Tipologia: Accordo aggiuntivo
Data firma: 11 febbraio 2003
Parti: Anama-Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario, Servizi, Ag. immobiliari

Sommario:

Premessa
CCNL - Parte speciale
Art. 1 - Classificazione del personale
Art. 2 - Orario settimanale
Art. 3 - Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 4 - Articolazione dell'orario settimanale
Art. 5 - Flessibilità dell'orario
Art. 6 - Lavoro notturno
Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Maggiorazione del lavoro straordinario

Accordo per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - Confesercenti (Agenti immobiliari Anama)

Addì 11 febbraio 2003, tra Associazione nazionale agenti d'affari in mediazione (Anama) con l'assistenza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (Confesercenti) e Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (Filcams-Cgil), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (Fisascat-Cisl), Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (Uiltucs-Uil) si è stipulato il presente accordo nazionale aggiuntivo al CCNL del Terziario 22.9.1999, per i dipendenti dagli Agenti immobiliari aderenti a Anama.

Premessa
L'evidente riqualificazione del comparto dell'intermediazione immobiliare è stata in larga parte implementata dalle recenti modifiche legislative - con l'approvazione della legge n. 57/2001 che ha novellato la legge professionale n. 39/1989 - che hanno elevato i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività, oggi aperta solo ai soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore, che abbiano svolto un percorso formativo teorico e pratico.
La nuova normativa è stata sostenuta da Anama soprattutto per consentire agli utenti finali di godere di un servizio sempre più qualificato e in linea con le nuove esigenze del mercato.
Tra gli obiettivi di Anama c'è quello principale di favorire la crescita di un settore già in forte espansione che sappia fornire ai consumatori tutti i servizi necessari a garantire la tranquillità ed il buon fine delle operazioni contrattuali.
Di conseguenza occorre che anche i lavoratori dipendenti del settore, nell'ottica dei sopra citati obiettivi, acquistino sempre maggiore professionalità e specializzazione.
Per questo, pur ribadendo la piena applicabilità del CCNL del terziario distribuzione e servizi, si sono volute individuare alcune specificità di alcuni istituti contrattuali, attraverso il presente accordo aggiuntivo, che sono da ritenere applicabili ai lavoratori dipendenti delle agenzie immobiliari aderenti ad Anama a far data 1° febbraio 2003.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano altresì a perseguire l'obiettivo dell'unificazione contrattuale del comparto dei servizi immobiliari.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, ferma restando la applicabilità del CCNL del terziario, hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare con il presente accordo, a parziale deroga, del citato CCNL, le sotto elencate materie:
- classificazione;
- orario di lavoro.

CCNL - Parte speciale
Art. 1 Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Art. 2 Orario settimanale
Art. 3 Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 4 Articolazione dell'orario settimanale
Art. 5 Flessibilità dell'orario
Art. 6 Lavoro notturno
Art. 7 Lavoro straordinario
Art. 8 Maggiorazione del lavoro straordinario
Nota a verbale
Le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge n. 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l'accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminarne congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.
Dichiarazione congiunta
Le parti, al fine di una più delineata identità del settore e nell'ambito di un sistema di relazioni sindacali condiviso, si impegnano ad incontrarsi nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL del terziario, al fine di esaminare eventuali problematiche ed esigenze collegate all'andamento del settore.

Art. 2 - Orario settimanale
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora.
L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
[…]

Art. 3 - Distribuzione dell'orario settimanale
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad una indennità pari al 10% della paga base conglobata di cui all'art. 139 del CCNL del terziario, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 4 - Articolazione dell'orario settimanale
In relazione alle peculiari esigenze del settore, al fine di migliorare il servizio all'utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a) Orario settimanale su 5 giorni
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.
b) Orario settimanale su 6 giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13 del sabato.

Art. 5 - Flessibilità dell'orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 4, lett. a) e b), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 85 del CCNL Terziario pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all'art. 85 del CCNL Terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, così come definito all'art. 4, lett. a) e b).
I lavoratori interessati dalla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.
Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

Art. 6 - Lavoro notturno
Le parti, visto il D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il succitato decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione", la "Tutela della salute" e la "Comunicazione del lavoro notturno", di cui agli artt. 1, 5 e 10 del suddetto decreto, potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso decreto, quali:
- Art. 2: Definizioni - Art. 3: Limitazioni al lavoro notturno - Art. 4: Durata della prestazione - Art. 6: Trasferimento al lavoro diurno - Art. 7: Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva - Art. 8: Rapporti sindacali - Art. 9: Doveri di informazione - Art. 11: Misure di protezione personale e collettiva.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente al recepimento della direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro al fine di procedere ad una verifica della materia.

Art. 7 - Lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente accordo.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.