Tipologia: CCNL
Data firma: 13 marzo 2002
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Ancc Coop, Anca Conad, Lncem, Cci, Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Distribuzione, Cooperative

Sommario:

Premessa al CCNL
Validità e sfera di applicazione del contratto
Parte prima Relazioni sindacali
Titolo I Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Organizzazione del sistema
Art. 2 - Diritti di informazione
Art. 3 - Partecipazione
Art. 4 - Livelli della contrattazione
Art. 5 - Procedure del negoziato contrattuale
Titolo II Strumenti delle relazioni sindacali
Art. 6 - Osservatorio nazionale
Art. 7 - Commissione paritetica nazionale
Art. 8 - Comitati misto paritetico nazionale
Art. 9 - Comitati misti paritetici regionali
Titolo III Livello di confronto regionale
Art. 10
Titolo IV Mercato del lavoro
Art. 11
Titolo V Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 12
Art. 13 - Esclusione dalle quote di riserva
Titolo VI Secondo livello di contrattazione
Art. 14 - Funzione e materie
Art. 15 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 16 - Assetto retributivo dei lavoratori direttivi
Titolo VII Formazione
Art. 17
Titolo VIII Appalti
Art. 18
Titolo IX Ambiente e salute
Dichiarazione a verbale - (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)
Art. 19 - Normative generali
Art. 20 - Videoterminali
Titolo X Trasferimento di azienda
Art. 21
Titolo XI Mobilità
Art. 22
Titolo XII Regolamenti aziendali
Art. 23
Titolo XIII Azioni positive per le pari opportunità
Art. 24 - Commissione paritetica
Art. 25 - Molestie sessuali
Titolo XIV Diritti sindacali
Art. 26 - Dirigenti sindacali
Art. 27 - Contributi sindacali
Art. 28 - Diritti sindacali delle Rappresentanze previste dall'art. 26, comma 1, lett. b
Art. 29 - RSU: Compiti, funzioni e composizione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 30 - Composizione sperimentale delle RSU
Art. 31 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU
Art. 32 - Clausola di salvaguardia
Art. 33 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU composte sperimentalmente
Art. 34
Art. 35 - Permessi non retribuiti
Art. 36 - Affissioni
Art. 37 - Assemblea
Art. 38 - Referendum
Art. 39 - Distacco sindacale
Art. 40 - Conciliazione in sede sindacale
Art. 41 - Arbitrato irrituale
Titolo XVI Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori
Art. 42
Titolo XVII Contributo di servizio contrattuale
Art. 43
Parte seconda Rapporto di lavoro
Titolo XVIII Assunzione

Art. 44 - Norme
Art. 45 - Documenti per l'assunzione
Titolo XIX Periodo di prova
Art. 46
Titolo XX Classificazione del personale
Art. 47 - Inquadramento
Art. 48 - Livelli di inquadramento
Art. 49 - Passaggi di qualifica
Art. 50 - Attività prevalente
Art. 51 - Trattamento economico - Anzianità
Art. 52 - Requisiti di appartenenza
Art. 53 - Profili
Art. 54 - Attribuzione della categoria e procedure
Art. 55 - Trattamento economico
Art. 56 - Responsabilità civile
Art. 57 - Informazione
Art. 58 - Formazione
Art. 59 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 60 - Trasferimento
Art. 61 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 62 - Orario di lavoro
Titolo XXII Apprendistato
Art. 63 - Finalità dell'istituto
Art. 64 - Ammissibilità
Art. 65 - Limiti numerici
Art. 66 - Durata dell'apprendistato
Art. 67 - Durata dell'impegno formativo
Art. 68 - Contenuto della formazione
Art. 69 - Assunzione
Art. 70 - Periodo di prova
Art. 71 - Trattamento normativo
Art. 72 - Trattamento economico
Art. 73 - Estinzione del rapporto
Art. 74 - Percentuale di conferma
Art. 75 - Disposizione finale
Titolo XXIII Formazione e lavoro
Art. 76
Titolo XXIV Lavoro a tempo parziale
Art. 77 - Principi generali
Art. 78 - Finalità dell'istituto e normativa
Art. 79 - Contenuti del contratto individuale
Titolo XXV Contratti di lavoro a tempo determinato - Contratti di fornitura di lavoro Temporaneo - Lavoro ripartito
Art. 80 - Contratti di lavoro a tempo determinato - Finalità dell'istituto - Ammissibilità - Limiti
Art. 81 - Procedure
Art. 82 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo - Ammissibilità
Art. 83 - Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale
Art. 84 - Percentuale dei lavoratori assumibili
Art. 85 - Lavoro ripartito
Art. 86 - Durata settimanale - Lavoro effettivo
Art. 87 - Lavoro fuori sede
Art. 88 - Monte ore di riduzione - Criteri di applicazione
Art. 89 - Distribuzione dell'orario
Art. 90 - Flessibilità dell'orario
Art. 91
Art. 92 - Procedure
Art. 93 - Banca delle ore
Art. 94 - Lavoro ordinario notturno
Art. 95 - Orario ipermercati
Art. 96 - Personale con funzioni direttive
Art. 97 - Lavoro discontinuo
Titolo XXVII Lavoro straordinario
Art. 98 - Decorrenza
Art. 99 - Maggiorazioni
Art. 100 - Pagamento
Titolo XXVIII Riposo settimanale e festività
Art. 101 - Riposo settimanale
Art. 102 - Festività
Art. 103 - Lavoro festivo
Art. 104 - Lavoro nei giorni di riposo settimanali
Titolo XXIX Ferie
Art. 105 - Computo dei giorni
Art. 106 - Determinazione del periodo delle ferie
Art. 107 - Computo della retribuzione
Art. 108 - Ratei ferie
Art. 109 - Interruzione delle ferie
Art. 110 - Irrinunciabilità delle ferie
Titolo XXX Permessi - Congedi
Art. 111 - Permessi individuali
Art. 112 - Permessi elettorali
Art. 113 - Permessi di consigliere di parità
Art. 114 - Permessi per corsi regolari di studio
Art. 115 - Diritto allo studio: permessi delle 150 ore
Art. 116 - Congedi e permessi per handicap
Art. 117 - Congedo matrimoniale
Titolo XXXI Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 118 - Obblighi di leva - Servizio civile
Art. 119 - Richiamo alle armi
Titolo XXXII Missioni e trasferimenti
Art. 120 - Missioni
Art. 121 - Brevi trasferte
Art. 122 - Trasferimenti con cambio di residenza
Art. 123 - Trasferimenti senza cambio di residenza
Art. 124 - Condizioni e limiti del trasferimento
Titolo XXXIII Malattia e infortunio
Art. 125 - Iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Art. 126 - Definizione di malattia
Art. 127 - Comunicazione e certificazione medica
Art. 128 - Doveri del lavoratore ammalato
Art. 129 - Diritti del lavoratore ammalato
Art. 130 - Tbc
Art. 131 - Trattamento economico
Art. 132 - Assicurazione contro gli infortuni
Art. 133 - Trattamento economico per infortunio
Art. 134 - Ripresa del lavoro
Art. 135 - Norme di rinvio
Titolo XXXIV Gravidanza e puerperio
Art. 136 - Astensione obbligatoria dal lavoro e trattamento economico
Art. 137 - Astensione facoltativa dal lavoro e trattamento economico
Art. 138 - Congedi dei genitori
Art. 139 - Astensione dal lavoro del padre lavoratore
Art. 140 - Certificazione di gravidanza
Titolo XXXV Aspettative non retribuite
Art. 141 - Tossicodipendenti
Art. 142 - Etilisti
Art. 143 - Esigenze personali e familiari
Art. 144 - Obblighi del lavoratore in aspettativa
Art. 145 - Procedure - Limiti - Sostituzioni
Titolo XXXVI Sospensione del lavoro
Art. 146
Titolo XXXVII Anzianità di servizio
Art. 147 - Decorrenza
Art. 148 - Frazioni di anno
Titolo XXXVIII Anzianità convenzionali
Art. 149
Titolo XXXIX Scatti di anzianità
Art. 150
Titolo XXXX Trattamento economico
Art. 151 - Retribuzione normale
Art. 152 - Retribuzione di fatto
Art. 153 - Aumenti e minimi tabellari
Art. 154 - Eccedenze collettive
Art. 155 - Divisori convenzionali
Art. 156 - Spacci di piccole dimensioni - Trattamento economico
Art. 157 - Retribuzione a provvigione
Art. 158 - Indennità di cassa
Art. 159 - Corresponsione della retribuzione
Titolo XXXXI Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 160
Titolo XXXXII Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso

