Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 11 giugno 2003
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Pompe funebri, Municipalizzate

Sommario:

Parte economica
Allegati
Dichiarazioni a verbale
Assunzione del personale
Art. 12 - Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo
• Limiti di utilizzo
• Trattamento economico-normativo
• Informazione sindacale
Contratto di lavoro ripartito
Telelavoro
Art. 15 - Quadri
Art. 25 - Servizio di pronto-intervento servizio di reperibilità
Art. 28 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro
Tempo libero
Azioni sociali
Art. 50 - Anticipazioni sul T.F.R.
Allegato - Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari. Individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Allegato - Allegato all'accordo collettivo nazionale - Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990

Accordo nazionale interfederale per i lavoratori dipendenti da aziende municipalizzate per l'esercizio in modo separato o congiunto di attività cimiteriali, di trasporto e onoranze funebri, di polizia mortuaria, di illuminazione votiva e similari

Il giorno 11 giugno 2003, in Roma tra la Federgasacqua, e la Funzione Pubblica - Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti-Uil, è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 26.5.98 per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.
Fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per singoli istituti contrattuali, il presente contratto decorre dalla data del 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2004, sia per la parte normativa sia per la parte economica.

Art. 12 - Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo
Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo da parte delle aziende dei contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale si fa riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificamente regolato.
Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 1 della Legge n. 196/97, comma 4, le aziende possono fare ricorso al lavoro temporaneo, non per sopperire a carenze strutturali d'organico, oltre che nei casi direttamente previsti dalla della legge stessa, anche nei seguenti casi:
1) per punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi, anche indotte dall'attività di altri settori;
2) per l'esecuzione di opere e attività che richiedano l'impegno di professionalità nuove o di difficile reperibilità sul mercato locale o che presentino carattere eccezionale o l'impiego di specializzazioni non presenti in ambito aziendale;
3) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale od occasionale;
4) per l'assunzione di nuovi servizi e funzioni, anche con riguardo a fasi di studio e ricerca per lo sviluppo del prodotto; per l'avvio di nuove tecnologie, anche relative ad attività di carattere amministrativo (ad esempio modifica del sistema informativo, introduzione di diversi sistemi di contabilità, ecc.);
5) per la temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
6) per l'inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale di cui si voglia testare l'utilità o comunque per coprire posizioni di lavoro non stabilizzate;
7) per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni o di lavoratori impegnati in corsi o attività formative;
8) per far fronte alle esigenze organizzative del servizio, nei casi di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro di uno o più dipendenti aziendali da tempo pieno a tempo parziale.

Limiti di utilizzo
La percentuale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegata per le fattispecie aggiuntive individuate nei punti da 1) a 7) non può complessivamente superare il 9% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda, da calcolarsi come media su base annua, con il minimo di 5 lavoratori.
A livello aziendale le parti possono concordare ulteriori ipotesi di ricorso al lavoro temporaneo e/o percentuali più elevate rispetto a quella di cui al comma precedente.
Le aziende sono impegnate a monitorare, nell'ambito della definizione e predisposizione del piano di valutazione dei rischi previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche, le mansioni effettuate dai lavoratori che possono presentare maggiore pericolo per la sicurezza del lavoratore stesso o di soggetti terzi, al fine dell'attuazione da parte delle Parti stipulanti il presente CCNL della disposizione di cui al comma 4, lett. a) della legge n. 196/97; le Parti Nazionali effettueranno una verifica in materia entro il primo semestre del 2004.

Trattamento economico-normativo
[…]
Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori temporanei ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.L.vo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
I prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare presso le aziende i diritti di libertà ed attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70; in particolare gli stessi possono partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'azienda utilizzatrice.

Informazione sindacale
L'azienda comunica in via preventiva alla RSU o, in sua mancanza, alle OO.SS. firmatarie del CCNL territorialmente competenti, il numero e il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, specificando la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati; in caso di motivate ragioni di urgenza, tale comunicazione viene effettuata entro il 3° giorno lavorativo successivo alla stipula dei contratti di fornitura.
Una volta l'anno, per il tramite dell'associazione datoriale competente, le aziende utilizzatrici forniscono alle OO.SS. il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da loro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Contratto di lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui di norma due lavoratori assumono in solido un'obbligazione lavorativa.
[…]
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra definito.
Nota a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell'orario di lavoro.
Le Parti si riservano di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con nuove disposizioni di legge che abbiano diretti riflessi sulla materia, al fine di procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.

Telelavoro
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome;
- Telelavoro da postazioni individuali, quando l'attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l'obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell'arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale.
Le Parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L'eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato.
Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunale venga richiamato presso la sede aziendale, l'Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il telelavoratore svolge la propria attività lavorativa.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
La presente disciplina economica e normativa garantisce un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati presso la sede aziendale nonché pari opportunità formative.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme di legge, contrattuali e delle disposizioni aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell'istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale, il cui esito sarà comunicato alle Parti nazionali stipulanti.

Art. 25 - Servizio di pronto-intervento servizio di reperibilità
Inserire quale ultimo comma dell'articolo quanto segue:
"in presenza di specifiche necessità organizzative, derivanti dall'opportunità di garantire la tempestività di intervento nei servizi aziendali, possono essere previste a livello aziendale, previa consultazione/confronto della RSU, ulteriori fattispecie di utilizzo del servizio di reperibilità."

Azioni sociali
Portatori di handicap

Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima e dall'art. 20 della legge n. 53/2000, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.