso al lavoro interinale.

Art. 57 - Commissione paritetica
Nell'ambito dell'Osservatorio di cui al precedente articolo viene confermata la Commissione paritetica, composta da 6 membri, di cui 3 designati dalle Associazioni datoriali ed altrettanti dalle OO.SS. dei lavoratori.
La sede di tale Commissione è presso la Federippodromi.
La Commissione è competente ad esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunti all'unanimità.
La Commissione provvederà inoltre a:
a) effettuare preliminarmente lo studio per un'eventuale riformulazione dell'intera normativa inerente la classificazione. Tale studio sarà iniziato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, ed i risultati ne saranno riferiti alle parti sociali entro il 31 dicembre 2003. La operatività sopra indicata della Commissione assorbe e completa quella già indicata alla nota a verbale IV all'art. 11;
[…]

Capo XII Clausole particolari
Art. 60 - Reclami e controversie

Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si ricorrerà a trattative dirette fra le parti eventualmente assistite dai rispettivi rappresentanti.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione, ove non venissero risolte, in prima istanza, tra la Direzione aziendale e la RSU.

Art. 63 - Contrattazione integrativa aziendale
Si applicano le norme contenute nell'accordo 23 luglio 1993, di cui alla premessa.
L'eventuale contrattazione aziendale avrà per oggetto soltanto le seguenti materie:
a) distribuzione degli orari di lavoro contrattuali;
b) norme attuative dei rapporti a tempo parziale;
c) determinazione dei calendari delle ferie;
d) norme attuative dei contratti a termine;
e) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
f) norme attuative delle "pari opportunità";
g) erogazioni integrative correlate all'incremento della produttività aziendale, della redditività, della qualità e di altri elementi di competitività dell'azienda;
h) definizione dell'inquadramento di nuove figure professionali non previste dall'attuale classificazione del personale;
i) modalità pratiche di svolgimento delle attività dei Patronati e della RSU;
j) quanto rinviato alla contrattazione collettiva dagli artt. 20 e 21 legge n. 300/1970;
k) esercizio dei diritti di informazione a livello aziendale;
l) in caso di necessità aziendale di attuazione di programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione, modalità di informazione su:
- organizzazione del lavoro;
- occupazione;
- condizioni di lavoro.
Gli accordi per quanto riguarda il punto g) avranno durata quadriennale.