Art. 161 - Giusta causa
Art. 162 - Motivazione del licenziamento
Art. 163 - Licenziamento simulato
Art. 164 - Nullità del licenziamento
Art. 165 - Nullità del licenziamento a causa di matrimonio
Art. 166 - Consultazione della RSU
B) Dimissioni
Art. 167 - Trattamento economico
Art. 168 - Modalità delle dimissioni e del preavviso
Art. 169 - Modalità delle dimissioni a causa di matrimonio
Art. 170 - Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre
C) Preavviso
Art. 171 - Termini del preavviso
Art. 172 - Effetti del mancato preavviso
D) Trattamento di fine rapporto
Art. 173 - Determinazione del trattamento
Art. 174 - Decesso
Art. 175 - Corresponsione del t.f.r.
Titolo XXXXIII Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 176 - Rapporti fra i lavoratori
Art. 177 - Obblighi dei lavoratori
Art. 178 - Giustificazione delle assenze
Art. 179 - Provvedimenti disciplinari
Art. 180 - Contestazione degli addebiti
Art. 181 - Procedimento penale
Titolo XXXXIV Cauzioni
Art. 182 - Norme generali
Art. 183 - Rivalsa
Art. 184 - Recupero
Titolo XXXXV Calo merci e inventario
Art. 185 - Calo merci
Art. 186 - Inventario
Titolo XXXXVI Responsabilità civili e penali
Art. 187
Titolo XXXXVII Coabitazione, vitto e alloggio; concessioni crediti ai clienti
Art. 188 - Modalità della coabitazione, vitto e alloggio
Art. 189 - Norme per i crediti ai clienti
Titolo XXXXVIII Divise
Art. 190
Titolo XXXXIX Decorrenza e durata
Art. 191
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 - Regolamento per le trattenute del contributo di servizio contrattuale
Allegato 4 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Dichiarazione congiunta
Premessa
Procedure
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Progetti di formazione e lavoro
Art. 7
Art. 8
Contratti di formazione e lavoro
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Decorrenza e durata
Art. 12

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa

Addì, 13 Marzo 2002, tra Associazione nazionale delle cooperative di consumatori - Ancc Coop (Lega nazionale delle cooperative e mutue), Associazione nazionale delle cooperative fra dettaglianti - Anca Conad (Lega nazionale delle cooperative e mutue), Federazione nazionale cooperative di consumo e della distribuzione (Confederazione cooperative italiane), Associazione italiana cooperative di consumo (Agci), Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (Filcams-Cgil), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl) e Unione italiana lavoratori turismo e commercio e servizi (Uiltucs-Uil) è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

Premessa al CCNL
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
A tal fine le parti si impegnano a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate dal presente contratto.
Le parti si impegnano, inoltre, ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti, infine, avendo anche assunto quale orientamento per i propri comportamenti lo sviluppo delle imprese nel quadro di un corretto confronto competitivo tra le imprese distributive, italiane e straniere, operanti in Italia e la valorizzazione del lavoro, nel quadro di una evoluzione del sistema di relazioni sindacali finalizzato alla partecipazione ai processi, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale, è complessivamente migliorativo rispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale
In relazione all'applicazione del presente CCNL alle società controllate, nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto, le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.

Parte prima Relazioni sindacali
Titolo I Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Organizzazione del sistema

Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel Paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle cooperative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l'occupazione, riconoscono l'importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d'impresa, anche attraverso l'esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL
Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:
- informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall'art. 2 (diritti di informazione);
- partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate nell'art. 3;
- contrattazione collettiva al livello nazionale ed al secondo livello di contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell'art. 14.
Strumenti per un'efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
- Osservatorio nazionale (art. 6);
- Commissione paritetica nazionale (art. 7);
- Comitati misti paritetici (artt. 8 e 9).
In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un'etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.
Le parti, anche alla luce del nuovo sistema di relazioni sindacali, sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.
Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l'intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell'occupazione.
Una coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.
Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.
Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 7 del presente CCNL
Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata in materia di rapporto di lavoro.

Art. 2 - Diritti di informazione
Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni cooperative e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
Al fine di consentire alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l'attivazione di una eventuale fase di confronto sui progetti di cui all'art. 3 (partecipazione).
In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette Organizzazioni sindacali informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo; per quanto riguarda le informazioni sui progetti con le procedure previste dal punto 3, dell'art. 3.
A) Livello nazionale
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile.
In questo ambito e nei suoi termini più generali, l'informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di cui al successivo art. 3, punto 3, lett. a). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori.
Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
Le Associazioni cooperative nazionali, a fronte di propri progetti strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale forniranno, nel corso di appositi incontri, alle Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di investimento ed ai tempi di realizzazione. Acquisite tali informazioni le parti potranno concordemente dare attuazione alle previsioni ed alle procedure di cui all'art. 3, lett. a) e b).
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al D.Lgs. n. 114/1998, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL
B) Livello regionale
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.
Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più regioni, il confronto avverrà fra Associazioni distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali interessate e/o le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al D.Lgs. n. 114/1998, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL
C) Livello aziendale
Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e alle RSU di cui all'art. 29, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio, o della società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:
I) ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II) agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti, di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III) alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
IV) ai programmi di formazione professionale nelle cooperative con oltre 300 dipendenti, secondo le previsioni di cui al comma 4, dell'art. 17;
V) effetti legge n. 125/1991;
VI) terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici;
VII) agli inserimenti relativi alle categorie protette.
Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda nonché dati riferiti al bilancio preventivo ed al suo andamento periodico nell'anno di riferimento.
Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.
Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 3, ivi compreso quanto previsto dalle procedure.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C) ad esclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle OO.SS. firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all'Osservatorio nazionale ove contribuiranno ad alimentare la banca dati dello stesso.
Note
La rappresentanza delle Associazioni delle cooperative nel confronto a livello regionale sarà quello distrettuale laddove la struttura associativa delle cooperative abbia assunto tale dimensione. Per le province di Trento e Bolzano, invece, il livello regionale è sostituito dal livello provinciale.

Art. 3 - Partecipazione
A) Confronto sui progetti
Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico-organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni sindacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l'apertura di una fase di confronto.
Data la riservatezza delle informazioni che saranno fornite l'uso di esse sarà consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 del codice civile. Le parti si impegnano all'obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel caso di violazione dell'obbligo le parti si incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.
Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l'iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle Organizzazioni sindacali e alle RSU e/o RSA una effettiva partecipazione ai medesimi.
In particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
Le parti convengono altresì sull'utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.
B) Procedure
Relativamente al precedente punto A) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all'azienda e alla Associazione cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
L'azienda interessata e l'Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organizzazioni sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del Sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale o di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all'art. 22, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati consultivi paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni cooperative competenti per livello e, per il livello aziendale, dalle aziende interessate, dalle RSU e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.
I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e/o RSU e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione cooperativa competente per livello o dalla azienda interessata.
C) Accordi di avvio
Al fine di favorirne il successo le parti, anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti punti a fronte di nuovi insediamenti e ad ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti, avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa ed all'articolazione dell'orario, alle flessibilità organizzative.
Il confronto si dovrà esaurire, di norma, un mese prima del nuovo insediamento.

Art. 4 - Livelli della contrattazione
Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli: nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo
Note
Ferme restando le materie di cui all'art. 14, Titolo VI, per le province di Trento e Bolzano, per quanto attiene la contrattazione di secondo livello, in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale potrà essere effettuata la contrattazione provinciale.

Titolo II Strumenti delle relazioni sindacali
Art. 6 - Osservatorio nazionale

Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale sulla distribuzione cooperativa, secondo le modalità di funzionamento di cui al regolamento allegato, con lo scopo precipuo di:
I) confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
II) realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III) analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento;
IV) seguire l'andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui al comma 2 dell'art. 24;
V) rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI) sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII) svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale;
VIII) seguire lo sviluppo del lavoro interinale - nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali - e dei lavori atipici;
IX) sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo;
X) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL.
A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.
L'Osservatorio nazionale, istruisce su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dell'organizzazione del lavoro, delle innovazioni tecnologiche e delle altre materie affidate dalle parti.
Tutte le elaborazioni e le proposte dell'Osservatorio nazionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto, ivi compresa l'individuazione di nuove figure professionali di 2° livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Le parti convengono di effettuare una prima verifica sullo stato di funzionamento e sulla realizzazione delle attività dell'Osservatorio a conclusione del primo biennio di vigenza del presente CCNL

Art. 7 - Commissione paritetica nazionale
È istituita a Roma, presso la sede della Ancc, la Commissione paritetica nazionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari. Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti detto contratto e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali di competenza. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, 412 codice di procedura civile e 2113, 4° comma codice civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
In pendenza di procedura presso la Commissione nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di Organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso - sulla base della deliberazione della Commissione paritetica ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri - potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

Art. 8 - Comitati misto paritetico nazionale
A livello nazionale le parti stipulanti costituiranno il "Comitato misto paritetico nazionale", con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti delle Associazioni cooperative e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, nonché eventuali supplenti. Compiti principali di tali Comitati sono:
I) effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
II) rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
III) incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
IV) promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, percorsi formativi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, anche in riferimento all'apprendistato ed ai conseguenti possibili stage e tirocini formativi, in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
V) analizzare, progettare e di conseguenza favorire le opportunità di accesso per la cooperazione ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo;
VI) predisporre progetti pilota di formazione professionale da realizzare a livello nazionale e/o territoriale;
VII) promuovere e coordinare, a livello nazionale e territoriale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con i Ministeri competenti, le regioni ed altri enti interessati;
VIII) valutare i percorsi formativi previsti dalla legge n. 626/1994;
IX) valorizzare in tutti gli ambiti significativi la specificità delle relazioni sindacali della distribuzione cooperativa;
X) promuovere e coordinare a livello nazionale iniziative in materia di formazione e aggiornamento dei promotori del Fondo Previcooper.
Il Comitato misto paritetico nazionale per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra stabilirà un rapporto funzionale, di collaborazione con gli Enti bilaterali confederali (Coop Form nazionali o regionali), in merito alle iniziative individuate.
In caso di assenza o di inattività dei Comitati misti paritetici regionali o per progetti che interessano più ambiti regionali, il Comitato misto paritetico nazionale può:
I) espletare quanto demandato dall'art. 81 in materia di contratti a termine;
II) espletare quanto previsto dall'accordo-quadro sui contratti di formazione e lavoro;
III) svolgere anche funzioni di promozione delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 maggio 1998;
IV) esprimere parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia.
Qualora il Comitato di cui al presente articolo sia chiamato ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, gli stessi si intenderanno positivamente espressi qualora non siano adottati nel termine di giorni 20 dal ricevimento della formale richiesta.
Le parti convengono di definire entro il 30 novembre 1999 il regolamento attuativo del Comitato misto paritetico nazionale di cui al presente articolo.

Art. 9 - Comitati misti paritetici regionali
Ove sia più significativa la presenza di imprese cooperative del settore, anche a livello regionale, le parti stipulanti costituiranno "Comitati misti paritetici".
Compiti principali di tali Comitati sono:
I) attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore;
II) effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
III) rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
IV) espletare quanto demandato dall'art. 81 in materia di contratti a termine;
V) espletare quanto previsto dall'accordo-quadro sui contratti di formazione e lavoro;
VI) svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 maggio 1998;
VII) svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all'art. 79;
VIII) esprime parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia;
IX) ricevere dalle imprese, che non hanno contrattazione aziendale, i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione.
Presso tali Comitati avranno sede le Commissioni di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 38.
Qualora i Comitati di cui al presente articolo siano chiamati ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, e gli stessi non siano adottati nel termine di giorni 15 dal ricevimento della formale richiesta, si intenderanno non espressi quindi rinviati alla competenza del Comitato misto paritetico nazionale per il relativo parere di conformità.
I Comitati misti paritetici coordineranno la propria attività con il Comitato misto paritetico nazionale e la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti bilaterali confederali regionali (Coop Form), in merito alle iniziative individuate.

Titolo III Livello di confronto regionale
Art. 10

Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:
I) attivazione e regolamentazione dei Comitati misti paritetici sul mercato del lavoro di cui all'art. 9 e in merito alle azioni positive per le pari opportunità;
II) attivazione e regolamentazione dei Comitati consultivi paritetici per l'esercizio del diritto all'informazione di cui all'art. 3, lett. b, punto 4;
III) confronti sulle norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
IV) attivazione e regolamentazione delle Commissioni paritetiche per la gestione dell'accordo-quadro sui contratti di formazione e lavoro;
V) verifiche generali sull'applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Titolo IV Mercato del lavoro
Art. 11

In conformità con gli obiettivi di cui al presente titolo le parti, allo scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive rivolte a salvaguardare e sviluppare la loro competitività e di dare al tempo stesso un contributo positivo all'occupazione, riconoscono l'opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in tema di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di contratti a tempo determinato e di lavoro a tempo parziale nell'ambito della contrattazione degli organici e dell'organizzazione del lavoro.
Le parti si danno atto che il ricorso al lavoro a tempo parziale su base annua, oltre a rispondere alle esigenze di cui al precedente comma, risponde anche all'obiettivo di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato.
In questo contesto le parti valutano positivamente l'opportunità di interessare all'avviamento i vari soggetti dell'offerta di lavoro secondo quanto previsto dalle altre normative in materia di collocamento, con particolare riferimento alle categorie socialmente più deboli.
A tal fine potranno essere utilizzate le indagini conoscitive realizzate dai Comitati misti di cui agli artt. 8 e 9 e dall'Osservatorio di cui all'art. 6.

Titolo V Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 12

Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
Al riguardo le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nelle strutture aziendali, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicaps in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la massima sensibilità.
Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici per esaminare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le "barriere architettoniche" compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecniche-organizzative. Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

Titolo VI Secondo livello di contrattazione
Art. 14 - Funzione e materie

La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata quadriennale.
Il secondo livello di contrattazione è di competenza della RSU unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie competenti per livello.
Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa medesima.
Considerati i vantaggi che in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale possono derivare all'intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione dell'impresa, queste erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale che verrà emanato in attuazione dell'impegno di cui al Protocollo del 23 luglio 1993.
La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:
I) articolazioni dell'orario di lavoro mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell'orario di lavoro di cui al comma 2 dell'art. 90 e dall'art. 91;
II) problematiche connesse all'organizzazione del lavoro;
III) organici;
IV) mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale;
V) inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI) problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all'utilizzazione delle diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, apprendistato, lavoro temporaneo, ecc.) e alla applicazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
VII) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII) pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di legge;
[…]
XI) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei lavoratori";
[…]
XIV) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
[…]

Titolo VII Formazione
Art. 17

Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell'occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche in relazione alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
Alla luce di questi convincimenti le parti ritengono che i principali obiettivi della formazione consistono nel:
I) porre i lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative delle imprese;
II) soddisfare le necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori;
III) facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.
Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto aziendale, per la elaborazione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
I) formazione nel settore della comunicazione sociale;
II) formazione sui principi generali della distribuzione e sulla cooperazione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa;
III) formazione riguardante il rapporto di lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione e gli accordi sindacali in riferimento al D.Lgs. n. 626/1994;
IV) formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
V) formazione di contabilità;
VI) formazione sul ruolo e sulla utilizzazione delle nuove tecnologie;
VII) studio di una lingua della UE in aggiunta alla lingua madre;
VIII) progetti di formazione per apprendistato.
In sede aziendale saranno valutati programmi e progetti formativi nonché le possibilità di sperimentare le iniziative proposte dai Comitati paritetici nazionali e regionali. A tal fine le cooperative presenteranno annualmente i programmi formativi in essere, elaborati secondo le finalità del presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro della propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti. La definizione dei programmi esecutivi e la scelta dei docenti sono di competenza aziendale, ad esclusione di quanto previsto dai successivi commi 5 e 6.
Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del dialogo sociale per la formazione iniziale e continua, i programmi e i progetti esecutivi saranno esaminati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.
Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno a scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del singolo programma formativo le parti si incontreranno per la valutazione complessiva.
In questo contesto le parti convengono sulla opportunità che siano realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di RSU e per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione) e alla conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da queste gestiti.

Titolo VIII Appalti
Art. 18

Le Associazioni cooperative, consapevoli della rilevanza economica e sociale che assume il problema degli appalti anche in rapporto alle prospettive di un diverso sviluppo produttivo del Paese, convengono sulla necessità di addivenire ad una migliore disciplina degli eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi che saranno stipulati da parte delle cooperative, in modo da contemperare sempre più efficacemente le esigenze delle cooperative stesse con i legittimi interessi dei lavoratori.
In base a questa premessa - ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti alla attività propria dell'azienda - le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tale proposito, le Direzioni delle cooperative appaltanti informeranno preventivamente le RSU sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
Ove possibile, le imprese appaltatrici devono essere scelte fra le cooperative di servizi.
Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.
Di norma sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, i lavori di pulizia e di facchinaggio, che vengono svolti in via continuativa e che siano tali da consentire la piena utilizzazione, anche in mansioni diverse, delle prestazioni lavorative giornaliere dei lavoratori.
I contratti di appalto di cui sopra, stipulati prima del presente accordo, restano in vigore fino alla loro scadenza. Comunque, resta esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione e/o impianti di manutenzione esclusiva delle ditte fornitrici.
Per gli altri casi di appalto, ivi compresi i trasporti, si darà luogo ad incontri in sede aziendale per ricercare, ove possibile, adeguate soluzioni.
La stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà subordinata all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono, delle norme previdenziali e antinfortunistiche nonché degli obblighi ad esse derivanti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle altre leggi in materia di lavoro.
I lavoratori delle ditte appaltatrici che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le cooperative appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.

Titolo IX Ambiente e salute
Dichiarazione a verbale - (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)

Le parti, considerato il recepimento con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 delle direttive europee riguardanti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire una Commissione paritetica con il compito di avanzare alle parti stipulanti proposte di adeguamento della vigente disciplina contrattuale al nuovo quadro normativo, ai fini della prevenzione dei rischi professionali, dell'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, dell'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e della formazione dei lavoratori stessi e dei loro rappresentanti.
Pertanto anche gli artt. 19 e 20 del presente CCNL saranno aggiornati in base a quanto previsto al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 nonché da quanto concordato tra le parti, su proposta della Commissione paritetica di cui sopra, in applicazione del suddetto decreto.
L'accordo che interverrà su tale materia costituirà parte integrante del presente CCNL
La Commissione, costituita come da verbale allegato, inizierà i propri lavori entro il gennaio 1995 per concluderli non oltre il 31 ottobre 1995.

Art. 19 - Normative generali
Ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le RSU e/o RSA hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
Quando di comune accordo si riconosca la necessità di promuovere le relative rilevazioni o indagini di cui al precedente comma, attraverso i preposti istituti sanitari pubblici ed adottare i provvedimenti di conseguenza, in caso di eventuale temporanea carenza di predetti istituti sanitari pubblici, le spese relative faranno carico alla cooperativa interessata.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene che gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle cooperative.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività.
Per quanto riguarda l'istituzione e tenuta dei registri dei dati ambientali e biostatistici le parti si danno atto che tale incombenza, in base alle norme di legge vigenti, è delle Unità sanitarie locali.

Art. 20 - Videoterminali
Le parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di videoterminale, di cui alla direttiva del Consiglio CEE del 29 maggio 1990, sono da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento della attività lavorativa.
In caso di installazione di nuove apparecchiature informatiche dotate di videoterminale l'azienda fornirà alle strutture aziendali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto le informazioni relative alla loro collocazione ed alle caratteristiche ergonomiche dei posti di lavoro.
In caso di utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature informatiche dotate di video terminale l'attività lavorativa degli operatori dovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le quali saranno assegnati ad altri compiti; eventuali controlli oculistici di tali operatori saranno compiuti ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente CCNL
In caso di pregiudizio alla salute, accertato dagli Organi competenti in materia di lavoro, dovuto all'utilizzo delle apparecchiature informatiche dotate di videoterminali, la lavoratrice, durante il periodo della gestazione, dovrà essere adibita obbligatoriamente ad altre mansioni.

Titolo XII Regolamenti aziendali
Art. 23

I regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le norme di legge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la RSU prima della loro applicazione.

Titolo XIII Azioni positive per le pari opportunità
Art. 24 - Commissione paritetica

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti - Associazione nazionale cooperative di consumatori (Lncem), Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti (Lncem), Federazione nazionale delle cooperative di consumo e della distribuzione (Cci), Associazione italiana cooperative di consumo (Agci), Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mense e servizi (Filcams-Cgil), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (Fisascat-Cisl), Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (Uiltucs-Uil). Analoghe Commissioni potranno, su richiesta delle parti, essere costituite a livello aziendale.
I compiti della Commissione nazionale consistono nel:
I) raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel rapporto sulla situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100 dipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni due anni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125;
II) studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui al successivo art. 23, verificando la eventuale consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a prevenirle;
III) predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d), e) dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125;
IV) proporre iniziative di formazione professionale di concerto con i Comitati misti di cui agli artt. 8 e 9 per favorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo periodo.
Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Annualmente la Commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo sulle iniziative intraprese.

Art. 25 - Molestie sessuali
Le parti riconoscono la gravità del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro ed assumendo ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990, nonché le normative nazionali emanate o emanande da parte dei poteri pubblici, si impegnano a prevenirle e si attiveranno verso le istituzioni affinché sia promossa una forte campagna d'informazione culturale e di sensibilizzazione per creare una adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori.
Le parti convengono di considerare riconducibili a forme di molestie sessuali quelle manifestazioni fisiche o verbali e/o gestuali, che risultino indesiderate od offensive per i soggetti destinatari e che le stesse costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana, in applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Titolo XIV Diritti sindacali
Art. 28 - Diritti sindacali delle Rappresentanze previste dall'art. 26, comma 1, lett. b

Alle Rappresentanze sindacali aziendali previste dall'art. 26, comma 1, lett. b) del presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per le assemblee indette dalle Rappresentanze di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee contenute nell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le procedure e le modalità sono quelle stabilite dal successivo art. 37.

Art. 29 - RSU: Compiti, funzioni e composizione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei Sindacati categoriali e delle Confederazioni svolgono, unitamente alle Federazioni Filcams, Fisascat, Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle Organizzazioni sindacali di categoria.
Nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 26, comma 1, lett. c) è costituita da 1 componente. Qualora la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti in unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la RSU di cui sopra è costituita da 3 componenti.
In via sperimentale la Rappresentanza sindacale unitaria delle cooperative fino a 15 dipendenti (v. nota a verbale) potrà essere costituita a livello interaziendale o per area territoriale o circoscrizionale ed essere eletta dai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. Il bacino interaziendale e le aree territoriali o circoscrizionali di competenza nonché le modalità di ripartizione degli oneri tra le cooperative sono definite mediante accordo tra le parti a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Nelle cooperative che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 8 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge tali limiti, la RSU di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), è costituita da 3 componenti.
Nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti la RSU di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), è costituita da:
a) 1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8 e fino a 15 dipendenti, garantendosi comunque in tali unità la rappresentanza di 3 componenti qualora le altre unità produttive dell'impresa siano costituite ciascuna da un numero di dipendenti uguale od inferiore ad 8;
da almeno:
b) 3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e fino a 200 dipendenti;
c) 3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità produttive in cui sono occupati da 201 a 3.000 dipendenti;
d) in aggiunta ai componenti di cui alla lett. c), 3 per ogni 500 dipendenti o frazione di essi, nelle unità produttive in cui è occupato un numero di dipendenti superiore a 3.000.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che quanto previsto al punto 2 dell'art. 29 è applicabile alle sole cooperative aderenti alla Confcooperative/Federconsumo.

Art. 34
Per quanto concerne la disciplina della elezione della Rappresentanza sindacale unitaria e l'esercizio dei diritti sindacali valgono le norme contenute nell'accordo tra le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmato il 12 ottobre 1995, applicativo dell'accordo interconfederale centrali cooperative Agci, Cci, Lncem e Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil sottoscritto in data 13 settembre 1994, che diventano parte integrante del presente CCNL

Art. 36 - Affissioni
Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è esteso alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL

Art. 37 - Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell'unità produttiva possono essere utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni nazionali stipulanti.
[…]

Art. 40 - Conciliazione in sede sindacale
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale presso l'Associazione cooperativa, o l'Organizzazione sindacale competente per territorio, alla quale aderisce o conferisce mandato la cooperativa o il lavoratore interessato, oppure dove ha sede il Comitato misto paritetico competente per territorio.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per le imprese della distribuzione cooperativa, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative;
b) per i dipendenti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale territoriale di una delle Federazioni firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione delle Cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., trasmissione a mezzo fax, consegna a mano in duplice copia o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvederà, entro 20 giorni, alla convocazione delle parti fissando il giorno, l'ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione delle cooperative o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve:
a) contenere il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;
b) attestare la presenza dei rappresentanti dell'Organizzazione sindacale e dell'Associazione cooperativa, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
c) attestare la presenza delle parti, personalmente comparse o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal D.Lgs. n. 387/1998 in sede di Commissione di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 7.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi in materia.
Nota a verbale
L'impresa o il lavoratore interessato, qualora non intenda avvalersi della procedura di conciliazione di cui al presente articolo, anche tramite e con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni firmatarie del presente accordo, può promuovere il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile dinanzi alla competente Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro.

Art. 41 - Arbitrato irrituale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 40 del presente contratto o all'art. 410 cod. proc. civ., non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale, con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero sia dall'Associazione della cooperativa e dall'Organizzazione sindacale territoriale (Filcams, Fisascat e Uiltucs), a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali; in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
Il Presidente del Collegio provvede a fissare, entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater cod. proc. civ.
[…]

Titolo XVI Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori
Art. 42

A) Premessa
Fermo restando quanto previsto agli artt. 47 e 48 del presente contratto, le parti convengono di istituire uno strumento di studio per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare le peculiarità, le professionalità e l'evoluzione di profili professionali esemplificativi nell'ambito delle imprese, in rapporto ai processi di trasformazione della organizzazione del lavoro ed alla introduzione di tecnologie innovative.
A tal fine durante la vigenza del presente contratto opererà una Commissione paritetica nazionale per lo studio delle problematiche connesse alla evoluzione della classificazione dei lavoratori.
B) Composizione
La Commissione è composta da 12 membri effettivi di cui 6 designati dalle Associazioni delle imprese cooperative stipulanti e 6 dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
C) Compiti
Sviluppare uno studio sull'attuale classificazione, ivi compresi i lavoratori quadri, nonché la ricerca delle coerenze tra le attuali declaratorie contrattuali e le relative esemplificazioni, formulando eventuali proposte di aggiornamento. In relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza si procederà a:
1) individuare figure professionali non previste nella attuale classificazione;
2) esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi;
3) esaminare le esperienze di contrattazione realizzate a livello aziendale in merito alla professionalità in stretto rapporto con le modifiche ed evoluzioni dell'organizzazione del lavoro e le innovazioni tecnico/organizzative.
D) Modalità operative
La Commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione dinamica della classificazione.
La Commissione procederà all'analisi del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL
La Commissione è presieduta a turno da uno dei componenti delle parti e delibera alla unanimità sulle proposte da sottoporre alle parti stipulanti e in ordine agli indirizzi ed ai metodi di lavoro.
Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi compiuti.
In questa sede verranno presentati tanto i risultati del lavoro sui quali sia stata raggiunta unanimità di pareri della Commissione quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle parti componenti.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Parte seconda Rapporto di lavoro
Titolo XVIII Assunzione
Art. 45 - Documenti per l'assunzione

Per l'assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
[…]
d) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ed all'art. 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 concernente il regolamento di attuazione della legge stessa;
[…]

Titolo XXII Apprendistato
Art. 63 - Finalità dell'istituto

Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro di cui al Titolo IV del presente contratto, convengono sull'utilità della diffusione del suo utilizzo, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati nazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di innovazione tecnologica, che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze dei soci e dei consumatori.
Preso atto con favore della rivalutazione conseguita dall'istituto a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996 e della legge 19 luglio 1997, n. 196, le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per rispondere adeguatamente alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e consentire da parte degli apprendisti l'acquisizione di professionalità conformi.
Le parti si impegnano, altresì, nell'ambito del Comitato misto paritetico nazionale, a realizzare ed a presentare congiuntamente un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali all'uopo stanziate, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro, le parti concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche amministrazioni, e si adopereranno in tal senso.

Art. 64 - Ammissibilità
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 3°, 4° e 5° livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei profili 1, 2, 3, 4 (secondo esempio) del 5° livello e delle figure di coordinamento e controllo individuate nel profilo 1 e 3 (par. 180) e profilo 7 (par. 167) del 3° livello.
L'apprendistato è altresì ammesso per le qualifiche del 2° livello con esclusione delle figure aventi funzioni di coordinamento e controllo individuate nei profili 1, 2, 4 (secondo esempio), 6 (primo esempio) e nel profilo 9.
Nel secondo livello di contrattazione potranno essere individuate ulteriori figure professionali appartenenti al 2° livello di inquadramento.
Le imprese cooperative che intendono assumere apprendisti debbono presentare, prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, domanda al Comitato misto paritetico, il quale esprimerà il proprio parere di conformità, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 e dall'art. 9.
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997 è consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dal successivo art. 67.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 86 del presente CCNL, fermo restando le ore di formazione medie annue di cui al successivo art. 67 e la durata di cui al successivo art. 66.

Art. 65 - Limiti numerici
Ai sensi della legge n. 196/1997 e di quanto da essa previsto in tema di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. Così come previsto dall'art. 2, comma 3 della legge n. 25/1955 e successive modificazioni.
Ai sensi del 1° comma dell'art. 21, legge 28 febbraio 1987, n. 56 è tuttavia consentita l'assunzione fino a tre apprendisti anche nelle imprese che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne abbiano meno di tre.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 16, 1° comma, della legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato 1° comma dello stesso art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di due anni.
Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro per l'avviamento dell'apprendista.

Art. 66 - Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire alla scadenza dei termini di seguito indicati:
2° livello 36 mesi
3° livello super 36 mesi
3° livello 36 mesi
4° livello super 36 mesi
4° livello 36 mesi
5° livello 18 mesi
Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente contratto valgono le precedenti disposizioni in materia di durata del rapporto.
Trascorso tale periodo, l'apprendista sarà assegnato alla qualifica per la quale ha compiuto l'apprendistato.
Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto del presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Nel caso di apprendista minore, l'impresa si impegna ad informare periodicamente, comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la sua famiglia o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
L'impresa si impegna alla verifica intermedia con l'apprendista circa il processo formativo di questi.
Fermo restando quanto previsto in termini di preavviso, di cui all'art. 170, l'impresa comunicherà all'apprendista la conferma o meno del rapporto di lavoro 3 mesi prima dalla conclusione del contratto stesso.

Art. 67 - Durata dell'impegno formativo
La durata dell'impegno formativo dell'apprendista, correlata alla tipologia del titolo di studio o dall'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, è così convenuta in ore medie annue:

Titolo di studio Durata
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario o laurea 60

Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 68 - Contenuto della formazione
Salvo quanto previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati od emanandi in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, 2° comma, legge n. 196/1977, i contenuti delle attività formative esterni all'azienda saranno quelli elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL
Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
A) Le attività formative per gli apprendisti di cui all'art. 2, lett. a), decreto del Ministero del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- misure collettive di prevenzione e sicurezza e i modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
B) I contenuti di cui all'art. 2, lett. b), dello stesso decreto del Ministero del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide, ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra gli enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali cooperative e/o sindacali.
Le parti si impegnano altresì ad intervenire nei confronti del Ministero del lavoro affinché le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, qualora non abbiano potuto ricevere l'offerta formativa dalle regioni, mantengano le agevolazioni contributive connesse all'assunzione di apprendisti.

Art. 69 - Assunzione
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, alla quale dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il percorso formativo in cui saranno impegnati e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 71 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.

Art. 75 - Disposizione finale
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato o di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente titolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Le parti, considerato il carattere sperimentale del presente titolo, convengono di affidare al Comitato misto paritetico nazionale la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.
Le parti si incontreranno altresì per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione e lavoro ed i contratti di apprendistato con le disposizioni che verranno emanate ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge n. 196/1997 e dell'art. 45, comma 6, lett. B), della legge n. 144/1999.
Nota a verbale
In relazione alla legislazione vigente ed alla validità della precedente contrattazione in materia di apprendistato e di contratti di formazione-lavoro, la normativa del presente contratto riferita a tale istituti continuerà ad essere disciplinata autonomamente nelle province di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).

Titolo XXIII Formazione e lavoro
Art. 76

Per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro si rinvia alle norme di legge e all'accordo-quadro, Allegato 4 al presente CCNL del quale è parte integrante.

Titolo XXV Contratti di lavoro a tempo determinato - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo - Lavoro ripartito
Art. 80 - Contratti di lavoro a tempo determinato - Finalità dell'istituto - Ammissibilità - Limiti

Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo:
I) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
II) periodi di più intensa attività non ricorrenti nell'arco dell'anno, derivanti da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
III) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
IV) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge 18 aprile 1962, n. 230;
V) sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro;
VI) apertura di nuovi negozi e/o ristrutturazione di punti di vendita o di singoli reparti;
VII) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive integrazioni;
VIII) sostituzione di lavoratori che, nell'ambito di progetti di ristrutturazione aziendale o di riqualificazione professionale, siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all'interno dell'azienda che all'esterno.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8-bis, legge 25 marzo 1983, n. 79.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine - ad esclusione di quella di cui al punto V del precedente comma 2 - in numero superiore al 10% dell'organico in forza in ogni unità produttiva. La quota di contratti a termine derivante da tale calcolo non contempla i contratti a termine utilizzabili secondo quanto previsto al Titolo XXXV - Aspettative non retribuite - che pertanto vanno considerati aggiuntivi. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste dalla legge (legge n. 230/1962; D.L. n. 876/1977 convertito nella legge n. 18/1978 e successive proroghe) né con contratto di formazione e lavoro.
Nell'ambito della contrattazione aziendale possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui ai precedenti commi e delle procedure del successivo articolo.

Art. 81 - Procedure
L'azienda che intende avvalersi della normativa di cui al precedente art. 80 è tenuta, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta al Comitato misto paritetico territorialmente competente, ovvero, in caso di sua assenza o inattività, al Comitato misto paritetico nazionale di cui all'art. 8, e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. Il Comitato misto paritetico, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto. Queste, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione anche temporanea dell'efficacia delle norme del presente articolo nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire una dichiarazione relativa alla applicazione del presente CCNL ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione sociale e di legislazione sul lavoro.
Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati.

Art. 82 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo - Ammissibilità
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 196/1997 e ad integrazione e modifica dell'accordo del 9 settembre 1998, le aziende possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
I) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
II) esigenze di lavoro temporaneo per organizzazione di ferie, mostre, mercati nonché per le attività connesse;
III) punte di più intensa attività non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali e con gli istituti già definiti dal CCNL vigente (in particolare i contratti a tempo determinato);
IV) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
V) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
VI) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive integrazioni;
VII) apertura di nuovi punti di vendita e/o ristrutturazione di punti di vendita o di singoli reparti;
VIII) inventari.
A fronte dell'evoluzione normativa in materia, al fine di valutarne la corrispondenza alle disposizioni contrattuali e prevederne l'eventuale adeguamento, le parti si incontreranno entro i termini previsti dal comma 11, dell'art. 1, del presente CCNL
Chiarimento a verbale
In riferimento all'art. 82, punto III, e a chiarimento della dizione "non prevedibile" in esso contenuta, le parti si danno atto che, pur in presenza di punte di più intensa attività temporalmente prevedibili, il ricorso al lavoro temporaneo può avvenire con riferimento alle quantità di lavoro non previste in sede di programmazione aziendale ovvero per fattispecie e/o per durate che non rientrino in quelle previste per i contratti a tempo determinato.

Art. 83 - Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della legge n. 196/1997, è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al 6° livello della classificazione del personale, nonché le seguenti figure appartenenti al 5° livello, profilo 3: addetti alla vigilanza e/o sorveglianza diurna e notturna (guardiano, custode, portiere, usciere).

Art. 84 - Percentuale dei lavoratori assumibili
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all'art. 82 del presente CCNL, non potranno superare il 13% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro confermati anticipatamente, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.
Per quanto non previsto dai precedente articoli in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 85 - Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno al Comitato misto paritetico regionale o nazionale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL

Art. 86 - Durata settimanale - Lavoro effettivo
L'orario di lavoro effettivo è:
- 38 ore settimanali dal 1° gennaio 1990.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle aziende, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Nota a verbale
Il passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo accordo in sede aziendale. In tale caso le ore residue di cui ai punti III e IV dell'art. 88, comma 3 saranno utilizzate come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo.
[…]

Art. 89 - Distribuzione dell'orario
La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, al fine di realizzare, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
- la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
- il miglioramento del servizio ai consumatori;
- il pieno utilizzo degli impianti;
- il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che la distribuzione dell'orario di lavoro di cui al 1° comma si realizzerà, con articolazioni dell'orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro.
A tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell'ambito dell'esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro, di cui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore attività produttiva ed agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Sempre nei limiti dell'orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Si darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
[…]

Art. 90 - Flessibilità dell'orario
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 14, e in riferimento all'art. 89, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, le parti potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.
Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere concordati nell'ambito del secondo livello di contrattazione, a fronte di specifiche esigenze organizzative, come previsto dal successivo art. 91.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio della flessibilità, ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanali, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per settimana.

Art. 91
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le parti potranno realizzare accordi sul seguente regime di orario con il limite di seguito previsto:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, di cui all'art. 88, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti, a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta inteso che, fino ai limiti di 44 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, l'incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui all'art. 88, sarà pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità definito.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.

Art. 92 - Procedure
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio della flessibilità, ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per settimana.
Al fine di consentire il confronto sulla realizzazione della flessibilità dell'orario le aziende provvederanno a comunicare alle RSU e alle OO.SS. competenti per livello il programma di flessibilità.
L'azienda provvederà altresì a comunicare, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati, il programma definito di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui all'art. 91 le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie corrispondenti entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità al Comitato misto paritetico regionale competente.

Art. 93 - Banca delle ore
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'art. 91, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle ore maturate non dovrà superare il 10% della manodopera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto, escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della manodopera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede aziendale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
Nota a verbale
In relazione alla legislazione vigente ed alla validità della precedente contrattazione in materia di flessibilità oraria, la normativa del presente contratto riferita a tale istituto continuerà ad essere disciplinata autonomamente nelle province di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).

Art. 94 - Lavoro ordinario notturno
Fermo restando che per la definizione di lavoro notturno e di lavoratore notturno ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 valgono i criteri e le norme da quest'ultimo definiti […]

Art. 95 - Orario ipermercati
Le parti considerano acquisita la compatibilità, in termini organizzativi, tra l'attività di vendita al pubblico negli ipermercati - intendendosi per tali le strutture di vendita al pubblico con una superficie di vendita superiore a 4.500 mq - e l'interesse dei lavoratori a fruire dell'orario di lavoro settimanale di 37 ore nonché a migliorare le modalità della prestazione, in quanto tali strutture di vendita consentono interventi organizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare il miglioramento della produttività nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio, ciò anche tenendo conto delle esigenze di competitività sul mercato.
La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte a realizzare l'incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto quella aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.
Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra, negli ipermercati delle aziende di cui alla sfera di applicazione che realizzeranno la settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal presente CCNL in materia di distribuzione degli orari e flessibilità di cui all'art. 89, la pratica attuazione di questa avverrà a partire dal 1° gennaio 1994, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all'art. 88, e le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20 dicembre 1990.
Nota a verbale
In relazione a quanto sopra, gli accordi integrativi aziendali in essere, migliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.

Art. 97 - Lavoro discontinuo
L'orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia è fissato in:
- 42 ore dal 1° gennaio 1990.
Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
- i magazzinieri;
- gli addetti ai centralini telefonici;
- gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
- i fattorini;
- i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal sindaco dei rispettivi comuni).
Nelle cooperative che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.
L'orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, fermo restando che non potrà durare senza interruzione più di 4 ore e 30 minuti per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le 8 ore e le 40 ore settimanali per i minori tra i quindici ed i diciotto anni compiuti. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
[…]

Titolo XXVII Lavoro straordinario
Art. 98 - Decorrenza

[…]
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione della cooperativa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste ed indifferibili.
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 150 ore annue riferite al singolo dipendente.
La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla maggiorazione.
Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art. 88, comma 13 del presente CCNL

Titolo XXVIII Riposo settimanale e festività
Art. 101 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Qualora le cooperative siano autorizzate all'apertura domenicale dei negozi o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari - ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita, in conformità dell'ultimo comma del suddetto art. 7 […]

Art. 104 - Lavoro nei giorni di riposo settimanali
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 151, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Titolo XXIX Ferie
Art. 110 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnategli.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dall'art. 100, 2° comma per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XXX Permessi - Congedi
Art. 116 - Congedi e permessi per handicap

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, nonché, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, i familiari lavoratori che assistano con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché convivente, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè:
I) il periodo di astensione facoltativa "post-partum" fruibile fino ai tre anni di età del bambino;
II) in alternativa al punto I, due ore di permesso giornaliero retribuito […]
III) […] tre giorni di permesso ogni mese […]
[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui ai punti II e III e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Titolo XXXIII Malattia e infortunio
Art. 130 - Tbc

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e dei comuni o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; oppure, in caso di ricovero, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 132 - Assicurazione contro gli infortuni
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 135 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XXXIV Gravidanza e puerperio
Art. 136 - Astensione obbligatoria dal lavoro e trattamento economico

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal lavoro:
I) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
II) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
III) per i tre mesi dopo il parto e, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, per i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto.
La lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente il parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Art. 138 - Congedi dei genitori
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al 1° comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della retribuzione; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. Ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla legge, possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Titolo XXXXII Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso
Art. 161 - Giusta causa

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
La comunicazione del recesso deve essere effettuata da parte dell'interessato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al 1° comma del presente articolo:
[…]
III) il danneggiamento volontario di beni dell'azienda e/o di terzi;
IV) l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
[…]

Titolo XXXXIII Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 176 - Rapporti fra i lavoratori

I rapporti tra i lavoratori saranno improntati alla reciproca correttezza. I rapporti tra questi ed i rappresentanti legali ed i dirigenti della cooperativa saranno improntati ai sensi di reciproca correttezza, nello spirito di una comune costante collaborazione al buon andamento della cooperativa e allo sviluppo del movimento cooperativo.
Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale, ai sensi dell'art. 25, saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari adeguati e graduati secondo la gravità della mancanza, salva la facoltà del soggetto destinatario di adire le vie legali.

Art. 177 - Obblighi dei lavoratori
Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nella cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione e le norme contrattuali specificatamente per quanto riguarda: la presenza, l'orario di lavoro, la diligente conservazione del materiale e della merce affidatagli, l'esecuzione in genere delle proprie mansioni.
[…]

Art. 179 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale, ivi compreso quanto previsto dal 2° comma dell'art. 175, comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dalla cooperativa in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
I) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
II) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
III) multa nella misura non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione;
IV) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
V) licenziamento disciplinare, con esclusione del preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
- non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;
- commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato biasimo scritto.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
- commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto V (licenziamento disciplinare) si applica per le seguenti mancanze:
[…]
- grave mancanza degli obblighi di cui all'art. 176;
- recidiva nei ritardi oltre la terza volta nell'anno solare dopo formale diffida per iscritto;
[…]
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, depositi, vendite e trasporti;
[…]

Titolo XXXXVIII Divise
Art. 190

[…]
È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.
[…]
La cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli addetti a reparti particolari, almeno due divise l'anno al personale dipendente. Il dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua disposizione.

Allegato 4 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Dichiarazione congiunta

Le parti firmatarie il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, in relazione all'accordo di rinnovo del CCNL medesimo del 5 ottobre 1999, hanno rinnovato anche l'accordo-quadro in materia di contratti di formazione e lavoro, allegato al CCNL del 3 dicembre 1994, con durata fino al 31 dicembre 2002, identica alla durata dell'intera parte normativa del CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le parti stipulanti.

Premessa
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, stipulanti il CCNL 3 dicembre 1994 della distribuzione cooperativa, ciascuna per la propria competenza, convengono di attuare gli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle imprese rientranti nella sfera di applicazione del contratto (in seguito definite semplicemente imprese). A questo scopo esprimono la volontà di utilizzare le norme di legge in materia di contratti di formazione e lavoro, al fine di favorire la preparazione dei giovani alla vita professionale mediante una regolamentazione tipo dei contratti stessi con la quale esse intendono definire consensualmente la disciplina applicativa dell'istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l'andamento delle relative assunzioni.
Le parti stipulanti - fermo restando il diritto delle aziende che intendono avvalersi della facoltà di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego, così come previsto dalle leggi vigenti in materia - considerato che sono inefficaci le procedure di approvazione dei progetti concordati al di fuori del presente accordo, nel comune intento di realizzare la massima rapidità delle assunzioni di giovani, concordano quanto segue.

Procedure
Art. 1

Le imprese aderenti alle Associazioni cooperative firmatarie del presente accordo presenteranno alle Commissioni paritetiche regionali di cui al successivo art. 4 (o nazionali per i progetti che interessano più ambiti regionali), progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo.
Detti progetti saranno inviati dalle imprese interessate (mediante lettera raccomandata a.r.) ai componenti della Commissione paritetica regionale presso l'Associazione territoriale delle cooperative interessata, affinché la Commissione esprima il parere di conformità entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento attestata dal timbro postale. A tal fine copia dei progetti sarà inviata alle rispettive Associazioni competenti per territorio ed alle Organizzazioni sindacali sopra specificate di pari livello territoriale.

Art. 2
Le parti stipulanti concordano che il parere di conformità espresso dalla Commissione paritetica sui progetti presentati sulla base della presente regolamentazione costituisce condizione per procedere direttamente alle relative assunzioni entro i tempi previsti dai progetti medesimi.
Le assunzioni dovranno essere comunicate alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro i tempi stabiliti dalle norme di legge. La comunicazione conterrà il parere di conformità della Commissione, l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla normativa vigente e la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3
I contratti richiesti dovranno essere attivati, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data di assenso della Commissione. In caso contrario la procedura dovrà essere riattivata.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

Art. 4
Le Commissioni paritetiche nazionale e regionale di cui al precedente art. 1 sono composte da 6 membri nominati, 3 dalla Associazione cooperativa, di volta in volta singolarmente interessata dall'impresa associata, e uno da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
La riunione della Commissione è valida a condizione che sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il parere della Commissione è valido se espresso all'unanimità dei membri presenti e dovrà tenere conto della conformità del progetto al presente accordo.
I membri della Commissione in rappresentanza delle parti possono variare di volta in volta. Essi dovranno comunque figurare sull'apposito verbale della riunione col quale viene espresso il parere della Commissione. Eventuali voti contrari dovranno essere puntualmente motivati nel verbale della riunione.
Una copia del verbale dovrà essere immediatamente inoltrata all'impresa richiedente.

Art. 5
Le imprese dichiarano la volontà di trasformare i contratti di formazione e lavoro in stabile occupazione, anche a tempo parziale, compatibilmente con la realizzazione dei programmi aziendali. A tal fine le parti si incontreranno con periodicità semestrale per verificare lo stato di attuazione dei progetti e dei percorsi formativi.
L'impresa comunicherà agli interessati con periodicità semestrale la valutazione sull'andamento del rapporto di formazione e lavoro.
I contratti cessati o non trasformati saranno comunicati dalla Direzione aziendale alle RSU

Art. 6
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lett. a), art. 16 della legge n. 451/1994, il datore di lavoro trasmette alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato utilizzando il modello predisposto dal Ministero del lavoro. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b), comma 2, art. 16 della legge stessa, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

Progetti di formazione e lavoro
Art. 7

I progetti di formazione e lavoro devono rispettare i principi di non discriminazione diretta e indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
I progetti devono indicare:
- l'attività svolta dall'impresa;
- l'organico attuale, nonché quello in forza al 31 dicembre dei due anni precedenti;
- l'unità produttiva e la località di svolgimento del contratto;
- il numero degli assumendi;
- il periodo di vigenza del progetto di formazione e lavoro;
- profili professionali nei quali il lavoratore sarà inserito;
- l'inquadramento d'ingresso e quello finale da conseguire al termine del C.f.l.;
- la durata dei contratti, nonché l'informazione relativa all'eventuale utilizzo precedente i contratti di formazione e lavoro del Fondo sociale europeo;
- la dichiarazione di non avere proceduto a licenziamenti per riduzione di personale di lavoratori per gli stessi livelli professionali di cui al progetto, nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto stesso e di non avere in corso per gli stessi lavoratori sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1988, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attestato di adesione ad una delle Associazioni cooperative stipulanti;
- la dichiarazione - qualora l'impresa abbia già attivato i contratti di formazione e lavoro - che al momento della richiesta del parere di conformità è stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui C.f.l. sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti ai sensi dell'art. 8 della legge 19 luglio 1994, n. 451. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo C.f.l.;
- la descrizione dell'attività formativa, teorica e pratica, che si intende svolgere.

Art. 8
L'impresa assicurerà la formazione teorica e pratica con personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il lavoratore viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione.
La formazione sarà realizzata mediante:
- lo svolgimento delle mansioni stesse, sotto la guida di personale esperto;
- la trasmissione di norme teoriche necessarie per il completamento della formazione, con l'eventuale uso di strumenti e attrezzature da parte di personale esperto, direttamente nel corso delle attività lavorative;
- la conoscenza delle realtà aziendali e dei diritti dei lavoratori e il ruolo delle Organizzazioni sindacali e della cooperazione.

Contratti di formazione e lavoro
Art. 9

Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta e conterrà quanto previsto dall'art. 44, nonché il periodo di prova nei termini previsti dall'art. 46 del CCNL 3 dicembre 1994 della distribuzione cooperativa. Copia del C.f.l. e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
Ai lavoratori assunti con C.f.l. si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché le disposizioni contrattuali vigenti nelle aziende per la generalità dei lavoratori di pari livello.
Durante il periodo del contratto di formazione e lavoro i trasferimenti da una unità produttiva all'altra, fermo restando quanto previsto dall'art. 2103 del codice civile, dovranno essere coerenti con le finalità formative.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 1° aprile 1993.
Durante i periodi di conservazione del posto di lavoro saranno corrisposti i trattamenti previsti a carico degli istituti assicurativi e le integrazioni a carico dell'azienda stabiliti dal CCNL per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi e per gli effetti della legge 11 maggio 1990, n. 108, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro rientrano nel computo del personale.

Art. 10
In base alla vigente legislazione i soggetti di età compresa tra i 16 e i 32 anni possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro che sarà definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie;
2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lett. a) e b) del comma precedente possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.
La durata del contratto di formazione e lavoro è di ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lett. a) del comma 1 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lett. b) del medesimo comma.
Nei contratti di tipo a), n. 1, rientrano le professionalità comprese nei livelli 3°, 4° e 5° del primo profilo:
- nei contratti di tipo a), n. 2 rientrano le professionalità comprese nei livelli quadri, 1° e 2°.
Nei contratti di tipo b), date le sue finalità, possono rientrare tutte le professionalità dei livelli d'inquadramento di cui all'art. 48 del presente CCNL con l'esclusione del 6° livello.
I contratti di cui alla lett. a), nn. 1) e 2), del comma 1 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lett. b) del comma 1 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Per i contratti di cui alla lett. a) del comma 1 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia. Per i contratti di cui alla lett. b) del predetto comma 1 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

Art. 11
Le parti si danno atto che per quanto riguarda la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro nelle province di Trento e Bolzano, la normativa di cui sopra sarà armonizzata con quella in atto nelle predette province.

Decorrenza e durata
Art. 12

Le disposizioni contenute nel presente accordo-quadro entrano in vigore dal momento in cui verranno recepite dal Ministero del lavoro in applicazione della nuova normativa di legge in materia di contratti di formazione e lavoro ed avranno la stessa durata del CCNL
Le parti si impegnano a trasmettere al Ministero del lavoro copia del presente accordo-quadro, per un sollecito recepimento.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che in data 30 maggio 1995 il Ministero del lavoro, a firma del Sottosegretario di Stato "pro-tempore", ha recepito il presente accordo - quadro sui contratti di formazione e lavoro.